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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 513/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. IO CC Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa LL NA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5065/24, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LV OG (cf ,) ed elettivamente domiciliato C.F._2 in MILANO, VIALE BIANCA MARIA 21, presso lo studio del difensore
APPELLANTE CONTRO
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARLA MARIA CP_1 P.IVA_1
OD IN (c.f. ed elettivamente domiciliato in C.F._3
MILANO, VIA SAVARE' 1 , presso l'avvocatura dell'ente APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: “
1. in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere la efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché, per quanto occorra, sospendere / non concedere l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. OI-001835667, delle sottostanti CP_1 cartelle, degli eventuali sottostanti avvisi di accertamento e addebito, nonché degli eventuali sottostanti ruoli, attesa la sussistenza del fumus boni iuris per quanto in narrativa, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via principale e nel merito:
1 in accoglimento delle ragioni espresse in atti e nuovamente argomentate nei motivi di appello
- accertare la illegittimità, inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia, infondatezza in fatto e in diritto dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. CP_1
OI-001835667, e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o inesistente e/o estinta e/o annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione n. OI-001835667, le CP_1 sottostanti cartelle, gli eventuali sottostanti avvisi di accertamento e addebito, nonché gli eventuali sottostanti ruoli, per i motivi di appello sopra indicati;
- per l'effetto, condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
- in subordine, all'esito della valutazione della documentazione eventualmente prodotta da controparte, disporre la rimessione in termini del ricorrente in relazione ad eventuali debenze di cui controparte dovesse dare prova, salve in ogni caso le maturate ed eccepite decadenza e prescrizione, non rinunciate;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, anche di primo grado.”
PER L'APPELLATO:” ogni contraria istanza disattesa e reietta rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n. 5065/24 così rigettando il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili, accogliendo le conclusioni tratte in primo grado di seguito richiamate espunte le parti non più rilevanti:
“Quanto alle domande relative agli avvisi di addebito e di condanna alla restituzione delle somme versate a tale titolo;
in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibili le stesse per difetto di legittimazione attiva dell'opponente e per tardività ex art.24 D.Lgs.46/99; in subordine, nel merito, rigettarle in ogni caso in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando la debenza delle somme azionate con gli avvisi di addebito allegati. Quanto alle domande svolte in relazione all'Ordinanza ingiunzione opposta;
in via preliminare e/o pregiudiziale omissis;
in subordine, nel merito, respingere, siccome infondate, le domande proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; in ulteriore subordine, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il ricorrente, , al pagamento in favore dell' delle Parte_1 CP_1 somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in
2 nessun caso in misura inferiore a quella applicata con l'ordinanza Ingiunzione opposta.” Vinte le spese del doppio grado del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione spiegata da avverso l'Ordinanza Ingiunzione dell' n. OI- Parte_1 CP_1
001835667, notificata in data 7.6.2024, dell'importo di €. 18.305,00, per l'omesso pagamento di ritenute previdenziali.
A delibazione della causa, il primo giudice ha osservato che la pretesa era fondata sull'atto di accertamento n. .4905.13/09/2019.0149873, CP_1 notificato il 13/09/2019, in relazione al mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018 da parte di società di cui il ricorrente era legale rappresentante. CP_2
Ciò posto, il giudice ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell' CP_1 ritenendo la tempestività del ricorso, siccome depositato in data 5.7.2024 avverso l'ordinanza ingiunzione notificata il 7.6.2024.
Quanto al motivo di opposizione avente ad oggetto l'omesso ricevimento della diffida accertativa del 13.09.2019, il primo giudice ha rilevato che l'ente previdenziale aveva documentato la rituale notifica dell'atto, effettuata per compiuta giacenza in data 24/9/2019, sì che la spiegata eccezione di prescrizione del credito era infondata, attesa la notifica dell'atto interruttivo nel giugno 2024. Inoltre, quanto all'ulteriore motivo di opposizione, avente ad oggetto la decadenza ex art. 14 L. 689/81, il primo giudice ha assunto
“Risulta, poi, altrettanto infondato il tentativo di eccepire una decadenza per mancata notifica tempestiva al trasgressore della violazione ex art. 14 L. 689/81 proprio per effetto dell'intervenuta notifica della diffida accertativa”.
