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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2821/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Borgogna 8 Parte_1 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio dell'avv. LAZZERETTI SILVIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avvocati SANI EMILIO, MUNHOZ DE
MELLO ROBERTO, TAFURO ALESSIA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(P. IVA ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Via Zara n. 155 Scafati presso lo studio dell'avv. SANTONICOLA
ERRICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DE
FELICE ALBA
pagina 1 di 17 RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili – giudizio riassunto ex art. 392 c.p.c. a seguito della pronuncia di Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16891/2024 emessa all'esito del procedimento RG n. 26258/2019 pubblicata in data 19.6.2024.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni istanza, domanda ed eccezione assorbita o non accolta riproposta in questa sede, e previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità e di tutte le altre conclusioni ex adverso formulate nel presente giudizio:
In via principale
- condannare a corrispondere a a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento del danno derivante dai maggiori costi sostenuti per sostituire i prodotti alimentari forniti da l'importo di € Controparte_1
18.731,04, già corrisposto da in esecuzione della Controparte_1
sentenza di appello, o quel diverso importo accertato da Codesta Ecc.ma Corte di
Appello, per tutti i motivi dedotti in atti;
- condannare a corrispondere a a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento del danno relativo ai costi sostenuti da per Parte_1
assistenza legale, l'importo di € 26.000,00, già corrisposto da CP_1
in esecuzione della sentenza di Appello, o quel diverso importo accertato
[...]
da codesta Ecc.ma Corte di Appello, anche in via equitativa, per tutti i motivi dedotti in atti;
- con ogni necessaria e consequenziale pronuncia.
In ogni caso
pagina 2 di 17 - con vittoria di spese delle precedenti fasi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, quale giudice di rinvio:
1) Dichiarare inammissibile, ex art. 348 ter cpc, la citazione in riassunzione formulata dalla ai sensi dell'art. 392 cpc, in quanto resa in Parte_1
palese violazione, tra l'altro dell'art. 394, comma terzo, del codice di rito per aver la predetta formulato “conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata”. Inoltre tale inammissibilità colpisce anche la domanda contenuta nell'atto di citazione in riassunzione in quanto, così come formulata, non ha – ex 348 bis cpc, ante riforma, e per le motivazioni sopra espresse – alcuna ragionevole probabilità di essere accolta.
2) Rigettare integralmente l'atto di riassunzione perché infondato in fatto e in diritto, per le ampie motivazioni formulate da questa difesa nella comparsa di costituzione, anche alla luce delle statuizioni della Suprema Corte.
3) Riformare la sentenza n. 2436/2019 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata in data 04/06/2019 e di conseguenza, disporre, anche in accoglimento dell'Appello incidentale , la condanna della (odierna attrice in Parte_1
riassunzione) alla restituzione degli importi appresso indicati, perché già ricevuti dalla (v. all) e, quindi, al pagamento in favore della Parte_1
(odierna convenuta in riassunzione): a) della somma Controparte_1
di € 18.731,04 quale importo ad essa (Euricom) attribuito dal Giudice dell'impugnazione con la citata sentenza, a titolo di differenza (tra € 300.960,63 ed € 282.229,59 = €18.731,04), giustificandola con l'urgenza con la quale la si sarebbe approvvigionata della merce in sostituzione (cfr pag. Parte_1
10 richiamata sentenza) oltre, ovviamente, interessi legali con decorrenza dal pagina 3 di 17 già effettuato versamento all'odierna attrice (Giugno – Ottobre 2019) sino alla data di pubblicazione della sentenza che definirà, poi, il presente giudizio;
b) della somma di € 26.000,00 quale importo ad essa (Euricom) attribuita dal
Giudice dell'impugnazione con la citata sentenza, a titolo risarcitorio per procurarsi un parere legale prima di adeguarsi all'ordine dell'AF (cfr pag. 10 richiamata sentenza), oltre, ovviamente interessi legali con decorrenza dall'effettuato versamento all'odierna attrice ( ) sino alla Parte_2
data di pubblicazione della sentenza che definirà, poi, il presente giudizio.
4) Condannare la (considerato tutto quanto, sul punto, dedotto da questa Pt_1
difesa nella premessa della Comparsa), oltre che alle spese del giudizio in
Cassazione e di quelle relative al presente giudizio, anche a quelle relative alle precedenti fasi di merito, in ordine alle quali (spese delle fasi di merito),
l'attrice – anche se lo ha taciuto – è stata da anni soddisfatta.
Si trascrivono comunque, per completezza, le conclusioni già rassegnate nella
Comparsa conclusionale del 6.4.2018, innanzi la Corte d'Appello di Milano, alle quali – in ogni caso – ci si riporta: “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da per esser stata la Parte_1
stessa – così come meglio motivato nella comparsa di costituzione e, poi, sopra ribadito – formulata fuori dei termini di rito previsti dall'art. 327 cpc. Nel merito, a) rigettare l'appello, in quanto tutti i motivi – posti da a Parte_1
base dello stesso – sono inammissibili e infondati;
di conseguenza b) confermare, per le motivazioni esposte in narrativa, la sentenza n. 116 resa dal
Tribunale di Pavia (ex Vigevano) in data 7.3.2016, oggi oggetto di gravame, con tutte le statuizioni in essa contenute;
c) condannare, anche d'ufficio,
l' in persona del legale rappresentante p.t. – ex art. 96, co 1 cpc Parte_1
– al risarcimento dei danni in favore della per aver agito Controparte_1
la stessa con mala fede e colpa grave e poi – ex art. 96 co. 3 cpc – al pagina 4 di 17 pagamento di una somma, in favore della società appellata, equitativamente determinata, per aver interposto appello, pur consapevole dell'infondatezza della sua azione e per aver insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice;
d) condannare, sempre essa al pagamento delle competenze di causa del doppio grado Parte_1
di giudizio – in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario – e per la cui quantificazione si rimette alla valutazione discrezionale di Codesta
Ill.ma Corte”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di cui è giudizio sono stati puntualmente così ricostruiti alla pag. 2 e seguenti dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16891/2024:
- il 31 gennaio 2011 tra e veniva sottoscritto un Pt_1 Controparte_1
contratto avente ad oggetto la fornitura di n.
1.055.304 barattoli di ravioli di pollo in salsa di pomodoro, da destinare – su ordinativo del RB (Bureau
d'Intervention et de Restitution Belge, Ente di Stato) – in Belgio al consumo di soggetti indigenti;
- effettuata la fornitura, il 10.5.2011 riceveva dal RB una lettera di Pt_1
contestazioni inerenti alla presenza in alcuni barattoli di rigonfiamenti e ossidazioni con fuoriuscita di prodotto stante la fermentazione;
- lo stesso giorno informava della circostanza Pt_1 Controparte_1
allegando alla propria comunicazione materiale fotografico;
- il 16.5.2011 riceveva dall'Ufficio Rasf della Direzione Generale Salute e Pt_1
Protezione del Consumatore della Commissione Europea la comunicazione riguardante l'avvio della procedura di allarme comunitario relativa ai prodotti in oggetto per la presenza di botulino, con previsione di distruzione del prodotto;
pagina 5 di 17 - il 1° giugno successivo inviava a copia Pt_1 Controparte_1
dell'istanza presentata all'Ufficio per la revisione del procedimento;
- il 18.7.2011 comunicava ad l'intenzione di Controparte_1 Pt_1
impugnare la decisione dell'Ufficio innanzi alla competente Autorità belga;
- dava esecuzione all'ordine di distruzione emanato dall'AF (Agence Pt_1
Federale pour la Securitè de la Chiane Alimentaire).
Con atto di citazione notificato il 25.10.2011 (di qui innanzi anche solo Parte_1
) ha convenuto in giudizio (di qui innanzi anche Pt_1 Controparte_1
solo al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti Controparte_1
a seguito dell'inadempimento contrattuale relativo al contratto di compravendita di n.
1.055.304 di contenitori di ravioli in salsa di pomodoro ordinati alla predetta da Pt_1
RB (Bureau d'Intervention et de Restitution Belge, Ente di Stato).
si è costituita in giudizio resistendo all'avversa pretesa, Controparte_1
chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della controparte al pagamento da parte di della somma di € Pt_1
282.229,59 a saldo della fornitura pacificamente avvenuta.
Il Tribunale di Pavia (ex Vigevano), ad esito del giudizio, respingeva la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento della somma dovuta a saldo, in accoglimento della domanda riconvenzionale esperita da Controparte_1
Il Tribunale, a sostegno della reiezione della domanda risarcitoria di , rilevava Pt_1
che l'attrice – procedendo alla distruzione del prodotto – aveva tenuto un comportamento contrario alla buona fede, rendendo impossibile alla controparte dimostrare l'assenza di vizi a sé imputabili nel prodotto fornito.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , lamentando: Pt_1
pagina 6 di 17 1. l'erronea individuazione da parte del Tribunale della data di definitiva distruzione della merce (indicata nel 20.7.2011 anziché nel 24.8.2011);
2. l'erronea valutazione circa la sussistenza di un comportamento non conforme a buona fede da parte di;
Pt_1
3. l'erronea esclusione di una facoltà in capo a di impugnare Controparte_1
autonomamente il provvedimento dell'AF (essendovi, al contrario, la stessa titolata nella propria qualità di produttore e di trasportatore della merce);
4. l'erronea valutazione dei fatti addotti a sostegno del difetto di produzione;
5. l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova della regolarità della fornitura (addossato alla invece che alla;
Parte_1 Controparte_1
6. la mancata ammissione delle prove orali dedotte, sebbene ritualmente formulate;
7. la mancata rinnovazione dell'espletata CTU;
8. il mancato accoglimento della domanda risarcitoria;
9. l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale con attribuzione di interessi ex d.lgs. n. 231/02, pur in difetto della domanda della controparte.
si è costituita in appello eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per essere lo stesso stato proposto dopo lo spirare del termine di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendo nel merito la reiezione dell'impugnazione e la condanna della controparte ex art. 96 cpc.
Con sentenza n. 2436/2019 pubblicata il 4.6.2019 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 116/16 del Tribunale di Pavia, condannava alla restituzione a favore di di quanto percepito in Controparte_1 Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 73.875,67 oltre interessi legali dalla domanda al saldo (importo così ricostruibile: € 18.731,04 quale differenza tra l'esborso di € 300.960,63 che Pt_1
aveva affrontato acquistando presso terzi in via d'urgenza altra merce analoga a pagina 7 di 17 quella distrutta e l'importo di € 282.229,59 che avrebbe invece sborsato a favore di quale corrispettivo per la fornitura oggetto di causa;
€ Controparte_1
29.144,63 per spese affrontate per la distruzione della merce;
€ 26.000,00 quale corrispettivo per il parere legale richiesto prima di adeguarsi all'ordine di distruzione impartito dall'AF).
La Corte condannava altresì alla rifusione delle spese di lite dei Controparte_1
due gradi di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Meridionale
Alimenti affidato ai seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 1325 e 2697 c.c. ed omesso esame di un fatto essenziale per la decisione della causa, avendo la Corte di Appello riconosciuto a favore di la somma di € 18.731,04 basandosi esclusivamente su di un contratto Pt_1
prodotto da , non sottoscritto dall'altra parte contrattuale (Scana Noliko Pt_1
NV), in assenza di prova dell'aver la parte sostenuto effettivamente il maggior esborso;
2. violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 166 cpc ed omesso esame di un fatto decisivo avendo la Corte di Appello riconosciuto alla sulla base del doc. Pt_1
32 (prodotto dalla stessa ) il diritto ad essere risarcita dell'esborso di € Pt_1
26.000,00 soi disant sostenuto per essersi rivolta ad un legale prima di eseguire l'ordine di distruzione, non essendo tale documento sufficiente a comprovare l'esborso effettivo;
3. violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 166 cpc ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio avendo la Corte di Appello riconosciuto alla il Pt_1
risarcimento danni per distruzione in ragione della somma di € 29.144, 63 mentre nel doc. 19) prodotto dalla controparte era indicato un costo di € 15.716,96;
pagina 8 di 17 4. violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 2697 c.c. per aver la Corte escluso che , nell'aver dato esecuzione all'ordine di distruzione, avesse Pt_1
agito contro buona fede;
5. violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al principio della causalità prevalente e della teoria “del più probabile che non,” avendo la Corte ascritto i vizi a difetti di fabbricazione.
