TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2024, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6046/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Gianmarco Negri che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1
Ordinario di Monza con sede in Monza - Piazza Garibaldi n. 10
OGGETTO: MUTAMENTO DI SESSO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni all'udienza del 28.11.2024 riportandosi ai propri atti e di seguito integralmente trascritte:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di GH di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 740, parte 1, Serie A, anno 1977), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, di darne Per_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
pagina 1 di 4 - ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di GH, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
[...] chiedeva rettificarsi l'atto di nascita “facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il Parte_1 sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ”, accertare con sentenza il diritto a “sottoporsi a tutti i trattamenti Per_1 medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili” ordinando contestualmente le opportune rettifiche ed annotazioni presso gli uffici dello Stato Civile del Comune di GH (PV). A sostegno delle proprie domande, la ricorrente riferiva di essere “da tutti conosciuto con il prenome
”, di “comportarsi e vivere già da molti anni in maniera serena e stabile al maschile”, di Per_1
“provare sofferenza ogniqualvolta i genitori gli regalavano abbigliamento e giochi femminili e desiderava potersi divertire con i giocattoli dei coetanei maschi che tanto invidiava”; precisava che
“in sedi non istituzionali, il resto della società con la quale si relaziona rispetta già il suo “sentire”, rivolgendogli aggettivi e sostantivi nel genere maschile che gli appartiene” e che “lo sviluppo del seno e dei connotati tipicamente femminili hanno fortemente accentuato la percezione, già presente, che il proprio corpo non corrispondesse all'idea che aveva di sé. Tentava di nascondere le proprie forme indossando abbigliamento oversize e camminava utilizzando una postura delle spalle chiusa e rivolta verso l'interno”. All'udienza del 28.11.2024 il G.D. procedeva all'audizione della ricorrente che confermava la sua decisione e il Giudice dava atto delle sembianze del tutto maschili già acquisite.
La domanda deve essere accolta. ha depositato una “relazione di valutazione psicologica”, a firma del Dott. Parte_1
(psicologo - psicoterapeuta) ed aggiornata al 15.5.2024, dalla quale risulta che “la Persona_2 valutazione è stata condotta in due anni di colloqui clinici con cadenza quindicinale o mensile (…) ad oggi è in una relazione eterosessuale che dura da circa un anno con una donna che lo riconosce pienamente nella sua identità maschile (…) l'indagine delle dimensioni e dei contenuti dell'identità di genere conferma un'identità nettamente maschile (…) la disforia di genere emerge come un forte rifiuto della categorizzazione femminile e un'intensa sofferenza all'idea di essere percepito come femmina dall'altro, disagio associato sul piano sensomotorio con la sensazione che il proprio corpo sia troppo femminile e sul piano visivo con la percezione della propria immagine corporea come non abbastanza maschile (…) rispetto ai contenuti della rappresentazione di sé, prevale il desiderio di una genitalità maschile associata ad una fisicità complessiva e ad un abbigliamento maschili”. Il Dott. ha pertanto concluso che “da quanto rilevato dal paziente durante il percorso Persona_2 di valutazione, non emergono evidenze di disturbi nevrotici specifici, né di disturbi della personalità o di sintomatologie psicotiche o dissociative (…) sin dall'inizio del suo percorso il sig. ha Parte_1 presentato una marcata e persistente incongruenza tra il genere vissuto e il sesso assegnato ovvero un vissuto coerente alla diagnosi di incongruenza di genere (…) Tale incongruenza è inoltre associata ad un intenso desiderio di appartenere al genere maschile, liberarsi dei caratteri sessuali secondari femminili e possedere quelli secondari maschili, vissuti che generano disagio rispetto al proprio corpo e alle relazioni intime con l'altro coerentemente alla diagnosi di disforia di genere (…) ad inizio pagina 2 di 4 ottobre 2023…..si rilasciava il nulla osta al Trattamento Ormonale Sostitutivo …. Si ritiene pertanto che il completamento chirurgico del percorso di adeguamento del corpo all'identità di genere, iniziato con il trattamento endocrino di mascolinizzazione, sia strumentale nel conseguimento da parte del paziente di un benessere psicofisico, e che il riconoscimento anagrafico ella sua identità maschile, con la possibilità di viversi in modo coerente alla propria identità in tutti i rapporti, inclusi quelli con le istituzioni, sia fondamentale per l'equilibrio relazionale ed emotivo del paziente”. Tali conclusioni trovano conferma nel percorso che la ricorrente ha effettuato con l'ausilio del Dott. che, in qualità di specialista endocrinologo, ha certificato il buon esito dello stesso ed Persona_3 in particolare che “la/il paziente ha progredito notevolmente nella modificazione dei caratteri sessuali secondari, cui si faceva prima riferimento, mostrando ottima tolleranza alla terapia. Anche nell'ultimo controllo di oggi, ho trovato la/il pz in ottime condizioni psicofisiche generali, perfettamente inserita/to nel contesto lavorativo e sociale. Ritengo pertanto ed in conclusione assolutamente soddisfacente la risposta della/ del signora/or alla terapia endocrina” (relazione Parte_2 aggiornata al 5.6.2024).
