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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO:
Appalto: altre ipotesi
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai ex art. 1655 e ss. cc
(ivi compresa Sigg.ri: l'azione ex 1669cc)
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile r.g. n. 945/2022 promossa
da
con l'avv. Frigeri Sara Parte_1
APPELLANTE
contro
con l'avv. Finco Stefano Controparte_1
APPELLATA
In punto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione pagina 1 di 19 quarta civile, n. 1905/2022 pubblicata in data 10.8.2022
Conclusioni dell'appellante
In via principale: - riformare integralmente la sentenza n. 1905/2022
emessa dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa S. Russo, in data 20 luglio
2022, pubblicata in data 10 agosto 2022, Rep. 2977/2022, e notificata in
data 1° settembre 2022 (doc. A) con la quale è stato definito il giudizio
rubricato al n. 6675/2020 R.G. e - per l'effetto, accogliere integralmente
le domande formulate in primo grado da e condannare Parte_1
alla restituzione delle somme già corrisposte in forza di CP_1
suddetta sentenza.
In via subordinata: - riformare almeno parzialmente la sentenza n.
1905/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa S. Russo, in data
20 luglio 2022, pubblicata in data 10 agosto 2022, Rep. 2977/2022, e
notificata in data 1° settembre 2022 (doc. A) con la quale è stato definito
il giudizio rubricato al n. 6675/2020 R.G. e - per l'effetto, revocare la
condanna alla refusione delle spese di lite, compensare eventualmente le
spese di entrambi i giudizi.
In via istruttoria: - ove l'Ecc.ma Corte di appello lo ritenga ancora
opportuno e per i motivi di cui alla narrativa del presente atto si insiste
nella richiesta di ammissione di prove per interrogatorio formale e per
testi sui capitoli di prova non ammessi con ordinanza del 29 settembre
2021, sulle circostanze dedotte con la memoria ex art. 183, comma VI n.
pagina 2 di 19 2 c.p.c. depositata in data 1 giugno 2021(v. pag. 10 e seg. di detta
memoria), con i testi ivi indicati;
ed ancora, ove ancora occorra a ne sia
ritenuta la necessità, nell'ammissione di CTU diretta ad accertare la
quantificazione del danno contrattuale ed extracontrattuale richiesto e
per ogni altra necessità, come da memoria ex art. 183, comma VI n. 2
c.p.c. depositata in data 1 giugno 2021 (v. pag. 10 e seg. di detta
memoria). In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa di
entrambi i gradi di giudizio e con espressa riserva di ogni diversa e
consentita domanda, eccezione e richiesta sia di merito che istruttoria.
Conclusioni dell'appellata
In via principale e di merito: Respingersi le domande tutte proposte da
parte appellante con ogni conseguenza di legge. Spese di lite interamente
rifuse. In via istruttoria: All'occorrendo si chiede l'ammissione delle
prove orali per interrogatorio formale del legale rappresentante della
società appellante nonché per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero
che a settembre 2019 un incaricato della società attrice contattava il Sig.
al fine di proporgli in subappalto CP_2 Parte_2
l'assemblaggio ed il confezionamento di astucci in cartoncino. 2) Vero
che in data 02/10/2019 la trasmetteva alla Controparte_1 Parte_1
un preventivo per la realizzazione di n. 60.000 pezzi (doc. n. 1 che si
[...]
esibisce al teste). 3) Vero che secondo tale preventivo la committente
avrebbe dovuto fornire gli astucci da assemblare nella seguente maniera:
pagina 3 di 19 a) Raccolta resa 4; b) Lato sinistro fornito finito;
c) Lato destro da
piegare con 2 cordonature e 2 alette. 4) Vero che a distanza di qualche
giorno dalla ricezione del preventivo, la committente ricontattava il Sig.
per richiedere un nuovo preventivo che prevedeva diverse ed CP_2
aggiuntive lavorazioni rispetto a quelle precedentemente richieste. 5)
Vero che il secondo preventivo aveva ad oggetto, ferma la raccolta resa
4 e la piegatura del lato destro già indicati nel primo preventivo, anche
la realizzazione di una seconda tasca sul lato sinistro dell'astuccio
mediante piegatura manuale del cartoncino con una cordonatura ed
incollatura delle due alette (doc. n. 2 che si esibisce al teste). 6) Vero che
nell'ambito del secondo preventivo la committente evidenziava che il
prodotto assemblato avrebbe dovuto essere consegnato per metà di
dicembre cosicché il materiale da lavorare sarebbe stato fornito alla
entro la fine Novembre (doc. 2 che si esibisce al teste). 7) Controparte_1
Vero che il 09/10/2019 il Sig. inoltrava un secondo preventivo con CP_2
il quale, tenuto conto delle lavorazioni afferenti la seconda tasca,
rideterminava il costo unitario in €. 0,33 (doc. n. 3 e 4 che si esibiscono
al teste). 8) Vero che la committente effettuava l'ordina di lavorazione in
data 19/12/2019 (doc. n. 2 del fascicolo monitorio in data 19/12/2019).
9) Vero che materiale da lavorare veniva consegnato dalla committente
alla in diverse tranches: in data 16/01/2020 (doc. n. 5 che Controparte_1
si esibisce al teste), in data 20/01/2020 (doc. n. 6 e 7 che si esibiscono al
pagina 4 di 19 teste), in data 21/01/2020 (doc. n. 8 che si esibisce al teste), in data
27/01/2020 (doc. n. 9 che si esibisce al teste) e in data 29/01/2020 (doc.
