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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/09/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 737/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CASSIANI Parte_1 C.F._1
MARCO e con elezione di domicilio presso avv. CASSIANI MARCO;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell' avv. GIANNOLA UMBERTO e con elezione di domicilio in VIA GIORDANO
BRUNO N. 21 61121 PESARO, presso e nello studio dell'avv. GIANNOLA UMBERTO;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Dell'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza istruttoria del 05/12/2024, ed ammissione dei mezzi di prova (segnatamente: ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. e C.T.U. contabile) richiesti dalla opponente nella propria II memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata telematicamente in data 14/11/2024, accogliere la proposta opposizione per i motivi illustrati nelle difese in atti,
e comunque per insussistenza della pretesa creditoria, nonché per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate.
In subordine, anche in seguito all'eventuale assegnazione del termine di pagina 1 di 8 cui all'art. 5, co. 1 bis del D. Lgs. n. 28 del 04.03.2010 per l'esperimento del procedimento di mediazione ovvero previa formulazione da parte del Giudice
Istruttore della proposta di conciliazione di cui all'art. 185 bis c.p.c., accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo, in tutto o in parte, per quanto è di ragione, del contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico del
27.11.2007 a rogito del Dott. Notaio in Fano, Rep. 25800 – Persona_1
Racc. 4904, registrato il 04.12.2007 al n. 8589 serie 1T, spedito in forma esecutiva il 17.12.2007, nonché della conseguente iscrizione ipotecaria effettuata sulla base dello stesso e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della creditrice procedente a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o comunque, di irregolarità ex art. 617 c.p.c. dell'atto di precetto opposto e del titolo esecutivo che ne funge da presupposto.
In ulteriore e gradato subordine, previo accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali e degli interessi nelle sole ipotesi di applicazione dell'interesse usurario, volta a volta rilevato e l'illegittimità dell'applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo pretese ed applicate dall'odierna mandataria, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione che verrà prodotta in atti, dall'inizio del rapporto di mutuo alla chiusura dello stesso e, per l'effetto, ridurre, nella misura che risulterà in corso di causa, le pretese creditorie vantate dall'opposta.
Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore in quanto antistatario.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege>
Dell'opposto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- respingere le domande tutte formulate da parte attrice, secondo tutto quanto dedotto eccepito pagina 2 di 8 e precisato, confermare la creditoria così come indicata in sede di atto di precetto pari a
29.648,37 oltre gli interessi dal 27.10.2021, come previsti e dovuti nel contratto di mutuo ipotecario e comunque entro il tasso soglia, al saldo effettivo, le spese di notifica a margine segnate, C.A.P. 4% I.V.A. 22% e le successive tutte come per legge o secondo la maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa con ogni conseguente statuizione.
In ogni caso con vittoria di spese tutte e singole del giudizio
Motivi della decisione
Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 cpc deduceva che aveva ricevuto la notifica Parte_1 del precetto per “euro 29.648,37 oltre interessi come previsti e dovuti in forza del contratto di mutuo ipotecario menzionato e comunque entro il tasso soglia”, da parte di GU NC SP in qualità di mandataria di e questa a sua volta quale ulteriore mandataria di CP_1 CP_2
Eccepiva come primo motivo di opposizione , che difettava la titolarità del diritto in capo a
[...] quale asserita cessionaria del credito facente capo alla cedente perchè non era provata la CP_1 cessione nell'ambito della cessione cd. in blocco;
non esisteva poi il titolo esecutivo, ciò in violazione dell'art. 28 TUB , perchè era stato azionato un mutuo condizionato inidoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo e invocava quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito sul punto.
Eccepiva la indeterminabilità delle somme precettate in quanto non era indicato l'importo complessivamente dovuto, dichiarando il precettante solo “sorte e interessi di cui al contratto di mutuo del 26.10.21”, nel precetto.
Si contestava infine il quantum precettato, perchè non era indicato il tasso di interesse applicato, né il numero dei giorni, né il regime di capitalizzazione. Chiedeva sul punto una ctu contabile.
