Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4288/2023 del
R.G.A.C., assunta in decisione nell'udienza del 13.03.2025 e vertente
TRA
- (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Di
Donna;
OPPONENTE
E
- (C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Volante;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1380/2023 (R.G. n.
3506/2023).
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: in via preliminare:
1. autorizzare la chiamata in causa con Controparte_2
sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, C.F. e P.VA
, in persona del legale rappresentante pro tempore e di P.VA_3
1
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore P.VA_4
e, per l'effetto, differire l'udienza di prima comparizione, ex artt. 269 e
106 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
2. accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito vantato da nei confronti Controparte_1
di per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, Parte_1 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1380/2023 del 16 agosto
2023, emesso dal Tribunale di Latina, Giudice dott.ssa Valentina Giasi, nel giudizio contrassegnato da R.G. n. 3506/2023.
In via subordinata e/o riconvenzionale:
3. accertare le responsabilità di e di Controparte_2
per avere causato a il debito Controparte_3 Parte_1 rivendicato da e, per l'effetto, condannare Controparte_1
e al pagamento a Controparte_2 Controparte_3 favore di dell'importo di euro 86.121,70 di cui al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1380/2023 del 16 agosto 2023, emesso dal
Tribunale di Latina, Giudice dott.ssa Valentina Giasi, nel giudizio contrassegnato da R.G. n. 3506/2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per parte opposta: “Nel contestare ed impugnare, pertanto, quanto esposto e dedotto dalla controparte nei propri scritti difensivi, con la presente memoria di replica si ribadisce il contenuto di quanto già ampiamente illustrato ed argomentato nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie integrative ex art. 171-ter, co. 1, secondo e terzo termine, c.p.c., argomentazioni da intendersi qui trascritte e riversate, insistendo dunque per l'accoglimento delle conclusioni così come ivi rassegnate e, dunque, per l'integrale conferma del ricorso per decreto ingiuntivo n. 1380/2023 (R.G. nr. 3506/2023) emesso dal
2 Tribunale di Latina in data 16 agosto 2023; con conseguente integrale rigetto dell'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto, dilatoria e strumentale.
Condannando comunque, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dell'intervenuta fornitura di mezzi di sollevamento da parte della in favore della Controparte_1 Parte_1
quest'ultima società al pagamento, in favore della
[...] [...]
della somma di € 86.121,70# (euro Controparte_1
ottantaseimilacentoventuno/70).
In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi professionali della fase monitoria e della presente fase di opposizione al decreto ingiuntivo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La premesso di aver concluso contratti di Controparte_1
noleggio (SN_0581_01_C del 19.03.2021, SN_2165_02_A del
16.04.2021 e SN_4123_03 del 22.06.2021) con la Parte_1
aventi ad oggetto la fornitura di carrelli elevatori da impiegare presso la propria sede di lavoro di Pomezia (RM), Via della Siderurgia n. 18
(stabilimento della Rica Distribuzione S.r.l.) per un canone mensile concordato rispettivamente, per ciascun contratto, in €.1.500,00 oltre
I.V.A., €.1.750,00 oltre VA ed €.14.286,05 oltre VA, otteneva decreto ingiuntivo n. 1380/2023 (R.G. 3506/2023) con il quale, in data
16.08.2023, il Tribunale civile di Latina ingiungeva alla società committente il pagamento dell'importo complessivo di Euro 86.121,70, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a saldo di fatture rimaste insolute (Fatt. Cliente N° 22002154 di € 411,80; 2) Fatt.
Cliente N° 22004335 di € 2.135,00; 3) Fatt. Cliente N° 22004336 di €
1.830,00; 4) Fatt. Cliente N° 22006174 di € 645,05; 5) Fatt. Cliente N°
22007604 di € 25.284,69; 6) Fatt. Cliente N° 22007605 di € 2.135,00; 7)
Fatt. Cliente N° 22007606 di € 1.830,00; 8) Fatt. Cliente N° 22009331 di
3 € 25.248,69; 9) Fatt. Cliente N° 22009333 di € 2.135,00; 10) Fatt.
Cliente N° 22009333 di € 1.830,00; 11) Fatt. Cliente N° 22010191 di €
18.489,12).
