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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 17 aprile 2025 in modalità ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 810/2023 R.G. vertente
fra
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Russo, ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via Rossini 12, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
c.f. in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia giusta procura per notaio in Roma, domiciliato presso l'Avvocatura Per_1
Regionale INAIL in Potenza Rampa Pascoli Ang. Via Rossini;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 24.3.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere dipendente del di e in data CP_2 Controparte_3
5.8.2021 di aver patito infortunio sul lavoro riportando trauma contusivo sacro-coccige, con frattura del coccige, con inabilità assoluta al lavoro fino al 23.11.2021 e in data 27/11/2021 l' accertava CP_1
la menomazione della integrità psico-fisica consistente in "rachide lombo-sacro-coccige: esiti di frattura del coccige consistenti in una lieve ripercussione funzionale e coccigodinia reattiva", con invalidità permanente nella misura del 6%, liquidando, in favore di esso ricorrente, un'indennità per danno biologico pari ad €uro 7.545,62. Avendo riscontrato nel corso del tempo postumi invalidanti più gravi rispetto a quelli accertati dall' , con una menomazione all'integrità psico-fisica nella CP_1
misura del 10% accertata dal consulente di parte, adiva il giudice del lavoro, sulla base di consulenza tecnica di parte chiedendo il riconoscimento del nesso causale e del danno biologico del 10% con diritto all'indennizzo in capitale con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' che contestava l'assunto del ricorrente chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e all'esito della ctu, il consulente tecnico incaricato in corso di causa, dott. con valutazione esaustiva Per_2
che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che
“Dall'analisi dei dati anamnestici, della documentazione sanitaria presente agli atti e dalle risultanze dell'esame clinico risulta che il Sig. è affetto da esiti di trauma Parte_1
fratturativo coccige da infortunio sul lavoro occorso in data 06.08.2021. A causa dell'infortunio lamentato dall'istante non è derivata una riduzione permanente dell'attitudine lavorativa. A seguito ed a causa dell'infortunio lamentato dall'istante (verificatosi in data
06.08.2021) è derivata allo stesso una lesione all'integrità psicofisica con percentuale di danno biologico nella misura del 6% (sei percento). L'assicurato non ha subito nuovi eventi lesivi. ”.
Ebbene le asserzioni di parte ricorrente non sono idonee a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento e alla quantificazione del danno biologico da malattia professionale nella misura accertata dal ctu del 6%, quindi a conferma dell'accertamento e della valutazione dell' . CP_1
Ne segue quindi il rigetto del ricorso.
2. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili attesa la valida dichiarazione in atti da parte del ricorrente.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 24.3.2023 ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese irripetibili;
3) Spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Potenza, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla