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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/11/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione Contenzioso in materia lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 428/2023 RGAC pendente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1
o dall'Av d elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Terni (TR), in Via C. Goldoni, n. 41, in virtù di procura alle liti allegata agli atti
-Ricorrente - NEI CONFRONTI DI Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1 rappr eso dall'Avv. Francesco Cappa ed elettivamente domiciliato in Trento, in Via Gazzoletti, n. 1 presso l'Avvocatura Provinciale dell' , in virtù di procura alle liti allegata agli atti, CP_1
-Resistente-
OGGETTO: azione di accertamento del diritto alla rendita per lesioni subite a seguito di infortunio sul lavoro. CP_1 Causa decisa all'udienza del 20 Novembre 2025, a seguito di discussione orale e successiva lettura della sentenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza e dai precedenti atti di causa, nonché da note conclusive autorizzate.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito ricorso, la parte che ha agito in giudizio ha dedotto:
- di svolgere la carriera di calciatore professionista, con ruolo di difensore;
- di aver riportato due infortuni: a) il primo in data 24.10.2020, alle dipendenze del
, durante la gara di campionato Monza Controparte_2 ona Calcio, con trauma contusivo del volto con “frattura delle ossa nasali”, come si evince dalla TC del 24.10.2020 “frattura composta dell'apice delle ossa nasali” (si v. doc. n. 1) di cui l' aperta la posizione n. 5182106666, ha CP_1 riconosciuto u iodo di inabilità temporanea assoluta dal 28.10.2002 al 06.11.2020, senza tuttavia riscontrare menomazione psicofisica (doc n. 3); b) il secondo, in data 04.05.2019, durante la partita di campionato Pisa – Novara riportando “lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso alla coscia sinistra”, documentato dal certificato medico del Dr. (si v. doc. n. 5); Persona_1
c) l' rispetto a tal ntrassegnata dal n. CP_1
515 4, ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 08.05.2019 al 19.06.2019, comunicando che “non è stata riscontrata menomazione all'integrità psicofisica” (si v. doc. n. 8);
- di aver proposto inutilmente opposizione amministrativa avverso i provvedimenti di dinego;
- di aver subito una inabilità permanente del 4 per cento per l'infortunio n. 518210666 del 24.10.2020 riguardante la
“frattura delle ossa nasali” e una inabilità del 3 per cento per l'infortunio n. 515849844 del 04.05.2019 concernente la
“lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso”;
Pag. 2 di 9 - di essere già portatore di un danno biologico pregresso pari al 7 per cento (si v. doc. n. 12) relativo a un infortunio n. 515124369 del 11.3.2017; La parte ricorrente, sulla scorta di tali difese ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che dagli infortunio sul lavoro di cui è portatore il Sig. sono derivati al ricorrente postumi Parte_1 comportanti una in te del 4% per l'infortunio n. 518210666 del 24.10.2020 “frattura delle ossa nasali” e ina inabilità del 3% per l'infortunio n. 515849844 del 4.05.2029 “lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia, oltre alle patologie preesistenti complessive pari al 7%, e per l'effetto condannare l ut supra, a CP_1 corrispondere la rendita corrispondente dal pri o del mese successivo alla maturazione del diritto, nella misura modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, nonché dalla data di deposito del presente ricorso gli interessi sugli interessi. Con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
2. Si è costituito in giudizio l' , il quale ha eccepito: CP_1
- la prescrizione del diritto tazioni assicurative per le pregresse patologie risalenti a un infortunio dell'08.09.2011;
- la fondatezza delle valutazioni espresse in ordine ai due eventi, anche alla luce della relazione del proprio consulente medico legale, Dr.ssa (si v. doc. n. 8), in particolare: Per_2
a) per quel che conce tunio del 2019, si evidenzia che la coscia destra è stata interessata da una serie di infortuni successivi tutti denunciati all' (il primo n. 519266579 CP_1 del 30.4.23 – doc. 6; il seco 19269232 del 1.10.23 – doc. 7; il terzo n. 516568619 del 28.10.23 - doc. 5), ragion per cui appare difficile discriminare le eventuali menomazioni rilevabili obiettivamente da attribuire al solo trauma del 2019; b) circa, invece, il successivo infortunio del 2020, che ha riguardato le ossa nasali, va evidenziato che risulta un pregresso evento (caso n. 510645782 dell'8.9.2011) quando il giocava presso la U.S. Cremonese;
all'epoca fu posta Pt_1 nosi di “frattura ossa nasali proprie”, ma il caso fu CP_1 definito negativamente dal lato amministrativo (si v. 6- 17).
Pag. 3 di 9 Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni, testualmente riportate:
“Respingere l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari”.
3. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di CTU medico-legale affidata al Dr.
[...]