Dal canto proprio, ha proposto ricorso incidentale lamentando: Pt_1
1. che ove, in “accoglimento del secondo motivo di ricorso principale si volesse intendere che la sentenza ha esclusivamente inteso condannare al CP_1
rimborso delle sole spese sostenute per il parere legale dei belgi e non invece come si sostiene sia interpretazione correlata a tutte le spese connesse al suddetto parere ed alla connessa vicenda incluse quelle dei legali italiani a supporto della relativa assistenza”, la sentenza in contrasto con gli artt. 2697 c.c., 115, e 116 cpc giacché viziata da un omesso esame di un fatto “ovvero le spese sostenute dalla
per l'assistenza legale ulteriore rispetto a quella del parere belga”; Pt_1
2. l'erroneità della sentenza della Corte di Appello relativa all'accertamento di responsabilità della Controparte_1
Con l'ordinanza prodromica all'instaurazione del presente giudizio in riassunzione, la
Corte di Cassazione ha così provveduto: “accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale, rigetta gli altri motivi di ricorso principale e dichiara assorbiti i due motivi di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del processo”.
Con atto notificato via PEC in data 10.10.2024, riassumeva il giudizio innanzi Pt_1
a questa Corte onde sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 9 di 17 Instaurato il contraddittorio, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del
25.2.2025, sulle conclusioni come in epigrafe precisate dalle parti con note scritte, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi e relative repliche.
La decisione è stata quindi assunta nella camera di consiglio del 20.5.2025.
&&&
Innanzitutto, deve escludersi la dedotta inammissibilità del ricorso, così come ipotizzato da Controparte_1
A seguito della pronuncia della citata ordinanza delle Corte di Cassazione, Pt_1
chiede nella presente sede:
- la condanna di a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno derivante dai maggiori costi sostenuti per sostituire i prodotti alimentari forniti da l'importo di Controparte_1
€ 18.731,04, già corrisposto da in esecuzione della Controparte_1
sentenza di appello, o quel diverso importo accertato da Codesta Ecc.ma Corte di
Appello, per tutti i motivi dedotti in atti;
- la condanna di a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno relativo ai costi sostenuti da per Parte_1
assistenza legale, l'importo di € 26.000,00, già corrisposto da CP_1
in esecuzione della sentenza di Appello, o quel diverso importo accertato
[...]
da codesta Ecc.ma Corte di Appello, anche in via equitativa, per tutti i motivi dedotti in atti.
Orbene, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, così come cristallizzato nei vari gradi, nonché della decisione della Corte di Cassazione, deve escludersi che le odierne richieste di possano eccedere il perimetro del devolutum o risultare Pt_1
manifestamente infondate, dovendosi, al contrario, procedere ad un'attenta disamina delle stesse. pagina 10 di 17 Passando quindi all'esame del merito, ritiene la Corte che il ricorso in riassunzione proposto da sia da respingere, per i motivi che seguono. Pt_1
Partendo dall'ordinanza della Cassazione va rilevato che, in ordine alla prima delle domande formulate da nella presente sede processuale, a pag. 5 e seguenti si Pt_1
legge: ”con il primo motivo di ricorso principale vengono lamentati (da CP_1
n.d.r.) la violazione degli artt. 1325 e 2697 c.c. e l'omesso esame di un fatto
[...]
decisivo per il giudizio, per avere la Corte di Appello riconosciuto alla il Pt_1
risarcimento di € 18.731,04 per maggior costo della merce acquistata in sostituzione di quella avariata…omissis… solo facendo richiamo al documento 17 della Euricom…il motivo è fondato: è pacifico che il doc. 17 abbia il contenuto indicato dalla CP_1
l'acquirente che alleghi di aver dovuto acquistare beni sostitutivi di quelli
[...]
viziati forniti dal venditore e chieda di essere risarcito del danno corrispondente al costo dell'acquisto deve dimostrare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1223 e 2697 c.c., di aver effettuato l'acquisto e di aver pagato il prezzo dei beni sostituiti. La Corte di
Appello non ha spiegato come abbia potuto ritenere assolto l'onere della prova incombente sulla con il solo richiamo al doc. 17 della ”. Pt_1 Pt_1
Come è noto, nel giudizio in riassunzione dopo la pronuncia della Cassazione, i poteri del Giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione.
Nella prima ipotesi, il giudice del rinvio deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma
1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già
pagina 11 di 17 verificatesi;
nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020; S. U. n.
11303 del 2014;Cass. civ. Sez. I ordinanza n. 22544 del 8 agosto 2024).
Venendo alla fattispecie che qui occupa, spetta quindi al Collegio il compito di valutare la portata probatoria del doc. 17 di parte , in relazione ad eventuali altre Pt_1
risultanze.
Premesso che le risultanze documentali soggette a valutazione non possono che essere quelle già versate in atti dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, non potendosi tenere conto di alcuna nuova allegazione già a disposizione della parte e non tempestivamente prodotta, l'unico documento da esaminare ai fini che qui occupano risulta dunque il già citato doc. 17.
Trattasi, infatti, dell'unico documento prodotto dalla parte a sostegno della propria allegazione di aver sottoscritto un contratto più oneroso di quello intercorso tra le parti ora in lite, onde procurarsi in via d'urgenza le confezioni di cibo (sostitutive di quelle distrutte) da fornire all'Ente belga, e di aver pagato il corrispettivo contrattuale in ragione della somma di € 300.960,63 a fronte di quella di € 282.229,59 pattuita tra e per la fornitura oggetto di causa. Pt_1 Controparte_1
Da qui la richiesta di risarcimento del danno patito per il maggiore esborso di €
18.731,04 sostenuto quale corrispettivo di acquisto della merce sostitutiva.
Il documento attestante il dedotto accordo negoziale non solo non è sottoscritto dal terzo soggetto che avrebbe eseguito la fornitura (circostanza del tutto insolita, atteso che di norma la copia in possesso della parte è proprio quella sottoscritta dall'altro contraente), ma non risulta neppure suffragato da attestazioni che comprovino l'effettivo esborso. pagina 12 di 17 Di talché, ne consegue l'evidente inidoneità del documento ai fini probatori invocati da
: non solo non vi è prova dell'avvenuta sottoscrizione da parte dei contraenti, Pt_1
ma neppure dell'aver Euricom effettivamente sostenuto il costo.
Quanto all'argomentazione svolta da in merito all'assenza di contestazione da Pt_1
parte di in relazione ai maggiori costi sostenuti, se è pur vero che Controparte_1
la stessa è contenuta soltanto nella memoria depositata dalla parte ex art. 183 VI° comma n. 3 c.p.c., trova tuttavia applicazione il principio enunciato dalla Corte di
Cassazione (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) secondo il quale il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte, anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. In ragione di ciò, soltanto nella prima ipotesi è possibile formulare la contestazione per la prima volta anche in grado d'appello, senza che questo giustifichi la rimessione in termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, stante l'onere probatorio gravante sul deducente in primo grado, mentre tale facoltà è preclusa nella seconda, avendo quest'ultimo fatto affidamento sulla "relevatio" dall'onere probatorio in ragione dell'assenza di contestazione, senza potervi più provvedere in sede di gravame.
