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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11310 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 80894 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), tutti elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio degli avv.ti Stefano
VI e LE OI, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI nei confronti di
Avv. (C.F. ), Controparte_1 C.F._5
Dott. (C.F. ), Controparte_2 C.F._6 elettivamente domiciliati in Roma, Via Ascrea n. 18, presso lo studio dell'avv.
Gaetano Dell'Acqua, che li rappresenta e difende insieme all'avv. Antonio M. De
Filippis in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
1
c.f. e p.iva: ), in persona del curatore speciale Controparte_3 P.IVA_1
Avv. Enrico Caratozzolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione delibera di approvazione bilancio e domanda di revoca dall'incarico dell'amministratore Avv. e del sindaco Dott. Controparte_1
. Controparte_2
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE (comparsa conclusionale) : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, ragione, deduzione e conclusione, dichiarare nulle e comunque annullare le deliberazioni approvate dalla società
nell'assemblea del 20 giugno 2019, pubblicate nel registro delle Controparte_3
Imprese presso la CCIA di Roma in data 9 settembre 2019, e, in particolare, il bilancio di esercizio 2018, revocare dalla carica e dalle sue funzioni ex art. 2476, comma 3, cod. civ. ,
l'amministratore , sostituendolo con altro professionista Controparte_1 nominato dal Tribunale, accertare e dichiarare che l'avv.to , nella qualità, ha violato Controparte_1 gli artt. 2621 (false comunicazioni sociali), 2631 (omessa convocazione delle assemblee del 9 gennaio 2019 e 16 gennaio 2019), 2634 (infedeltà patrimoniale), cod. civ., con le consequenziali pronunzie.
Non vengono invece riproposte le domande contro il dott. , Controparte_2
AC”.
PARTE CONVENUTA (comparsa di costituzione): “per la reiezione delle istanze tutte avanzate da controparti, anche quella intervenuta, poiché, per quanto esposto, inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, con la rifusione delle spese di lite, anche della fase cautelare, e condanna ex art. 96 commi I e III cpc. In estremo subordine, si chiede che il sig. Giudice, anche in assolvimento dei suoi poteri
2
officiosi di cui al IV comma dell'art. 2378 CC, Voglia “suggerire” le eventuali modificazioni da apportare.”.
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e , quali soci della società
[...] Parte_3 Parte_4 CP_3
convenivano in giudizio quest'ultima al fine di sentire dichiarare la nullità o
[...]
l'annullamento delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nella seduta del
20/06/2019, tra cui la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018.
Chiedevano, inoltre, la sospensione o la revoca dalla carica e dalle funzioni ex art. 2476 III c.c. dell'amministratore unico Avv. e del AC CP_1 CP_2
, nonché l'accertamento da parte di questi ultimi della violazione delle norme
[...] societarie e dei principi in tema di bilancio e contabilità.
A fondamento delle domande, gli attori deducevano:
-la era una società il cui oggetto sociale consisteva nello sfruttamento, CP_3
a fini commerciali, di pietre naturali, marmi e graniti;
nel 2009, la società
[...] decideva di acquistare il 95% delle quote sociali della CP_4 CP_3 esercitando un'attività simile. Per finanziare l'operazione, la Controparte_4 ricorreva ad un pool di banche, ottenendo un finanziamento di euro 8.500.000,00. Le banche chiedevano, onde concedere la somma richiesta, la possibilità di costituire il pegno sulle quote compravendute, con l'assenso a tale fine dei soci titolari delle rimanenti quote (pari al 5% del capitale sociale). La costituzione del pegno, in caso in cui la non avesse adempiuto puntualmente alle obbligazioni Controparte_4 assunte, avrebbe comportato che il diritto di voto relativo alla partecipazione sociale sarebbe stato esercitato dalle banche;
nel caso in cui la società fosse stata evidentemente insolvente, allora le banche avrebbero potuto cedere quanto costituito in pegno alle condizioni di mercato. A fronte delle inadempienze della società
e con un debito residuo ancora da rimborsare pari ad euro Controparte_4
3.648.616,95, le banche procedevano alla vendita delle partecipazioni sociali, senza offrire il pacchetto di quote agli altri soci o agli stakeholders del settore, ma direttamente ad una società neocostituita, ad un prezzo pari al 30% CP_5 del valore;
3
- il capitale sociale della è il seguente: - CP_3 Controparte_6
95%; - 0,5%; 1,25%;
[...] Parte_1 Controparte_7 CP_8
0,25%; - 1,5%; - 1%; -
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
0,5%. Titolare del diritto di voto sulle quote della era la
[...] Controparte_6
quale creditore pignoratizio subentrato al pool di banche;
CP_5
I soci impugnanti ritenevano di rappresentare eventi occorsi anteriormente alla delibera impugnata.
Rappresentavano che i bilanci al 31.12.2016 ed al 31.12.2017 erano stati approvati in data 18.02.2019 ma che gli stessi non erano stati ancora depositati nel Registro delle Imprese, impedendo ogni verifica;
la mancata presentazione dei bilanci costituiva condotta omissiva dell'amministratore e del sindaco, non essendovi, inoltre, certezza del deposito della relazione dell'organo di controllo prima della deliberazione;
si riservavano l'impugnativa.
Quanto alla delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018, oggetto del presente giudizio, deducevano la nullità:
1) per carenza assoluta di informazione, non essendo stato convocato il socio il verbale, del resto, non riportava neppure l'assenza del Controparte_9 socio, con conseguente nullità della delibera, non essendo certo chi fosse stato presente e cosa fosse avvenuto in detta sede;
2) per violazione degli artt. 2478 bis e 2429 c.c. in quanto non vi era certezza che il AC avesse redatto la sua relazione e l'avesse depositata in tempo utile assieme al progetto di bilancio: dal verbale, infatti, su sollecitazione del socio Pt_1
, il AC affermava di avere consegnato il fascicolo del bilancio privo
[...] della relazione sindacale per mera dimenticanza della collega di studio, essendo, tuttavia, presente detto documento presso la sede sociale;
3) nullità della delibera che aveva approvato il bilancio di esercizio 2018, per violazione degli artt. 2479 ter, 2478 bis, 2423, 2423 bis, 2424 bis III, 2425 bis I,
2426 VIII;
2427, 2429, 2435 I c.c.
