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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/12/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 727/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 727/2025 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Solaroli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Corso Matteotti n. 8, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
C.F. , nato a [...] il [...], residente ad CP_1 C.F._2
FO (RA), Via Carlo Pisacane n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Passarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Massimo d'Azeglio n. 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 26/11/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 16/07/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue: “affidamento condiviso del figlio minore con diritto per il padre di vederlo quando crede durante la settimana previo accordo con la madre e comunque a fine settimana alternati dal sabato uscita dalla scuola fino alla domenica sera;
tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie, 15 giorni anche non continuativi durante le ferie estive;
obbligo per di CP_1 versare assegno per il contributo nel mantenimento dei figli di € 150,00 al mese ciascuno annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi necessarie in base al Protocollo in essere presso questo Tribunale;
assegno unico per i figli interamente alla madre;
spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 02/04/2025 conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo di CP_1 aver intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio dalla quale erano nati i figli
[...]
in data 14/01/2006, e in data 01/04/2010, riconosciuti da entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, e che, successivamente, i rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza nel mese di settembre 2024.
Con decreto emesso in data 04/04/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
16/07/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 23/05/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 26/06/2025 il resistente che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse da CP_1 quelle indicate da . Parte_1
In data 08/09/2025 il difensore di rinunciava al mandato conferitogli dal convenuto. CP_1
Con comparsa depositata in data 25/11/2025 si costituiva il nuovo difensore, il quale si riportava integralmente alla comparsa depositata dal precedente difensore.
All'udienza del 16/07/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc., alla quale le parti hanno aderito congiuntamente, come da verbale di udienza del 26/11/2025. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
16/07/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati dei figli. Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
727/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 16/07/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 3/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 727/2025 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Solaroli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Corso Matteotti n. 8, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
C.F. , nato a [...] il [...], residente ad CP_1 C.F._2
FO (RA), Via Carlo Pisacane n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Passarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Massimo d'Azeglio n. 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 26/11/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 16/07/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue: “affidamento condiviso del figlio minore con diritto per il padre di vederlo quando crede durante la settimana previo accordo con la madre e comunque a fine settimana alternati dal sabato uscita dalla scuola fino alla domenica sera;
tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie, 15 giorni anche non continuativi durante le ferie estive;
obbligo per di CP_1 versare assegno per il contributo nel mantenimento dei figli di € 150,00 al mese ciascuno annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi necessarie in base al Protocollo in essere presso questo Tribunale;
assegno unico per i figli interamente alla madre;
spese di lite compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. depositato in data 02/04/2025 conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, deducendo di CP_1 aver intrapreso con il convenuto una convivenza more uxorio dalla quale erano nati i figli
[...]
in data 14/01/2006, e in data 01/04/2010, riconosciuti da entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, e che, successivamente, i rapporti tra le parti si erano gradualmente deteriorati, determinando la cessazione della convivenza nel mese di settembre 2024.
Con decreto emesso in data 04/04/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
16/07/2025, per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 23/05/2025 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa depositata in data 26/06/2025 il resistente che, contestate le allegazioni della ricorrente, chiedeva disporsi statuizioni diverse da CP_1 quelle indicate da . Parte_1
In data 08/09/2025 il difensore di rinunciava al mandato conferitogli dal convenuto. CP_1
Con comparsa depositata in data 25/11/2025 si costituiva il nuovo difensore, il quale si riportava integralmente alla comparsa depositata dal precedente difensore.
All'udienza del 16/07/2025 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc., alla quale le parti hanno aderito congiuntamente, come da verbale di udienza del 26/11/2025. Con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del
16/07/2025, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati dei figli. Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
727/2025 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 16/07/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc;
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 3/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè