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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9645 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NC RI MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37286/2024 promossa da:
Parte_1
CP
. (P.I. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Cutolo ed
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele RI Vitiello, in Milano alla Piazzetta
Bossi n.4.
- attrice-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e con l'avv. Luisa Gaspari che la Controparte_2 C.F._1 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano alla via Bergognone n. 31.
- convenuta-
(P. Iva ) Controparte_3 P.IVA_2
-convenuta contumace-
Sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre e provvedere”
In via principale:
pagina 1 di 6 accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato da in misura superiore a quello Pt_1 oggetto di pignoramento, dichiarare la compensazione con i crediti vantati dall'avv. e per CP_2
l'effetto, dichiarare illegittimo il pignoramento per estinzione del credito oggetto di pignoramento e conseguente inefficacia dello stesso;
per l'effetto ordinare la restituzione delle somme percepite in virtù dell'ordinanza di assegnazione:
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale”
In via principale: accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore, essendo competente il Giudice di Pace di
Milano;
In via subordinata: rigettare integralmente le istanze formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e Parte_1 non provate;
confermare il pignoramento oggetto di opposizione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvocato ha ottenuto dal Giudice di pace di Canosa di Puglia sette decreti ingiuntivi, Controparte_2 identificati dai numeri 59/2021, 60/2021, 61/2021, 106/2021, 122/2021, 126/2021 e 169/2021, con ciascuno dei quali è stata condannata a pagarle, in quanto procuratore distrattario, Parte_1
€422,16 oltre accessori a titolo di spese legali. Bongi, successivamente, ha notificato a Parte_1
e ad al terzo atto di pignoramento presso terzi per complessivi €2.955,12; il giudice Controparte_3 dell'esecuzione, respinta la richiesta della debitrice di sospensione dell'esecuzione, ha definito la procedura con assegnazione del credito. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., dando atto Parte_1 dell'esistenza di un più vasto contenzioso tra le parti, e deducendo di essere titolare, tra l'altro, di crediti per complessivi €3.200,82 in forza di sette sentenze del Giudice di pace di Cerignola -nn. 425,
426, 427, 428, 429, 430 e 431 del 2019- passate in giudicato, con le quali all'esito della revoca CP_2 di altrettanti decreti ingiuntivi, è stata condannata a restituire gli importi incassati in dipendenza di detti decreti. ha chiesto perciò al Tribunale di accertare la compensazione tra i rispettivi crediti e Pt_1
l'illegittimità del pignoramento, con condanna di a restituire l'importo assegnatole. Controparte_2
pagina 2 di 6 Nel presente giudizio, contumace , si è costituita la procedente chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione. Ha riferito che le aveva in precedenza notificato le sette sentenze del Pt_1
Giudice di pace di Cerignola unitamente ad atto di precetto, che ella aveva proposto opposizione e che il Giudice di pace di MO aveva accolto l'opposizione, con decisioni tutte passate in giudicato, statuendo che le sentenze del giudice di Cerignola non costituivano valido titolo esecutivo a favore di poiché non contenevano la esatta determinazione della somma dovuta e non erano emesse nei Pt_1 confronti della Parte opposta, inoltre, ha dedotto che non vi era prova di pagamenti eseguiti, non CP_2 essendo la documentazione prodotta dalla controparte idonea allo scopo.
Con ordinanza del 4 marzo 2025, il precedente giudice istruttore, svolte le verifiche preliminari, disponeva che il giudizio proseguisse nei modi del rito semplificato ed assegnava alle parti termine perentorio per l'eventuale integrazione delle loro difese. avvalendosi di tale termine, eccepiva l'incompetenza per valore del tribunale, indicando come CP_2 competente il giudice di pace.
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti discutevano la causa ed il nuovo giudice assegnatario del procedimento si riservava la decisione.
In rito, occorre innanzitutto dare atto che la sollecitata declaratoria dell'incompetenza per valore è preclusa sia dalla tardività dell'eccezione da parte dell'opposta, la quale l'ha sollevata solo con la memoria depositata il 30 ottobre 2025, sia, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., dal mancato rilievo da parte del precedente giudice istruttore con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c.