Pertanto, è principio indefettibile - in applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c. - quello secondo il quale la parte deve comprovare i fatti allegati e disponibili secondo la propria sfera di conoscenza.
La relativa domanda di condanna non può, pertanto, che essere disattesa.
Ulteriore conseguenza è, in accoglimento della domanda specularmente svolta da l'ordine di restituzione della somma a tale titolo già versata da Controparte_1
ad , circostanza del tutto incontestata e suffragata da Controparte_1 Pt_1
pagina 13 di 17 idonea prova documentale (cfr. bonifico di pagamento allegato dalla CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di riassunzione).
[...]
Venendo alla disamina della seconda delle domande proposte da nel presente Pt_1
giudizio, va osservato che la medesima concerne la richiesta condanna di CP_1
al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno
[...]
relativo ai costi sostenuti da per assistenza legale. Parte_1
A pag. 6 e ss dell'ordinanza, la Corte di Cassazione si esprime: “con il secondo motivo di ricorso principale vengono lamentati la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di Appello riconosciuto alla , in base al documento 32 dalla stessa prodotto, il Pt_1
risarcimento di 26.000,00 euro per spese 'per procurarsi un parere legale prima di adeguarsi all'ordine AF'. Orbene, secondo la Corte di Cassazione, “il motivo è, nei limiti che seguono fondato. Va innanzitutto evidenziato che la Corte di Appello non ha riconosciuto alla 26.000,00 euro “per il parere” reso dallo studio belga, ma Pt_1
per “procurarsi il parere”. Con ciò evidentemente ha inteso includere anche le spese degli studi italiani di cui nel prospetto del quale la stessa ricorrente dà conto ..omissis..
La Corte di Appello non ha tuttavia spiegato come abbia potuto ritenere assolto l'onere della prova, incombente sulla , dell'effettivo esborso delle spese legali di cui Pt_1
trattasi sulla base della documentazione di cui al prospetto.”
Questa essendo la premessa giuridica, non possono che ribadirsi le già svolte considerazioni di cui sopra in merito:
1. al fatto che le risultanze documentali soggette a valutazione non possono che essere quelle già versate in atti dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, non potendosi tenere conto di alcuna nuova allegazione già a disposizione della parte nel corso degli stessi: l'unico documento da esaminare ai fini che qui occupano risulta dunque il già citato doc. 32, prodotto dalla parte a sostegno della propria pagina 14 di 17 allegazione di aver corrisposto la somma di € 26.000,00 a titolo di spese legali, sostenute in Italia ed all'estero per procurarsi il parere dello Studio belga e poi a pagamento del corrispettivo del parere stesso;
2. dalla disamina del documento 32 emerge esclusivamente un'elencazione di costi, ma gli stessi non risultano suffragati da attestazioni che comprovino l'effettivo esborso.
Di talché, parimenti, ne consegue l'evidente inidoneità del documento in esame ai fini probatori invocati da e il rigetto della relativa domanda di condanna. Pt_1
Ulteriore conseguenza è, in accoglimento della domanda specularmente svolta da l'ordine di restituzione della somma a tale titolo già versata da Controparte_1
a favore di circostanza del tutto incontestata e suffragata Pt_1 Controparte_1
da idonea prova documentale (cfr. bonifico di pagamento allegato dalla CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di riassunzione).
[...]
Pertanto, il ricorso proposto da deve essere totalmente respinto. Pt_1
Non ricorrono peraltro gli estremi, tenuto conto della complessità dell'odierna vicenda processuale, onde dar corso alla richiesta condanna di al risarcimento per danni Pt_1
da lite temeraria o da abuso del mezzo processuale formulata da ai Controparte_1
sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c.
Devono, al contrario, trovare accoglimento le richieste restitutorie avanzate da con riferimento agli esborsi di somme di cui è causa. Controparte_1
La soccombenza di all'esito complessivo della lite, comporta la Controparte_1
condanna della predetta al pagamento delle spese processuali a favore di per Pt_1
tutti i gradi del giudizio.
Le stesse vengono calcolate secondo i vigenti parametri ministeriali, medi per cause di media complessità, tenuto conto dello scaglione di valore della causa nonché dell'attività
pagina 15 di 17 processuale effettivamente espletata, consistita, quanto alla fase di appello e di riassunzione, in un'unica udienza e dunque da contenersi nei minimi tabellari.
Conseguentemente andrà condannata al pagamento a favore di Controparte_1
delle seguenti somme: Pt_1
- per il giudizio di primo grado: per la fase di studio € 3.544,00; per la fase introduttiva € 2.338,00; per la fase di istruttoria/trattazione € 10.441,00; per la fase decisionale € 6.164,00 e così complessivamente € 22.457,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di appello: per la fase di studio € 4.389,00; per la fase introduttiva €
2.552,00; per la fase di trattazione € 2.940,00; per la fase decisionale € 7.298,00 e così complessivamente € 17.179,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di Cassazione: fase di studio € 4.961,00; fase introduttiva €
3.260,00; fase decisionale € 2.552,00 e così complessivamente € 10.773,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di riassunzione: per la fase di studio € 2.058,00; per la fase introduttiva € 1.418,00; per la fase di trattazione € 1.523,00; per la fase decisionale € 3.470,00 e così complessivamente € 8.469,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso in riassunzione proposto da nei confronti di Parte_1
a seguito della pronuncia dell'Ordinanza della Corte Controparte_1
di Cassazione n. 16891/2024 emessa all'esito del procedimento RG n.