n. 10 che si esibisce al teste). 10) Vero che solo al momento della
ricezione del materiale il Sig. ed i sui dipendenti si avvedevano che CP_2
astucci necessitavano di ulteriori e più complesse lavorazioni rispetto a
quelle richieste nel preventivo del 09/10/2019; 11) Vero che in
particolare il Sig. ed i suoi dipendenti si avvedevano che: a) La CP_2
raccolta era a resa 2 e non a resa 4; b) il lato sinistro era da piegare con
due cordonature e due alette e non con una cordonatura. 12) Vero che le
varianti di lavorazione di cui al precedente punto 11) comportavano
lavorazioni manuali anziché meccaniche con tempi di produzione
maggiori. 13) Vero che le problematiche di cui ai precedenti punti 11) e
12) in data 21/01/2020 venivano segnalate alla committente (doc. n. 11
che si esibisce al teste). 14) Vero che, presso atto delle problematiche
evidenziate – e tenuto conto che il proprio cliente poteva recarsi presso il
laboratorio della società convenuta per verificare la procedura di
lavorazione solamente il 23/01/2020 – La invitava Parte_1
espressamente il Sig. a non iniziare il lavoro commissionato prima CP_2
di tale date (doc. n. 12 che si esibisce al teste
15) Vero che a distanza di qualche giorno dal sopralluogo effettuato dal
cliente della committente (23/01/2020), quest'ultima comunicava che
alcune lavorazioni le avrebbe fatte effettuare da altri fornitori, mentre
pagina 5 di 19 altre sarebbero state completate dalla Controparte_1
16) Vero che il 27/01/2020 (doc. n. 9 che si esibisce al teste) ed il
29/01/2020 (doc. n. 10 che si esibisce al teste) - la committente
consegnava presso la sede della convenuta ulteriore materiale da
lavorare.
17) Vero che le lavorazioni affidate alla venivano ultimate Controparte_1
i primi giorni di febbraio 2020 e venivano messe a disposizione della
committente a partire dal 05/02/2020 (doc. n. 13 che si esibisce al teste).
18) Vero che la committente, tramite il corriere dalla stessa inviato,
provvedeva al ritiro dei prodotti finiti solamente in data 12/02/2020 (doc.
n. 3 del fascicolo monitorio che si esibisce al teste). 19) Vero che in data
17/02/2020 la relazionava la committente in merito alle Controparte_1
problematiche insorte in corso d'opera e dettagliava i costi e gli sconti
applicati, invitandola a concordare una ulteriore voce di compenso per
la maggiore attività svolta rispetto a quella preventivata (doc. n. 14 che
si esibisce al teste). 20) Vero che solo dopo la ricezione di tale richiesta,
in data 21/02/2020 La per la prima volta contestava Parte_1
l'inadempimento contrattuale da parte della convenuta per non avere la
stessa ultimato e consegnato i pezzi lavorati entro il termine da essa
ritenuto essenziale del 05/02/2020 (doc. n. 15 che si esibisce al teste). Si
indicano a testi da escutere anche sui capitoli ex adverso dedotti le
Sigg.re: . via G. Camozzi n. 10 – 24060 San Paolo CP_3
pagina 6 di 19 d'GO (BG) . , via C. Treves n. 18 – 20055 CP_4
NE (MI)
SVOLGIMENTO del PROCESSO
otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 Parte_1
per € 13.722,80 oltre accessori, di cui alla fattura n. 9/2020 del
[...]
12.2.2020, quale prezzo delle lavorazioni eseguite di cui all'ordine n.
OF3296-19 del 19.12.2019.
Deduceva l'ingiungente: di avere ricevuto in appalto lavori di assemblaggio e lavorazione di n. 63.600 astucci in cartoncino con alette biadesive e inserimento di schede;
di avere riscontrato durante la lavorazione che erano necessari interventi e operazioni più articolati rispetto a quelli originariamente considerati;
di avere consegnato, sebbene in numero inferiore, i pezzi assemblati, che vennero ritirati e, quindi, di avere emesso fattura per il numero limitato di merce lavorata;
di non essere stata pagata.
La proponeva opposizione deducendo, in fatto, da un lato, Parte_1
che non aveva rispettato il termine essenziale per la consegna di CP_1
tutti i pezzi, stabilita per il 27 gennaio 2020, dall'altro, che la lavorazione effettuata da era difforme dall'ordine, e dall'altro ancora, che CP_1
essa aveva dovuto sopperire a tutti gli inadempimenti di Parte_1
con personale proprio e ricorrendo ad aziende terze. CP_1
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la pagina 7 di 19 condanna dell'ingiungente al pagamento dei maggiori costi sostenuti, pari a € 19.835,13 da compensare, eventualmente, con il credito ingiunto.
Si costituiva negando che il termine inizialmente Controparte_1
concordato per la consegna del 27 gennaio 2020 fosse essenziale, dal momento che era stato successivamente prorogato al febbraio 2020
proprio per le difficoltà incontrate nell'esecuzione del lavoro e prospettate a ricevendo conferma che vi era interesse alla Parte_1
prosecuzione dei lavori tanto era vero che gli astucci lavorati di cui alla fattura 9/2020 furono ricevuti da in diversi momenti, man Parte_1
mano che i prodotti erano finiti, e ciò senza ricevere contestazioni;
che il ritardo dipese dalla committente che richiese di cominciare il lavoro solo il 23/1 quando la cliente di avrebbe potuto presenziare;
che le Parte_1
prime contestazioni furono comunicate da solo il 21.2.2020 Parte_1
(doc. 15) dopo che essa ebbe sollecitato un compenso aggiuntivo in conseguenza della necessità di lavori non previsti (doc. 14); che la domanda riconvenzionale di oltre che infondata nell'an, lo Parte_1
era anche nel quantum.
Il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione e gravava l'opponente delle spese di lite.
Riteneva il primo giudice che la pretesa creditoria dell'ingiungente, di cui alla fattura n. 9/2020, anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio, era fondata nel quantum, spiegando come fosse congruo il pagina 8 di 19 corrispettivo unitario dei pezzi lavorati. In proposito vi si legge: “La
RA non ha svolto deduzioni specifiche sui corrispettivi esposti da ma ha incentrato le proprie difese sui danni da ritardo. D'altra CP_1
parte, considerata l'effettuazione dell'intera lavorazione per circa un terzo degli astucci (n. 21.560) e l'effettuazione di prestazioni parziali per i restanti due terzi (41.760), appare congrua la fatturazione da parte di di una somma corrispondente a poco più della metà del CP_1
corrispettivo che le sarebbe spettato in caso di esecuzione integrale dei lavori oggetto del contratto”.
Quanto all'eccezione d'inadempimento proposta da per Parte_1
inosservanza del termine essenziale, sosteneva il Tribunale che non era rilevante esaminare la natura del termine convenuto fra le parti, ossia se quello pattuito fosse essenziale o meno, poiché, in mancanza di domanda di risoluzione del contratto e quindi di rapporto contrattuale ancora in essere, l'eccezione svolta da aveva valore di incentivo ad Parte_1
adempiere. Semmai, aggiunge il Tribunale, poteva assumere rilievo per valutare la fondatezza della domanda risarcitoria.
Quanto a questa, reputava il Tribunale, che, per la ragione più liquida,
dovesse essere respinta per carenza di prova del danno. L'opponente si era limitata nell'atto di citazione in opposizione a depositare alcune fatture emesse da varie società, senza articolare, successivamente, capitoli di prova volti a chiarire: - l'oggetto delle prestazioni affidate alle suddette pagina 9 di 19 società; - il prezzo unitario con esse pattuito;
- la riferibilità causale dell'affidamento delle specifiche prestazioni fatturate al ritardo maturato da . CP_1
Aggiungeva che solo nella comparsa conclusionale, ma ormai tardivamente rispetto alle esigenze del corretto contraddittorio,
l'opponente aveva chiarito a cosa si riferissero le fatture prodotte.
Avverso la sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva l'appellata resistendo.
La Corte rimetteva la causa in decisione all'udienza del 27 marzo
2024.
MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento di Legoelle. Lamenta che il Tribunale erroneamente non ha considerato il fatto che avesse realizzato, per di più in ritardo, n. 21.560 dei CP_1
63.600 astucci, mancandone ben n. 41.760. Si duole al riguardo dell'omesso esame dei documenti prodotti e della non ammissione delle prove orali dedotte con memoria di cui al n. 2 dell'art. 183, VI comma c.p.c.
Con il secondo motivo ribadisce che il Tribunale ha errato nel ritenere dovuto un compenso in presenza di un adempimento solo parziale,
basandosi peraltro nello stabilire la congruità dei prezzi praticati da pagina 10 di 19 solo sui documenti di quest'ultima, senza esaminare quelli di CP_1
segno contrario di sua produzione, come lo scambio di due e-mail (quella di del 17.2.2020 e quella di risposta propria del 21.2.2020 (doc. CP_1
15). Sostiene che il prezzo unitario ritenuto congruo dal Tribunale - pari a
0,33 - non è comunque corretto poiché è corretto quello di € 0,27 di cui fornisce spiegazione.
Con il terzo motivo censura la decisione laddove il Tribunale non ha ritenuto neppure esservi nesso di causalità fra l'inadempimento dell'appellata e l'attività da essa stessa svolta o fatta svolgere da terzi con un supplemento di costi, pur avendo respinto le prove orali che essa aveva chiesto tempestivamente e per la cui ammissione insiste ora.
Con il quarto motivo sostiene che il Tribunale, erroneamente, ha respinto la propria domanda risarcitoria ritenendola non provata nel
quantum, nonostante essa avesse prodotto le fatture di cui al proprio doc.
n. 8.
Il quinto motivo sulle spese non contiene censura alcuna, limitandosi l'appellante a chiedere, per effetto della riforma della sentenza, che anche le spese di lite siano riformate.
Preso atto dei rilievi difensivi di entrambe le parti, la Corte osserva
quanto segue.
I motivi di appello sono stati individuati nonostante la prolissità e la ripetizione di contenuti più volte ribaditi, neppure organicamente e pagina 11 di 19 chiaramente.
Deve rimarcarsi, peraltro, l'irritualità delle conclusioni formulate dalla difesa dell'appellante che insiste per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e “dei danni extracontrattuali per l'inadempimento”, nonostante il rapporto dedotto in causa sia di natura prettamente contrattuale.
L'appello, pur con i limiti di esposizione sopra evidenziati, non merita accoglimento.
In tema di adempimento parziale si riportano qui di seguito due massime della Suprema Corte in materia di appalto e di vendita.
“Nel contratto d'appalto il committente può rifiutare, ai sensi dell'art.
1181 cod. civ. l'adempimento parziale oppure accettarlo e, anche se la
parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione,
può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente
al suo completamento, essendo poi legittimato a chiedere in via
giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di
colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno.
Correlativamente, nel caso in cui la parziale esecuzione del contratto sia
imputabile al committente che l'abbia espressamente o tacitamente
accettata, l'appaltatore ha il diritto di invocare, secondo la propria
convenienza, la risoluzione de contratto ed il risarcimento del danno,
ovvero il pagamento del prezzo proporzionalmente ridotto” (Cass. n. pagina 12 di 19 3786/2010).
Dello stesso segno è un'altra massima riguardante il contratto di vendita, secondo cui “… il venditore incorre in inadempimento parziale
ed il compratore ha diritto, a seconda delle particolarità concrete, o alla
consegna del quantitativo mancante o alla risoluzione del contratto o
alla riduzione del prezzo, ferma restando l'eccezione di inadempimento
di cui all'art. 1460 cod. civ. …”.
Questa Corte non condivide l'assunto del Tribunale secondo cui l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere svolta in mancanza di domanda di risoluzione del contratto, avendo la stessa la finalità di paralizzare una richiesta di pagamento.
Nella fattispecie, tuttavia, , con i propri atti difensivi ha Parte_1
eccepito l'inadempimento di , sostenendo che, decorso il termine CP_1
da essa ritenuto essenziale, non avesse più interesse alla consegna parziale, omettendo del tutto di considerare il fatto che invece della merce era stata ritirata e trattenuta da e per di più in diversi momenti, Parte_1
essendo le consegne iniziate il 16 gennaio 2020 e terminate il 29 gennaio
2020, incontestatamente.
Ha ribadito tale concetto a sostegno della domanda riconvenzionale di uguale contenuto (“Accertare e dichiarare l'inadempimento e/o grave inadempimento di all'ordine di lavorazione in subappalto Controparte_1
del 19 dicembre 2019, n. OF3296-19 inoltrato da oggetto di Parte_1
pagina 13 di 19 causa per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente e in ogni caso,
condannare ….”), ponendosi in tal modo quale parte attrice sostanziale rispetto alla domanda di risarcimento danni da inadempimento.
A sostegno dell'eccezione e della relativa domanda di inadempimento, ha chiaramente dedotto, soltanto, l'inosservanza di un termine, quello del 27 gennaio 2020 ritenuto essenziale, leggendosi ciò a chiare lettere nell'atto di citazione in opposizione.
A Pag. 2 si legge: “La RA … ha chiesto a di Parte_3
confezionare … entro e non oltre la data del 27 gennaio 2020”.
A pag. 3: “tale dichiarazione ha rassicurato la RA per la quale il rispetto del termine essenziale era necessario … i termini di consegna sono quelli indicati a lato di ogni voce;
essi si intendono essenziali e perentori, il Fornitore pertanto ne garantisce l'esatto adempimento …
ha accettato sia l'ordine sia la condizione indicante la data di CP_1
consegna come termine essenziale … dopo pochi giorni ha CP_1
mostrato le prime difficoltà a rispettare quanto preventivato e i tempi imposti”.
A pag. 4: “I ritardi hanno esposto l'odierna esponente a contestazioni da parte del Cliente”.
Seguono, nelle pagine successive, brevissimi quanto generici cenni a difetti delle lavorazioni, mai specificati nel corso degli atti difensivi (pag.
4: “un tecnico incaricato dalla committente principale … rilevava anche pagina 14 di 19 delle irregolarità e delle difformità delle lavorazioni eseguite dall'opposta
(con grande imbarazzo per )”; pag. 7 “… la fattura azionata da Parte_1
fornisce prova ed ammissione dell'inadempimento dell'opposta CP_1
dove indica che le pochette (che avrebbero dovuto essere tagliate e assemblate dalla convenuta opposta) sono state fornite già montate dall'odierna esponente”; pag. 8 “A ciò si aggiunga che il Cliente
(committente originario) a seguito di sopralluogo presso per CP_1
verificare che le fasi di lavorazione rispettassero le indicazioni e gli standard richiesti, abbia verificato vizi e difetti e in fase di esecuzione,
conseguentemente abbia sospeso il ritiro del prodotto commissionato”).
Lo stesso è a dirsi del prezzo praticato laddove, nell'atto di opposizione, a pag. 7, si legge: “Si aggiunga, inoltre, che ha CP_1
inserito in fattura un non meglio specificato compenso aggiuntivo”.
Una tale modalità di difesa, da parte dell'attrice in senso sostanziale,
non rende certo comprensibile né quale fosse il difetto lamentato né quale fosse il prezzo aggiuntivo praticato.
Gli stessi documenti allegati all'atto di citazione in opposizione non aiutano. Si veda in particolare la lettera di del 21.2.2020 - dal Parte_1
titolo “contestazione lavorazione nostro OF3296-19 (doc. 6) ove si discute sempre e soltanto del numero di pezzi giornalieri e del personale impiegato da , ritenuto insufficiente a rispettare i tempi della CP_1
consegna, dedicandosi in ultimo un breve e generico cenno al difetto pagina 15 di 19 “inoltre vi comunichiamo che abbiamo ricevuto anche delle diffide dal cliente finale in quanto durante i sopralluoghi da esso effettuati presso la vostra azienda, ha trovato delle non conformità, nel dettaglio sono state inserite delle schede orientate in un verso errato”, ma nulla di più.
In sostanza questa Corte ritiene di condividere l'assunto del
Tribunale secondo cui l'unica contestazione svolta in giudizio fu quella della mancata consegna nel termine ritenuto essenziale.
Essendo questo l'oggetto della causa, deve ritenersi infondato il motivo con cui l'appellante si duole dell'inadempimento, poiché il termine del 27 gennaio 2020 non può ritenersi essenziale in quanto fu prorogato da alla data dell'8 febbraio 2020 con lettera di del Parte_1
21.2.2020 - dal titolo “contestazione lavorazione nostro OF3296-19- doc.
6, fascicolo di ), missiva preceduta dallo scambio di e-mail del Parte_1
27.1.2020 in cui si fa menzione del 7 febbraio, lavorando sabati e domeniche (doc. 5, fascicolo di ). Parte_1
Inoltre, poiché ritirò la merce lavorata e consegnata in Parte_1
diversi momenti, essendo le consegne iniziate il 16 gennaio 2020 e terminate il 29 gennaio 2020, incontestatamente, vi è la prova non solo che permaneva l'interesse al ritiro dei beni lavorati ma anche che questi furono accettati con la conseguenza che il prezzo fosse da corrispondere,
fatta salva una richiesta di risarcimento danni per la mancata consegna dei restanti pezzi, e ciò qualora l'opponente avesse dimostrato che per i pagina 16 di 19 restanti pezzi aveva dovuto sopportare prezzi maggiori di quelli pattuiti con . Una riduzione del prezzo non fu mai chiesta. CP_1
Il secondo motivo è inammissibile.
Posto che non vi è stata contestazione del prezzo, per la genericità
delle contestazioni esposte con l'atto di opposizione, deve ritenersi che anche questo motivo, con cui l'appellante censura la sentenza in cui il
Tribunale si sofferma sulla congruità del prezzo praticato, non essendo funzionale ad una domanda specifica della parte, non deve essere neppure esaminato.
Se il Tribunale ha affrontato l'argomento lo ha fatto con riguardo alla domanda di , attrice sostanziale rispetto alla pretesa creditoria, CP_1
ma come si è detto spettava all'opponente formulare, sin dal primo atto difensivo, una censura specifica sul punto che è mancata.
Il terzo e il quarto sono infondati.
L'opponente che era onerata dell'obbligo di provare, ex Parte_1
art. 1218 c.c., il nesso di causa tra l'inadempimento parziale e i maggiori costi sostenuti, ha prodotto delle fatture di società terze e ha formulato n.
21 capitoli di prova, inammissibili.
Di questi, i primi 15 contengono valutazioni e giudizi sulla metodologia di lavoro adottata da;
dal 16 al 18, relativi a difetti CP_1
di lavorazione, sono generici;
dal 19 al 21, riguardano il ritardo nelle consegne, e pertanto sono irrilevanti.
pagina 17 di 19 Resta la produzione delle fatture, che, se anche possono avere valore indiziario di costi sostenuti da senza costituire prova del Parte_1
danno, comunque neppure spiegano il nesso di causa fra condotta di e danno di . CP_1 Parte_1
Per l'esito del giudizio le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano, tenuto conto del valore dichiarato della causa, in € 3.966 (di cui € 1.134 per lo studio della controversia, € 921
per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale),
oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge..
