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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/10/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.49 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FAVRO LORENZO, come da mandato difensivo in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona (VR), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento di separazione sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza dei coniugi;
3. con vittoria di spese e onorari professionali.
SEGUE- DIVORZIO
Decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione,
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig.
con la sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona (VR), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere alle dovute annotazioni/
trascrizioni di legge;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi in via cumulativa la separazione personale dei coniugi e il divorzio, ex art. 479 bis.49 c.p.c., dando atto che dal matrimonio non sono nati figli e che i coniugi sono indipendenti economicamente;
pagina 2 di 4 dato atto che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
osservato che in corso di causa, il giudice ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati;
osservato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
ritenuto che sussistano i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto dedotto negli atti difensivi e a fronte della mancata costituzione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
osservato che dal matrimonio non sono nati figli;
osservato che parte ricorrente non ha formulato richieste in ordine al proprio mantenimento, poiché indipendente economicamente;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato pagina 3 di 4 civile del Comune di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sul divorzio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 24/06/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.49 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FAVRO LORENZO, come da mandato difensivo in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona (VR), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento di separazione sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza dei coniugi;
3. con vittoria di spese e onorari professionali.
SEGUE- DIVORZIO
Decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione,
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig.
con la sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona (VR), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere alle dovute annotazioni/
trascrizioni di legge;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi in via cumulativa la separazione personale dei coniugi e il divorzio, ex art. 479 bis.49 c.p.c., dando atto che dal matrimonio non sono nati figli e che i coniugi sono indipendenti economicamente;
pagina 2 di 4 dato atto che, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace;
osservato che in corso di causa, il giudice ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati;
osservato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
ritenuto che sussistano i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto dedotto negli atti difensivi e a fronte della mancata costituzione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
osservato che dal matrimonio non sono nati figli;
osservato che parte ricorrente non ha formulato richieste in ordine al proprio mantenimento, poiché indipendente economicamente;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato pagina 3 di 4 civile del Comune di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sul divorzio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 24/06/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4