26258/2019 pubblicata in data 19.6.2024; pagina 16 di 17 - ordina ad di provvedere alla restituzione a favore di Pt_1 CP_1
degli esborsi di € 18.731,04 e di € 26.000,00 oltre agli interessi legali dal
[...]
giorno del pagamento a quello dell'effettiva restituzione;
- condanna al pagamento a favore di delle spese del Controparte_1 Pt_1
giudizio così liquidate: per il giudizio di primo grado: € 22.457,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
per il giudizio di appello: € 17.179,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
per il giudizio di Cassazione: € 10.773,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
per il giudizio di riassunzione: € 8.469,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 20.5.2025
Il Consigliere est.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Laura Sara Tragni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2821/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Borgogna 8 Parte_1 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio dell'avv. LAZZERETTI SILVIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avvocati SANI EMILIO, MUNHOZ DE
MELLO ROBERTO, TAFURO ALESSIA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(P. IVA ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Via Zara n. 155 Scafati presso lo studio dell'avv. SANTONICOLA
ERRICO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DE
FELICE ALBA
pagina 1 di 17 RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili – giudizio riassunto ex art. 392 c.p.c. a seguito della pronuncia di Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16891/2024 emessa all'esito del procedimento RG n. 26258/2019 pubblicata in data 19.6.2024.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni istanza, domanda ed eccezione assorbita o non accolta riproposta in questa sede, e previo rigetto dell'eccezione di inammissibilità e di tutte le altre conclusioni ex adverso formulate nel presente giudizio:
In via principale
- condannare a corrispondere a a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento del danno derivante dai maggiori costi sostenuti per sostituire i prodotti alimentari forniti da l'importo di € Controparte_1
18.731,04, già corrisposto da in esecuzione della Controparte_1
sentenza di appello, o quel diverso importo accertato da Codesta Ecc.ma Corte di
Appello, per tutti i motivi dedotti in atti;
- condannare a corrispondere a a titolo Controparte_1 Parte_1
di risarcimento del danno relativo ai costi sostenuti da per Parte_1
assistenza legale, l'importo di € 26.000,00, già corrisposto da CP_1
in esecuzione della sentenza di Appello, o quel diverso importo accertato
[...]
da codesta Ecc.ma Corte di Appello, anche in via equitativa, per tutti i motivi dedotti in atti;
- con ogni necessaria e consequenziale pronuncia.
In ogni caso
pagina 2 di 17 - con vittoria di spese delle precedenti fasi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, quale giudice di rinvio:
1) Dichiarare inammissibile, ex art. 348 ter cpc, la citazione in riassunzione formulata dalla ai sensi dell'art. 392 cpc, in quanto resa in Parte_1
palese violazione, tra l'altro dell'art. 394, comma terzo, del codice di rito per aver la predetta formulato “conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata”. Inoltre tale inammissibilità colpisce anche la domanda contenuta nell'atto di citazione in riassunzione in quanto, così come formulata, non ha – ex 348 bis cpc, ante riforma, e per le motivazioni sopra espresse – alcuna ragionevole probabilità di essere accolta.
2) Rigettare integralmente l'atto di riassunzione perché infondato in fatto e in diritto, per le ampie motivazioni formulate da questa difesa nella comparsa di costituzione, anche alla luce delle statuizioni della Suprema Corte.
3) Riformare la sentenza n. 2436/2019 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata in data 04/06/2019 e di conseguenza, disporre, anche in accoglimento dell'Appello incidentale , la condanna della (odierna attrice in Parte_1
riassunzione) alla restituzione degli importi appresso indicati, perché già ricevuti dalla (v. all) e, quindi, al pagamento in favore della Parte_1
(odierna convenuta in riassunzione): a) della somma Controparte_1
di € 18.731,04 quale importo ad essa (Euricom) attribuito dal Giudice dell'impugnazione con la citata sentenza, a titolo di differenza (tra € 300.960,63 ed € 282.229,59 = €18.731,04), giustificandola con l'urgenza con la quale la si sarebbe approvvigionata della merce in sostituzione (cfr pag. Parte_1
10 richiamata sentenza) oltre, ovviamente, interessi legali con decorrenza dal pagina 3 di 17 già effettuato versamento all'odierna attrice (Giugno – Ottobre 2019) sino alla data di pubblicazione della sentenza che definirà, poi, il presente giudizio;
b) della somma di € 26.000,00 quale importo ad essa (Euricom) attribuita dal
Giudice dell'impugnazione con la citata sentenza, a titolo risarcitorio per procurarsi un parere legale prima di adeguarsi all'ordine dell'AF (cfr pag. 10 richiamata sentenza), oltre, ovviamente interessi legali con decorrenza dall'effettuato versamento all'odierna attrice ( ) sino alla Parte_2
data di pubblicazione della sentenza che definirà, poi, il presente giudizio.
4) Condannare la (considerato tutto quanto, sul punto, dedotto da questa Pt_1
difesa nella premessa della Comparsa), oltre che alle spese del giudizio in
Cassazione e di quelle relative al presente giudizio, anche a quelle relative alle precedenti fasi di merito, in ordine alle quali (spese delle fasi di merito),
l'attrice – anche se lo ha taciuto – è stata da anni soddisfatta.
Si trascrivono comunque, per completezza, le conclusioni già rassegnate nella
Comparsa conclusionale del 6.4.2018, innanzi la Corte d'Appello di Milano, alle quali – in ogni caso – ci si riporta: “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da per esser stata la Parte_1
stessa – così come meglio motivato nella comparsa di costituzione e, poi, sopra ribadito – formulata fuori dei termini di rito previsti dall'art. 327 cpc. Nel merito, a) rigettare l'appello, in quanto tutti i motivi – posti da a Parte_1
base dello stesso – sono inammissibili e infondati;
di conseguenza b) confermare, per le motivazioni esposte in narrativa, la sentenza n. 116 resa dal
Tribunale di Pavia (ex Vigevano) in data 7.3.2016, oggi oggetto di gravame, con tutte le statuizioni in essa contenute;
c) condannare, anche d'ufficio,
l' in persona del legale rappresentante p.t. – ex art. 96, co 1 cpc Parte_1
– al risarcimento dei danni in favore della per aver agito Controparte_1
la stessa con mala fede e colpa grave e poi – ex art. 96 co. 3 cpc – al pagina 4 di 17 pagamento di una somma, in favore della società appellata, equitativamente determinata, per aver interposto appello, pur consapevole dell'infondatezza della sua azione e per aver insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice;
d) condannare, sempre essa al pagamento delle competenze di causa del doppio grado Parte_1
di giudizio – in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario – e per la cui quantificazione si rimette alla valutazione discrezionale di Codesta
Ill.ma Corte”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di cui è giudizio sono stati puntualmente così ricostruiti alla pag. 2 e seguenti dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16891/2024:
- il 31 gennaio 2011 tra e veniva sottoscritto un Pt_1 Controparte_1
contratto avente ad oggetto la fornitura di n.