Nel merito, va premessa l'inutilità dell'istruttoria orale richiesta dall'opponente. I capitoli formulati non hanno ad oggetto la prova degli specifici pagamenti eseguiti in dipendenza dei decreti ingiuntivi revocati dal Giudice di pace di Cerignola, ma il complesso sistema amministrativo e contabile adottato da nella gestione del contenzioso con l'avvocato Tale sistema è stato illustrato da una Pt_1 CP_2 testimone escussa in altro procedimento tra le medesime parti e, in sé, non contestato dall'odierna opposta (si vedano la sentenza n. 7574/2024 di questo Tribunale – doc. 9 e l'atto di appello Pt_1 prodotto come doc. n. 12 . Non vi è ragione, dunque, di assumere anche in questa sede la prova CP_2 testimoniale, considerato che le dichiarazioni acquisite nel giudizio iscritto al n. 14671/2023 RG -sulle quali si tornerà- sono anche qui utilizzabili e liberamente apprezzabili. Il tema, che sarà affrontato in seguito, è, semmai, se esse giovino alla parte opponente.
Ancora, è utile chiarire che l'accoglimento dell'opposizione a precetto da parte del Giudice di pace di
MO non è d'ostacolo alla proposizione dell'eccezione di compensazione.
L'opposizione all'esecuzione, proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si sostanzia infatti in una domanda di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, che esaurisce la sua efficacia pagina 3 di 6 nel processo esecutivo, sì che l'accertamento dell'idoneità del titolo e della correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore sono funzionali unicamente all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione.
In altre parole, il giudice di MO ha escluso che potesse agire esecutivamente nei Pt_1 confronti della in forza delle sentenze del Giudice di pace di Cerignola, non che, in forza di tali CP_2 sentenze, vanti un credito restitutorio verso l'odierna parte opposta. Pt_1
E' poi indubbio, in concreto, che dalle sentenze del Giudice di pace di Cerignola sia sorto un credito di nei confronti di poiché il giudice, revocati i decreti ingiuntivi opposti, ha Pt_1 Controparte_2 accertato l'obbligo anche del procuratore antistatario1 di restituire le somme riscosse in dipendenza dei titoli revocati “ove già corrisposte alla parte opposta, ovvero al procuratore costituito dichiaratosi antistatario, a titolo di spese e compensi del procedimento monitorio nonché di precetto” (così la sentenza n.425/2019, conforme alle altre).
Il punto nodale della controversia, allora, è se, in questa sede, possa ritenersi fondata l'eccezione di compensazione e quindi, in primo luogo, se sia provata la corresponsione all'avv. delle somme CP_2 oggetto delle ingiunzioni di pagamento successivamente revocate, ciò che l'opposta ha contestato.
La risposta è negativa. ha prodotto le distinte di alcuni bonifici eseguiti nell'autunno del 2018, in epoca prossima Pt_1 alla notificazione dei decreti ingiuntivi, a favore dell'avv. La causale riportata su detti CP_2 documenti è oscura. Si tratta di codici alfanumerici come “2025- H3G- 1800085761” e, ancora,
OA635680, OA635448, OA635452 (si veda, in via esemplificativa, il doc. 7 ). La ragione è CP_4 stata spiegata dalla testimone escussa nel giudizio a cui si è fatto cenno. infatti, attribuiva a Pt_1 ciascun decreto ingiuntivo notificato un numero identificativo del “fascicolo” non corrispondente a quello del provvedimento, che veniva annotato solo all'interno del data base della società; il codice alfanumerico riportato nei bonifici corrispondeva invece al c.d. “P.O.”, cioè il numero d'ordine del pagamento effettuato2. Inoltre, “per velocizzare il pagamento più posizioni avevano lo stesso numero di
P.O., ossia si faceva la somma” (cfr. doc. 9 di parte pagine 4 e 5). Pt_1 Appare dunque di assoluta evidenza come non sia possibile riferire i pagamenti, pur indiscutibilmente eseguiti a favore dell'avv. proprio ai sette decreti ingiuntivi revocati dal giudice di pace di CP_2
Cerignola, in quanto, come si è detto, le relative distinte non contengono un chiaro ed inequivoco riferimento a tali posizioni, gli importi pagati non hanno alcuna corrispondenza con gli importi precettati dalla sulla base di quei decreti ingiuntivi3, l'elenco degli ordini di pagamento prodotto CP_2
(non numerato), che dovrebbe consentire la riconciliazione tra P.O. e ricorrente/creditore, è un prospetto privo di data e di firma, di evidente formazione unilaterale. Peraltro, le uniche corrispondenze riguardano i P.O. attribuiti a certi e nessuno degli altri P.O. Persona_1 Persona_2 indicati nel prospetto in esame compare nelle distinte bancarie. Tutto ciò con l'aggravante che a CP_2 notificato a oltre 7.000 atti di precetto (memoria opponente in data 7/11/25, pagina 6), sì che, Pt_1 in mancanza di una chiara e contestuale imputazione del pagamento da parte del solvens (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 3477/2025, per l'affermazione del principio secondo il quale solo in presenza di un pagamento puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito sorge in capo all'accipiens l'onere di provare che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore) e di una documentata ed esaustiva ricostruzione dei complessivi rapporti di dare avere tra le parti, diviene impossibile affermare che i pagamenti attestati dalle distinte bancarie prodotte in questa sede siano stati eseguiti in adempimento dei sette provvedimenti monitori revocati dal