Il Collegio osserva che dalle risultanze processuali emerge in modo inequivoco che
[...]
è affetta da disforia di genere inducendola a sviluppare una progressiva identificazione con Parte_1 il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale a causa della quale parte ricorrente ha avviato un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile ormai in fase avanzata.
La documentazione in atti consente, inoltre, di escludere che parte ricorrente sia affetta da patologie psichiatriche e permette di affermare che si comporta come un uomo. Parte_1
Il Giudice relatore ha avuto, inoltre, modo di riscontrare che la ricorrente presenta non solo i modi e l'abbigliamento ma anche i tratti somatici ed esteriori propri di un uomo. Tanto detto, occorre rilevare che la consapevole decisione di di mutare i propri Parte_1 caratteri sessuali primari non collide con il divieto di compiere atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente della sua integrità fisica ai sensi dell'art. 5 c.c., rilevato che tale diminuzione, sia pure inevitabile, è strettamente collegata alla tutela del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32 della Costituzione. In tal senso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a pagina 3 di 4 perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali. Alla luce di quanto detto, l'intervento di modifica dei caratteri sessuali primari rappresenta il completamento del percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile intrapreso da
Nel caso di specie, essendosi accertato che presenta disforia Parte_1 Parte_1 di genere e che le sue attuali condizioni psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, a completamento del percorso di transazione. Per quel che concerne la domanda di rettificazione del sesso, il Collegio rileva che ai sensi dell'art. 1 Legge n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile ed in conformità a quanto richiesto dalla parte ricorrente al prenome “PATRIZIA” va sostituito il prenome “PATRICK”. Ed invero, dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente (che trovano riscontro immediato ed univoco nella documentazione medica prodotta) è emersa inequivocabilmente la volontà di presentarsi all'esterno come uomo con il nome di “ ”; da tempo si presenta ai terzi con sembianze Per_1 maschili, e, può, dunque, concludersi che all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale, a acquisito una nuova identità di genere. Parte_1
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve procedersi alla rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attore al prenome “ ”, va sostituito il Pt_1 prenome ”. Per_1
Stante la natura del giudizio, le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I) DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda di accertamento del diritto di
[...] di sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali Parte_1 primari ai caratteri sessuali maschili;
II) DISPONE che si provveda alla rettificazione dell'atto di nascita di nata a Parte_1
GH (PV) il 28.10.1977 (atto n. 740, parte 1, Serie A, anno 1977 di quel Comune), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome Pt_1
”; Per_1
III) ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di GH (PV) (atto nr. 740 p. 1 registro atti di nascita dell'anno 1977) di provvedere ai seguenti adempimenti di legge, in ottemperanza al punto II); IV) DICHIARA irripetibili le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 28.11.2024 Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6046/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Gianmarco Negri che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1
Ordinario di Monza con sede in Monza - Piazza Garibaldi n. 10
OGGETTO: MUTAMENTO DI SESSO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni all'udienza del 28.11.2024 riportandosi ai propri atti e di seguito integralmente trascritte:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di GH di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 740, parte 1, Serie A, anno 1977), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, di darne Per_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
pagina 1 di 4 - ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di GH, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza,
