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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9KCREW00040-2024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 7/2025, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento T9KCREW00040-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto il credito d'imposta compensato per € 31.879,12 (Euro 13.209,04, in relazione al credito maturato nell'anno d'imposta 2018; Euro 18.670,08, in relazione al credito maturato nell'anno d'imposta 2019), qualificando lo stesso come inesistente e applicando la sanzione del 100%, oltre interessi.
L'Ufficio aveva infatti ripreso a tassazione la ritenuta indebita fruizione del credito d'imposta per le attività di formazione 4.0 per l'importo di Euro 31.879,12, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 55 della Legge n. 205/2017, art. 7 D.M. del Mise del 4 maggio 2018 e art. 38-bis, comma 1 del D.
P.R. n. 600/1973 ed irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 31.879,12, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.lgs. n. 471/1997, oltre interessi.
Esponeva (tra l'altro) la ricorrente:
- che l'avviso era illegittimo perché viziato per eccesso di potere ex art 21-octies l. 241 del 1990 nell'espletamento dell'attività di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. La ricorrente aveva dato riscontro alle richieste dell'Agenzia delle Entrate trasmettendo copiosa documentazione relativa alle attività formative poste in essere. L'Ufficio aveva esaminato la documentazione ed aveva espresso un giudizio tecnico sull'inidoneità delle “attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0”. Sul punto l'articolo 7 del Decreto
Interministeriale del 4.5.2018 precisa che «Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di formazione o di altri elementi, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di esprimere il proprio parere»; nella specie non era stato richiesto il parere al MISE;
- che l'atto era viziato anche per la genericità e contraddittorietà delle motivazioni assunte. L'avviso fondava i suoi presupposti sull'assunto secondo cui “le attività di formazione dichiarate non costituiscono attività di formazione 4.0”. Come riportato nello stesso atto di recupero, in fase di contraddittorio la società ha dichiarato: “La Ricorrente_1 svolge attività di recupero crediti che in passato era organizzata e gestita, tanto nella fase di acquisizione del cliente quanto in quella di gestione dell'azione di recupero del credito, in maniera manuale con archivi cartacei. La formazione è stata finalizzata alla gestione e archiviazione informatica dei dati e alla digitalizzazione dei processi”, come risultava comprovato dalla copiosa documentazione prodotta;
- che l'Ufficio aveva erroneamente qualificato come inesistente l'atto di recupero del credito.
Concludeva per la sospensione e l'annullamento dell'atto impugnato;
in subordine, per la riduzione della sanzione al 30%.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale concludeva per il rigetto della sospensione e, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Nell'udienza del 7.4.2025, questa C.G.T., riteneva insussistenti sia il presupposto del fumus boni iuris che quello del periculum in mora e rigettava l'istanza di sospensione cautelare;
condannava parte ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali relative alla fase cautelare, che liquidava in complessivi Euro
1000,00. All'udienza del 10.11.2025, sentiti il relatore e le parti, la C.G.T. pronunciava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa C.G.T. che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
Per espressa previsione normativa, la richiesta del parere al MISE costituisce una mera facoltà per l'Amministrazione finanziaria e non un obbligo, come del resto risulta dall'art. 7 del D.M. del 4 maggio
2018, citato dalla stessa ricorrente.
Nella specie l'Ufficio, a seguito del contraddittorio instaurato con la ricorrente, ha ritenuto di avere i dati necessari per poter provvedere nel merito senza richiedere il predetto parere facoltativo.
Nel merito, ritiene questa C.G.T. che le attività espletate dalla ricorrente non rientrino nella normativa invocata (art. 1, commi 46-56, legge n. 205/2017), avente ad oggetto i crediti di imposta a seguito di corsi di formazione 4.0.
La docente è la legale rappresentante della Società, la sig.ra Rappresentante_1, la quale ha tenuto per gli anni 2018 e 2019 molte lezioni, con contenuti pressoché identici, e analiticamente indicate nelle controdeduzioni (elenco non contestato dalla ricorrente).
È di tutta evidenza che, come sostenuto dall'Ufficio, tali lezioni non rientrano in quelle idonee ad inserirsi nell'alveo del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese italiane previste dal “Piano
Nazionale Impresa 4.0”, dal momento che le stesse attengono a tecnologie già ampiamente consolidate ed implementate nella prassi quotidiana delle attività svolte dalle imprese, non risultando, quindi, utili ad apportare alcuna innovazione alla tecnologia esistente.
I contenuti informatici sono molto basici e di limitato contento tecnologico e senza univoci riferimenti alla innovazione tecnologica e non impediscono, quindi, di ritenere inesistente il credito di imposta in esame.
Si noti che, ai sensi dell'art. 1, comma 48, lege n. 205/2017, “Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A”.
Queste materie sono state poi ulteriormente specificate dal comma 1, art. 3 del D.M. 4.5.2018.
Nel contraddittorio promosso con la ricorrente prima dell'emissione dell'avviso, l'Ufficio ha compiutamente valutato la documentazione offerta dal contribuente e ha successivamente ben motivato l'avviso impugnato.
Non sono stati apportati ulteriori elementi di valutazione in favore della ricorrente neppure nelle memorie e nella perizia di parte depositate.
In definitiva, non vi sono i presupposti per riconoscere la sussistenza del credito di imposta e per la conseguente compensazione operata invece dalla ricorrente.
Pertanto, correttamente l'Ufficio ha applicato il comma 5 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, ai sensi del quale “Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi”.
Il ricorso deve essere dunque integralmente rigettato.
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
5000,00.