Ricorrono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuta a versare un importo pari al doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 1905/2022 del 10.8.2022, che conferma;
condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del Controparte_1
grado che liquida in € 3.966 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia il 13 novembre 2024
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 18 di 19 pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO:
Appalto: altre ipotesi
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai ex art. 1655 e ss. cc
(ivi compresa Sigg.ri: l'azione ex 1669cc)
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile r.g. n. 945/2022 promossa
da
con l'avv. Frigeri Sara Parte_1
APPELLANTE
contro
con l'avv. Finco Stefano Controparte_1
APPELLATA
In punto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione pagina 1 di 19 quarta civile, n. 1905/2022 pubblicata in data 10.8.2022
Conclusioni dell'appellante
In via principale: - riformare integralmente la sentenza n. 1905/2022
emessa dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa S. Russo, in data 20 luglio
2022, pubblicata in data 10 agosto 2022, Rep. 2977/2022, e notificata in
data 1° settembre 2022 (doc. A) con la quale è stato definito il giudizio
rubricato al n. 6675/2020 R.G. e - per l'effetto, accogliere integralmente
le domande formulate in primo grado da e condannare Parte_1
alla restituzione delle somme già corrisposte in forza di CP_1
suddetta sentenza.
In via subordinata: - riformare almeno parzialmente la sentenza n.
1905/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa S. Russo, in data
20 luglio 2022, pubblicata in data 10 agosto 2022, Rep. 2977/2022, e
notificata in data 1° settembre 2022 (doc. A) con la quale è stato definito
il giudizio rubricato al n. 6675/2020 R.G. e - per l'effetto, revocare la
condanna alla refusione delle spese di lite, compensare eventualmente le
spese di entrambi i giudizi.
In via istruttoria: - ove l'Ecc.ma Corte di appello lo ritenga ancora
opportuno e per i motivi di cui alla narrativa del presente atto si insiste
nella richiesta di ammissione di prove per interrogatorio formale e per
testi sui capitoli di prova non ammessi con ordinanza del 29 settembre
2021, sulle circostanze dedotte con la memoria ex art. 183, comma VI n.
pagina 2 di 19 2 c.p.c. depositata in data 1 giugno 2021(v. pag. 10 e seg. di detta
memoria), con i testi ivi indicati;
ed ancora, ove ancora occorra a ne sia
ritenuta la necessità, nell'ammissione di CTU diretta ad accertare la
quantificazione del danno contrattuale ed extracontrattuale richiesto e
per ogni altra necessità, come da memoria ex art. 183, comma VI n. 2
c.p.c. depositata in data 1 giugno 2021 (v. pag. 10 e seg. di detta
memoria). In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa di
entrambi i gradi di giudizio e con espressa riserva di ogni diversa e
consentita domanda, eccezione e richiesta sia di merito che istruttoria.
Conclusioni dell'appellata
In via principale e di merito: Respingersi le domande tutte proposte da
parte appellante con ogni conseguenza di legge. Spese di lite interamente
rifuse. In via istruttoria: All'occorrendo si chiede l'ammissione delle
prove orali per interrogatorio formale del legale rappresentante della
società appellante nonché per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero
che a settembre 2019 un incaricato della società attrice contattava il Sig.
al fine di proporgli in subappalto CP_2 Parte_2
l'assemblaggio ed il confezionamento di astucci in cartoncino. 2) Vero
che in data 02/10/2019 la trasmetteva alla Controparte_1 Parte_1
un preventivo per la realizzazione di n. 60.000 pezzi (doc. n. 1 che si
[...]
esibisce al teste). 3) Vero che secondo tale preventivo la committente
avrebbe dovuto fornire gli astucci da assemblare nella seguente maniera:
pagina 3 di 19 a) Raccolta resa 4; b) Lato sinistro fornito finito;
c) Lato destro da
piegare con 2 cordonature e 2 alette. 4) Vero che a distanza di qualche
giorno dalla ricezione del preventivo, la committente ricontattava il Sig.
per richiedere un nuovo preventivo che prevedeva diverse ed CP_2
aggiuntive lavorazioni rispetto a quelle precedentemente richieste. 5)
Vero che il secondo preventivo aveva ad oggetto, ferma la raccolta resa
4 e la piegatura del lato destro già indicati nel primo preventivo, anche
la realizzazione di una seconda tasca sul lato sinistro dell'astuccio
mediante piegatura manuale del cartoncino con una cordonatura ed
incollatura delle due alette (doc. n. 2 che si esibisce al teste). 6) Vero che
nell'ambito del secondo preventivo la committente evidenziava che il
prodotto assemblato avrebbe dovuto essere consegnato per metà di
dicembre cosicché il materiale da lavorare sarebbe stato fornito alla
entro la fine Novembre (doc. 2 che si esibisce al teste). 7) Controparte_1
Vero che il 09/10/2019 il Sig. inoltrava un secondo preventivo con CP_2
il quale, tenuto conto delle lavorazioni afferenti la seconda tasca,
rideterminava il costo unitario in €. 0,33 (doc. n. 3 e 4 che si esibiscono
al teste). 8) Vero che la committente effettuava l'ordina di lavorazione in
data 19/12/2019 (doc. n. 2 del fascicolo monitorio in data 19/12/2019).
9) Vero che materiale da lavorare veniva consegnato dalla committente
alla in diverse tranches: in data 16/01/2020 (doc. n. 5 che Controparte_1
si esibisce al teste), in data 20/01/2020 (doc. n. 6 e 7 che si esibiscono al
pagina 4 di 19 teste), in data 21/01/2020 (doc. n. 8 che si esibisce al teste), in data
27/01/2020 (doc. n. 9 che si esibisce al teste) e in data 29/01/2020 (doc.