1.055.304 barattoli di ravioli di pollo in salsa di pomodoro, da destinare – su ordinativo del RB (Bureau
d'Intervention et de Restitution Belge, Ente di Stato) – in Belgio al consumo di soggetti indigenti;
- effettuata la fornitura, il 10.5.2011 riceveva dal RB una lettera di Pt_1
contestazioni inerenti alla presenza in alcuni barattoli di rigonfiamenti e ossidazioni con fuoriuscita di prodotto stante la fermentazione;
- lo stesso giorno informava della circostanza Pt_1 Controparte_1
allegando alla propria comunicazione materiale fotografico;
- il 16.5.2011 riceveva dall'Ufficio Rasf della Direzione Generale Salute e Pt_1
Protezione del Consumatore della Commissione Europea la comunicazione riguardante l'avvio della procedura di allarme comunitario relativa ai prodotti in oggetto per la presenza di botulino, con previsione di distruzione del prodotto;
pagina 5 di 17 - il 1° giugno successivo inviava a copia Pt_1 Controparte_1
dell'istanza presentata all'Ufficio per la revisione del procedimento;
- il 18.7.2011 comunicava ad l'intenzione di Controparte_1 Pt_1
impugnare la decisione dell'Ufficio innanzi alla competente Autorità belga;
- dava esecuzione all'ordine di distruzione emanato dall'AF (Agence Pt_1
Federale pour la Securitè de la Chiane Alimentaire).
Con atto di citazione notificato il 25.10.2011 (di qui innanzi anche solo Parte_1
) ha convenuto in giudizio (di qui innanzi anche Pt_1 Controparte_1
solo al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti Controparte_1
a seguito dell'inadempimento contrattuale relativo al contratto di compravendita di n.
1.055.304 di contenitori di ravioli in salsa di pomodoro ordinati alla predetta da Pt_1
RB (Bureau d'Intervention et de Restitution Belge, Ente di Stato).
si è costituita in giudizio resistendo all'avversa pretesa, Controparte_1
chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della controparte al pagamento da parte di della somma di € Pt_1
282.229,59 a saldo della fornitura pacificamente avvenuta.
Il Tribunale di Pavia (ex Vigevano), ad esito del giudizio, respingeva la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento della somma dovuta a saldo, in accoglimento della domanda riconvenzionale esperita da Controparte_1
Il Tribunale, a sostegno della reiezione della domanda risarcitoria di , rilevava Pt_1
che l'attrice – procedendo alla distruzione del prodotto – aveva tenuto un comportamento contrario alla buona fede, rendendo impossibile alla controparte dimostrare l'assenza di vizi a sé imputabili nel prodotto fornito.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , lamentando: Pt_1
pagina 6 di 17 1. l'erronea individuazione da parte del Tribunale della data di definitiva distruzione della merce (indicata nel 20.7.2011 anziché nel 24.8.2011);
2. l'erronea valutazione circa la sussistenza di un comportamento non conforme a buona fede da parte di;
Pt_1
3. l'erronea esclusione di una facoltà in capo a di impugnare Controparte_1
autonomamente il provvedimento dell'AF (essendovi, al contrario, la stessa titolata nella propria qualità di produttore e di trasportatore della merce);
4. l'erronea valutazione dei fatti addotti a sostegno del difetto di produzione;
5. l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova della regolarità della fornitura (addossato alla invece che alla;
Parte_1 Controparte_1
6. la mancata ammissione delle prove orali dedotte, sebbene ritualmente formulate;
7. la mancata rinnovazione dell'espletata CTU;
8. il mancato accoglimento della domanda risarcitoria;
9. l'erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale con attribuzione di interessi ex d.lgs. n. 231/02, pur in difetto della domanda della controparte.
si è costituita in appello eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per essere lo stesso stato proposto dopo lo spirare del termine di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendo nel merito la reiezione dell'impugnazione e la condanna della controparte ex art. 96 cpc.
Con sentenza n. 2436/2019 pubblicata il 4.6.2019 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 116/16 del Tribunale di Pavia, condannava alla restituzione a favore di di quanto percepito in Controparte_1 Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado, nonché al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 73.875,67 oltre interessi legali dalla domanda al saldo (importo così ricostruibile: € 18.731,04 quale differenza tra l'esborso di € 300.960,63 che Pt_1
aveva affrontato acquistando presso terzi in via d'urgenza altra merce analoga a pagina 7 di 17 quella distrutta e l'importo di € 282.229,59 che avrebbe invece sborsato a favore di quale corrispettivo per la fornitura oggetto di causa;
€ Controparte_1
29.144,63 per spese affrontate per la distruzione della merce;
€ 26.000,00 quale corrispettivo per il parere legale richiesto prima di adeguarsi all'ordine di distruzione impartito dall'AF).
La Corte condannava altresì alla rifusione delle spese di lite dei Controparte_1
due gradi di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Meridionale
Alimenti affidato ai seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 1325 e 2697 c.c. ed omesso esame di un fatto essenziale per la decisione della causa, avendo la Corte di Appello riconosciuto a favore di la somma di € 18.731,04 basandosi esclusivamente su di un contratto Pt_1
prodotto da , non sottoscritto dall'altra parte contrattuale (Scana Noliko Pt_1
NV), in assenza di prova dell'aver la parte sostenuto effettivamente il maggior esborso;
2. violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 166 cpc ed omesso esame di un fatto decisivo avendo la Corte di Appello riconosciuto alla sulla base del doc. Pt_1
32 (prodotto dalla stessa ) il diritto ad essere risarcita dell'esborso di € Pt_1
26.000,00 soi disant sostenuto per essersi rivolta ad un legale prima di eseguire l'ordine di distruzione, non essendo tale documento sufficiente a comprovare l'esborso effettivo;
3. violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 166 cpc ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio avendo la Corte di Appello riconosciuto alla il Pt_1
risarcimento danni per distruzione in ragione della somma di € 29.144, 63 mentre nel doc. 19) prodotto dalla controparte era indicato un costo di € 15.716,96;
pagina 8 di 17 4. violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 e 2697 c.c. per aver la Corte escluso che , nell'aver dato esecuzione all'ordine di distruzione, avesse Pt_1
agito contro buona fede;
5. violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione al principio della causalità prevalente e della teoria “del più probabile che non,” avendo la Corte ascritto i vizi a difetti di fabbricazione.