[...] chiedeva rettificarsi l'atto di nascita “facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il Parte_1 sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ”, accertare con sentenza il diritto a “sottoporsi a tutti i trattamenti Per_1 medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili” ordinando contestualmente le opportune rettifiche ed annotazioni presso gli uffici dello Stato Civile del Comune di GH (PV). A sostegno delle proprie domande, la ricorrente riferiva di essere “da tutti conosciuto con il prenome
”, di “comportarsi e vivere già da molti anni in maniera serena e stabile al maschile”, di Per_1
“provare sofferenza ogniqualvolta i genitori gli regalavano abbigliamento e giochi femminili e desiderava potersi divertire con i giocattoli dei coetanei maschi che tanto invidiava”; precisava che
“in sedi non istituzionali, il resto della società con la quale si relaziona rispetta già il suo “sentire”, rivolgendogli aggettivi e sostantivi nel genere maschile che gli appartiene” e che “lo sviluppo del seno e dei connotati tipicamente femminili hanno fortemente accentuato la percezione, già presente, che il proprio corpo non corrispondesse all'idea che aveva di sé. Tentava di nascondere le proprie forme indossando abbigliamento oversize e camminava utilizzando una postura delle spalle chiusa e rivolta verso l'interno”. All'udienza del 28.11.2024 il G.D. procedeva all'audizione della ricorrente che confermava la sua decisione e il Giudice dava atto delle sembianze del tutto maschili già acquisite.
La domanda deve essere accolta. ha depositato una “relazione di valutazione psicologica”, a firma del Dott. Parte_1
(psicologo - psicoterapeuta) ed aggiornata al 15.5.2024, dalla quale risulta che “la Persona_2 valutazione è stata condotta in due anni di colloqui clinici con cadenza quindicinale o mensile (…) ad oggi è in una relazione eterosessuale che dura da circa un anno con una donna che lo riconosce pienamente nella sua identità maschile (…) l'indagine delle dimensioni e dei contenuti dell'identità di genere conferma un'identità nettamente maschile (…) la disforia di genere emerge come un forte rifiuto della categorizzazione femminile e un'intensa sofferenza all'idea di essere percepito come femmina dall'altro, disagio associato sul piano sensomotorio con la sensazione che il proprio corpo sia troppo femminile e sul piano visivo con la percezione della propria immagine corporea come non abbastanza maschile (…) rispetto ai contenuti della rappresentazione di sé, prevale il desiderio di una genitalità maschile associata ad una fisicità complessiva e ad un abbigliamento maschili”. Il Dott. ha pertanto concluso che “da quanto rilevato dal paziente durante il percorso Persona_2 di valutazione, non emergono evidenze di disturbi nevrotici specifici, né di disturbi della personalità o di sintomatologie psicotiche o dissociative (…) sin dall'inizio del suo percorso il sig. ha Parte_1 presentato una marcata e persistente incongruenza tra il genere vissuto e il sesso assegnato ovvero un vissuto coerente alla diagnosi di incongruenza di genere (…) Tale incongruenza è inoltre associata ad un intenso desiderio di appartenere al genere maschile, liberarsi dei caratteri sessuali secondari femminili e possedere quelli secondari maschili, vissuti che generano disagio rispetto al proprio corpo e alle relazioni intime con l'altro coerentemente alla diagnosi di disforia di genere (…) ad inizio pagina 2 di 4 ottobre 2023…..si rilasciava il nulla osta al Trattamento Ormonale Sostitutivo …. Si ritiene pertanto che il completamento chirurgico del percorso di adeguamento del corpo all'identità di genere, iniziato con il trattamento endocrino di mascolinizzazione, sia strumentale nel conseguimento da parte del paziente di un benessere psicofisico, e che il riconoscimento anagrafico ella sua identità maschile, con la possibilità di viversi in modo coerente alla propria identità in tutti i rapporti, inclusi quelli con le istituzioni, sia fondamentale per l'equilibrio relazionale ed emotivo del paziente”. Tali conclusioni trovano conferma nel percorso che la ricorrente ha effettuato con l'ausilio del Dott. che, in qualità di specialista endocrinologo, ha certificato il buon esito dello stesso ed Persona_3 in particolare che “la/il paziente ha progredito notevolmente nella modificazione dei caratteri sessuali secondari, cui si faceva prima riferimento, mostrando ottima tolleranza alla terapia. Anche nell'ultimo controllo di oggi, ho trovato la/il pz in ottime condizioni psicofisiche generali, perfettamente inserita/to nel contesto lavorativo e sociale. Ritengo pertanto ed in conclusione assolutamente soddisfacente la risposta della/ del signora/or alla terapia endocrina” (relazione Parte_2 aggiornata al 5.6.2024).