n. 10 che si esibisce al teste). 10) Vero che solo al momento della
ricezione del materiale il Sig. ed i sui dipendenti si avvedevano che CP_2
astucci necessitavano di ulteriori e più complesse lavorazioni rispetto a
quelle richieste nel preventivo del 09/10/2019; 11) Vero che in
particolare il Sig. ed i suoi dipendenti si avvedevano che: a) La CP_2
raccolta era a resa 2 e non a resa 4; b) il lato sinistro era da piegare con
due cordonature e due alette e non con una cordonatura. 12) Vero che le
varianti di lavorazione di cui al precedente punto 11) comportavano
lavorazioni manuali anziché meccaniche con tempi di produzione
maggiori. 13) Vero che le problematiche di cui ai precedenti punti 11) e
12) in data 21/01/2020 venivano segnalate alla committente (doc. n. 11
che si esibisce al teste). 14) Vero che, presso atto delle problematiche
evidenziate – e tenuto conto che il proprio cliente poteva recarsi presso il
laboratorio della società convenuta per verificare la procedura di
lavorazione solamente il 23/01/2020 – La invitava Parte_1
espressamente il Sig. a non iniziare il lavoro commissionato prima CP_2
di tale date (doc. n. 12 che si esibisce al teste
15) Vero che a distanza di qualche giorno dal sopralluogo effettuato dal
cliente della committente (23/01/2020), quest'ultima comunicava che
alcune lavorazioni le avrebbe fatte effettuare da altri fornitori, mentre
pagina 5 di 19 altre sarebbero state completate dalla Controparte_1
16) Vero che il 27/01/2020 (doc. n. 9 che si esibisce al teste) ed il
29/01/2020 (doc. n. 10 che si esibisce al teste) - la committente
consegnava presso la sede della convenuta ulteriore materiale da
lavorare.
17) Vero che le lavorazioni affidate alla venivano ultimate Controparte_1
i primi giorni di febbraio 2020 e venivano messe a disposizione della
committente a partire dal 05/02/2020 (doc. n. 13 che si esibisce al teste).
18) Vero che la committente, tramite il corriere dalla stessa inviato,
provvedeva al ritiro dei prodotti finiti solamente in data 12/02/2020 (doc.
n. 3 del fascicolo monitorio che si esibisce al teste). 19) Vero che in data
17/02/2020 la relazionava la committente in merito alle Controparte_1
problematiche insorte in corso d'opera e dettagliava i costi e gli sconti
applicati, invitandola a concordare una ulteriore voce di compenso per
la maggiore attività svolta rispetto a quella preventivata (doc. n. 14 che
si esibisce al teste). 20) Vero che solo dopo la ricezione di tale richiesta,
in data 21/02/2020 La per la prima volta contestava Parte_1
l'inadempimento contrattuale da parte della convenuta per non avere la
stessa ultimato e consegnato i pezzi lavorati entro il termine da essa
ritenuto essenziale del 05/02/2020 (doc. n. 15 che si esibisce al teste). Si
indicano a testi da escutere anche sui capitoli ex adverso dedotti le
Sigg.re: . via G. Camozzi n. 10 – 24060 San Paolo CP_3
pagina 6 di 19 d'GO (BG) . , via C. Treves n. 18 – 20055 CP_4
NE (MI)
SVOLGIMENTO del PROCESSO
otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 Parte_1
per € 13.722,80 oltre accessori, di cui alla fattura n. 9/2020 del
[...]
12.2.2020, quale prezzo delle lavorazioni eseguite di cui all'ordine n.
OF3296-19 del 19.12.2019.
Deduceva l'ingiungente: di avere ricevuto in appalto lavori di assemblaggio e lavorazione di n. 63.600 astucci in cartoncino con alette biadesive e inserimento di schede;
di avere riscontrato durante la lavorazione che erano necessari interventi e operazioni più articolati rispetto a quelli originariamente considerati;
di avere consegnato, sebbene in numero inferiore, i pezzi assemblati, che vennero ritirati e, quindi, di avere emesso fattura per il numero limitato di merce lavorata;
di non essere stata pagata.
La proponeva opposizione deducendo, in fatto, da un lato, Parte_1
che non aveva rispettato il termine essenziale per la consegna di CP_1
tutti i pezzi, stabilita per il 27 gennaio 2020, dall'altro, che la lavorazione effettuata da era difforme dall'ordine, e dall'altro ancora, che CP_1
essa aveva dovuto sopperire a tutti gli inadempimenti di Parte_1
con personale proprio e ricorrendo ad aziende terze. CP_1
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la pagina 7 di 19 condanna dell'ingiungente al pagamento dei maggiori costi sostenuti, pari a € 19.835,13 da compensare, eventualmente, con il credito ingiunto.
Si costituiva negando che il termine inizialmente Controparte_1
concordato per la consegna del 27 gennaio 2020 fosse essenziale, dal momento che era stato successivamente prorogato al febbraio 2020
proprio per le difficoltà incontrate nell'esecuzione del lavoro e prospettate a ricevendo conferma che vi era interesse alla Parte_1
prosecuzione dei lavori tanto era vero che gli astucci lavorati di cui alla fattura 9/2020 furono ricevuti da in diversi momenti, man Parte_1
mano che i prodotti erano finiti, e ciò senza ricevere contestazioni;
che il ritardo dipese dalla committente che richiese di cominciare il lavoro solo il 23/1 quando la cliente di avrebbe potuto presenziare;
che le Parte_1
prime contestazioni furono comunicate da solo il 21.2.2020 Parte_1
(doc. 15) dopo che essa ebbe sollecitato un compenso aggiuntivo in conseguenza della necessità di lavori non previsti (doc. 14); che la domanda riconvenzionale di oltre che infondata nell'an, lo Parte_1
era anche nel quantum.
Il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione e gravava l'opponente delle spese di lite.
Riteneva il primo giudice che la pretesa creditoria dell'ingiungente, di cui alla fattura n. 9/2020, anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio, era fondata nel quantum, spiegando come fosse congruo il pagina 8 di 19 corrispettivo unitario dei pezzi lavorati. In proposito vi si legge: “La
RA non ha svolto deduzioni specifiche sui corrispettivi esposti da ma ha incentrato le proprie difese sui danni da ritardo. D'altra CP_1
parte, considerata l'effettuazione dell'intera lavorazione per circa un terzo degli astucci (n. 21.560) e l'effettuazione di prestazioni parziali per i restanti due terzi (41.760), appare congrua la fatturazione da parte di di una somma corrispondente a poco più della metà del CP_1
corrispettivo che le sarebbe spettato in caso di esecuzione integrale dei lavori oggetto del contratto”.
Quanto all'eccezione d'inadempimento proposta da per Parte_1
inosservanza del termine essenziale, sosteneva il Tribunale che non era rilevante esaminare la natura del termine convenuto fra le parti, ossia se quello pattuito fosse essenziale o meno, poiché, in mancanza di domanda di risoluzione del contratto e quindi di rapporto contrattuale ancora in essere, l'eccezione svolta da aveva valore di incentivo ad Parte_1
adempiere. Semmai, aggiunge il Tribunale, poteva assumere rilievo per valutare la fondatezza della domanda risarcitoria.
