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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3453/2024, avente per oggetto “separazione consensuale”, promossa da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._2
in Osilo (SS), in via Fara 48 presso lo studio dell'avv. Luigia Crabu che li rappresenta e difende unitamente all' abogado , il quale dichiara di agire d'intesa con l'avv. Maria Speranza CP_1
Benenati,
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 24/01/2025, di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
pagina 1 di 2 2) Entrambi i coniugi si dichiarano abili al lavoro ed economicamente autosufficienti per svolgere
ciascuno di essi un'attività lavorativa, pertanto dichiarano di non aver nulla da pretendere
reciprocamente a titolo di mantenimento;
3) Le parti danno atto di aver già suddiviso tra essi i regali di nozze ed i rispettivi oggetti ed effetti
personali;
4) Spese e compensi professionali interamente compensati ed espressa rinunzia all'impugnazione
per l'ipotesi di pubblicazione di decreto di omologa interamente recettivo delle suindicate
conclusioni congiunte.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ITTIRI (SS) alle Parte_2
trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ITTIRI (SS) Atto N. 6, Parte
2, Serie A, - Anno 2011)
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari oggi 18.02.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3453/2024, avente per oggetto “separazione consensuale”, promossa da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._2
in Osilo (SS), in via Fara 48 presso lo studio dell'avv. Luigia Crabu che li rappresenta e difende unitamente all' abogado , il quale dichiara di agire d'intesa con l'avv. Maria Speranza CP_1
Benenati,
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 24/01/2025, di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
pagina 1 di 2 2) Entrambi i coniugi si dichiarano abili al lavoro ed economicamente autosufficienti per svolgere
ciascuno di essi un'attività lavorativa, pertanto dichiarano di non aver nulla da pretendere
reciprocamente a titolo di mantenimento;
3) Le parti danno atto di aver già suddiviso tra essi i regali di nozze ed i rispettivi oggetti ed effetti
personali;
4) Spese e compensi professionali interamente compensati ed espressa rinunzia all'impugnazione
per l'ipotesi di pubblicazione di decreto di omologa interamente recettivo delle suindicate
conclusioni congiunte.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ITTIRI (SS) alle Parte_2
trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di ITTIRI (SS) Atto N. 6, Parte
2, Serie A, - Anno 2011)
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari oggi 18.02.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi pagina 2 di 2