Giudice di pace di Cerignola.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, poiché spettava alla parte opponente provare l'esistenza del fatto costitutivo del credito opposto in compensazione.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni trattate, ciò che giustifica la liquidazione di un importo prossimo al minimo tariffario.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che Parte_1 Controparte_2 liquida in €1.200 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, il 12 dicembre 2025 La giudice
nel file. Per effettuare il collegamento tra file e provvedimento occorre entrare nel data base. Compilato il file, trasmettiamo i file medesimo all'amministrazione che associa a ogni richiesta di pagamento un P.O., ossia una numerazione che impegna la spesa” (cfr. pag. 4 della sentenza prodotta come doc. n. 9 di parte opponente). 3 A mero titolo d'esempio, in relazione alla posizione , fu notificato un precetto per €457,26 ed il bonifico che CP_4 dovrebbe dimostrare il pagamento è stato eseguito per €19.744,96 (cfr. doc. 6 e 7 di parte Pt_1 pagina 5 di 6 NC RI MA
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (cfr. Cass. n. 8215/2013; Cass. n. 10827/2007) 2 La sentenza n. 7574/2024 riporta testualmente le dichiarazioni di una teste, la quale ha spiegato che “Quando arriva un provvedimento che impone il pagamento, dobbiamo compilare un file con campi obbligatori riguardanti il numero di fascicolo, come identificato dal nostro sistema, la parte, iban o assegno, secondo la richiesta del destinatario, importo, dati fiscali, causale (sentenza, decreto ingiuntivo, transazione, ossia l'atto che ha determinato il pagamento). All'interno del data base il file generato viene associato al numero del provvedimento che impone il pagamento, che tuttavia non è scritto pagina 4 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NC RI MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37286/2024 promossa da:
Parte_1
CP
. (P.I. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Cutolo ed
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele RI Vitiello, in Milano alla Piazzetta
Bossi n.4.
- attrice-
CONTRO
(C.F. ), in proprio e con l'avv. Luisa Gaspari che la Controparte_2 C.F._1 rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano alla via Bergognone n. 31.
- convenuta-
(P. Iva ) Controparte_3 P.IVA_2
-convenuta contumace-
Sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre e provvedere”
In via principale:
pagina 1 di 6 accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato da in misura superiore a quello Pt_1 oggetto di pignoramento, dichiarare la compensazione con i crediti vantati dall'avv. e per CP_2
l'effetto, dichiarare illegittimo il pignoramento per estinzione del credito oggetto di pignoramento e conseguente inefficacia dello stesso;
per l'effetto ordinare la restituzione delle somme percepite in virtù dell'ordinanza di assegnazione:
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale”
In via principale: accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore, essendo competente il Giudice di Pace di
Milano;
In via subordinata: rigettare integralmente le istanze formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e Parte_1 non provate;
confermare il pignoramento oggetto di opposizione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvocato ha ottenuto dal Giudice di pace di Canosa di Puglia sette decreti ingiuntivi, Controparte_2 identificati dai numeri 59/2021, 60/2021, 61/2021, 106/2021, 122/2021, 126/2021 e 169/2021, con ciascuno dei quali è stata condannata a pagarle, in quanto procuratore distrattario, Parte_1
€422,16 oltre accessori a titolo di spese legali. Bongi, successivamente, ha notificato a Parte_1
e ad al terzo atto di pignoramento presso terzi per complessivi €2.955,12; il giudice Controparte_3 dell'esecuzione, respinta la richiesta della debitrice di sospensione dell'esecuzione, ha definito la procedura con assegnazione del credito. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., dando atto Parte_1 dell'esistenza di un più vasto contenzioso tra le parti, e deducendo di essere titolare, tra l'altro, di crediti per complessivi €3.200,82 in forza di sette sentenze del Giudice di pace di Cerignola -nn. 425,
426, 427, 428, 429, 430 e 431 del 2019- passate in giudicato, con le quali all'esito della revoca CP_2 di altrettanti decreti ingiuntivi, è stata condannata a restituire gli importi incassati in dipendenza di detti decreti. ha chiesto perciò al Tribunale di accertare la compensazione tra i rispettivi crediti e Pt_1
l'illegittimità del pignoramento, con condanna di a restituire l'importo assegnatole. Controparte_2
pagina 2 di 6 Nel presente giudizio, contumace , si è costituita la procedente chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione. Ha riferito che le aveva in precedenza notificato le sette sentenze del Pt_1
Giudice di pace di Cerignola unitamente ad atto di precetto, che ella aveva proposto opposizione e che il Giudice di pace di MO aveva accolto l'opposizione, con decisioni tutte passate in giudicato, statuendo che le sentenze del giudice di Cerignola non costituivano valido titolo esecutivo a favore di poiché non contenevano la esatta determinazione della somma dovuta e non erano emesse nei Pt_1 confronti della Parte opposta, inoltre, ha dedotto che non vi era prova di pagamenti eseguiti, non CP_2 essendo la documentazione prodotta dalla controparte idonea allo scopo.