Quanto a questa, reputava il Tribunale, che, per la ragione più liquida,
dovesse essere respinta per carenza di prova del danno. L'opponente si era limitata nell'atto di citazione in opposizione a depositare alcune fatture emesse da varie società, senza articolare, successivamente, capitoli di prova volti a chiarire: - l'oggetto delle prestazioni affidate alle suddette pagina 9 di 19 società; - il prezzo unitario con esse pattuito;
- la riferibilità causale dell'affidamento delle specifiche prestazioni fatturate al ritardo maturato da . CP_1
Aggiungeva che solo nella comparsa conclusionale, ma ormai tardivamente rispetto alle esigenze del corretto contraddittorio,
l'opponente aveva chiarito a cosa si riferissero le fatture prodotte.
Avverso la sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva l'appellata resistendo.
La Corte rimetteva la causa in decisione all'udienza del 27 marzo
2024.
MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento di Legoelle. Lamenta che il Tribunale erroneamente non ha considerato il fatto che avesse realizzato, per di più in ritardo, n. 21.560 dei CP_1
63.600 astucci, mancandone ben n. 41.760. Si duole al riguardo dell'omesso esame dei documenti prodotti e della non ammissione delle prove orali dedotte con memoria di cui al n. 2 dell'art. 183, VI comma c.p.c.
Con il secondo motivo ribadisce che il Tribunale ha errato nel ritenere dovuto un compenso in presenza di un adempimento solo parziale,
basandosi peraltro nello stabilire la congruità dei prezzi praticati da pagina 10 di 19 solo sui documenti di quest'ultima, senza esaminare quelli di CP_1
segno contrario di sua produzione, come lo scambio di due e-mail (quella di del 17.2.2020 e quella di risposta propria del 21.2.2020 (doc. CP_1
15). Sostiene che il prezzo unitario ritenuto congruo dal Tribunale - pari a
0,33 - non è comunque corretto poiché è corretto quello di € 0,27 di cui fornisce spiegazione.
Con il terzo motivo censura la decisione laddove il Tribunale non ha ritenuto neppure esservi nesso di causalità fra l'inadempimento dell'appellata e l'attività da essa stessa svolta o fatta svolgere da terzi con un supplemento di costi, pur avendo respinto le prove orali che essa aveva chiesto tempestivamente e per la cui ammissione insiste ora.
Con il quarto motivo sostiene che il Tribunale, erroneamente, ha respinto la propria domanda risarcitoria ritenendola non provata nel
quantum, nonostante essa avesse prodotto le fatture di cui al proprio doc.
n. 8.
Il quinto motivo sulle spese non contiene censura alcuna, limitandosi l'appellante a chiedere, per effetto della riforma della sentenza, che anche le spese di lite siano riformate.
Preso atto dei rilievi difensivi di entrambe le parti, la Corte osserva
quanto segue.
I motivi di appello sono stati individuati nonostante la prolissità e la ripetizione di contenuti più volte ribaditi, neppure organicamente e pagina 11 di 19 chiaramente.
Deve rimarcarsi, peraltro, l'irritualità delle conclusioni formulate dalla difesa dell'appellante che insiste per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e “dei danni extracontrattuali per l'inadempimento”, nonostante il rapporto dedotto in causa sia di natura prettamente contrattuale.
L'appello, pur con i limiti di esposizione sopra evidenziati, non merita accoglimento.
In tema di adempimento parziale si riportano qui di seguito due massime della Suprema Corte in materia di appalto e di vendita.
“Nel contratto d'appalto il committente può rifiutare, ai sensi dell'art.
1181 cod. civ. l'adempimento parziale oppure accettarlo e, anche se la
parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione,
può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente
al suo completamento, essendo poi legittimato a chiedere in via
giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di
colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno.
Correlativamente, nel caso in cui la parziale esecuzione del contratto sia
imputabile al committente che l'abbia espressamente o tacitamente
accettata, l'appaltatore ha il diritto di invocare, secondo la propria
convenienza, la risoluzione de contratto ed il risarcimento del danno,
ovvero il pagamento del prezzo proporzionalmente ridotto” (Cass. n. pagina 12 di 19 3786/2010).
Dello stesso segno è un'altra massima riguardante il contratto di vendita, secondo cui “… il venditore incorre in inadempimento parziale
ed il compratore ha diritto, a seconda delle particolarità concrete, o alla
consegna del quantitativo mancante o alla risoluzione del contratto o
alla riduzione del prezzo, ferma restando l'eccezione di inadempimento
di cui all'art. 1460 cod. civ. …”.
Questa Corte non condivide l'assunto del Tribunale secondo cui l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere svolta in mancanza di domanda di risoluzione del contratto, avendo la stessa la finalità di paralizzare una richiesta di pagamento.
Nella fattispecie, tuttavia, , con i propri atti difensivi ha Parte_1
eccepito l'inadempimento di , sostenendo che, decorso il termine CP_1
da essa ritenuto essenziale, non avesse più interesse alla consegna parziale, omettendo del tutto di considerare il fatto che invece della merce era stata ritirata e trattenuta da e per di più in diversi momenti, Parte_1
essendo le consegne iniziate il 16 gennaio 2020 e terminate il 29 gennaio
2020, incontestatamente.
Ha ribadito tale concetto a sostegno della domanda riconvenzionale di uguale contenuto (“Accertare e dichiarare l'inadempimento e/o grave inadempimento di all'ordine di lavorazione in subappalto Controparte_1
del 19 dicembre 2019, n. OF3296-19 inoltrato da oggetto di Parte_1
pagina 13 di 19 causa per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente e in ogni caso,
condannare ….”), ponendosi in tal modo quale parte attrice sostanziale rispetto alla domanda di risarcimento danni da inadempimento.
A sostegno dell'eccezione e della relativa domanda di inadempimento, ha chiaramente dedotto, soltanto, l'inosservanza di un termine, quello del 27 gennaio 2020 ritenuto essenziale, leggendosi ciò a chiare lettere nell'atto di citazione in opposizione.
A Pag. 2 si legge: “La RA … ha chiesto a di Parte_3
confezionare … entro e non oltre la data del 27 gennaio 2020”.