Como, 10 novembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Damiano Spera
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9KCREW00040-2024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 7/2025, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento T9KCREW00040-2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto il credito d'imposta compensato per € 31.879,12 (Euro 13.209,04, in relazione al credito maturato nell'anno d'imposta 2018; Euro 18.670,08, in relazione al credito maturato nell'anno d'imposta 2019), qualificando lo stesso come inesistente e applicando la sanzione del 100%, oltre interessi.
L'Ufficio aveva infatti ripreso a tassazione la ritenuta indebita fruizione del credito d'imposta per le attività di formazione 4.0 per l'importo di Euro 31.879,12, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 55 della Legge n. 205/2017, art. 7 D.M. del Mise del 4 maggio 2018 e art. 38-bis, comma 1 del D.
P.R. n. 600/1973 ed irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 31.879,12, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.lgs. n. 471/1997, oltre interessi.
Esponeva (tra l'altro) la ricorrente:
- che l'avviso era illegittimo perché viziato per eccesso di potere ex art 21-octies l. 241 del 1990 nell'espletamento dell'attività di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. La ricorrente aveva dato riscontro alle richieste dell'Agenzia delle Entrate trasmettendo copiosa documentazione relativa alle attività formative poste in essere. L'Ufficio aveva esaminato la documentazione ed aveva espresso un giudizio tecnico sull'inidoneità delle “attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0”. Sul punto l'articolo 7 del Decreto
Interministeriale del 4.5.2018 precisa che «Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di formazione o di altri elementi, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di esprimere il proprio parere»; nella specie non era stato richiesto il parere al MISE;
- che l'atto era viziato anche per la genericità e contraddittorietà delle motivazioni assunte. L'avviso fondava i suoi presupposti sull'assunto secondo cui “le attività di formazione dichiarate non costituiscono attività di formazione 4.0”. Come riportato nello stesso atto di recupero, in fase di contraddittorio la società ha dichiarato: “La Ricorrente_1 svolge attività di recupero crediti che in passato era organizzata e gestita, tanto nella fase di acquisizione del cliente quanto in quella di gestione dell'azione di recupero del credito, in maniera manuale con archivi cartacei. La formazione è stata finalizzata alla gestione e archiviazione informatica dei dati e alla digitalizzazione dei processi”, come risultava comprovato dalla copiosa documentazione prodotta;
- che l'Ufficio aveva erroneamente qualificato come inesistente l'atto di recupero del credito.
Concludeva per la sospensione e l'annullamento dell'atto impugnato;
in subordine, per la riduzione della sanzione al 30%.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale concludeva per il rigetto della sospensione e, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Nell'udienza del 7.4.2025, questa C.G.T., riteneva insussistenti sia il presupposto del fumus boni iuris che quello del periculum in mora e rigettava l'istanza di sospensione cautelare;
condannava parte ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali relative alla fase cautelare, che liquidava in complessivi Euro
1000,00. All'udienza del 10.11.2025, sentiti il relatore e le parti, la C.G.T. pronunciava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa C.G.T. che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
Per espressa previsione normativa, la richiesta del parere al MISE costituisce una mera facoltà per l'Amministrazione finanziaria e non un obbligo, come del resto risulta dall'art. 7 del D.M. del 4 maggio
2018, citato dalla stessa ricorrente.
Nella specie l'Ufficio, a seguito del contraddittorio instaurato con la ricorrente, ha ritenuto di avere i dati necessari per poter provvedere nel merito senza richiedere il predetto parere facoltativo.
Nel merito, ritiene questa C.G.T. che le attività espletate dalla ricorrente non rientrino nella normativa invocata (art. 1, commi 46-56, legge n. 205/2017), avente ad oggetto i crediti di imposta a seguito di corsi di formazione 4.0.
La docente è la legale rappresentante della Società, la sig.ra Rappresentante_1, la quale ha tenuto per gli anni 2018 e 2019 molte lezioni, con contenuti pressoché identici, e analiticamente indicate nelle controdeduzioni (elenco non contestato dalla ricorrente).
È di tutta evidenza che, come sostenuto dall'Ufficio, tali lezioni non rientrano in quelle idonee ad inserirsi nell'alveo del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese italiane previste dal “Piano
Nazionale Impresa 4.0”, dal momento che le stesse attengono a tecnologie già ampiamente consolidate ed implementate nella prassi quotidiana delle attività svolte dalle imprese, non risultando, quindi, utili ad apportare alcuna innovazione alla tecnologia esistente.
I contenuti informatici sono molto basici e di limitato contento tecnologico e senza univoci riferimenti alla innovazione tecnologica e non impediscono, quindi, di ritenere inesistente il credito di imposta in esame.
Si noti che, ai sensi dell'art. 1, comma 48, lege n. 205/2017, “Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A”.
Queste materie sono state poi ulteriormente specificate dal comma 1, art. 3 del D.M. 4.5.2018.
Nel contraddittorio promosso con la ricorrente prima dell'emissione dell'avviso, l'Ufficio ha compiutamente valutato la documentazione offerta dal contribuente e ha successivamente ben motivato l'avviso impugnato.
Non sono stati apportati ulteriori elementi di valutazione in favore della ricorrente neppure nelle memorie e nella perizia di parte depositate.
In definitiva, non vi sono i presupposti per riconoscere la sussistenza del credito di imposta e per la conseguente compensazione operata invece dalla ricorrente.
Pertanto, correttamente l'Ufficio ha applicato il comma 5 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, ai sensi del quale “Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi”.
Il ricorso deve essere dunque integralmente rigettato.
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
5000,00.
Como, 10 novembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Damiano Spera