Per_3 ell'attività istruttoria, questo Giudice disponeva con ordinanza del 17 Aprile 2025 la convocazione a chiarimenti del CTU, alla presenza delle parti, in merito alla risposta fornita al quesito n. 2, fissandosi a tal fine l'udienza del 10 Luglio 2025. All'esito di tale udienza, questo Giudice, con ordinanza a verbale, concedeva termine alle parti per effettuare le loro osservazioni e fissava quale nuova data di udienza quella del 23 Ottobre 2025, per verificarne l'esito. All'esito di tale udienza, veniva calendarizzato apposito rinvio per la discussione alla successiva udienza del 20 Novembre 2025, all'esito della quale la causa era decisa, dandosi lettura della sentenza, in assenza delle parti, che vi rinunciavano a verbale. Il ricorrente ha chiesto la liquidazione del danno nella misura cumulativa del 10 per cento, con vittoria di spese e competenze come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. Nelle note conclusive, redatte dalla sola parte resistente, l' CP_1 ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclu ribadite a verbale di udienza, insistendo per il rigetto della domanda. La causa veniva discussa e decisa con lettura della sentenza, in assenza delle parti che hanno rinunciato a verbale a presenziarvi.
4. Ciò posto, il ricorso è fondato e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
4.1. Giova premettere che risulta incontestato, vedasi, in tal senso, la relazione medico-legale redatta dalla Dr.ssa Per_2
Pag. 4 di 9 sub. doc. n. 8 del fascicolo di parte resistente, che il ricorrente sia stato vittima in data 11 Marzo 2017 di un infortunio. Dal Mod. 22 S prodotto sia dal ricorrente sub doc. n. 12, che dall' convenuto sub doc. n. 2, costituito dalla “relazione CP_1 di vi ica per accertamento menomazione integrità psicofisica” del 04.08.2021, viene certificato che a causa del Parte_1 suddetto infortunio ha riportato le seguenti lesioni ovvero il trauma distorsivo del ginocchio DX, con elongazione di LCA e il trauma distorsivo della caviglia DX, con lesione ligamentosa e capsulare. Le menomazioni conseguenti sono costituite da esiti di minima lesività ligamentosa dell'1 per cento;
di lesività capsulo-ligamentosa del 6 per cento, strumentalmente rilevata, in distretto articolare gravato da “preesistenze di lesione”. Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'infortunio è stato indicato nella misura del 7 per cento e quella inerente all'accertamento dei postumi nella misura del 7 per cento. Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di cui alla seguente motivazione. Deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' per quanto concerne il diritto alla rendita riferito alle CP_1 patologie relative all'infortunio del 08.09.2011. L'art. 112, c. 1, del d.P.R. n. 1124/65 sancisce che: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”. Secondo la prospettazione difensiva dell' la prescrizione CP_1 decorre dal giorno dell'infortunio dell'08.0 1. Invero già nel 2011 il ricorrente veniva risarcito da per la CP_3 rottura delle ossa nasali (vedasi, a riguardo, la dichiarazione nelle note del ricorrente del 19.02.2024, in cui si evidenzia che:
“Si precisa inoltre che il risarcimento della frattura delle ossa nasali avuta in ambito assicurativo privato ( riguarda la Controparte_4 valutazione del grado percentuale di invalidità permanente in TABELLA DPR 30 giugno 1965”). CP_1
Non è dat rendere perché, a seguito dell'infortunio dell'08.09.2011, la patologia non è stata dal ricorrente ricondotta all'attività professionale e tale collegamento non sia stato fatto già allora, pur essendo possibile.
