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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/09/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 7795/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7795/2021 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PESCI SIMONA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio al fine di ottenere, previa sospensione, l'annullamento della Parte_1 delibera del del 5.09.2021, relativamente al punto n. 3) lamentando Controparte_1 i seguenti profili di illegittimità:
1) Deliberazione avvenuta in forza di deleghe conferite in bianco, da cui conseguirebbe la nullità, se non inesistenza del mandato a deliberare sul punto con invalidità della decisione assunta;
2) genericità dell'ordine del giorno “contenziosi in atto”, in particolare con riferimento alle transazioni deliberate dall'assemblea sulla “questione e sulla “questione Parolari”; in Per_1 particolare, sulla questione originante da un contenzioso giuslavoristico, nulla avrebbe Per_1 riferito il sullo stato dell'arte della causa, né i consorziati sarebbero stati resi edotti CP_1 delle specifiche questioni sulle quali il era chiamato a deliberare. Sulla questione CP_1
inerente la morosità degli oneri consortili, il deliberando la transazione ha Pt_2 CP_1 dato la stura ad un pericoloso precedente adottando un diverso metro a seconda di chi sia il consorziato moroso;
la parte convenuta, poi, non si è attivata fattivamente per impedire l'accumulo di una morosità così elevata. 3) Il ha omesso di informare i consorziati circa il contenzioso incardinato nel CP_1 procedimento r.g. 2184/2019 in relazione alla delibera assembleare del 10.07.2016, conclusasi con la soccombenza virtuale del;
inoltre, in relazione al riparto delle spese CP_1 processuali tra i consorziati, l'attore nella qualità di procuratore vittorioso, non è stato escluso dal riparto in sede di approvazione del bilancio. Che egli, non è stato messo nella condizione di poter intervenire all'assemblea della cui deliberazione oggi si discute. Il , costituitosi, ha specificamente contestato le deduzioni dell'attore, insistendo per il CP_1 rigetto della domanda con condanna alle spese di lite temeraria ed eccependo quanto di seguito: 1) Le deleghe conferite al rappresentante del sono legittime, in quanto rilasciate in CP_1 conformità e nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto e nei limiti dallo stesso imposto (massimo 20 millesimi per ciascun delegato) come accertato dalla Commissione deleghe istituita per ciascuna assemblea ed anche per quella del 2021; la carenza di interesse ad agire, risultando l'attore estraneo al rapporto intercorrente tra delegato e delegante. 2) La genericità della contestazione relativa all'ordine del giorno;
la questione inoltre, è Per_1 stata ampiamente dibattuta nella precedente assemblea del 7.04.2019 durante la quale si sono ipotizzate anche ipotesi transattive;
che l'ordine del giorno in merito ai contenziosi è sempre il medesimo, considerato che tra la convocazione e l'assemblea potrebbero insorgere nuovi contenziosi, nonché questioni particolari rispetto ai contenziosi in corso;
inoltre, i consorziati da sempre sanno che l'assemblea è e può essere convocata una volta l'anno e da sempre vengono trattate tutte le questioni del . Sulla questione gli atti della causa CP_1 Per_1 sono stati messi a disposizione dei consorziati mediante pubblicazione sul sito del CP_1 risultando quindi ben nota ai consorziati;
analogamente, sulla questione Parolari è prassi del allegare l'elenco dei consorziati morosi alle convocazione idi assemblea, mentre CP_1 la discussione delle proposte transattive in sede di assemblea costituisce una prassi a prescindere dalla specifica indicazione dell'ordine del giorno;
che l'attore non ha partecipato all'assemblea in quanto moroso come da previsione statutaria ed è privo di interesse ad agire. La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Tanto premesso la domanda dell'attore è infondata per le ragioni di seguito indicate. In ordine al primo profilo di censura, vi è difetto di legittimazione attiva;
l'invalidità del rapporto di mandato è suscettibile di essere fatto valere dal delegato. Inoltre, la prova documentale relativa alla validazione delle deleghe da parte dell'organo a ciò deputato dallo Statuto del rende il CP_1 profilo di censura sfornito delle pur minima e specifica allegazione. Il verbale, poi, correttamente reca specificamente i nominativi dei condomini votanti a favore, contrari e astenuti. Il secondo profilo, relativo alla genericità dell'ordine del giorno, non è fondato. L'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione. Nel caso in esame, il ha documentalmente provato che costituisca prassi non indicare CP_1 specificamente i singoli contenziosi portati all'attenzione dell'assemblea consortile, pur indicandosi nell'ordine del giorno la dicitura “contenziosi vari” mentre è consuetudine discutere di eventuali proposte transattive. L'indicazione “contenziosi vari”, a prescindere dalla specifica indicazione del contenzioso (che ben potrebbe essere più d'uno o insorgere tra l'indizione dell'assemblea e l'effettivo