Si costituiva la e per essa la mandataria che contestava gli assunti Controparte_1 CP_1 attorei e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 17.9.25 veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione sulla scorta dei documenti in atti è risultata infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza causale ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
pagina 3 di 8 Va disatteso il primo motivo di opposizione in quanto l'opposta ha pienamente dimostrato la titolarità del credito.
Invero ha depositato: la dichiarazione resa dalla cedente circa la cessione dello specifico credito (doc.
15), l'estratto della G.U. da cui individuare la natura della posizione ceduta;
il contratto di cessione dei crediti con l' allegato A che identifica i crediti ceduti (doc. 8 pagina 38: “mutuo ipotecario 36713”) .
I crediti sono infatti contraddistinti con l'NDG assegnato dalla cedente ovverosia nel caso in esame il n.
36713 che si ritrova sia nell'estratto recante il credito alla data di passaggio a sofferenza che nel piano di ammortamento del mutuo alla data di passaggio a sofferenza (docc. 11 “mutuo intestato a Parte_1
36713” e 12 “piano di rientro mutuo 36713”) e in particolare a pag. 38; in particolare poi la G.U. (doc.
1) rappresenta la cessione da , originario contraente, a (pag.2) Controparte_3 Controparte_1
e rinvia con un link (a pagina 3) ai crediti oggetto di cessione e quindi è individuabile il credito odierno (quanto risulta dal link è verificabile dal doc. 9 di parte opposta ).
In particolare sono stati ceduti (così la G.U.) i crediti “vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare,e' stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa NC Cedente alla Data di Stipulazione acquistato pro soluto dalle Banche
Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza(collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra marzo 1970 e novembre
2021 e/o (ii) …”.
A pag. 52 del doc. 10 ovvero nell'elenco cessioni è individuata la specifica cessione della CP_3
con i dati identificativi (NDG 36713).
[...]
Si tenga poi conto del fatto che l'avere la parte opposta a disposizione tutta la documentazione contrattuale e la mancanza di altri creditori che fanno valere analoghe pretese nei confronti della opponente sono indici presuntivi della titolarità esclusiva in capo alla opposta del credito.
Al riguardo, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993. qualora sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione “ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento
pagina 4 di 8 complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
(Cass. Civile Ord. n. 17944 del 22/06/2023). In parte motiva, viene evidenziato come l'avviso in
Gazzetta “unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”.
Pertanto, fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione (contratto che nel caso di specie, come già rilevato, è stato effettivamente prodotto dalla convenuta), la prova della cessione può essere desunta da altri ed ulteriori elementi, tra cui sicuramente annoverare anche l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Inoltre, il possesso in capo alla convenuta di tutta la documentazione sopra richiamata, avuto specifico riguardo al contratto di mutuo da cui trae origine il credito ceduto, alla lettera di messa in mora nonché alla dichiarazione della cedente ex art. 50 TUB, si giustifica unicamente con l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione e, conseguentemente, con l'acquisita titolarità del credito da parte di Controparte_4
Sotto altro aspetto, la descrizione dei crediti ceduti, come da avviso pubblicato in Gazzetta, permette di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e che, fra gli altri, sia ricompreso anche il credito per cui è causa.
Come da costante giurisprudenza sul punto, “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. Civ. Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, in motivazione;
di medesimo tenore, tra le altre: Cass. Civ. n. 4277/2023).
pagina 5 di 8 La ha poi conferito incarico a per la riscossione dei crediti e Controparte_1 CP_5 CP_6
a sua volta ha affidato a il recupero crediti e la il 14.6.22 ha conferito
[...] CP_1 CP_1 procura speciale alla mandataria al fine di procedere nella gestione e recupero crediti. CP_1
Risulta quindi ampiamente provata la titolarità in capo alla Controparte_1
Con riferimento invece alla presunta inidoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo in quanto privo della caratteristica della realità, essa va smentita. Invero il mutuatario ha dichiarato di ricevere dalla banca la predetta somma rilasciandone ampia quietanza (art. 1 contratto del 2007) e poi di volere costituire la somma come sopra accreditatale in deposito cauzionale (art. 2 contratto) perdipiù nel c/c intestato a , a garanzia dell'adempimento di una serie Parte_1 di obblighi.