Dal canto proprio, ha proposto ricorso incidentale lamentando: Pt_1
1. che ove, in “accoglimento del secondo motivo di ricorso principale si volesse intendere che la sentenza ha esclusivamente inteso condannare al CP_1
rimborso delle sole spese sostenute per il parere legale dei belgi e non invece come si sostiene sia interpretazione correlata a tutte le spese connesse al suddetto parere ed alla connessa vicenda incluse quelle dei legali italiani a supporto della relativa assistenza”, la sentenza in contrasto con gli artt. 2697 c.c., 115, e 116 cpc giacché viziata da un omesso esame di un fatto “ovvero le spese sostenute dalla
per l'assistenza legale ulteriore rispetto a quella del parere belga”; Pt_1
2. l'erroneità della sentenza della Corte di Appello relativa all'accertamento di responsabilità della Controparte_1
Con l'ordinanza prodromica all'instaurazione del presente giudizio in riassunzione, la
Corte di Cassazione ha così provveduto: “accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale, rigetta gli altri motivi di ricorso principale e dichiara assorbiti i due motivi di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del processo”.
Con atto notificato via PEC in data 10.10.2024, riassumeva il giudizio innanzi Pt_1
a questa Corte onde sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 9 di 17 Instaurato il contraddittorio, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del
25.2.2025, sulle conclusioni come in epigrafe precisate dalle parti con note scritte, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi e relative repliche.
La decisione è stata quindi assunta nella camera di consiglio del 20.5.2025.
&&&
Innanzitutto, deve escludersi la dedotta inammissibilità del ricorso, così come ipotizzato da Controparte_1
A seguito della pronuncia della citata ordinanza delle Corte di Cassazione, Pt_1
chiede nella presente sede:
- la condanna di a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno derivante dai maggiori costi sostenuti per sostituire i prodotti alimentari forniti da l'importo di Controparte_1
€ 18.731,04, già corrisposto da in esecuzione della Controparte_1
sentenza di appello, o quel diverso importo accertato da Codesta Ecc.ma Corte di
Appello, per tutti i motivi dedotti in atti;
- la condanna di a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno relativo ai costi sostenuti da per Parte_1
assistenza legale, l'importo di € 26.000,00, già corrisposto da CP_1
in esecuzione della sentenza di Appello, o quel diverso importo accertato
[...]
da codesta Ecc.ma Corte di Appello, anche in via equitativa, per tutti i motivi dedotti in atti.
Orbene, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, così come cristallizzato nei vari gradi, nonché della decisione della Corte di Cassazione, deve escludersi che le odierne richieste di possano eccedere il perimetro del devolutum o risultare Pt_1
manifestamente infondate, dovendosi, al contrario, procedere ad un'attenta disamina delle stesse. pagina 10 di 17 Passando quindi all'esame del merito, ritiene la Corte che il ricorso in riassunzione proposto da sia da respingere, per i motivi che seguono. Pt_1
Partendo dall'ordinanza della Cassazione va rilevato che, in ordine alla prima delle domande formulate da nella presente sede processuale, a pag. 5 e seguenti si Pt_1
legge: ”con il primo motivo di ricorso principale vengono lamentati (da CP_1
n.d.r.) la violazione degli artt. 1325 e 2697 c.c. e l'omesso esame di un fatto
[...]
decisivo per il giudizio, per avere la Corte di Appello riconosciuto alla il Pt_1
risarcimento di € 18.731,04 per maggior costo della merce acquistata in sostituzione di quella avariata…omissis… solo facendo richiamo al documento 17 della Euricom…il motivo è fondato: è pacifico che il doc. 17 abbia il contenuto indicato dalla CP_1
l'acquirente che alleghi di aver dovuto acquistare beni sostitutivi di quelli
[...]
viziati forniti dal venditore e chieda di essere risarcito del danno corrispondente al costo dell'acquisto deve dimostrare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1223 e 2697 c.c., di aver effettuato l'acquisto e di aver pagato il prezzo dei beni sostituiti. La Corte di
Appello non ha spiegato come abbia potuto ritenere assolto l'onere della prova incombente sulla con il solo richiamo al doc. 17 della ”. Pt_1 Pt_1
Come è noto, nel giudizio in riassunzione dopo la pronuncia della Cassazione, i poteri del Giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione.
Nella prima ipotesi, il giudice del rinvio deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma
1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già
pagina 11 di 17 verificatesi;
nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020; S. U. n.
11303 del 2014;Cass. civ. Sez. I ordinanza n. 22544 del 8 agosto 2024).
Venendo alla fattispecie che qui occupa, spetta quindi al Collegio il compito di valutare la portata probatoria del doc. 17 di parte , in relazione ad eventuali altre Pt_1
risultanze.
Premesso che le risultanze documentali soggette a valutazione non possono che essere quelle già versate in atti dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, non potendosi tenere conto di alcuna nuova allegazione già a disposizione della parte e non tempestivamente prodotta, l'unico documento da esaminare ai fini che qui occupano risulta dunque il già citato doc. 17.
Trattasi, infatti, dell'unico documento prodotto dalla parte a sostegno della propria allegazione di aver sottoscritto un contratto più oneroso di quello intercorso tra le parti ora in lite, onde procurarsi in via d'urgenza le confezioni di cibo (sostitutive di quelle distrutte) da fornire all'Ente belga, e di aver pagato il corrispettivo contrattuale in ragione della somma di € 300.960,63 a fronte di quella di € 282.229,59 pattuita tra e per la fornitura oggetto di causa. Pt_1 Controparte_1
Da qui la richiesta di risarcimento del danno patito per il maggiore esborso di €
18.731,04 sostenuto quale corrispettivo di acquisto della merce sostitutiva.
Il documento attestante il dedotto accordo negoziale non solo non è sottoscritto dal terzo soggetto che avrebbe eseguito la fornitura (circostanza del tutto insolita, atteso che di norma la copia in possesso della parte è proprio quella sottoscritta dall'altro contraente), ma non risulta neppure suffragato da attestazioni che comprovino l'effettivo esborso. pagina 12 di 17 Di talché, ne consegue l'evidente inidoneità del documento ai fini probatori invocati da
: non solo non vi è prova dell'avvenuta sottoscrizione da parte dei contraenti, Pt_1
ma neppure dell'aver Euricom effettivamente sostenuto il costo.
Quanto all'argomentazione svolta da in merito all'assenza di contestazione da Pt_1
parte di in relazione ai maggiori costi sostenuti, se è pur vero che Controparte_1
la stessa è contenuta soltanto nella memoria depositata dalla parte ex art. 183 VI° comma n. 3 c.p.c., trova tuttavia applicazione il principio enunciato dalla Corte di
Cassazione (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) secondo il quale il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte, anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato. In ragione di ciò, soltanto nella prima ipotesi è possibile formulare la contestazione per la prima volta anche in grado d'appello, senza che questo giustifichi la rimessione in termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, stante l'onere probatorio gravante sul deducente in primo grado, mentre tale facoltà è preclusa nella seconda, avendo quest'ultimo fatto affidamento sulla "relevatio" dall'onere probatorio in ragione dell'assenza di contestazione, senza potervi più provvedere in sede di gravame.