Specificatamente, le censure di non veridicità del bilancio attenevano:
a) alla mancata annotazione di debiti nei confronti della con Parte_5 la quale la aveva stipulato numerosi contratti avente ad oggetto 3 CP_3 terreni, uno di mq 19.500, sito nel Comune di Vitorchiano;
uno di are 1.06.30 sito nel Comune di Manciano;
il terzo di ha 2.37.18 sito in Vitorchiano ad uso
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commerciale ed industriale da utilizzare come cava di pietre di paperino. In adempimento alle obbligazioni derivanti da tali contratti, la nel CP_3 corso degli anni aveva effettuato pagamenti parziali, fino a quando, con l'aumentare delle morosità, la instava per lo sfratto presso il Parte_5
Tribunale di Viterbo. Non trovava alcuna giustificazione la mancata annotazione del debito nei confronti della Ciò aveva alterato la corretta Parte_5 rappresentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.
b) non era stato inserito nemmeno il debito sussistente verso la
[...]
, per i contratti di servizio contabile, amministrativo, Controparte_6 commerciale e tecnico, sottoscritti in data 31.12.2007, 31.12.2008 e 31.12.2009.
Dal bilancio depositato e pubblicato chiuso al 31/12/2015, emergeva un debito verso pari ad euro 1.458.513,00. Dalla lettura dei bilanci Controparte_6 successivi, dal 2016 al 2019, tale dato non risultava essere riportato;
per l'esecuzione del contratto venivano impiegati 14 dipendenti e l'attività era regolarmente fatturata e retribuita fino a giungere a fine 2018 ad un residuo debito di €1.358.662,60. Di contro tale posta, non emergeva dal bilancio in quanto la debitoria complessiva era pari a €1.916.534, di cui €878.780 nei confronti di banche, €154.716 nei confronti di fornitori, €132.166 nei confronti di imprese controllate;
€694.576 per debiti tributari, €56.294 per altri debiti. La mancata annotazione del debito verso non aveva ragion Controparte_6
d'essere atteso che nel bilancio al 31.12.2015, l'ultimo depositato e pubblicato, veniva riportato tra i debiti di €3.608.498, il debito verso la controllante di
€1.458.513, non essendo note le appostazioni dei bilanci approvati ma non pubblicati al 31.12.2016 e 31.12.2017. Inoltre, dall'accesso al Data Room, in sede di esperimenti di vendita delle quote della messa in rete dalla Parte_6 era stata rintracciata una situazione contabile al 31.12.2018 della Parte_7 che riportava una debitoria complessiva di €3.033.097,83 di cui Parte_6
€1.358.662,60 nei confronti proprio della controllante Tale Parte_8 situazione contabile era in contrasto con gli importi relativi al bilancio al
31.12.2018 e al bilancio al 31.12.2017.
In buona sostanza non si rinvenivano né il debito verso né Parte_5 quello verso Parte_8
5
L'avv. , inoltre, non aveva consentito l'elencazione nella nota CP_1 integrativa di tutti i fatti rilevanti, consentendo l'iscrizione solo della rescissione del contratto con dell'affitto di azienda e la notifica di due Parte_8 verbali dell'Agenzia delle Entrate uno relativo alla e l'altro Parte_8 alla stessa Parte_6
La non iscrizione del debito verso la e di quello verso la Parte_5
aveva comportato la violazione degli artt. Controparte_6
2423, comma 2, c.c. ( rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società), dell'art. 2423 bis, comma 1, c.c. ( valutazione delle voci secondo prudenza), comma 1 bis ( rilevazione delle voi secondo il contratto), comma 3 ( rilevazione degli oneri di competenza dell'esercizio), comma 4 ( obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili), comma 7 ( deroghe ai criteri di valutazione), dell'art. 2424 c.c. ( passivo voce D, debiti iscrizione), dell'art. 2425 c.c. ( contenuto conto economico), dell'art. 2426 comma 8 c.c.( rilevazione di debiti), dell'art. 2427, comma 4, c.c. ( variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo. Risultava anche inficiato il criterio di chiarezza, verità e correttezza, che permette di rilevare il presupposto della continuità aziendale in quanto, se i debiti fossero stati evidenziati, il risultato dell'esercizio al 31/12/2018 sarebbe stato diverso.
Deduceva, inoltre la responsabilità dell'amministratore unico Avv.
che aveva arbitrariamente cassato voci di bilancio, non aveva dato CP_1 la dovuta informativa i soci, aveva nominato se stesso quale amministratore unico, essendo già amministratore unico della creditrice pignoratizia CP_5
[...
aveva omesso di convocare la a tutte le assemblee. Aveva Parte_9 violato i principi contabili, aveva perseguito un disegno di appropriazione da parte della creditrice aveva leso i diritti delle minoranze. Ne CP_5 chiedeva, quindi, la revoca. Parimenti nei confronti del sindaco Dott. CP_2
.
[...]
Veniva formulato, in corso di causa, identico ricorso cautelare.
******
6
Si costituiva la nel giudizio cautelare, a detta memoria richiamandosi CP_3 in sede di merito.
Dopo una ricostruzione, invero, inconferente di altri giudizi tra le stesse parti, la convenuta – per quanto qui rileva – ricordava aver già trovato conferma giudiziale l'assunto per il quale l'unico a dover essere convocato era il creditore pignoratizio, in quanto unico che esprime il voto, non sussistendo in capo al socio pignorato un diritto di convocazione funzionale ad un inesistente diritto di partecipazione all'assemblea.
In secondo luogo, i convenuti ricordavano la pendenza di un giudizio innanzi alla VI sezione del Tribunale di Roma, incardinato dalla società nella sua CP_3 nuova governance, volto all'accertamento della simulazione dei 5 contratti stipulati tra le parti, in forza dei quali la avrebbe locato tre terreni Parte_10
(cave di estrazione), sostenendo simulato l'obbligo di corresponsione dei canoni.
Tali contratti costituirebbero il fondamento del debito non annotato verso
[...]
Per quel che riguardava i canoni di locazione asseritamente non versati Parte_5 alla società le due società avevano identico oggetto sociale Parte_5
(sfruttamento di cave o miniere di pietre naturali, marmi, graniti o affini, l'estrazione e il commercio dei materiali lapidei), e quasi la identica compagine sociale, anche tramite di che era socia per il 95% della Mentre Controparte_6 CP_3 però la era una società pienamente operativa, disponendo del CP_3 personale, delle attrezzature e della capacità finanziarie per operare, la Parte_5 era da considerarsi solo una scatola vuota senza nessuna effettiva capacità
[...] produttiva;
nel corso degli anni, attraverso contratti, aveva concesso in Parte_11 locazione alla diversi terreni per l'attività commerciale ed industriale CP_3 di estrazione di pietre: in realtà, i contratti di locazione dissimulavano il comodato d'uso, essendo la vera intenzione delle parti quella di accollare alla società
l'attività e i relativi costi. L'accordo effettivo fra le parti, insomma, in CP_3 luogo dei formalizzati contratti di “locazione”, era stato che Controparte_3
“trasformasse”, a sua cura e spese, i terreni in questione in vere e proprie cave di materiali lapidei funzionanti. Era, quindi, intento delle persone fisiche che componevano le due società di far pesare i costi sulla , che era in grado di CP_3 sostenerli, laddove i dividendi delle due società sarebbero stati percepiti dalle
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medesime persone fisiche che costituivano le compagini sociali delle due società. Il canone previsto era solo figurativo, tanto che la mai aveva Parte_5 fatturato alcunchè e mai la aveva versato denari a tale titolo. Non CP_3 ci si poteva allora lamentare della mancata allocazione dei debiti, che erano solo il risultato di un'operazione simulata.
Le azioni giudiziali erano sorte a seguito della cessione del credito con il vincolo pignoratizio a favore di nell'ottobre del 2018, evento che aveva CP_5 disallineato gli interessi delle due compagini societarie;
Non avevano rilievo, in tale senso, i due procedimenti di intimazione di sfratto incardinati dalla soc. nei confronti di , che anzi non Parte_5 CP_9 spiegavano perché la avrebbe omesso di azionarsi, sino quasi alla Parte_5 scadenza del contratto – per quasi 5 anni, per l'ottenimento del pagamento dei canoni;
inoltre, non era nemmeno chiaro l'ammontare del debito, intimato a dicembre del 2018 per €528.000, mentre nelle cause per morosità in euro 28.800 e in euro 181.000; del resto il Presidente del CdA della dott. CP_3 Per_1
rispose che nulla era dovuto alla tantomeno al titolo
[...] Parte_5 evidenziato nella diffida
Deduceva, poi, che la era stata costituita specularmente ai soci Controparte_6 di prima dell'avvenuta cessione delle quote pari al 95% del capitale CP_3 sociale, rispettandosi sia la proprietà familiare delle quote sia la misura delle stesse complessivamente. Nel 2008 i soci della decisero di cedere per un CP_3 corrispettivo di €18milioni il 95% delle quote alla società che Controparte_6 acquistò dette partecipazioni grazie ad un finanziamento di un pool di banche garantito dal pegno;
il contratto di service stipulato tra la che Controparte_6 avrebbe fornito servizi alla era un contratto privo di una concreta CP_3 realtà economica sottostante. Ed infatti nel contratto si faceva riferimento in maniera generica a prestazioni di marketing, reportistica amministrativa che la capogruppo avrebbe reso nei confronti della Si trattava di Controparte_6 CP_3 prestazioni solo apparenti: la avrebbe 'prestato' 9 unità di Controparte_9 personale alla per un preteso corrispettivo pari a circa €250.000,00 CP_3 mensili, circa 3 milioni annui;
successivamente la non ebbe più CP_3 sufficienti risorse per far fronte alle asserite prestazioni rese dalla capogruppo
; il detto contratto non venne più prorogato, con conseguente Controparte_9
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blocco dei pagamenti da a A quel punto CP_3 Controparte_9 non fu più in grado di pagare le rate del mutuo con la Controparte_9 conseguente cessione da parte della banca del credito pignoratizio.
Peraltro, la convenuta aveva assunto in capo a sé il personale e non CP_3 avrebbe più potuto giustificare gli esborsi alla capogruppo Controparte_6
Solo, quindi, documentalmente residuava un debito, perché le operazioni non erano mai state poste in essere;
anche in questo caso, infine, la società creditrice mai aveva avanzato pretese circa quanto dovuto. Pertanto, i debiti citati, non essendo certi nella loro esistenza, per prudenza erano stati espunti dal bilancio, che deve rispondere al principio di chiarezza e veridicità. Il contratto di service era stato architettato solo per coprire spostamenti di utili da una società all'altra, per spostare risorse volte unicamente a fornire alla capogruppo (che si era indebitata per 180 volte il proprio capitale sociale) i mezzi per provvedere al pagamento del mutuo.
L'amministratore subentrante era, quindi, tenuto a verificare la realtà dell'operazione e sarebbe stato passibile di censura ove avesse mantenuto il detto credito.
******
Il ricorso cautelare veniva rigettato in quanto sotto il profilo della falsità del bilancio, si osservava che la natura meramente ricognitiva contabile della delibera di approvazione del bilancio di esercizio non sono non necessita di alcuna attività esecutiva in senso proprio, ma non produce neppure effetti sull'organizzazione sociale, risultando, pertanto, insuscettibile di sospensione.
In merito alla domanda di sospensione dall'incarico di amministratore unico in capo all'avv. , si sottolineava che la domanda cautelare di revoca CP_1 dell'amministratore era solo strumentale all'azione di responsabilità per i danni causati dallo stesso e volta a prevenire l'aggravamento degli stessi nelle more del giudizio di merito. Invero, non era ipotizzabile un nesso di strumentalità della domanda rispetto ad un'azione di merito volta alla revoca dell'amministratore, non essendo questa azione specificatamente prevista nell'ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata. Nell'atto di citazione e nel ricorso mancava la prospettazione delle conseguenze dannose delle irregolarità e violazioni di legge contestate all'amministratore ed al sindaco, non prefigurandosi alcuna azione risarcitoria nei confronti degli stessi.
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Si costituiva, in ragione dell'evocazione di una domanda nei confronti dell'amministratore in carica, anche la società in persona del curatore CP_3 speciale che chiedeva accogliersi le domande cautelari anche alla luce della sospensione della delibera con la quale era stato nominato l'avv. , per CP_1 quanto alla data della pubblicazione del provvedimento di sospensione (il
10.09.2019), non era stata ancora assunta la delibera del 20.06.2019 qui impugnata.