Le somme quindi date a prestito uscivano in concreto dal patrimonio della banca per finire in capo al mutuatario che poi le ha depositate in un conto infruttifero in attesa dello svincolo a determinate condizioni. Secondo logica se non vi fosse stata la consegna del denaro il debitore non avrebbe potuto costituire un deposito vincolato. La cd. traditio quindi si è per certo avuta e quindi si ha la piena idoneità del titolo.
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Nel predetto paradigma contrattuale rientra pertanto anche il caso in cui la somma mutuata sia depositata su di un libretto fruttifero di riSPrmio al portatore, contestualmente costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fidejussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario per l'erogazione di un finanziamento in valuta estera da parte di banca estera, poiché detta somma, pur non essendo mai entrata nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario
(Sentenza n. 6686 del 15/07/1994) . “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad pagina 6 di 8 essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari (Cass. civ., 22/03/2022, n.9229).
Gli adempimenti poi richiesti al mutuatario per svincolare le somme costituite in deposito cauzionale non costituiscono condizione sospensiva della efficacia e anzi nel contratto vi è una clausola risolutiva azionabile dalla banca (art. 2 punto n. 3 contratto). In altre parole l'obbligazione di restituzione delle somme secondo il piano di ammortamento sorgeva subito : la prima rata scadeva il
31.12.2007 e il contratto di mutuo è datato 27.11.2007.
Questa situazione di fatto è quindi difforme da quella esaminata dalla - isolata- Cassazione
12007/2024 ove invece non sussisteva una attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro perchè il deposito teneva ferma la somma mutuata sino alla costituzione di idonea garanzia ipotecaria sull'immobile (condizione sospensiva).
Nel caso in esame invece il titolo esecutivo costituito dal mutuo sussiste, in quanto il contratto determina sin dalla sua stipula la maturazione degli interessi sulla somma mutuata e l'esigibilità delle rate;
è irrilevante stabilire poi se le condizioni si sono avverate entro i giorni indicati in contratto perchè l'opponente non ha dedotto che la banca abbia azionato la clausola risolutiva.
Il deposito cauzionale non ha in alcun modo l'effetto di rendere le rate del mutuo inesigibili o di determinare una sospensione del piano di ammortamento in attesa dell'adempimento, da parte della mutuataria, degli ulteriori oneri connessi. In altre parole alla data della stipula del contratto il mutuatario aveva certo la piena disponibilità della somma mutuata.
Quanto alla censura relativa alla indeterminatezza o indeterminabilità del credito, parimenti va disattesa la censura.
Parte opposta ha depositato (docc. 11 e 12 ) l'estratto con la data di passaggio a sofferenza e il piano di ammortamento del mutuo con indicazione delle singole rate. Peraltro la contestazione dell'opponente è Contr del tutto generica. Parte opposta ha anche depositato (doc. 14) la raccomandata della cedente recante la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e intimazione di pagamento di pari importo rispetto all'importo precettato. Sicuramente la cifra precettata era determinabile in quanto pagina 7 di 8 oltre al capitale veniva intimato il pagamento degli interessi come da contratto, che veniva allegato al precetto come titolo esecutivo e come da piano di ammortamento e da tabella di condizioni economiche parimenti allegati (allegati B e C e articolo 5 del mutuo). Si ricorda poi che (Cass.
Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022 e Cass.ordinanza n. 8906 del 18/03/2022 ) l'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.
I rilievi in tema di anatocismo e di usurarietà dei tassi sono del tutto generici e quindi non vengono presi in considerazione;
si sottolinea che non viene dall'opponente affermata la usurarietà dei tassi di interesse ma viene meramente chiesta la ctu per valutare “l'eventuale superamento dei tassi anti usura”
, dichiarando che il superamento è “altamente verosimile”, rendendo quindi del tutto esplorativa la ctu sollecitata. Analogamente quanto alla asserita indebita pattuizione di interessi anatocistici alcunchè viene dedotto in modo specifico dall'opponente -che non deposita peraltro neppure una perizia di parte econometrica- .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da . Parte_1
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 [...]
, le spese di lite, che si liquidano in € 5700,0 Controparte_1 di cui euro 1700,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 1800,00 per la fase di trattazione, euro 1100,00 per la fase decisoria oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 29/09/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 737/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CASSIANI Parte_1 C.F._1
MARCO e con elezione di domicilio presso avv. CASSIANI MARCO;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell' avv. GIANNOLA UMBERTO e con elezione di domicilio in VIA GIORDANO
BRUNO N. 21 61121 PESARO, presso e nello studio dell'avv. GIANNOLA UMBERTO;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Dell'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza istruttoria del 05/12/2024, ed ammissione dei mezzi di prova (segnatamente: ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. e C.T.U. contabile) richiesti dalla opponente nella propria II memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata telematicamente in data 14/11/2024, accogliere la proposta opposizione per i motivi illustrati nelle difese in atti,
e comunque per insussistenza della pretesa creditoria, nonché per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate.
In subordine, anche in seguito all'eventuale assegnazione del termine di pagina 1 di 8 cui all'art. 5, co. 1 bis del D. Lgs. n. 28 del 04.03.2010 per l'esperimento del procedimento di mediazione ovvero previa formulazione da parte del Giudice
Istruttore della proposta di conciliazione di cui all'art. 185 bis c.p.c., accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo, in tutto o in parte, per quanto è di ragione, del contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico del
27.11.2007 a rogito del Dott. Notaio in Fano, Rep. 25800 – Persona_1
Racc. 4904, registrato il 04.12.2007 al n. 8589 serie 1T, spedito in forma esecutiva il 17.12.2007, nonché della conseguente iscrizione ipotecaria effettuata sulla base dello stesso e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto della creditrice procedente a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o comunque, di irregolarità ex art. 617 c.p.c. dell'atto di precetto opposto e del titolo esecutivo che ne funge da presupposto.
In ulteriore e gradato subordine, previo accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali e degli interessi nelle sole ipotesi di applicazione dell'interesse usurario, volta a volta rilevato e l'illegittimità dell'applicazione delle competenze e remunerazioni per qualsivoglia titolo pretese ed applicate dall'odierna mandataria, ricalcolare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione che verrà prodotta in atti, dall'inizio del rapporto di mutuo alla chiusura dello stesso e, per l'effetto, ridurre, nella misura che risulterà in corso di causa, le pretese creditorie vantate dall'opposta.
Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore in quanto antistatario.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege>
Dell'opposto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- respingere le domande tutte formulate da parte attrice, secondo tutto quanto dedotto eccepito pagina 2 di 8 e precisato, confermare la creditoria così come indicata in sede di atto di precetto pari a
29.648,37 oltre gli interessi dal 27.10.2021, come previsti e dovuti nel contratto di mutuo ipotecario e comunque entro il tasso soglia, al saldo effettivo, le spese di notifica a margine segnate, C.A.P. 4% I.V.A. 22% e le successive tutte come per legge o secondo la maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa con ogni conseguente statuizione.
In ogni caso con vittoria di spese tutte e singole del giudizio
Motivi della decisione
Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 cpc deduceva che aveva ricevuto la notifica Parte_1 del precetto per “euro 29.648,37 oltre interessi come previsti e dovuti in forza del contratto di mutuo ipotecario menzionato e comunque entro il tasso soglia”, da parte di GU NC SP in qualità di mandataria di e questa a sua volta quale ulteriore mandataria di CP_1 CP_2
Eccepiva come primo motivo di opposizione , che difettava la titolarità del diritto in capo a
[...] quale asserita cessionaria del credito facente capo alla cedente perchè non era provata la CP_1 cessione nell'ambito della cessione cd. in blocco;
non esisteva poi il titolo esecutivo, ciò in violazione dell'art. 28 TUB , perchè era stato azionato un mutuo condizionato inidoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo e invocava quanto affermato da una parte della giurisprudenza di merito sul punto.
Eccepiva la indeterminabilità delle somme precettate in quanto non era indicato l'importo complessivamente dovuto, dichiarando il precettante solo “sorte e interessi di cui al contratto di mutuo del 26.10.21”, nel precetto.
Si contestava infine il quantum precettato, perchè non era indicato il tasso di interesse applicato, né il numero dei giorni, né il regime di capitalizzazione. Chiedeva sul punto una ctu contabile.
Si costituiva la e per essa la mandataria che contestava gli assunti Controparte_1 CP_1 attorei e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 17.9.25 veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione sulla scorta dei documenti in atti è risultata infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza causale ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
pagina 3 di 8 Va disatteso il primo motivo di opposizione in quanto l'opposta ha pienamente dimostrato la titolarità del credito.
Invero ha depositato: la dichiarazione resa dalla cedente circa la cessione dello specifico credito (doc.
15), l'estratto della G.U. da cui individuare la natura della posizione ceduta;
il contratto di cessione dei crediti con l' allegato A che identifica i crediti ceduti (doc. 8 pagina 38: “mutuo ipotecario 36713”) .
I crediti sono infatti contraddistinti con l'NDG assegnato dalla cedente ovverosia nel caso in esame il n.
36713 che si ritrova sia nell'estratto recante il credito alla data di passaggio a sofferenza che nel piano di ammortamento del mutuo alla data di passaggio a sofferenza (docc. 11 “mutuo intestato a Parte_1
36713” e 12 “piano di rientro mutuo 36713”) e in particolare a pag. 38; in particolare poi la G.U. (doc.
1) rappresenta la cessione da , originario contraente, a (pag.2) Controparte_3 Controparte_1
e rinvia con un link (a pagina 3) ai crediti oggetto di cessione e quindi è individuabile il credito odierno (quanto risulta dal link è verificabile dal doc. 9 di parte opposta ).
In particolare sono stati ceduti (così la G.U.) i crediti “vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare,e' stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa NC Cedente alla Data di Stipulazione acquistato pro soluto dalle Banche
Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza(collettivamente, i "Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra marzo 1970 e novembre
2021 e/o (ii) …”.
A pag. 52 del doc. 10 ovvero nell'elenco cessioni è individuata la specifica cessione della CP_3
con i dati identificativi (NDG 36713).
[...]
Si tenga poi conto del fatto che l'avere la parte opposta a disposizione tutta la documentazione contrattuale e la mancanza di altri creditori che fanno valere analoghe pretese nei confronti della opponente sono indici presuntivi della titolarità esclusiva in capo alla opposta del credito.
Al riguardo, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993. qualora sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione “ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento
pagina 4 di 8 complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
(Cass. Civile Ord. n. 17944 del 22/06/2023). In parte motiva, viene evidenziato come l'avviso in
Gazzetta “unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”.
Pertanto, fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione (contratto che nel caso di specie, come già rilevato, è stato effettivamente prodotto dalla convenuta), la prova della cessione può essere desunta da altri ed ulteriori elementi, tra cui sicuramente annoverare anche l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200).
Inoltre, il possesso in capo alla convenuta di tutta la documentazione sopra richiamata, avuto specifico riguardo al contratto di mutuo da cui trae origine il credito ceduto, alla lettera di messa in mora nonché alla dichiarazione della cedente ex art. 50 TUB, si giustifica unicamente con l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione e, conseguentemente, con l'acquisita titolarità del credito da parte di Controparte_4
Sotto altro aspetto, la descrizione dei crediti ceduti, come da avviso pubblicato in Gazzetta, permette di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e che, fra gli altri, sia ricompreso anche il credito per cui è causa.
Come da costante giurisprudenza sul punto, “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. Civ. Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, in motivazione;
di medesimo tenore, tra le altre: Cass. Civ. n. 4277/2023).
pagina 5 di 8 La ha poi conferito incarico a per la riscossione dei crediti e Controparte_1 CP_5 CP_6
a sua volta ha affidato a il recupero crediti e la il 14.6.22 ha conferito
[...] CP_1 CP_1 procura speciale alla mandataria al fine di procedere nella gestione e recupero crediti. CP_1
Risulta quindi ampiamente provata la titolarità in capo alla Controparte_1
Con riferimento invece alla presunta inidoneità del contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo in quanto privo della caratteristica della realità, essa va smentita. Invero il mutuatario ha dichiarato di ricevere dalla banca la predetta somma rilasciandone ampia quietanza (art. 1 contratto del 2007) e poi di volere costituire la somma come sopra accreditatale in deposito cauzionale (art. 2 contratto) perdipiù nel c/c intestato a , a garanzia dell'adempimento di una serie Parte_1 di obblighi.