Pertanto, è principio indefettibile - in applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c. - quello secondo il quale la parte deve comprovare i fatti allegati e disponibili secondo la propria sfera di conoscenza.
La relativa domanda di condanna non può, pertanto, che essere disattesa.
Ulteriore conseguenza è, in accoglimento della domanda specularmente svolta da l'ordine di restituzione della somma a tale titolo già versata da Controparte_1
ad , circostanza del tutto incontestata e suffragata da Controparte_1 Pt_1
pagina 13 di 17 idonea prova documentale (cfr. bonifico di pagamento allegato dalla CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di riassunzione).
[...]
Venendo alla disamina della seconda delle domande proposte da nel presente Pt_1
giudizio, va osservato che la medesima concerne la richiesta condanna di CP_1
al pagamento della somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno
[...]
relativo ai costi sostenuti da per assistenza legale. Parte_1
A pag. 6 e ss dell'ordinanza, la Corte di Cassazione si esprime: “con il secondo motivo di ricorso principale vengono lamentati la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116
c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di Appello riconosciuto alla , in base al documento 32 dalla stessa prodotto, il Pt_1
risarcimento di 26.000,00 euro per spese 'per procurarsi un parere legale prima di adeguarsi all'ordine AF'. Orbene, secondo la Corte di Cassazione, “il motivo è, nei limiti che seguono fondato. Va innanzitutto evidenziato che la Corte di Appello non ha riconosciuto alla 26.000,00 euro “per il parere” reso dallo studio belga, ma Pt_1
per “procurarsi il parere”. Con ciò evidentemente ha inteso includere anche le spese degli studi italiani di cui nel prospetto del quale la stessa ricorrente dà conto ..omissis..
La Corte di Appello non ha tuttavia spiegato come abbia potuto ritenere assolto l'onere della prova, incombente sulla , dell'effettivo esborso delle spese legali di cui Pt_1
trattasi sulla base della documentazione di cui al prospetto.”
Questa essendo la premessa giuridica, non possono che ribadirsi le già svolte considerazioni di cui sopra in merito:
1. al fatto che le risultanze documentali soggette a valutazione non possono che essere quelle già versate in atti dalle parti nei precedenti gradi di giudizio, non potendosi tenere conto di alcuna nuova allegazione già a disposizione della parte nel corso degli stessi: l'unico documento da esaminare ai fini che qui occupano risulta dunque il già citato doc. 32, prodotto dalla parte a sostegno della propria pagina 14 di 17 allegazione di aver corrisposto la somma di € 26.000,00 a titolo di spese legali, sostenute in Italia ed all'estero per procurarsi il parere dello Studio belga e poi a pagamento del corrispettivo del parere stesso;
2. dalla disamina del documento 32 emerge esclusivamente un'elencazione di costi, ma gli stessi non risultano suffragati da attestazioni che comprovino l'effettivo esborso.
Di talché, parimenti, ne consegue l'evidente inidoneità del documento in esame ai fini probatori invocati da e il rigetto della relativa domanda di condanna. Pt_1
Ulteriore conseguenza è, in accoglimento della domanda specularmente svolta da l'ordine di restituzione della somma a tale titolo già versata da Controparte_1
a favore di circostanza del tutto incontestata e suffragata Pt_1 Controparte_1
da idonea prova documentale (cfr. bonifico di pagamento allegato dalla CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di riassunzione).
[...]
Pertanto, il ricorso proposto da deve essere totalmente respinto. Pt_1
Non ricorrono peraltro gli estremi, tenuto conto della complessità dell'odierna vicenda processuale, onde dar corso alla richiesta condanna di al risarcimento per danni Pt_1
da lite temeraria o da abuso del mezzo processuale formulata da ai Controparte_1
sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c.
Devono, al contrario, trovare accoglimento le richieste restitutorie avanzate da con riferimento agli esborsi di somme di cui è causa. Controparte_1
La soccombenza di all'esito complessivo della lite, comporta la Controparte_1
condanna della predetta al pagamento delle spese processuali a favore di per Pt_1
tutti i gradi del giudizio.
Le stesse vengono calcolate secondo i vigenti parametri ministeriali, medi per cause di media complessità, tenuto conto dello scaglione di valore della causa nonché dell'attività
pagina 15 di 17 processuale effettivamente espletata, consistita, quanto alla fase di appello e di riassunzione, in un'unica udienza e dunque da contenersi nei minimi tabellari.
Conseguentemente andrà condannata al pagamento a favore di Controparte_1
delle seguenti somme: Pt_1
- per il giudizio di primo grado: per la fase di studio € 3.544,00; per la fase introduttiva € 2.338,00; per la fase di istruttoria/trattazione € 10.441,00; per la fase decisionale € 6.164,00 e così complessivamente € 22.457,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di appello: per la fase di studio € 4.389,00; per la fase introduttiva €
2.552,00; per la fase di trattazione € 2.940,00; per la fase decisionale € 7.298,00 e così complessivamente € 17.179,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di Cassazione: fase di studio € 4.961,00; fase introduttiva €
3.260,00; fase decisionale € 2.552,00 e così complessivamente € 10.773,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di riassunzione: per la fase di studio € 2.058,00; per la fase introduttiva € 1.418,00; per la fase di trattazione € 1.523,00; per la fase decisionale € 3.470,00 e così complessivamente € 8.469,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso in riassunzione proposto da nei confronti di Parte_1
a seguito della pronuncia dell'Ordinanza della Corte Controparte_1
di Cassazione n. 16891/2024 emessa all'esito del procedimento RG n.
26258/2019 pubblicata in data 19.6.2024; pagina 16 di 17 - ordina ad di provvedere alla restituzione a favore di Pt_1 CP_1
degli esborsi di € 18.731,04 e di € 26.000,00 oltre agli interessi legali dal
[...]
giorno del pagamento a quello dell'effettiva restituzione;
- condanna al pagamento a favore di delle spese del Controparte_1 Pt_1
giudizio così liquidate: per il giudizio di primo grado: € 22.457,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
per il giudizio di appello: € 17.179,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
per il giudizio di Cassazione: € 10.773,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
per il giudizio di riassunzione: € 8.469,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 20.5.2025
Il Consigliere est.
Maria Carla Rossi
La Presidente
Laura Sara Tragni
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