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Concessi i termini ex art. 183 VI c.p.c, parte attrice non depositava la seconda memoria, il Giudice dava atto della mancata richiesta di prove costituende, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata a p.c.
A seguito del trasferimento del giudice, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 23.04.2024 con concessione termini ex art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale, parte attrice, in ragione delle pronunce medio tempore intervenute, chiedeva la rimessione in istruttoria della causa per l'esperimento di consulenza tecnica.
MOTIVI della DECISIONE
1)Thema decidendum
Gli attori hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità delle deliberazioni approvate dall'assemblea della società in data CP_3
20/06/2019, per mancata convocazione della Controparte_6
Liquidazione; per difetto di informazione rispetto alla relazione del sindaco e per non essere stato redatto il bilancio in aderenza ai principi contabili e alle prescrizioni del codice civile, attesa la mancata iscrizione dei debiti contratti nei confronti della società e In secondo luogo, Parte_5 Controparte_6 chiedeva la revoca dell'amministratore Avv. per avere compiuto CP_1 violazioni nella redazione del bilancio e nell'omessa convocazione della socia rinunciando, invece, alle domande proposte nei confronti del Controparte_6
AC . CP_2
Gli attori puntualizzavano che, con le due sentenze n. 220 e 221 del 17.02.2021, il
Tribunale di Viterbo aveva confermato le ordinanze di rilascio, dichiarando la
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risoluzione dei contratti di locazione dei terreni per inadempimento. Terreni che venivano rilasciati a seguito dell'esecutività della sentenza nel 2022. Con la sentenza n. 257/2023 depositata il 16.03.2023, la cui produzione era stata autorizzata, il
Tribunale di Viterbo aveva respinto la domanda di accertamento della simulazione dei contratti di locazione. Egualmente si riteneva la falsità del bilancio per l'omessa annotazione del debito nei confronti della Si Controparte_6 richiamava altresì la CTU depositata nella causa n. 56264/2020 in relazione alle medesime doglianze relative al bilancio al 31.12.2019. Sottolineava, inoltre, che con sentenza n. 11198 del 13.07.2023 del Tribunale di Roma, XVI sezione, era stata dichiarata improponibile l'impugnativa dei bilanci al 31.12.2016 ed al 31.12.2017 in quanto risultava già approvato nel momento della citazione il bilancio al
31.12.2018, mentre con sentenza n. 10129 del 13.06.2024 il Tribunale di Roma, sez.
XVI, aveva dichiarato la carenza di interesse all'impugnativa del bilancio 2020 essendo già stati oggetto di impugnazione bilanci precedenti per i medesimi vizi. In ragione di tali decisioni, essendo stata espletata CTU nella causa relativa al bilancio al 31.12.2019 si chiedeva la rimessione sul ruolo, per espletamento consulenza tecnica.
I convenuti Avv. e chiedevano in relazione alla Controparte_1 CP_2 posizione del sindaco Dott. , attesa la rinuncia alla domanda, la rifusione CP_2 delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; in ordine alla domanda di revoca dell'Avv. dall'incarico di amministratore, rappresentavano che, con CP_1 delibera del 4.11.2022 era intervenuta la nomina del Dott. ad Persona_2 amministratore unico della società; pertanto chiedevano dichiararsi in primis l'inammissibilità della domanda come già rilevato in sede cautelare e comunque, ove fosse ritenuta la cessazione della materia del contendere, la rifusione delle spese per la soccombenza virtuale. In relazione all'impugnativa di bilancio, rappresentavano la carenza di legittimazione ad impugnare ai sensi dell'art. 2434 bis II c.c., richiamato dall'art. 2479 ter c.c., in quanto gli impugnanti rappresentavano solo 3,5% del capitale sociale.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per carenza di interesse ad agire, rilevando che anche per l'impugnativa di bilancio al 31.12.2018 debbano valere le medesime considerazioni dell'impugnativa ai bilanci 2016 e 2017. Comunque
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sottolineava che la società non doveva essere convocata in Controparte_6 quanto non spettava al socio il diritto di voto per la presenza del pegno e che i presunti debiti non iscritti nel bilancio, in realtà scaturivano da contratti simulati
(quelli verso la società o riferiti ad operazioni inesistenti (quelli Parte_5 verso la ), anche eccependo la prescrizione quinquennale. CP_3
La in persona del curatore speciale rappresentava che con delibera CP_3 del 4.11.2022 era intervenuta la nomina del Dott. ad amministratore Persona_2 unico della società con conseguente venire meno del conflitto di interessi che aveva portato alla nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., chiedendo la revoca dello stesso dalla nomina e la liquidazione delle spese.
2) Sulla mancata convocazione della società Controparte_6
[...]
Sostengono gli attori che la delibera dell'assemblea sociale tenuta in data
30/06/2020, deve dichiararsi nulla perché non sarebbe stata convocata la società
, titolare di quote che rappresentavano il 95% Controparte_6 del capitale sociale. Secondo la tesi attrice, infatti, la partecipazione all'assemblea del socio, le cui quote sociali siano state oggetto di pegno in favore di un creditore pignoratizio, sarebbe necessaria.
Tale eccezione risulta infondata. Si deve ritenere che la neppure Controparte_6 avesse diritto alla 'convocazione'. Infatti, come si ricorderà, le quote pari al 95% della società nella titolarità dei erano oggetto di CP_3 Controparte_6 pegno. L'art. 2370 c.c. correla il diritto di intervento all'assemblea alla titolarità del diritto di voto. Pertanto, si deve escludere che tra i diritti amministrativi che l'ultimo comma dell'art. 2352 c.c., richiamato per le s.r.l. dall'art. 2471-bis c.c., attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio (oltre che all'usufruttuario) rientri il diritto di intervento all'assemblea.
Invero, tra i diritti amministrativi diversi dal diritto di voto si indicano il diritto di chiedere notizie e di consultare i libri ed i documenti sociali, il diritto di sottoporre argomenti all'assemblea, il diritto di domandare al Tribunale l'accertamento di una causa di scioglimento, la denunzia al Tribunale o all'organo di controllo.
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L'art. 2370 c.c. e l'art. 2352 c.c. sono inseriti nella disciplina relativa alle spa;
solo il secondo è richiamato dall'art. 2471 bis c.c.. Si pone, quindi, la questione se il mancato richiamo dell'art. 2370 I co c.c. costituisca lacuna normativa, superabile con l'applicazione analogica o spazio di autonomia per la srl.