svolgimento), non pregiudica la conoscenza, nonché la conoscibilità (stante i poteri di accesso dei consorziati) in ordine all'oggetto essenziale dell'assemblea. Inoltre, quanto alla questione risulta circostanza non specificamente contestata la Per_1 pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio sul sito del , nonché la relativa discussione CP_1 all'assemblea del 7.04.2019, conclusasi con la seguente approvazione “l'assemblea, quindi, viene chiamata a votare sul proseguimento dell'azione giudiziaria, salva la possibilità di chiudere durante il giudizio con un accordo, dopo aver riferito nuovamente alla prossima assemblea, che nel caso autorizzerà in tal senso il Direttivo”. L'assemblea all'unanimità con 528,52 millesimi approva”. Analoghe considerazioni, sia in termini di pertinenza della deliberazione trattata rispetto all'oggetto indicato nell'ordine del giorno, sia in ordine alle prassi esistenti di addivenire a soluzioni transattive in corso di assemblea, valgono sulla questione Parolari. Del resto, la non condivisione della deliberazione assembleare in punto di merito ma in assenza di violazioni è giuridicamente irrilevante. La doglianza in ordine all'invalidità del bilancio relativamente al riparto delle spese di lite anche nei confronti dell'attore, vincitore nel relativo contenzioso è generica, non risultando specificamente individuata la posta a bilancio che si intende illegittima e lesiva. Quanto all'omesso riscontro della documentazione (richiesta con PEC del 18.08.2021 dall'attore), deve evidenziarsi la non utilizzabilità della corrispondenza prodotta in comparsa conclusionale, stante le preclusioni processuali maturate trattandosi di documenti preesistenti al giudizio. Gli ulteriori profili ricostruiti nella comparsa conclusionale attengono al comportamento del Presidente del ai fini della relativa revoca, CP_1 già oggetto di procedimento definito da parte del tribunale di Velletri. Conclusivamente la domanda dell'attore va rigettata e le spese di lite vanno liquidate in conformità alle cause di valore indeterminabile, con scaglione che si individua in quello compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,01, parametri minimi stante l'assenza di attività istruttoria e il basso grado di complessità della controversia. La domanda di lite temeraria va rigettata non risultando provato uno specifico pregiudizio in capo alla parte convenuta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta le domande dell'attore.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che si liquidano in Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 18/09/2025
Il Giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7795/2021 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PESCI SIMONA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio al fine di ottenere, previa sospensione, l'annullamento della Parte_1 delibera del del 5.09.2021, relativamente al punto n. 3) lamentando Controparte_1 i seguenti profili di illegittimità:
1) Deliberazione avvenuta in forza di deleghe conferite in bianco, da cui conseguirebbe la nullità, se non inesistenza del mandato a deliberare sul punto con invalidità della decisione assunta;
2) genericità dell'ordine del giorno “contenziosi in atto”, in particolare con riferimento alle transazioni deliberate dall'assemblea sulla “questione e sulla “questione Parolari”; in Per_1 particolare, sulla questione originante da un contenzioso giuslavoristico, nulla avrebbe Per_1 riferito il sullo stato dell'arte della causa, né i consorziati sarebbero stati resi edotti CP_1 delle specifiche questioni sulle quali il era chiamato a deliberare. Sulla questione CP_1
inerente la morosità degli oneri consortili, il deliberando la transazione ha Pt_2 CP_1 dato la stura ad un pericoloso precedente adottando un diverso metro a seconda di chi sia il consorziato moroso;
la parte convenuta, poi, non si è attivata fattivamente per impedire l'accumulo di una morosità così elevata. 3) Il ha omesso di informare i consorziati circa il contenzioso incardinato nel CP_1 procedimento r.g. 2184/2019 in relazione alla delibera assembleare del 10.07.2016, conclusasi con la soccombenza virtuale del;
inoltre, in relazione al riparto delle spese CP_1 processuali tra i consorziati, l'attore nella qualità di procuratore vittorioso, non è stato escluso dal riparto in sede di approvazione del bilancio. Che egli, non è stato messo nella condizione di poter intervenire all'assemblea della cui deliberazione oggi si discute. Il , costituitosi, ha specificamente contestato le deduzioni dell'attore, insistendo per il CP_1 rigetto della domanda con condanna alle spese di lite temeraria ed eccependo quanto di seguito: 1) Le deleghe conferite al rappresentante del sono legittime, in quanto rilasciate in CP_1 conformità e nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto e nei limiti dallo stesso imposto (massimo 20 millesimi per ciascun delegato) come accertato dalla Commissione deleghe istituita per ciascuna assemblea ed anche per quella del 2021; la carenza di interesse ad agire, risultando l'attore estraneo al rapporto intercorrente tra delegato e delegante. 2) La genericità della contestazione relativa all'ordine del giorno;