Con ricorso depositato in data 16.5.2025 ha interposto appello Parte_1 avverso la decisione del Tribunale di Milano all'uopo premettendo di aver vanamente domandato la riunione del presente procedimento all'altro pendente inter partes, avente il medesimo oggetto e che era stato deciso favorevolmente al ricorrente da altro giudicante del Tribunale di Milano.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello, l'odierno ricorrente ha lamentato l'erroneità del capo di sentenza con cui era stata denegata la decadenza per mancata tempestiva notifica al trasgressore della violazione, ex art. 14 L. 689/81.
Secondo l'appellante, la motivazione del giudice, sul punto, era estremamente laconica e il giudice aveva illogicamente ritenuto che la notifica dell'accertamento nell'anno 2019 valesse ad esentare l'ente dal
3 rispetto del differente termine decadenziale ex art. 14, secondo il quale “... Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Sull'argomento, l'ente si era difeso assumendo difficoltà accertative legate alle complesse attività di verifica e controllo dei dati asseritamente “di proporzioni gigantesche, e che l' non può neanche effettuare se non CP_3 dopo molto tempo dalla commissione del fatto”, nondimeno, l'argomento non era oggettivo ed era confutato dal fatto documentale che la diffida accertativa era stata preceduta dalla notifica di avvisi di addebito e pertanto, l'ente avrebbe potuto rispettare il termine ex art. 14.
Inoltre, l'appellante ha sostenuto l'insussistenza in capo all'ente di complessi accertamenti giustificanti l'esubero del termine, rilevando che con la trasmissione dei DM10 l'ente era a conoscenza dell'ammontare del suo credito e in grado di accertare nell'immediatezza le omissioni contributive.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneo mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione. Il richiamo al presupposto atto di accertamento e la sola indicazione della normativa violata, non erano sufficienti ad integrare la necessaria motivazione prescritta per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 l. 241/1990.
Si è costituito l'ente appellato il quale ha dedotto che il termine prescrizionale ex adverso richiamato era stato prorogato dalla normativa emergenziale da Covid 19 che, in ogni caso, il termine di 90 giorni per la contestazione della violazione previsto dall'art. 14 della L. 689/1981 decorre “dall'accertamento” della violazione, non dal momento di perfezionamento della stessa e dall'esatta quantificazione dell'inadempienza in base a cui stabilire la sanzione.
All'udienza del 25.9.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4 Il Collegio rileva che è pacifico in causa che sia stato legale Parte_1 rappresentante della che, in particolare, rivestisse tale qualità CP_2 al momento dell'omesso pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
E' documentalmente provato che l' abbia notificato all'appellante, CP_1 personalmente e coerentemente al carattere personale della responsabilità di specie, in data 13.9.2029, l'atto di accertamento n.
.4905.13/09/2019.0149873, con il quale ha intimato il versamento CP_1 delle ritenute previdenziali e assistenziali omesse. Stante l'omesso pagamento, l' ha proceduto a notificare l'Ordinanza Ingiunzione qui CP_1 opposta.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di condividere l'assunto del primo giudice relativamente al rigetto del motivo di opposizione con cui il ricorrente sosteneva l'intervenuta decadenza per la mancata tempestiva notifica della contestazione al trasgressore della violazione.
Per le omissioni riferite all'anno 2018, difatti, il dies a quo per l'emissione dell'atto di accertamento non poteva essere anteriore al 16.01.2019 e ciò in quanto l'accertamento deve necessariamente riguardare tutte le omissioni riferibili alla singola annualità.
Dunque, per il 2018, occorre contestare con un unico atto le omissioni riferibili alle mensilità da dicembre 2017 (il cui termine di pagamento scade il 16 gennaio 2018) a dicembre 2018.
Come sostenuto dall' soltanto considerando l'intera annualità è, CP_1 infatti, possibile stabilire se l'omissione, complessivamente considerata, superi o meno la soglia di rilevanza penale (10.000,00 euro) e quale ne sia l'effettivo ammontare.
In condivisione delle argomentazioni del primo giudice, il Collegio, inoltre, rileva che il dies a quo per l'emissione dell'atto di accertamento, decorre
“dall'accertamento” della violazione, da intendersi non già quale materiale acquisizione del fatto da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma quale momento in cui detta autorità abbia acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza di una violazione segnalata, ovvero quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. (Cfr. Cass. n. 3043/2009).
Nel solco di tale richiamata giurisprudenza è stato recentemente ribadito che
“In materia di sanzioni amministrative nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non
5 coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita. In caso di contrasto sul punto, compete al giudice di merito, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla P.A., per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza (art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981). Pertanto, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti del caso” (Cass. n. 3712/24).
Con riferimento al caso di specie, applicato il costante criterio valutativo di questa Corte, il Collegio ritiene che, tenuto conto del complesso e massivo sistema di gestione e riorganizzazione anche informatica e procedimentale degli illeciti depenalizzati, il tempo di poco più di un anno rispetto all'ultima omissione riscontrata può ritersi congruo, sì che al momento della notificazione dell'accertamento (13.9.2019) nessuna decadenza può dirsi maturata.
Anche il secondo motivo di gravame -relativo all'insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione- è infondato.
Difatti, il Collegio ritiene che l'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata una sanzione amministrativa è efficace anche se non è motivata analiticamente e dettagliatamente alla stregua di un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una succinta motivazione con la quale si dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia e all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese di lite vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5065/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida complessivamente in €. 2.500,00, oltre accessori e spese generali.
Dichiara dovuto il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 25.9.2025.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
LL NA IO CC
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. IO CC Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa LL NA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5065/24, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LV OG (cf ,) ed elettivamente domiciliato C.F._2 in MILANO, VIALE BIANCA MARIA 21, presso lo studio del difensore
APPELLANTE CONTRO
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARLA MARIA CP_1 P.IVA_1
OD IN (c.f. ed elettivamente domiciliato in C.F._3
MILANO, VIA SAVARE' 1 , presso l'avvocatura dell'ente APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: “
1. in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere la efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché, per quanto occorra, sospendere / non concedere l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. OI-001835667, delle sottostanti CP_1 cartelle, degli eventuali sottostanti avvisi di accertamento e addebito, nonché degli eventuali sottostanti ruoli, attesa la sussistenza del fumus boni iuris per quanto in narrativa, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via principale e nel merito:
1 in accoglimento delle ragioni espresse in atti e nuovamente argomentate nei motivi di appello
- accertare la illegittimità, inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia, infondatezza in fatto e in diritto dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. CP_1
OI-001835667, e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o inesistente e/o estinta e/o annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione n. OI-001835667, le CP_1 sottostanti cartelle, gli eventuali sottostanti avvisi di accertamento e addebito, nonché gli eventuali sottostanti ruoli, per i motivi di appello sopra indicati;
- per l'effetto, condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
- in subordine, all'esito della valutazione della documentazione eventualmente prodotta da controparte, disporre la rimessione in termini del ricorrente in relazione ad eventuali debenze di cui controparte dovesse dare prova, salve in ogni caso le maturate ed eccepite decadenza e prescrizione, non rinunciate;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, anche di primo grado.”
PER L'APPELLATO:” ogni contraria istanza disattesa e reietta rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n. 5065/24 così rigettando il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili, accogliendo le conclusioni tratte in primo grado di seguito richiamate espunte le parti non più rilevanti:
“Quanto alle domande relative agli avvisi di addebito e di condanna alla restituzione delle somme versate a tale titolo;
in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibili le stesse per difetto di legittimazione attiva dell'opponente e per tardività ex art.24 D.Lgs.46/99; in subordine, nel merito, rigettarle in ogni caso in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando la debenza delle somme azionate con gli avvisi di addebito allegati. Quanto alle domande svolte in relazione all'Ordinanza ingiunzione opposta;
in via preliminare e/o pregiudiziale omissis;
in subordine, nel merito, respingere, siccome infondate, le domande proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; in ulteriore subordine, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il ricorrente, , al pagamento in favore dell' delle Parte_1 CP_1 somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in
2 nessun caso in misura inferiore a quella applicata con l'ordinanza Ingiunzione opposta.” Vinte le spese del doppio grado del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione spiegata da avverso l'Ordinanza Ingiunzione dell' n. OI- Parte_1 CP_1
001835667, notificata in data 7.6.2024, dell'importo di €. 18.305,00, per l'omesso pagamento di ritenute previdenziali.
A delibazione della causa, il primo giudice ha osservato che la pretesa era fondata sull'atto di accertamento n. .4905.13/09/2019.0149873, CP_1 notificato il 13/09/2019, in relazione al mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018 da parte di società di cui il ricorrente era legale rappresentante. CP_2
Ciò posto, il giudice ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell' CP_1 ritenendo la tempestività del ricorso, siccome depositato in data 5.7.2024 avverso l'ordinanza ingiunzione notificata il 7.6.2024.
Quanto al motivo di opposizione avente ad oggetto l'omesso ricevimento della diffida accertativa del 13.09.2019, il primo giudice ha rilevato che l'ente previdenziale aveva documentato la rituale notifica dell'atto, effettuata per compiuta giacenza in data 24/9/2019, sì che la spiegata eccezione di prescrizione del credito era infondata, attesa la notifica dell'atto interruttivo nel giugno 2024. Inoltre, quanto all'ulteriore motivo di opposizione, avente ad oggetto la decadenza ex art. 14 L. 689/81, il primo giudice ha assunto
“Risulta, poi, altrettanto infondato il tentativo di eccepire una decadenza per mancata notifica tempestiva al trasgressore della violazione ex art. 14 L. 689/81 proprio per effetto dell'intervenuta notifica della diffida accertativa”.
Con ricorso depositato in data 16.5.2025 ha interposto appello Parte_1 avverso la decisione del Tribunale di Milano all'uopo premettendo di aver vanamente domandato la riunione del presente procedimento all'altro pendente inter partes, avente il medesimo oggetto e che era stato deciso favorevolmente al ricorrente da altro giudicante del Tribunale di Milano.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello, l'odierno ricorrente ha lamentato l'erroneità del capo di sentenza con cui era stata denegata la decadenza per mancata tempestiva notifica al trasgressore della violazione, ex art. 14 L. 689/81.
Secondo l'appellante, la motivazione del giudice, sul punto, era estremamente laconica e il giudice aveva illogicamente ritenuto che la notifica dell'accertamento nell'anno 2019 valesse ad esentare l'ente dal
3 rispetto del differente termine decadenziale ex art. 14, secondo il quale “... Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Sull'argomento, l'ente si era difeso assumendo difficoltà accertative legate alle complesse attività di verifica e controllo dei dati asseritamente “di proporzioni gigantesche, e che l' non può neanche effettuare se non CP_3 dopo molto tempo dalla commissione del fatto”, nondimeno, l'argomento non era oggettivo ed era confutato dal fatto documentale che la diffida accertativa era stata preceduta dalla notifica di avvisi di addebito e pertanto, l'ente avrebbe potuto rispettare il termine ex art. 14.
Inoltre, l'appellante ha sostenuto l'insussistenza in capo all'ente di complessi accertamenti giustificanti l'esubero del termine, rilevando che con la trasmissione dei DM10 l'ente era a conoscenza dell'ammontare del suo credito e in grado di accertare nell'immediatezza le omissioni contributive.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneo mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione. Il richiamo al presupposto atto di accertamento e la sola indicazione della normativa violata, non erano sufficienti ad integrare la necessaria motivazione prescritta per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 l. 241/1990.
Si è costituito l'ente appellato il quale ha dedotto che il termine prescrizionale ex adverso richiamato era stato prorogato dalla normativa emergenziale da Covid 19 che, in ogni caso, il termine di 90 giorni per la contestazione della violazione previsto dall'art. 14 della L. 689/1981 decorre “dall'accertamento” della violazione, non dal momento di perfezionamento della stessa e dall'esatta quantificazione dell'inadempienza in base a cui stabilire la sanzione.
All'udienza del 25.9.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4 Il Collegio rileva che è pacifico in causa che sia stato legale Parte_1 rappresentante della che, in particolare, rivestisse tale qualità CP_2 al momento dell'omesso pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
E' documentalmente provato che l' abbia notificato all'appellante, CP_1 personalmente e coerentemente al carattere personale della responsabilità di specie, in data 13.9.2029, l'atto di accertamento n.
.4905.13/09/2019.0149873, con il quale ha intimato il versamento CP_1 delle ritenute previdenziali e assistenziali omesse. Stante l'omesso pagamento, l' ha proceduto a notificare l'Ordinanza Ingiunzione qui CP_1 opposta.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di condividere l'assunto del primo giudice relativamente al rigetto del motivo di opposizione con cui il ricorrente sosteneva l'intervenuta decadenza per la mancata tempestiva notifica della contestazione al trasgressore della violazione.
Per le omissioni riferite all'anno 2018, difatti, il dies a quo per l'emissione dell'atto di accertamento non poteva essere anteriore al 16.01.2019 e ciò in quanto l'accertamento deve necessariamente riguardare tutte le omissioni riferibili alla singola annualità.
Dunque, per il 2018, occorre contestare con un unico atto le omissioni riferibili alle mensilità da dicembre 2017 (il cui termine di pagamento scade il 16 gennaio 2018) a dicembre 2018.
Come sostenuto dall' soltanto considerando l'intera annualità è, CP_1 infatti, possibile stabilire se l'omissione, complessivamente considerata, superi o meno la soglia di rilevanza penale (10.000,00 euro) e quale ne sia l'effettivo ammontare.
In condivisione delle argomentazioni del primo giudice, il Collegio, inoltre, rileva che il dies a quo per l'emissione dell'atto di accertamento, decorre
“dall'accertamento” della violazione, da intendersi non già quale materiale acquisizione del fatto da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma quale momento in cui detta autorità abbia acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza di una violazione segnalata, ovvero quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. (Cfr. Cass. n. 3043/2009).
Nel solco di tale richiamata giurisprudenza è stato recentemente ribadito che
“In materia di sanzioni amministrative nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non
5 coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita. In caso di contrasto sul punto, compete al giudice di merito, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla P.A., per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza (art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981). Pertanto, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti del caso” (Cass. n. 3712/24).
Con riferimento al caso di specie, applicato il costante criterio valutativo di questa Corte, il Collegio ritiene che, tenuto conto del complesso e massivo sistema di gestione e riorganizzazione anche informatica e procedimentale degli illeciti depenalizzati, il tempo di poco più di un anno rispetto all'ultima omissione riscontrata può ritersi congruo, sì che al momento della notificazione dell'accertamento (13.9.2019) nessuna decadenza può dirsi maturata.
Anche il secondo motivo di gravame -relativo all'insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione- è infondato.
Difatti, il Collegio ritiene che l'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata una sanzione amministrativa è efficace anche se non è motivata analiticamente e dettagliatamente alla stregua di un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una succinta motivazione con la quale si dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia e all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese di lite vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 2.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
6 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5065/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida complessivamente in €. 2.500,00, oltre accessori e spese generali.
Dichiara dovuto il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 25.9.2025.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
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