Sul punto, questo Tribunale condivide l'orientamento della giurisprudenza formatasi nell'alveo delle sezioni specializzate, per la quale l'art. 2370 c.c. dispone che possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, sancendo la stretta strumentalità tra la partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto, principio che si evince dalla relazione al D.Lgs. n. 6/20023 (“ il diritto di intervento in assemblea è stato reso funzionale all'espressione del voto;
si
è perciò circoscritto il diritto di intervento ai soli azionisti cui spetta il diritto di voto, così escludendo l'intervento dei nudi proprietari delle azioni”). Detta correlazione del diritto di intervento all'esercizio del diritto di voto “evidenzia
l'utilità intrinseca della partecipazione assembleare volta non tanto a favorire la partecipazione al dibattito assembleare a fini informativi, quanto piuttosto ad agevolare la formazione della volontà sociale. Ritiene dunque questo giudice che
l'art. 2370 c.c. esprima un principio di carattere generale derogabile solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore” (ex multis, Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, 27/04/2019). Ne deriva che il socio la cui quota è costituita in pegno non aveva ragione di essere convocato.
3) Sulla violazione dell'art. 2429, terzo comma, c.c.
Deduce l'attrice che non vi sarebbe prova del deposito della relazione sindacale presso la sede della società nei 15 giorni anteriori e vi sarebbe, perciò, violazione dell'art. 2429, terzo comma, c.c., secondo il quale il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con la relazione degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. Tuttavia, tale allegazione è rimasta priva di prova.
Nel verbale di bilancio, si legge che il sindaco ha assicurato che la relazione fosse depositata e che solo per errore non sia stata consegnata assieme al 'fascicolo del bilancio' al socio che si era recato all'uopo presso la sede sociale. Parte_1
Invero, non risulta che il , abbia fatto richiesta di Parte_4 Parte_1
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visionare la relazione sindacale senza esito. Invero, alcuno dei soci si è dichiarato non informato.
4) s ulla legittimazione ad impugnare
In sede di comparsa conclusionale, la difesa dell'amministratore Avv. e CP_1 del sindaco rilevano la carenza di legittimazione attiva degli impugnanti CP_2 in possesso del solo 3,5% del capitale sociale e, pertanto, inibiti ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 2434 bis c.p.c. richiamato dall'art. 2479 ter c.c.
Premesso che la legittimazione ad agire ('legitimatio ad causam') attiva e passiva consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in relazione al diritto dedotto in causa e che la carenza di tale diritto di azione può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, la doglianza non ha pregio.
Invero l'art. 2479 ter c.c. all'ultimo comma richiama molteplici disposizioni Par regolanti la con ciò mettendo in crisi la pretesa di autosufficienza della normativa relativa alle srl e ponendo problemi di coordinamento.
Invero l'art. 2434 bis c.c. al primo comma rende improponibili le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
Tale assunto ha motivato la dichiarazione di improponibilità delle impugnative dei bilanci al 2016 e 2017, impugnate successivamente all'approvazione del bilancio al
2018 di cui alla sentenza 11198 del 13.07.2023 emessa nel giudizio n. 18316/2020 tra le stesse parti.
Il terzo comma prevede che "il bilancio di esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa", imponendo un obbligo di adeguamento che rende l'impugnativa di successivi bilanci, sulle medesime doglianze, privi di interesse.
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Il terzo comma, invece, dispone che nel caso in cui la società sia sottoposta a revisione legale dei conti ed il revisore abbia emesso un giudizio senza rilievi la legittimazione all'impugnativa di bilancio sia ristretta ai soci che detengano il 5% del capitale sociale.
Ciò renderebbe carente di legittimazione parte attrice rappresentativa solo del 3,5% del capitale sociale.
Co Ad una prima tesi che ritiene tout court non applicabile alla tale secondo comma, si contrappone altro orientamento che ritiene esservi una comunanza di ratio nella protezione della stabilità di bilanci di spa e di srl tenute alla revisione contabile (in questo senso (Cfr. TRib. Milano 19/06/2014; TRib. Roma 27/07/2016 n. 15264 che limita l'applicazione di detta norma solo alle società sottoposte a revisione contabile).
Orbene, posto che la società per quanto è allegato e si desuma dal CP_3 bilancio 2018, che riporta anche il 2017), non superava i due limiti dimensionali e non era tenuta alla revisione legale1, si può concludere che i soci impugnanti non siano carenti di legittimazione, anche ove si voglia aderire al secondo orientamento.
5) Sulla carenza di interesse ad agire degli attori
La società convenuta, in fase di precisazione delle conclusioni, allega che gli attori non avrebbero interesse ad agire, laddove è documentato che gli stessi abbiano impugnato anche i bilanci chiusi al 31/12/2016 e 31/12/2017 per le medesime doglianze di cui alla presente controversia, con la conseguenza che in questo giudizio non si avrebbe più interesse al raggiungimento di un risultato utile, visto che l'accoglimento della domanda di nullità del bilancio 2018 si rifletterebbe anche
sul bilancio qui impugnato. Invero, l'argomento è mal posto, giacché l'impugnativa dei bilanci 2016 e 2017 (RG. 18316/2020) è stata promossa successivamente all'impugnativa del bilancio 2018, in ragione di un ritardo nel deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese. Di conseguenza non vale la dedotta carenza di interesse ad agire, basata sull'obbligo di conformazione dell'amministratore alla redazione di bilanci, anche intermedi che correggano vizi già sanzionati in precedenti statuizioni giudiziali.
Nel caso concreto, invero, non vi sono anteriori cause nelle quali si siano potuti delibare i vizi di nullità del bilancio dedotti nell'atto di citazione.
Peraltro, si deve rigettare l'istanza di rimessione in istruttoria per l'espletamento di
CTU in quanto alcuna istanza istruttoria era stata formulata nei termini e la relazione di CTU redatta nella causa n. 56264/20 è stata depositata in data anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni nella presente causa, né è stata depositata la relazione di consulenza tecnica.
Sulla nullità del bilancio: omessa annotazione dei debiti
Quale prima doglianza, i soci impugnanti lamentano l'omessa annotazione del debito nei confronti della società in forza di cinque contratti di Parte_5 locazione susseguitisi in relazione a tre terreni di estrazione di pietre.