A pag. 3: “tale dichiarazione ha rassicurato la RA per la quale il rispetto del termine essenziale era necessario … i termini di consegna sono quelli indicati a lato di ogni voce;
essi si intendono essenziali e perentori, il Fornitore pertanto ne garantisce l'esatto adempimento …
ha accettato sia l'ordine sia la condizione indicante la data di CP_1
consegna come termine essenziale … dopo pochi giorni ha CP_1
mostrato le prime difficoltà a rispettare quanto preventivato e i tempi imposti”.
A pag. 4: “I ritardi hanno esposto l'odierna esponente a contestazioni da parte del Cliente”.
Seguono, nelle pagine successive, brevissimi quanto generici cenni a difetti delle lavorazioni, mai specificati nel corso degli atti difensivi (pag.
4: “un tecnico incaricato dalla committente principale … rilevava anche pagina 14 di 19 delle irregolarità e delle difformità delle lavorazioni eseguite dall'opposta
(con grande imbarazzo per )”; pag. 7 “… la fattura azionata da Parte_1
fornisce prova ed ammissione dell'inadempimento dell'opposta CP_1
dove indica che le pochette (che avrebbero dovuto essere tagliate e assemblate dalla convenuta opposta) sono state fornite già montate dall'odierna esponente”; pag. 8 “A ciò si aggiunga che il Cliente
(committente originario) a seguito di sopralluogo presso per CP_1
verificare che le fasi di lavorazione rispettassero le indicazioni e gli standard richiesti, abbia verificato vizi e difetti e in fase di esecuzione,
conseguentemente abbia sospeso il ritiro del prodotto commissionato”).
Lo stesso è a dirsi del prezzo praticato laddove, nell'atto di opposizione, a pag. 7, si legge: “Si aggiunga, inoltre, che ha CP_1
inserito in fattura un non meglio specificato compenso aggiuntivo”.
Una tale modalità di difesa, da parte dell'attrice in senso sostanziale,
non rende certo comprensibile né quale fosse il difetto lamentato né quale fosse il prezzo aggiuntivo praticato.
Gli stessi documenti allegati all'atto di citazione in opposizione non aiutano. Si veda in particolare la lettera di del 21.2.2020 - dal Parte_1
titolo “contestazione lavorazione nostro OF3296-19 (doc. 6) ove si discute sempre e soltanto del numero di pezzi giornalieri e del personale impiegato da , ritenuto insufficiente a rispettare i tempi della CP_1
consegna, dedicandosi in ultimo un breve e generico cenno al difetto pagina 15 di 19 “inoltre vi comunichiamo che abbiamo ricevuto anche delle diffide dal cliente finale in quanto durante i sopralluoghi da esso effettuati presso la vostra azienda, ha trovato delle non conformità, nel dettaglio sono state inserite delle schede orientate in un verso errato”, ma nulla di più.
In sostanza questa Corte ritiene di condividere l'assunto del
Tribunale secondo cui l'unica contestazione svolta in giudizio fu quella della mancata consegna nel termine ritenuto essenziale.
Essendo questo l'oggetto della causa, deve ritenersi infondato il motivo con cui l'appellante si duole dell'inadempimento, poiché il termine del 27 gennaio 2020 non può ritenersi essenziale in quanto fu prorogato da alla data dell'8 febbraio 2020 con lettera di del Parte_1
21.2.2020 - dal titolo “contestazione lavorazione nostro OF3296-19- doc.
6, fascicolo di ), missiva preceduta dallo scambio di e-mail del Parte_1
27.1.2020 in cui si fa menzione del 7 febbraio, lavorando sabati e domeniche (doc. 5, fascicolo di ). Parte_1
Inoltre, poiché ritirò la merce lavorata e consegnata in Parte_1
diversi momenti, essendo le consegne iniziate il 16 gennaio 2020 e terminate il 29 gennaio 2020, incontestatamente, vi è la prova non solo che permaneva l'interesse al ritiro dei beni lavorati ma anche che questi furono accettati con la conseguenza che il prezzo fosse da corrispondere,
fatta salva una richiesta di risarcimento danni per la mancata consegna dei restanti pezzi, e ciò qualora l'opponente avesse dimostrato che per i pagina 16 di 19 restanti pezzi aveva dovuto sopportare prezzi maggiori di quelli pattuiti con . Una riduzione del prezzo non fu mai chiesta. CP_1
Il secondo motivo è inammissibile.
Posto che non vi è stata contestazione del prezzo, per la genericità
delle contestazioni esposte con l'atto di opposizione, deve ritenersi che anche questo motivo, con cui l'appellante censura la sentenza in cui il
Tribunale si sofferma sulla congruità del prezzo praticato, non essendo funzionale ad una domanda specifica della parte, non deve essere neppure esaminato.
Se il Tribunale ha affrontato l'argomento lo ha fatto con riguardo alla domanda di , attrice sostanziale rispetto alla pretesa creditoria, CP_1
ma come si è detto spettava all'opponente formulare, sin dal primo atto difensivo, una censura specifica sul punto che è mancata.
Il terzo e il quarto sono infondati.
L'opponente che era onerata dell'obbligo di provare, ex Parte_1
art. 1218 c.c., il nesso di causa tra l'inadempimento parziale e i maggiori costi sostenuti, ha prodotto delle fatture di società terze e ha formulato n.
21 capitoli di prova, inammissibili.
Di questi, i primi 15 contengono valutazioni e giudizi sulla metodologia di lavoro adottata da;
dal 16 al 18, relativi a difetti CP_1
di lavorazione, sono generici;
dal 19 al 21, riguardano il ritardo nelle consegne, e pertanto sono irrilevanti.
pagina 17 di 19 Resta la produzione delle fatture, che, se anche possono avere valore indiziario di costi sostenuti da senza costituire prova del Parte_1
danno, comunque neppure spiegano il nesso di causa fra condotta di e danno di . CP_1 Parte_1
Per l'esito del giudizio le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano, tenuto conto del valore dichiarato della causa, in € 3.966 (di cui € 1.134 per lo studio della controversia, € 921
per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale),
oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge..
Ricorrono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuta a versare un importo pari al doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 1905/2022 del 10.8.2022, che conferma;
condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del Controparte_1
grado che liquida in € 3.966 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia il 13 novembre 2024
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
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