Proponeva tempestiva opposizione la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la quale deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla ricorrente e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
A sostegno dell'opposizione asseriva la sussistenza di un collegamento negoziale con il contratto di appalto concluso tra
[...]
e , che, tuttavia, restava Controparte_2 Controparte_3
inadempiuto e tale inadempimento si ripercuoteva, a sua volta, sul rapporto interno tra la e la società opposta in virtù di Parte_1
suddetto nesso funzionale.
Asseriva, infatti, che “ non ha pagato i Controparte_2
corrispettivi dovuti al e, pertanto, il Controparte_3 CP_3
non ha potuto provvedere al pagamento nei confronti
[...] dell'odierna opponente, quest'ultima è quindi impossibilitata a provvedere al pagamento dei canoni di noleggio rivendicati da
[...] ai sensi dell'art. 1256 c.c.” (cfr. pp.
3-4 dell'atto di Controparte_1
citazione in opposizione).
Chiedeva, conseguentemente, che fosse autorizzata la chiamata in causa dei terzi e e Controparte_2 Controparte_3
rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la quale replicava alle avverse eccezioni e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, in quanto asseritamente infondate e non provate.
Chiariva di aver intrapreso l'odierna azione al solo scopo di reagire all'avverso inadempimento contrattuale, giacché alla era Parte_1
richiesto, senza previsione di ulteriori condizioni, il pagamento puntuale
4 ed integrale del canone di locazione pattuito in contratto, che di fatto non veniva mai corrisposto, ritenendo, al contempo, di aver dimostrato le proprie ragioni di credito a mezzo produzione contrattuale, di fatture e documenti di trasporto sottoscritti nonché di estratti contabili.
Concludeva chiedendo quanto sopra riportato.
Il Giudice istruttore, rilevato il difetto di prova in ordine all'esistenza di collegamento negoziale, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzi articolata dall'opponente, rinviava la causa all'udienza del 13.03.2025 per l'assunzione in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Ai fini della risoluzione della presente vertenza, appare prioritario vagliare la tesi sostenuta dall'opponente circa l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di fornitura a noleggio concluso con la ed il contratto di rete stipulato dalla Controparte_1
ed il , a mezzo del quale i lavoratori Parte_1 CP_3 dell'azienda opponente sarebbero stati distaccati sul al fine CP_3 di consentire l'esecuzione dell'appalto concluso da questi con la
[...]
Controparte_2
A giudizio dell'opponente, infatti, il proprio inadempimento all'obbligazione di pagamento del canone di locazione nei confronti dell'opposta sarebbe giustificato dall'inadempimento a sua volta subito a causa della condotta del , ulteriormente Controparte_3
giustificato dal mancato ricevimento dei corrispettivi pattuiti con la conseguentemente, la mancata esecuzione Controparte_2 della prestazione nei confronti dell'opposta sarebbe giustificata da sopravvenuta impossibilità assoluta ed oggettiva idonea ad estinguere l'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c..
La tesi esposta non appare meritevole di condivisione.
5 Giova, in primo luogo, premettere che, sebbene il collegamento negoziale costituisca un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti dotati di una propria causa ma connessi da un vincolo di reciproca dipendenza, ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, Sent. n. 17148 del 26/06/2019; Cass. Sez. I,
01/10/2014, n. 20726).
Ciò implica che le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri e la gravità dell'inadempimento di un singolo contratto può essere apprezzata all'interno della complessiva struttura negoziale -secondo il noto principio “simul stabunt, simul cadent”- qualora sia accertata l'esistenza di siffatto vincolo di connessione che le parti sono tenute a dimostrare.
In particolare, affinché il collegamento negoziale assuma rilievo sul piano causale tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario verificare “non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici”
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14561 del 25/05/2023).
Dall'analisi della documentazione versata in atti, l'esistenza di tali requisiti oggettivi e soggettivi non risulta sufficientemente provata.
Viceversa, l'intento che traspare dalla lettura dei contratti di noleggio conclusi, anche alla luce del comportamento antecedente e successivo tenuto, risiede nell'utilizzo ad esclusivo vantaggio della ricevente dei beni locati per lo svolgimento della propria attività, come si evince
6 anche dalla clausola contenente il divieto espresso di concederli in locazione o in sublocazione a terzi salvo che ricorrano particolari condizioni concordate.