Orbene, la società convenuta non contesta l'esistenza formale di detti negozi, ma si limita a sostenere che tali contratti dovevano intendersi simulati in ordine alla corresponsione del prezzo posto che l'utilità per la sarebbe stata Parte_5 quella di ottenere la trasformazione di terreni in produttivi luoghi di estrazione, la compagine personale era la medesima e si aveva interesse a far operare la società senza caricarla dei costi di locazione. CP_3
Nella prospettazione di parte convenuta tale assunto sarebbe acclarato dal ritardo con il quale la società avrebbe richiesto il pagamento dei canoni, mai Parte_5 pretesi prima del cambio di governance a seguito della cessione del credito con il vincolo pignoratizio sulle quote, che aveva fatto 'entrare' nella società il creditore pignoratizio con la partecipazione del 95%. L'Avv. , CP_5 CP_1
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amministratore unico, espressione del creditore pignoratizio, non poteva annotare debiti inesistenti.
La documentazione in atti consta dei contratti di locazione, delle due intimazioni di sfratto promosse dalla e di una cartella rubricata “pagamenti”. Parte_5
In detta cartella si rinvengono:
1) i l mastrino della inerenti i crediti verso la per Parte_5 Controparte_3
l'anno 2015. Dallo stesso è possibile evincere le seguenti informazioni: il saldo del credito all'1.01.2015 riportato nel mastrino risulta essere pari ad €
404.455,19. Sono registrate 10 operazioni relative ad acconto fatture con indicazione Banca di Viterbo e data dell'operazione per l'importo di €5000. Tali operazioni portano il saldo da €404.455,19 all'apertura del 01.01.2015 al saldo pari ad €418.010,73 alla chiusura al 31.12.2015 (sono annotate anche due fatture vendita per €20.333,33 e €38.222,21 a deconto del dare). I movimenti di cui al partitario trovano conferma nell'estratto conto bancario della
[...] per l'anno 2015 in atti che registrano per ciascuna data di cui al Parte_5 mastrino l'operazione di ricevuta di giroconto di €5000 dal CC Controparte_10
[... in conto fatture. Egualmente si rinviene il mastrino della Parte_5 intestato alla dal 01.01.2016 al 31.12.2016 ove si dà riscontro della CP_3 ricezione di due pagamenti per acconto fatture del 30.03.2016 e 16.12.2016 per
€5000 cadauna che portano l'esposizione debitoria di da CP_3
€418.010,73 a €408.010,73. Si rinviene, poi, la scheda contabile “fatture da emettere” al 31.12.2016 per fitti attivi per €50.000. Le operazioni del 30.03.2016
e 16.12.2016 trovano riscontro nell'allegato estratto conto bancario della
[...]
Vi è, inoltre, il partitario delle somme ricevute dalla Parte_5 Parte_6 fino al 31.12.2017 che ha portato l'esposizione debitoria da €408.010,73 a
€375.110,73, operazioni che trovano puntuale riscontro nella documentazione bancaria in atti.
Risulta, quindi, documentalmente che la società avesse iscritto un Parte_5 credito di €375.110,73 per fitti non pagati e che avesse ricevuto i pagamenti di cui si è detto.
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Se ne ricava che è destituita di fondamento la pretesa che la Parte_5 avesse inteso essere 'pagato' con la mera trasformazione dei terreni in cave produttive e che non siano mai stati erogati pagamenti a titolo di locazioni.
Peraltro, sempre in atti si rinvengono di due procedimenti per intimazione di sfratto per morosità e contestuale ricorso per decreto ingiuntivo in relazione al terreno sito in Vitorchiano, censite al Catasto Terreni particelle 251-378-618-
619-621-622 ed al Catasto Fabbricati foglio 20 part. 619. Il contratto registrato in data 29.07.2014 aveva durata di anni 6, fino al 30.06.2020, canone annuo di
€33.333,33, rendendosi l'affittuaria subito morosa per €181.555,54 al
31.03.2019 di cui €57.333,32 per fatture già emesse (n. 3 del 31.12.2014 e m. 2 del 31.12.2015) ed €124.222 per fatture da emettere.
Anche in questo caso si rileva che le fatture erano state emesse già nel 2014 smentendo la tesi di parte convenuta che le parti fossero concordi nel ritenere non dovuta la corresponsione del prezzo per la sovrapponibilità delle persone fisiche dei soci nelle due società.
Il secondo procedimento per intimazione di sfratto attiene ad altro terreno nel
Comune di Vitorchiano di HA 2.37.18, censito al catasto terreni al figlio 20 part. 728-724-726-791; trattasi in detto caso di contratto di affitto 1.11.2017-
31.10.2023 con canone annuo complessivo di €16.666,67 oltre iva. La conduttrice si era sin da subito resa morosa nel pagamento del canone, per un totale di complessivi € 28.805,54 (iva compresa) al 31.03.2019.
E' importante notare che è incontroverso tra le parti che le intimazioni di sfratto siano state definite con sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo che ha confermato il rilascio e risolto i contratti per inadempimento.
In ultimo, risulta prodotta la sentenza emessa in data 15.03.2023 sempre dal
Tribunale di Viterbo sulla domanda di accertamento della simulazione dei citati contratti di locazione, che ha ricostruito l'avvicendarsi dei contratti, circostanza già di suo significativa della realtà degli stessi, posto che le parti avevano rinegoziato al ribasso i canoni di affitto iniziali2.
In detta sentenza si dà atto che “i terreni sono stati restituiti all'esito di due giudizi di sfratto per morosità dalla stessa intrapresi e che si sono conclusi con una pronuncia di risoluzione per inadempimento della ”; dal punto di CP_3 vista della prova la controdichiarazione prodotta dalla non veniva CP_3 ritenuta rilevante in quanto “rilasciata da un soggetto che alla data della sua sottoscrizione, e cioè il 14 marzo 2023, non aveva ormai da diversi anni alcuna carica sociale e, pertanto, da qualificarsi quale terzo”.