Con ordinanza del 4 marzo 2025, il precedente giudice istruttore, svolte le verifiche preliminari, disponeva che il giudizio proseguisse nei modi del rito semplificato ed assegnava alle parti termine perentorio per l'eventuale integrazione delle loro difese. avvalendosi di tale termine, eccepiva l'incompetenza per valore del tribunale, indicando come CP_2 competente il giudice di pace.
All'udienza del 19 novembre 2025 le parti discutevano la causa ed il nuovo giudice assegnatario del procedimento si riservava la decisione.
In rito, occorre innanzitutto dare atto che la sollecitata declaratoria dell'incompetenza per valore è preclusa sia dalla tardività dell'eccezione da parte dell'opposta, la quale l'ha sollevata solo con la memoria depositata il 30 ottobre 2025, sia, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., dal mancato rilievo da parte del precedente giudice istruttore con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c.
Nel merito, va premessa l'inutilità dell'istruttoria orale richiesta dall'opponente. I capitoli formulati non hanno ad oggetto la prova degli specifici pagamenti eseguiti in dipendenza dei decreti ingiuntivi revocati dal Giudice di pace di Cerignola, ma il complesso sistema amministrativo e contabile adottato da nella gestione del contenzioso con l'avvocato Tale sistema è stato illustrato da una Pt_1 CP_2 testimone escussa in altro procedimento tra le medesime parti e, in sé, non contestato dall'odierna opposta (si vedano la sentenza n. 7574/2024 di questo Tribunale – doc. 9 e l'atto di appello Pt_1 prodotto come doc. n. 12 . Non vi è ragione, dunque, di assumere anche in questa sede la prova CP_2 testimoniale, considerato che le dichiarazioni acquisite nel giudizio iscritto al n. 14671/2023 RG -sulle quali si tornerà- sono anche qui utilizzabili e liberamente apprezzabili. Il tema, che sarà affrontato in seguito, è, semmai, se esse giovino alla parte opponente.
Ancora, è utile chiarire che l'accoglimento dell'opposizione a precetto da parte del Giudice di pace di
MO non è d'ostacolo alla proposizione dell'eccezione di compensazione.
L'opposizione all'esecuzione, proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si sostanzia infatti in una domanda di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, che esaurisce la sua efficacia pagina 3 di 6 nel processo esecutivo, sì che l'accertamento dell'idoneità del titolo e della correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore sono funzionali unicamente all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione.
In altre parole, il giudice di MO ha escluso che potesse agire esecutivamente nei Pt_1 confronti della in forza delle sentenze del Giudice di pace di Cerignola, non che, in forza di tali CP_2 sentenze, vanti un credito restitutorio verso l'odierna parte opposta. Pt_1
E' poi indubbio, in concreto, che dalle sentenze del Giudice di pace di Cerignola sia sorto un credito di nei confronti di poiché il giudice, revocati i decreti ingiuntivi opposti, ha Pt_1 Controparte_2 accertato l'obbligo anche del procuratore antistatario1 di restituire le somme riscosse in dipendenza dei titoli revocati “ove già corrisposte alla parte opposta, ovvero al procuratore costituito dichiaratosi antistatario, a titolo di spese e compensi del procedimento monitorio nonché di precetto” (così la sentenza n.425/2019, conforme alle altre).
Il punto nodale della controversia, allora, è se, in questa sede, possa ritenersi fondata l'eccezione di compensazione e quindi, in primo luogo, se sia provata la corresponsione all'avv. delle somme CP_2 oggetto delle ingiunzioni di pagamento successivamente revocate, ciò che l'opposta ha contestato.