la questione inoltre, è Per_1 stata ampiamente dibattuta nella precedente assemblea del 7.04.2019 durante la quale si sono ipotizzate anche ipotesi transattive;
che l'ordine del giorno in merito ai contenziosi è sempre il medesimo, considerato che tra la convocazione e l'assemblea potrebbero insorgere nuovi contenziosi, nonché questioni particolari rispetto ai contenziosi in corso;
inoltre, i consorziati da sempre sanno che l'assemblea è e può essere convocata una volta l'anno e da sempre vengono trattate tutte le questioni del . Sulla questione gli atti della causa CP_1 Per_1 sono stati messi a disposizione dei consorziati mediante pubblicazione sul sito del CP_1 risultando quindi ben nota ai consorziati;
analogamente, sulla questione Parolari è prassi del allegare l'elenco dei consorziati morosi alle convocazione idi assemblea, mentre CP_1 la discussione delle proposte transattive in sede di assemblea costituisce una prassi a prescindere dalla specifica indicazione dell'ordine del giorno;
che l'attore non ha partecipato all'assemblea in quanto moroso come da previsione statutaria ed è privo di interesse ad agire. La causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.03.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. . Tanto premesso la domanda dell'attore è infondata per le ragioni di seguito indicate. In ordine al primo profilo di censura, vi è difetto di legittimazione attiva;
l'invalidità del rapporto di mandato è suscettibile di essere fatto valere dal delegato. Inoltre, la prova documentale relativa alla validazione delle deleghe da parte dell'organo a ciò deputato dallo Statuto del rende il CP_1 profilo di censura sfornito delle pur minima e specifica allegazione. Il verbale, poi, correttamente reca specificamente i nominativi dei condomini votanti a favore, contrari e astenuti. Il secondo profilo, relativo alla genericità dell'ordine del giorno, non è fondato. L'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione. Nel caso in esame, il ha documentalmente provato che costituisca prassi non indicare CP_1 specificamente i singoli contenziosi portati all'attenzione dell'assemblea consortile, pur indicandosi nell'ordine del giorno la dicitura “contenziosi vari” mentre è consuetudine discutere di eventuali proposte transattive. L'indicazione “contenziosi vari”, a prescindere dalla specifica indicazione del contenzioso (che ben potrebbe essere più d'uno o insorgere tra l'indizione dell'assemblea e l'effettivo svolgimento), non pregiudica la conoscenza, nonché la conoscibilità (stante i poteri di accesso dei consorziati) in ordine all'oggetto essenziale dell'assemblea. Inoltre, quanto alla questione risulta circostanza non specificamente contestata la Per_1 pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio sul sito del , nonché la relativa discussione CP_1 all'assemblea del 7.04.2019, conclusasi con la seguente approvazione “l'assemblea, quindi, viene chiamata a votare sul proseguimento dell'azione giudiziaria, salva la possibilità di chiudere durante il giudizio con un accordo, dopo aver riferito nuovamente alla prossima assemblea, che nel caso autorizzerà in tal senso il Direttivo”. L'assemblea all'unanimità con 528,52 millesimi approva”. Analoghe considerazioni, sia in termini di pertinenza della deliberazione trattata rispetto all'oggetto indicato nell'ordine del giorno, sia in ordine alle prassi esistenti di addivenire a soluzioni transattive in corso di assemblea, valgono sulla questione Parolari. Del resto, la non condivisione della deliberazione assembleare in punto di merito ma in assenza di violazioni è giuridicamente irrilevante. La doglianza in ordine all'invalidità del bilancio relativamente al riparto delle spese di lite anche nei confronti dell'attore, vincitore nel relativo contenzioso è generica, non risultando specificamente individuata la posta a bilancio che si intende illegittima e lesiva. Quanto all'omesso riscontro della documentazione (richiesta con PEC del 18.08.2021 dall'attore), deve evidenziarsi la non utilizzabilità della corrispondenza prodotta in comparsa conclusionale, stante le preclusioni processuali maturate trattandosi di documenti preesistenti al giudizio. Gli ulteriori profili ricostruiti nella comparsa conclusionale attengono al comportamento del Presidente del ai fini della relativa revoca, CP_1 già oggetto di procedimento definito da parte del tribunale di Velletri. Conclusivamente la domanda dell'attore va rigettata e le spese di lite vanno liquidate in conformità alle cause di valore indeterminabile, con scaglione che si individua in quello compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,01, parametri minimi stante l'assenza di attività istruttoria e il basso grado di complessità della controversia. La domanda di lite temeraria va rigettata non risultando provato uno specifico pregiudizio in capo alla parte convenuta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta le domande dell'attore.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che si liquidano in Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 18/09/2025
Il Giudice
Angelo Baffa