Risulta, poi, smentita dalla lettura delle visure camerali la pretesa coincidenza soggettiva delle persone fisiche costituenti la e la CP_3 Parte_5
Ivero, il che aveva nella lo 0,75% e in via Parte_4 CP_3 indiretta mediante la partecipazione nella il 10% e quindi in Controparte_6 totale il 12,15% aveva nella il 30% . Situazione analoga per Parte_5 [...]
che aveva nella il 0,25% e tramite la partecipata CP_8 CP_3 il 9,50% aveva nella il 30%. Altre persone Controparte_6 Parte_5 erano solo presenti nella Perciò, anche questo profilo, la Parte_5 parziale sovrapposizione delle persone può avere comportato una maggiore tolleranza ma non certo può far supporre la simulazione dei contratti.
Alla luce di quanto sopra riportato, è chiaro che non può ritenersi rappresentativa della reale situazione contabile la mancata annotazione del debito della società nei confronti della società anche alla data di CP_3 Parte_5
e 622 e al Catasto Fabbricati al foglio 20, particella 619 per la durata di sei anni, con inizio 1.7.2008 e termine 30.6.2014 al canone annuo di € 80.000 oltre iva, di cui € 60.000 per il terreno ed € 20.000 per i fabbricati.(…) Con altro contratto dell'1.4.2010 la cedeva in locazione alla “ad uso attività Parte_5 CP_3 commerciale e industriale” altro terreno sito sempre a Vitorchiano, località Basso del Monte, e identificato al Catasto Terreni al foglio 20, particelle 728,724, 726 e 731 per la durata di anni sei, con inizio 1.4.2010 e termine il 31.3.2016 al canone annuo di € 40.000 annui. Anche in tale accordo l'art. 3 ripeteva il contenuto del medesimo articolo di cui al contratto dell'1.7.2008 mentre la pattuizione inerente alle migliorie era disciplinata nell'art.
8. Con scrittura privata del 30.6.2014 le parti rinegoziavano la locazione dei terreni e dei fabbricati di cui al contratto dell'1 luglio 2018, riducendo per i successivi sei anni, dal 1.7.2014 al 30.6.2020, l'importo del canone annui in complessivi € 33.333,33 oltre iva di cui € 22.222,22 per i primi ed € 11.111,11 per i secondi, e riportando tanto all'art. 3 quanto all'art. 9 le medesime clausole del precedente accordo. Infine, con contratto del 2.11.2017 veniva nuovamente concesso in locazione il fondo di cui all'accordo dell'1.4.2010 e le parti, dopo aver previsto una somma per l'occupazione dal 1.4.2016 al 31.10.2016 pattuivano un canone annuo per il periodo dall'1.11.2017 al 31.10.2023 di € 16.666,67, riproducendo le stesse clausole di cui agli artt. 3 e 8 della vecchia scrittura.
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approvazione del bilancio al 31.12.2018 (prima delle sentenze sfavorevoli alla società).
Invero, secondo la disciplina codicistica- il bilancio di esercizio delle società di capitali è costituito da tre documenti contabili: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 2423, 1° comma, c.c.) e che la funzione del bilancio di esercizio è quella di dimostrare e di rendere noto agli interessati (soci, terzi e mercato in genere) il risultato economico del periodo considerato e la corrispondente situazione patrimoniale e finanziaria, coniugando così il profilo della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria con quello della rappresentazione del risultato economico di quel dato periodo. In base all'art. 2423, secondo comma c.c. è, infatti, previsto espressamente che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.
Con il principio della chiarezza, si è voluto perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata informazione sull'analitica composizione del patrimonio sociale e non solo sugli elementi positivi e negativi del reddito.
Con i principi della verità, che sostanzialmente ingloba i principi di continuità e di prudenza, e della correttezza il legislatore impone che la rappresentazione del bilancio sia corrispondente alla realtà ed ai valori delle singole poste, prevedendo a tal fine dei criteri legali di valutazione.
Oltre a questi tre fondamentali principi informatori della materia, il legislatore ha introdotto (art. 2423 bis c.c.) una serie di principi per la redazione del bilancio - si tratta di principi contabili, elaborati dalla economia aziendale - che sono finalizzati a consentire quanto più possibile l'attuazione pratica delle tre clausole generali di cui si è detto.
E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio abbiano natura imperativa e che ciò valga non solo per quelle disposizioni che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, secondo comma, c.c.), ma addirittura per quelle che impongono, in casi
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eccezionali, di derogare la normativa codicistica (cfr., art. 2423, quarto comma,
c.c.).
Giova, inoltre, ricordare che la funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma -come risulta dall'art. 2423 cod. civ.- anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere. Stante la rilevata funzione informativa del bilancio, l'interesse del socio, che lo legittima,
"ex" art. 1421 cod. civ., ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira.
Deve, pertanto, riconoscersi sussistente l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione. (Sez. 1, Sentenza n. 23976 del 24/12/2004,
Rv. 578377).
Nel caso concreto, non può revocarsi in dubbio che la società CP_3 doveva apporre in bilancio il debito risultante dai contratti di locazione in essere non onorati.
Invero, al bilancio 2015 risultava annotato un debito per €418.010,73 che, in effetti, si riscontrava dal mastrino contabile dalla e dalla Parte_5 documentazione bancaria.
Nel 2017 vi erano stati pagamenti ed il saldo era divenuto di €375.110,73.
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Erano stati depositati due procedimenti di sfratto con richiesta di decreto ingiuntivo, con richiesta alla data del 31.03.2019 di €210.361,08.
I provvedimenti erano stati incardinati e notificati prima della approvazione del bilancio al 31.12.2018, delibera assunta in data 20.06.2019. Pertanto, ove la avesse voluto disconoscere detti debiti avrebbe quantomeno CP_3 dovuto darne precisa indicazione nella nota integrativa e appostare un fondo rischi nel caso in cui il contenzioso avesse avuto – come è stato – esito sfavorevole alla società sia sotto il profilo della debenza dei canoni sia sotto il profilo della simulazione dei contratti di affitto.
Quanto alla seconda doglianza, afferente ai contratti di service stipulati dalla con la capogruppo gli impugnanti si CP_3 Controparte_6 limitano a depositare i tre contratto di service che sono intercorsi con durata annuale nel 2008-2009-2010 e che comportavano l'assunzione da parte della dell'obbligazione di corrispondere inizialmente €2.520.000 annue CP_3
e successivamente €2.040.000 annue.
Nel bilancio al 31.12.2015 viene, in effetti, riportato il debito verso la controllante di €1.458.513, decrementato nel corso dell'anno da €1.463.203, a riprova che vi erano stati pagamenti.