Le somme quindi date a prestito uscivano in concreto dal patrimonio della banca per finire in capo al mutuatario che poi le ha depositate in un conto infruttifero in attesa dello svincolo a determinate condizioni. Secondo logica se non vi fosse stata la consegna del denaro il debitore non avrebbe potuto costituire un deposito vincolato. La cd. traditio quindi si è per certo avuta e quindi si ha la piena idoneità del titolo.
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Nel predetto paradigma contrattuale rientra pertanto anche il caso in cui la somma mutuata sia depositata su di un libretto fruttifero di riSPrmio al portatore, contestualmente costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fidejussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario per l'erogazione di un finanziamento in valuta estera da parte di banca estera, poiché detta somma, pur non essendo mai entrata nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario
(Sentenza n. 6686 del 15/07/1994) . “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e
l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad pagina 6 di 8 essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari (Cass. civ., 22/03/2022, n.9229).
Gli adempimenti poi richiesti al mutuatario per svincolare le somme costituite in deposito cauzionale non costituiscono condizione sospensiva della efficacia e anzi nel contratto vi è una clausola risolutiva azionabile dalla banca (art. 2 punto n. 3 contratto). In altre parole l'obbligazione di restituzione delle somme secondo il piano di ammortamento sorgeva subito : la prima rata scadeva il
31.12.2007 e il contratto di mutuo è datato 27.11.2007.
Questa situazione di fatto è quindi difforme da quella esaminata dalla - isolata- Cassazione
12007/2024 ove invece non sussisteva una attuale obbligazione di restituzione di somme di denaro perchè il deposito teneva ferma la somma mutuata sino alla costituzione di idonea garanzia ipotecaria sull'immobile (condizione sospensiva).
Nel caso in esame invece il titolo esecutivo costituito dal mutuo sussiste, in quanto il contratto determina sin dalla sua stipula la maturazione degli interessi sulla somma mutuata e l'esigibilità delle rate;
è irrilevante stabilire poi se le condizioni si sono avverate entro i giorni indicati in contratto perchè l'opponente non ha dedotto che la banca abbia azionato la clausola risolutiva.
Il deposito cauzionale non ha in alcun modo l'effetto di rendere le rate del mutuo inesigibili o di determinare una sospensione del piano di ammortamento in attesa dell'adempimento, da parte della mutuataria, degli ulteriori oneri connessi. In altre parole alla data della stipula del contratto il mutuatario aveva certo la piena disponibilità della somma mutuata.
Quanto alla censura relativa alla indeterminatezza o indeterminabilità del credito, parimenti va disattesa la censura.
Parte opposta ha depositato (docc. 11 e 12 ) l'estratto con la data di passaggio a sofferenza e il piano di ammortamento del mutuo con indicazione delle singole rate. Peraltro la contestazione dell'opponente è Contr del tutto generica. Parte opposta ha anche depositato (doc. 14) la raccomandata della cedente recante la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e intimazione di pagamento di pari importo rispetto all'importo precettato. Sicuramente la cifra precettata era determinabile in quanto pagina 7 di 8 oltre al capitale veniva intimato il pagamento degli interessi come da contratto, che veniva allegato al precetto come titolo esecutivo e come da piano di ammortamento e da tabella di condizioni economiche parimenti allegati (allegati B e C e articolo 5 del mutuo). Si ricorda poi che (Cass.
Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022 e Cass.ordinanza n. 8906 del 18/03/2022 ) l'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.
I rilievi in tema di anatocismo e di usurarietà dei tassi sono del tutto generici e quindi non vengono presi in considerazione;
si sottolinea che non viene dall'opponente affermata la usurarietà dei tassi di interesse ma viene meramente chiesta la ctu per valutare “l'eventuale superamento dei tassi anti usura”
, dichiarando che il superamento è “altamente verosimile”, rendendo quindi del tutto esplorativa la ctu sollecitata. Analogamente quanto alla asserita indebita pattuizione di interessi anatocistici alcunchè viene dedotto in modo specifico dall'opponente -che non deposita peraltro neppure una perizia di parte econometrica- .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da . Parte_1
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 [...]
, le spese di lite, che si liquidano in € 5700,0 Controparte_1 di cui euro 1700,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 1800,00 per la fase di trattazione, euro 1100,00 per la fase decisoria oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 29/09/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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