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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2222/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa DA TA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2222/2023 R.G. tra
( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Barletta, via Andria n. 52, presso lo studio dell'avv. DE FINIS Alessia, che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'avv. CARPAGNANO Sabino, giusta procura in atti;
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e da questa patrocinato ex lege resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2023 esponeva di aver prestato servizio Parte_1 alle dipendenze del , con la qualifica di personale ATA, profilo Controparte_1 professionale di Collaboratore Scolastico, in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, meglio precisati in ricorso, relativi anche a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n. 194/1999, nell'arco temporale dal 13.10.2020 al 10.06.2022.
Deduceva di non aver percepito, pur avendone diritto, il compenso individuale accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 CCNL del 29.11.2007 che veniva corrisposto dal resistente soltanto al CP_1 personale di ruolo, in violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Chiedeva, pertanto, di accertare il diritto della ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio per il personale ATA per il periodo sopra indicato e di condannare il
[...]
alla corresponsione delle somme a tale titolo dovute, oltre la maggior Controparte_1 somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto.
Con memoria depositata in data 05.06.2024 si costituiva il resistente deducendo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, essendosi parte ricorrente riservata di agire in separato giudizio per la determinazione del quantum eventualmente dovutogli a titolo di Compenso Individuale Accessorio (CIA). Nel merito, faceva rilevare l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto deducendo che il CCNL Comparto scuola del
6.12.2022, lasciando inalterata la disciplina originaria, aveva escluso il riconoscimento del CIA al personale ATA in servizio per brevi e saltuari periodi.
All'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
L'art. 82 CCNL 2007 prevede, al comma 1, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado
e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede che “il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il comma 7 ha cura di precisare che detto compenso (CIA) spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, mentre il successivo comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella prevista per il personale docente dall'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.3.2001 in relazione a cui la Corte di legittimità
(ordinanza del 27/7/2018 n. 2015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, come dettato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, con la conseguenza che il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n.
20015 del 27.7.2018).
La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che è "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. n.
6293/2020).
I principi appena richiamati possono essere applicati anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA, come del resto oramai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di merito cui questo Tribunale ritiene di aderire (Cfr. Tribunale Tivoli sez. lav., 13/10/2022, n.1171; Tribunale
Cuneo sez. lav., 11/05/2023, n.205; Tribunale Lucca sez. lav., 07/04/2022, n.94). Invero,
l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare anche agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento.
Ne deriva che, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Del resto, la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo provato documentalmente che la ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato, durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), deve riconoscersi il diritto al Compenso
Individuale Accessorio. Ne consegue la condanna del a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, le somme a tale titolo dovute. Su tali somme (come verranno quantificate in separato giudizio) è altresì dovuta la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal sorgere del credito sino al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza, il va Controparte_1 condannato alla rifusione, in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa (sino ad € 1.100,00) e tenendo conto della serialità contenzioso
(evincibile dalla copiosa giurisprudenza prodotta dalla ricorrente) che impone la liquidazione secondo i valori di minimi di ciascuna fase processuale (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2222/2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale accessorio per il Parte_1 personale ATA di cui all'art. 82 CCNL del 29.11.2007 per i periodi di servizio effettivamente prestati con i contratti a termine, come indicati in ricorso, e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente di quanto dovuto Controparte_1
a tale titolo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal sorgere del credito sino al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi euro 258,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa DA TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa DA TA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2222/2023 R.G. tra
( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Barletta, via Andria n. 52, presso lo studio dell'avv. DE FINIS Alessia, che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'avv. CARPAGNANO Sabino, giusta procura in atti;
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e da questa patrocinato ex lege resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2023 esponeva di aver prestato servizio Parte_1 alle dipendenze del , con la qualifica di personale ATA, profilo Controparte_1 professionale di Collaboratore Scolastico, in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, meglio precisati in ricorso, relativi anche a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n. 194/1999, nell'arco temporale dal 13.10.2020 al 10.06.2022.
Deduceva di non aver percepito, pur avendone diritto, il compenso individuale accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 CCNL del 29.11.2007 che veniva corrisposto dal resistente soltanto al CP_1 personale di ruolo, in violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Chiedeva, pertanto, di accertare il diritto della ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio per il personale ATA per il periodo sopra indicato e di condannare il
[...]
alla corresponsione delle somme a tale titolo dovute, oltre la maggior Controparte_1 somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto.
Con memoria depositata in data 05.06.2024 si costituiva il resistente deducendo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, essendosi parte ricorrente riservata di agire in separato giudizio per la determinazione del quantum eventualmente dovutogli a titolo di Compenso Individuale Accessorio (CIA). Nel merito, faceva rilevare l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto deducendo che il CCNL Comparto scuola del
6.12.2022, lasciando inalterata la disciplina originaria, aveva escluso il riconoscimento del CIA al personale ATA in servizio per brevi e saltuari periodi.
All'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
L'art. 82 CCNL 2007 prevede, al comma 1, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado
e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede che “il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il comma 7 ha cura di precisare che detto compenso (CIA) spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, mentre il successivo comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella prevista per il personale docente dall'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.3.2001 in relazione a cui la Corte di legittimità
(ordinanza del 27/7/2018 n. 2015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, come dettato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, con la conseguenza che il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n.
20015 del 27.7.2018).
La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che è "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. n.
6293/2020).
I principi appena richiamati possono essere applicati anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA, come del resto oramai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di merito cui questo Tribunale ritiene di aderire (Cfr. Tribunale Tivoli sez. lav., 13/10/2022, n.1171; Tribunale
Cuneo sez. lav., 11/05/2023, n.205; Tribunale Lucca sez. lav., 07/04/2022, n.94). Invero,
l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare anche agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento.
Ne deriva che, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Del resto, la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo provato documentalmente che la ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato, durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), deve riconoscersi il diritto al Compenso
Individuale Accessorio. Ne consegue la condanna del a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, le somme a tale titolo dovute. Su tali somme (come verranno quantificate in separato giudizio) è altresì dovuta la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal sorgere del credito sino al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza, il va Controparte_1 condannato alla rifusione, in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa (sino ad € 1.100,00) e tenendo conto della serialità contenzioso
(evincibile dalla copiosa giurisprudenza prodotta dalla ricorrente) che impone la liquidazione secondo i valori di minimi di ciascuna fase processuale (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2222/2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto di a percepire il compenso individuale accessorio per il Parte_1 personale ATA di cui all'art. 82 CCNL del 29.11.2007 per i periodi di servizio effettivamente prestati con i contratti a termine, come indicati in ricorso, e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente di quanto dovuto Controparte_1
a tale titolo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal sorgere del credito sino al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in complessivi euro 258,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa DA TA