Parte attrice contesta la mancata annotazione, parte convenuta ritiene il contratto fittizio e volto solo a giustificare contabilmente lo spostamento di somme che sarebbero servite alla società a ripagare le rate del mutuo Controparte_9 senza che alcuna prestazione sia stato, invero, eseguita a favore della CP_3
[...
Non viene prodotta alcuna documentazione contabile. Eccepisce tardivamente la prescrizione quinquennale.
Tuttavia, trattandosi di responsabilità contrattuale spettava alla società convenuta che nel 2015 ha riconosciuto il debito nei confronti della controllante spiegare per quale ragione la stessa avesse ritenuto di non essere più vincolata dal debito.
Spettava alla stessa depositare documentazione di contestazione dell'inadempimento del contratto in via stragiudiziale o giudiziale.
Invero, dal punto di vista dei principi bilancistici, l'art. 2424 c.c. prevede che i debiti siano esposti nel passivo dello stato patrimoniale nella voce D “Debiti” e che siano indicati i debiti verso le imprese controllanti, sempre secondo il
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principio di competenza e distinguendo tra debiti esigibili entro ed oltre l'esercizio.
L'unico caso di eliminazione dal bilancio di una voce di debito si ha “quando
l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso” ( si prevede ad esempio il caso di un piano di risanamento).
Con riferimento ai debiti, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:
“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
”
Nulla, invece, si è detto nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2018 né invero si è allegato di avere dato compiuta informativa della cancellazione del debito nella nota integrativa dei bilanci al 31.12.2016 e 31.12.2017.
L'unica giustificazione è la ritenuta soggettiva inesistenza del rapporto e, quindi del debito, convinzione che non può motivare l'espunzione di una significativa voce di debito dal bilancio.
Allo stato degli atti, per quanto il contratto di service sia a dir poco sospetto, prevedendo un costo cospicuo a fronte di prestazioni genericamente elencate, si deve ritenere che la cancellazione di detto debito potesse avvenire solo a valle di una precisa contestazione della sussistenza del debito.
Anche sotto profilo, quindi, deve dedursi la non corretta rappresentazione della realtà contabile, finanziaria e patrimoniale della società.
Sulla domanda di revoca dall'incarico di amministratore dell'avv. CP_1
Come si è visto, l'organo amministrativo è stato sostituito nel 2022.
Peraltro, la domanda come strutturata deve ritenersi inammissibile non essendo prevista una azione di cognizione per la sostituzione dell'amministratore.
Invero, la nomina di un amministratore giudiziario può essere ottenuta in sede di volontaria giurisdizione mediante denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. mentre la revoca ad nutum può essere deliberata dalla necessaria maggioranza, salvo il
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risarcimento del danno in assenza di giusta causa. La domanda di sospensione dall'incarico di amministratore trova il suo ambito nella cautela di una domanda di responsabilità contro l'amministratore che abbia compiuto atti di mala gestio dannosi per la società ed al fine di impedirne l'aggravamento.
Alla affermazione di inammissibilità della domanda segue la condanna alla rifusione delle spese processuali.
Sulla rinuncia alla domanda di revoca nei confronti del sindaco CP_2
Si osserva che la rinuncia è stata implicitamente accettata, richiedendosi, tuttavia, la condanna alle spese. Vige, quindi, il principio della causalità e gli impugnanti devono essere condannati alle spese di lite anche nei confronti del
. CP_2
Conclusioni
In accoglimento parziale della domanda di parte attrice, deve dichiararsi l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2018 per quanto in narrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 a carico della società che CP_3 risulta in ordine all'impugnativa di bilancio prevalentemente vittoriosa.
Vengono liquidate anche le spese del procedimento cautelare ove i convenuti erano risultati vittoriosi. Non si rinvengono i requisiti per la condanna ex art. 96
c.p.c. stante la soccombenza reciproca.
Vengono altresì liquidati gli onorari per la difesa della società nella CP_3 persona del curatore speciale per la sola domanda che ha motivato la nomina del curatore speciale (sospensione in fase cautelare e revoca nel merito dell'amministratore e del sindaco).
P.Q.M
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile- in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Rigetta la domanda degli attori per i motivi esposti in narrativa con riguardo ai vizi di convocazione alla assemblea della società tenutasi in data CP_3
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20/06/2020;
B) Dichiara inammissibile la domanda di revoca dell'Avv. dalla carica di CP_1 amministratore per quanto in narrativa;
C) Dichiara l'estinzione della causa in relazione alla domanda di parte attrice nei confronti del Dott. . Controparte_2
D) Accoglie la domanda degli attori per i motivi esposti in narrativa relativamente all'impugnativa del bilancio del 2018 approvato dall'assemblea della società in data 20/06/2020; CP_3
E) Condanna gli attori, in solido, (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. ), alla refusione delle spese di C.F._3 Parte_4 giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 12.000,00, oltre oneri come per legge, comprensiva della fase cautelare in favore dei convenuti Avv.
e Dott. , società n persona Controparte_1 Controparte_2 CP_3 del curatore speciale in relazione alle domande di sospensione e revoca dell'amministratore e del sindaco;
F) Condanna la società non in persona del curatore Controparte_3 speciale, alla refusione delle spese di introduzione della causa ed alla refusione degli onorari di giudizio in favore di (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. , (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), , che si liquidano nella complessiva C.F._3 Parte_4 somma di euro 9000,00, oltre oneri come per legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Pigozzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, nella formulazione ante modifica di cui al D.L. 18/04/2019 n. 32, le S.r.l. avevano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore se: erano tenute alla redazione del bilancio consolidato;
controllavano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
per due esercizi consecutivi avevano superato due dei limiti indicati dal Codice Civile, ossia: totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
4.400.000 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
15 2 Premesso che la presente riassunzione ha ad oggetto i soli fondi siti a Vitorchiano le due società hanno stipulato nel tempo ben quattro contratti “formalmente” di locazione di terreni e fabbricati. Precisamente con l'accordo dell'1.7.2008 la
[...] cedeva in locazione “ad uso attività commerciale e industriale” un terreno Parte_5 della superficie di mq. 19.500 e tre fabbricati, siti in Vitorchiano, località Basso del Monte, censiti tutti al Catasto Terreni al foglio 20, particelle 251, 378, 618, 619, 621
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