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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1083/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
PP EN AM - Presidente
CE CI - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1083/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Spoto Maria Luisa) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Raguccia Teresa Alba) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
22 ottobre 2025. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
10 luglio 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “Affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione stabile dei medesimi presso il domicilio della madre;
il padre potrà incontrarle liberamente, previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori stessi;
in caso di disaccordo il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,30; inoltre, il sabato o la domenica a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, nel senso di una settimana il sabato e la settimana successiva la domenica e così via con facoltà di pernotto se i minori lo decideranno;
le festività principali in via alternata: il Natale con il Capodanno ad anni alterni e per tre giorni consecutivi comprese le notti e la Pasqua con la Pasquetta, ad anni alterni comprese le notti;
Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza;
Nel periodo estivo: due settimane consecutive nel mese di luglio e due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordare;
in caso di disaccordo, ad anni alterni, il periodo decorrerà dalla prima settimana di luglio e dalla seconda settimana di agosto, comprese le notti. Per il giorno dei rispettivi compleanni, in caso di disaccordo: dalle ore 12,00 alle ore 17,30 o dalle ore 18,00 alle ore 22,00, ad anni alterni.
2. La casa coniugale sita in in Agrigento in Via delle Egadi n. 42, di proprietà della madre del ritornerà nella sua disponibilità mentre la sig.ra ed i figli vivranno Pt_1 CP_1
temporaneamente presso l'abitazione dei nonni materni in Agrigento in via P. Mascagni 2 in attesa di locare immobile.
3. Il sig. in ragione della propria capacità economica, corrisponderà alla sig.ra Pt_1
a titolo di mantenimento per i figli, mediante accredito su C/C intestato alla CP_1 moglie, la somma di € 350,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie che verranno preventivamente concordate tra le parti e secondo il protocollo previsto dal Tribunale di
Agrigento con precisazione che le spese di danza e sportive sono già concordate tra le parti in quanto attività che svolgono i minori da anni;
il sig. cede la propria Parte_1
quota (50%) di SS UN alla sig.ra che andrà ad aggiungersi Controparte_1
all'assegno di mantenimento facendone rinuncia sin da ora;
2 4. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
5. Dare atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che all'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti hanno insistito nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
13/08/1984 e nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 20.12.2012 in Agrigento, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Agrigento al n. 66, parte I, dell'anno 2012;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, soprariportate;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 23.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE CI PP EN AM
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
PP EN AM - Presidente
CE CI - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1083/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Spoto Maria Luisa) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Raguccia Teresa Alba) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
22 ottobre 2025. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
10 luglio 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “Affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione stabile dei medesimi presso il domicilio della madre;
il padre potrà incontrarle liberamente, previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei minori stessi;
in caso di disaccordo il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,30; inoltre, il sabato o la domenica a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, nel senso di una settimana il sabato e la settimana successiva la domenica e così via con facoltà di pernotto se i minori lo decideranno;
le festività principali in via alternata: il Natale con il Capodanno ad anni alterni e per tre giorni consecutivi comprese le notti e la Pasqua con la Pasquetta, ad anni alterni comprese le notti;
Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza;
Nel periodo estivo: due settimane consecutive nel mese di luglio e due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordare;
in caso di disaccordo, ad anni alterni, il periodo decorrerà dalla prima settimana di luglio e dalla seconda settimana di agosto, comprese le notti. Per il giorno dei rispettivi compleanni, in caso di disaccordo: dalle ore 12,00 alle ore 17,30 o dalle ore 18,00 alle ore 22,00, ad anni alterni.
2. La casa coniugale sita in in Agrigento in Via delle Egadi n. 42, di proprietà della madre del ritornerà nella sua disponibilità mentre la sig.ra ed i figli vivranno Pt_1 CP_1
temporaneamente presso l'abitazione dei nonni materni in Agrigento in via P. Mascagni 2 in attesa di locare immobile.
3. Il sig. in ragione della propria capacità economica, corrisponderà alla sig.ra Pt_1
a titolo di mantenimento per i figli, mediante accredito su C/C intestato alla CP_1 moglie, la somma di € 350,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie che verranno preventivamente concordate tra le parti e secondo il protocollo previsto dal Tribunale di
Agrigento con precisazione che le spese di danza e sportive sono già concordate tra le parti in quanto attività che svolgono i minori da anni;
il sig. cede la propria Parte_1
quota (50%) di SS UN alla sig.ra che andrà ad aggiungersi Controparte_1
all'assegno di mantenimento facendone rinuncia sin da ora;
2 4. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
5. Dare atto che essi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che all'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti hanno insistito nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
13/08/1984 e nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 20.12.2012 in Agrigento, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Agrigento al n. 66, parte I, dell'anno 2012;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, soprariportate;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 23.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE CI PP EN AM
(atto firmato digitalmente)
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