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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 752/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7550/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe prospettando la prescrizione del credito, relative a tasse auto, indicato nelle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato.
Agenzia delle entrate riscossione e la Regione Calabria non risultano costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta inammissibile.
La contribuente nel contestare la pretesa di pagamento ha omesso di produrre la documentazione attestante l'avvenuta notifica del ricorso all'agente per la riscossione ed alla Regione Calabria.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte “la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.), nonché
l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione. (Cassazione Sez. 5, n. 8717 del 10/04/2013).
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto la ricevuta di accettazione della notifica all'indirizzo Email_3 omettendo di produrre la ricevuta di consegna ed allegando ricevuta di consegna relativa a diverso ente.
in assenza di produzione dell'avviso di ricevimento e, quindi, della prova dell'avvenuta notifica nei confronti dell'agente della riscossione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio devono essere dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza dichiara inammissibile il ricorso.
Spese non ripetibili.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7550/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012371059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe prospettando la prescrizione del credito, relative a tasse auto, indicato nelle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato.
Agenzia delle entrate riscossione e la Regione Calabria non risultano costituite in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta inammissibile.
La contribuente nel contestare la pretesa di pagamento ha omesso di produrre la documentazione attestante l'avvenuta notifica del ricorso all'agente per la riscossione ed alla Regione Calabria.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte “la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.), nonché
l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione. (Cassazione Sez. 5, n. 8717 del 10/04/2013).
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto la ricevuta di accettazione della notifica all'indirizzo Email_3 omettendo di produrre la ricevuta di consegna ed allegando ricevuta di consegna relativa a diverso ente.
in assenza di produzione dell'avviso di ricevimento e, quindi, della prova dell'avvenuta notifica nei confronti dell'agente della riscossione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio devono essere dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza dichiara inammissibile il ricorso.
Spese non ripetibili.