La risposta è negativa. ha prodotto le distinte di alcuni bonifici eseguiti nell'autunno del 2018, in epoca prossima Pt_1 alla notificazione dei decreti ingiuntivi, a favore dell'avv. La causale riportata su detti CP_2 documenti è oscura. Si tratta di codici alfanumerici come “2025- H3G- 1800085761” e, ancora,
OA635680, OA635448, OA635452 (si veda, in via esemplificativa, il doc. 7 ). La ragione è CP_4 stata spiegata dalla testimone escussa nel giudizio a cui si è fatto cenno. infatti, attribuiva a Pt_1 ciascun decreto ingiuntivo notificato un numero identificativo del “fascicolo” non corrispondente a quello del provvedimento, che veniva annotato solo all'interno del data base della società; il codice alfanumerico riportato nei bonifici corrispondeva invece al c.d. “P.O.”, cioè il numero d'ordine del pagamento effettuato2. Inoltre, “per velocizzare il pagamento più posizioni avevano lo stesso numero di
P.O., ossia si faceva la somma” (cfr. doc. 9 di parte pagine 4 e 5). Pt_1 Appare dunque di assoluta evidenza come non sia possibile riferire i pagamenti, pur indiscutibilmente eseguiti a favore dell'avv. proprio ai sette decreti ingiuntivi revocati dal giudice di pace di CP_2
Cerignola, in quanto, come si è detto, le relative distinte non contengono un chiaro ed inequivoco riferimento a tali posizioni, gli importi pagati non hanno alcuna corrispondenza con gli importi precettati dalla sulla base di quei decreti ingiuntivi3, l'elenco degli ordini di pagamento prodotto CP_2
(non numerato), che dovrebbe consentire la riconciliazione tra P.O. e ricorrente/creditore, è un prospetto privo di data e di firma, di evidente formazione unilaterale. Peraltro, le uniche corrispondenze riguardano i P.O. attribuiti a certi e nessuno degli altri P.O. Persona_1 Persona_2 indicati nel prospetto in esame compare nelle distinte bancarie. Tutto ciò con l'aggravante che a CP_2 notificato a oltre 7.000 atti di precetto (memoria opponente in data 7/11/25, pagina 6), sì che, Pt_1 in mancanza di una chiara e contestuale imputazione del pagamento da parte del solvens (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 3477/2025, per l'affermazione del principio secondo il quale solo in presenza di un pagamento puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito sorge in capo all'accipiens l'onere di provare che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore) e di una documentata ed esaustiva ricostruzione dei complessivi rapporti di dare avere tra le parti, diviene impossibile affermare che i pagamenti attestati dalle distinte bancarie prodotte in questa sede siano stati eseguiti in adempimento dei sette provvedimenti monitori revocati dal
Giudice di pace di Cerignola.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, poiché spettava alla parte opponente provare l'esistenza del fatto costitutivo del credito opposto in compensazione.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni trattate, ciò che giustifica la liquidazione di un importo prossimo al minimo tariffario.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che Parte_1 Controparte_2 liquida in €1.200 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, il 12 dicembre 2025 La giudice
nel file. Per effettuare il collegamento tra file e provvedimento occorre entrare nel data base. Compilato il file, trasmettiamo i file medesimo all'amministrazione che associa a ogni richiesta di pagamento un P.O., ossia una numerazione che impegna la spesa” (cfr. pag. 4 della sentenza prodotta come doc. n. 9 di parte opponente). 3 A mero titolo d'esempio, in relazione alla posizione , fu notificato un precetto per €457,26 ed il bonifico che CP_4 dovrebbe dimostrare il pagamento è stato eseguito per €19.744,96 (cfr. doc. 6 e 7 di parte Pt_1 pagina 5 di 6 NC RI MA
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (cfr. Cass. n. 8215/2013; Cass. n. 10827/2007) 2 La sentenza n. 7574/2024 riporta testualmente le dichiarazioni di una teste, la quale ha spiegato che “Quando arriva un provvedimento che impone il pagamento, dobbiamo compilare un file con campi obbligatori riguardanti il numero di fascicolo, come identificato dal nostro sistema, la parte, iban o assegno, secondo la richiesta del destinatario, importo, dati fiscali, causale (sentenza, decreto ingiuntivo, transazione, ossia l'atto che ha determinato il pagamento). All'interno del data base il file generato viene associato al numero del provvedimento che impone il pagamento, che tuttavia non è scritto pagina 4 di 6