Nessun riferimento risulta esservi, inoltre, con riguardo all'esistenza di contratti funzionalmente collegati al noleggio o rispetto ai quali il contratto di noleggio assuma natura servente, né appaiono essere state convenute clausole contenenti condizioni sospensive o risolutive indicative di siffatta volontà e neppure sono stati rinvenuti riferimenti a rapporti con società terze.
La sola affermazione che l'opponente non abbia beneficiato direttamente della fornitura non appare, pertanto, idonea a dimostrare che la stessa fu eseguita concretamente a vantaggio di società terze, tanto più che le fatture commerciali ed i documenti di trasporto risultato intestati alla e che, a seguito della comunicazione di Parte_1
recesso da parte della con pec del 21.06.2022, la Controparte_1
società opponente invitava controparte a ritirare i carrelli oggetto della prestazione convenuta assumendo di essere debitrice dei costi del noleggio sino al 20.06.2022, data di risoluzione del contratto di appalto
(si vedano le pec contenute nel doc. 6 allegato alla comparsa di risposta).
D'altra parte è pacifico che se il collegamento negoziale può dar luogo ad un'operazione economica ciò non implica il contrario, ovvero che ogni operazione economica dia luogo ad un collegamento tra contratti.
Neppure dirimente deve, a tal fine, ritenersi il mero riferimento al luogo in cui i carrelli sarebbero stati utilizzati che si asserisce coincidere con la sede di una delle società con le quali sussisterebbe suddetto collegamento negoziale (RI.CA. di Pomezia).
Rilevata, dunque, l'assenza del collegamento negoziale invocato dall'opponente, occorre passare ad analizzare l'andamento del rapporto tra e evidenziando, sin da ora, che Parte_1 Controparte_1
7 l'eventuale inadempimento accertato da parte della committente rileva esclusivamente, ai sensi dell'art. 1372 c.c., nei rapporti interni tra la stessa e la società opposta.
Sul punto, giova preliminarmente osservare che, essendo stato incardinato il giudizio come opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c., con la conseguenza che l'opposta, pur assumendo formalmente la posizione di convenuta, riveste la qualità di attrice in senso sostanziale, sicché spetta ad essa provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre sull'opponente grava l'onere della prova circa l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto affermato ovvero della circostanza che l'inadempimento è stato determinato da una causa non imputabile alla debitrice.
Applicando i criteri enunciati, sul versante della posizione processuale dell'opposta-presunta creditrice, va rilevato che l'onere probatorio risulta correttamente assolto, avendo la stessa documentato le proprie ragioni di credito attraverso il deposito dei contratti di noleggio, delle diffide, dell'estratto conto, nonché delle fatture commerciali corredate da documenti di trasporto debitamente sottoscritti e non specificamente contestati.
In tal caso, la sottoscrizione da parte dei dipendenti della società fa insorgere la presunzione di avvenuta consegna della merce ivi indicata, che peraltro controparte non ha mai contestato, facendo così maturare gli effetti processuali di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c..
Quanto alla dedotta impossibilità estintiva dell'obbligazione ex art. 1256 c.c. correlata al lamentato mancato godimento dei beni indicati nei contratti di noleggio a causa del preteso inadempimento tenuto a valle dalle società in relazione di collegamento a sua volta riflettutosi sul rapporto a monte con la essa è da escludere per due Controparte_1
ordini di ragioni.
8 Innanzitutto, in quanto l'impossibilità di esecuzione della prestazione libera il debitore solo allorché abbia natura oggettiva, non rilevando, a tal scopo, la condotta di terzi estranei al rapporto obbligatorio inidonei a determinare lo scioglimento del vincolo, tanto più che non risulta provato alcun nesso di interdipendenza tra i diversi contratti.
In secondo luogo, perché l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione ex art. 1256 c.c., per orientamento giurisprudenziale constante e consolidato, deve intendersi in senso assoluto oltre che oggettivo: essa consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio genus numquam perit, può evidentemente verificarsi soltanto quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratti di una somma di denaro (ex plurimis Cass. 22 giugno 2022 n. 20152; Cass. 06/10/2022, n. 29057 e, da ultimo, Cass.
Sez. 3 Ord. n. 10683 del 20/04/2023).
Alla luce di quanto argomentato, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate in applicazione del D.M. n. 147/2022 come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1380/2023 emesso dal Tribunale civile di Latina in data 16.08.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese
[...]
9 processuali, che liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, VA e CPA come per legge.
Latina, 1.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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