Il Collegio osserva che dalle risultanze processuali emerge in modo inequivoco che
[...]
è affetta da disforia di genere inducendola a sviluppare una progressiva identificazione con Parte_1 il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale a causa della quale parte ricorrente ha avviato un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile ormai in fase avanzata.
La documentazione in atti consente, inoltre, di escludere che parte ricorrente sia affetta da patologie psichiatriche e permette di affermare che si comporta come un uomo. Parte_1
Il Giudice relatore ha avuto, inoltre, modo di riscontrare che la ricorrente presenta non solo i modi e l'abbigliamento ma anche i tratti somatici ed esteriori propri di un uomo. Tanto detto, occorre rilevare che la consapevole decisione di di mutare i propri Parte_1 caratteri sessuali primari non collide con il divieto di compiere atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente della sua integrità fisica ai sensi dell'art. 5 c.c., rilevato che tale diminuzione, sia pure inevitabile, è strettamente collegata alla tutela del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32 della Costituzione. In tal senso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a pagina 3 di 4 perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali. Alla luce di quanto detto, l'intervento di modifica dei caratteri sessuali primari rappresenta il completamento del percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile intrapreso da
Nel caso di specie, essendosi accertato che presenta disforia Parte_1 Parte_1 di genere e che le sue attuali condizioni psico fisiche sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è luogo a provvedere in ordine alla autorizzazione all'intervento chirurgico, che potrà essere effettuato dalla parte in autonomia, a completamento del percorso di transazione. Per quel che concerne la domanda di rettificazione del sesso, il Collegio rileva che ai sensi dell'art. 1 Legge n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile ed in conformità a quanto richiesto dalla parte ricorrente al prenome “PATRIZIA” va sostituito il prenome “PATRICK”. Ed invero, dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente (che trovano riscontro immediato ed univoco nella documentazione medica prodotta) è emersa inequivocabilmente la volontà di presentarsi all'esterno come uomo con il nome di “ ”; da tempo si presenta ai terzi con sembianze Per_1 maschili, e, può, dunque, concludersi che all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale, a acquisito una nuova identità di genere. Parte_1
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve procedersi alla rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attore al prenome “ ”, va sostituito il Pt_1 prenome ”. Per_1
Stante la natura del giudizio, le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I) DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda di accertamento del diritto di
[...] di sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali Parte_1 primari ai caratteri sessuali maschili;
II) DISPONE che si provveda alla rettificazione dell'atto di nascita di nata a Parte_1
GH (PV) il 28.10.1977 (atto n. 740, parte 1, Serie A, anno 1977 di quel Comune), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome Pt_1
”; Per_1
III) ORDINA all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di GH (PV) (atto nr. 740 p. 1 registro atti di nascita dell'anno 1977) di provvedere ai seguenti adempimenti di legge, in ottemperanza al punto II); IV) DICHIARA irripetibili le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 28.11.2024 Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4