Pag. 5 di 9 Sul punto, il CTU, Dr. convocato a chiarimenti Per_3 all'udienza del 10 Luglio 2 a saputo riferire alcunché, affermando, dietro domanda del Giudice, che: “Nella parte anamnestica, io ho chiesto al ricorrente dell'evento traumatico riferito dall'interessato, ma non ho certificazione al riguardo, solo un CP_1 documento in cui fa riferimento all'infortu .9.20211, ove manca una documentazione ad esso riferito. CP_1
Con riferimento nio al naso dell'8.09.2011, non ho certificazione medica che attesti la natura di tale frattura: ho solo il dato anamnestico”. È opportuno sottolineare che, per ciò che riguarda gli infortuni sul lavoro, la previsione normativa del termine prescrizionale di cui all'art. 112 del T.U. n. 1124/65, per quanto concerne la questione della sua decorrenza, di norma non dà luogo a problematiche particolari, posto che per gli infortuni la prescrizione decorre dalla data dell'infortunio e, soltanto nel caso delle cd. malattie-infortunio, dalla data in cui, a seguito dell'infortunio, sono insorti postumi invalidanti di grado indennizzabile (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 129/1986). L' nulla ha eccepito in ordine all'infortunio del CP_1
1 7, allegando la relazione del Dr. che Per_4 riconosce una menomazione dell'integrità psicofisica del 7 per cento. Sono condivisibili, quindi, le conclusioni cui giunge il Consulente tecnico d'ufficio, il quale ha affermato che: “I postumi permanenti riferibili ai quadri menomativi sopra descritti sono definibili percentualmente nei termini del 2% in relazione all'infortunio del 04.05.2019 (esiti di lesione distrattiva di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro con residua lieve rigidità muscolare residua) e del 2% in riferimento all'infortunio del 24.10.2019 (esiti di frattura composta dell'apice delle ossa nasali comportante una lieve asimmetria delle coane e consequenziale percezione di limitazione del flusso aereo unilaterale, considerato anche il dato anamnestico di preesistenza)”(si v. p. 8 dell'elaborato peritale). A seguito delle osservazioni del CTP del ricorrente, Dr. Per_5 il Consulente è, poi, giunto alla conclusione se
[...] nsiderato il grado di IP preesistente assegnato da nel CP_1
2021 (riferendosi alla visita del 04.08.2021) pari al 7%, unitamente agli esiti per entrambi i sinistri del 4.05.19 (IP 2%) e del
Pag. 6 di 9 24.10.2020 (IP 2%), procedendo con calcolo scalare, si può quantificare un danno permanente complessivo pari al 10% (dieci per cento)”, non potendosi considerare, per intervenuta prescrizione del diritto, la pregressa lesione psicofisica del ricorrente risalente al 2011. Quanto alla valutazione in percentuale del danno biologico patito dal ricorrente in occasione degli infortuni del 04.05.2019 e del 24.10.2020 non sono state fatte osservazioni né dal Consulente tecnico dell' né da quello del ricorrente. CP_1
Le conclusioni del CT ha esaminato la documentazione in atti e richiamato la più accredita letteratura scientifica, sono senz'altro da condividersi plausibili, in quanto ritenute corrette sul piano della metodologia di indagine utilizzata. Le osservazioni della difesa dell' non scalfiscono le CP_1 conclusioni del Consulente, che h amente argomentato in merito all'esistenza del nesso causale, valutando la documentazione medica relativa agli infortuni. Dalla relazione del consulente tecnico nominato da questo Giudice risultano, infatti, ampie, circostanziate e documentate le valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne gli esiti cui perviene. Tanto premesso, sotto il profilo normativo, deve osservarsi che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il d.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 prevede che le prestazioni dell'assicurazione consistono, o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 Luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d.lgs. 23 Febbraio 2000, n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6 per cento. L'indennizzo in questione è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato: a) in capitale per le menomazioni inferiori al 16 per cento;
b) in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16 per cento. Qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16 per cento, viene inoltre erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Pag. 7 di 9 La domanda va, quindi, accolta con conseguente condanna, previa unificazione dei postumi derivanti dalla predetta menomazione dell'integrità psicofisica (pari al 4 per cento) con quelli derivanti da precedenti infortuni già riconosciuti dal convenuto (pari al 7 per cento), alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, di un indennizzo in capitale da rapportare alla percentuale di danno indicata dal CTU e pari al 10 per cento, oltre accessori, con la decorrenza di legge. La metodologia di calcolo, in merito alla quale non sono sorte contestazioni da parte del CT di parte resistente, tiene conto del metodo valutativo o scalare applicabile in caso di menomazioni plurime, che consente una valutazione complessiva del danno, senza sommare aritmeticamente le singole percentuali di invalidità, con applicazione di una formula che considera l'interferenza reciproca delle lesioni.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, nella somma complessiva di Euro 4.683,50, inclusi gli esborsi, avuto riguardo alle quattro fasi, di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dello scaglione applicabile alle controversie di importo di valore indeterminato, di complessità bassa, nei valori minimi in ragione della natura dell'attività processuale svolta e da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accerta e dichiara che dagli infortuni sul lavoro, di data 04.05.2019 e 24.10.2020, sono derivati al ricorrente postumi comportanti un'inabilità permanente del 4 per cento e, previa unificazione dei postumi derivanti dalla predetta malattia (pari al 4 per cento) con quelli derivanti da precedenti infortuni già riconosciuti dalla resistente (pari al 7 per cento), consegue una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura complessivamente pari al 10 per cento;
Pag. 8 di 9 2) condanna l' a corrispondere, in favore della parte CP_1 ricorrente, un i izzo del danno biologico in capitale da rapportare alla percentuale riconosciuta del 10 per cento, oltre accessori, con la decorrenza di legge sino al saldo effettivo;
3) condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 4.683,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
4) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU. Così deciso in Trento, il 20 Novembre 2025. Depositata il 20 Novembre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s), 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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