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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/12/2025, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SE OL Presidente rel. Manuela CORTELLONI Consigliere Elisa FAZZINI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 211/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
società soggetta a Parte_1 direzione e coordinamento di con sede legale in Assago (MI) Parte_2 alla Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, in persona dell'Avv. Imma Villano in qualità di Direttore Legale, C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli (BA) alla Via Finamore Pepe n. 47 PEC Email_1
APPELLANTE
contro (già Controparte_1 Controparte_1
), in persona dell'Amministratore Unico, Rag. con sede legale in Roma CP_2
Via di Novella n. 22, e sede Amministrativa a La Spezia Viale Italia n. 136 C.F. e Partita I.V.A. P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Cardosi del Foro di La Spezia e Paolo Kurescka del Foro di La Spezia, nonché dell'Avv. Andrea Giordano ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento nello studio di quest'ultimo in , Via Rubens, 17, come da procura alle liti in atti Pt_1
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE pagina 1 di 14
e contro
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_3 CP_4
C.F. P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avvocato Silvia Tognella e dall'Avvocato Silvia Dabusti dell e Email_2
con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Email_3
Provinciale in , Piazza Italia n. 2 CP_3
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Pavia n. 1055/2023 pubblicata in data 21/8/2023
CONCLUSIONE DELLE PARTI
per la : Parte_1
“Preliminarmente: dichiarare la tardività della costituzione della , Controparte_3 avvenuta solo in data 23.04.2024, a fronte di una vocatio in ius per il 29.04.2024, comportando le preclusioni come previste per legge (inammissibilità/decadenza del proposto appello incidentale). IN VIA PRINCIPALE 2. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1055/2023, resa inter partes il 21.08.2023 dal Tribunale di Pavia, III Sez. Civ., G.U. Dott.ssa Simona Caterbi, nell'ambito del procedimento n. 220/2022 R.G., pubblicata in pari data, non notificata, quanto ai capi 1 - 2 – 3 (il capo 4 andrà conseguentemente riformato in caso di integrale accoglimento della domanda principale, ed anche il capo 5, richiedendo il pagamento di spese e compensi di lite per l'intero). Per l'effetto:
3. accogliere le conclusioni come formulate nella domanda di primo grado di accertamento negativo della pretesa creditoria e, per l'effetto, accertata l'illegittimità e/o l'infondatezza, conseguentemente, annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci i n. 6 atti impositivi emessi dalla e notificati per conto della , CP_1 Controparte_3 essendo insussistente il presupposto impositivo. DOMANDE SUBORDINATE 4. in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale: ridurre il quantum (importo del Canone) assolutamente non congruo ed errato, rideterminandolo in virtù dell'effettiva superficie occupata, come documentato in atti e/o come potrà essere accertato e verificato in corso di causa a mezzo di idonea CTU tecnica, da voler ammettere così come richiesto in atti, in ragione di quanto innanzi descritto;
sempre in via subordinata, in caso di rigetto della domanda principale: disapplicare in ogni caso le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione delle norme sopra esaminate o, subordine, rideterminare le sanzioni medesime in base ai principi del 'cumulo giuridico' e della 'continuazione' per quel che pagina 2 di 14 concerne le sanzioni per omesso versamento;
6. sempre in via subordinata (collegato al sub 3): disapplicare in ogni caso le sanzioni o, in subordine, confermare il capo 4 della sentenza nella parte in cui ha statuito il cumulo giuridico delle sanzioni per omessa denuncia e rideterminare la sanzione totale in caso di nuova determinazione dell'imposta principale per effetto dell'effettiva superficie come verrà accertata;
7. in via ulteriormente subordinata al sub 5) e solo in caso di integrale rigetto della domanda principale e della sub 3: confermare il capo 4 della sentenza nella parte in cui ha applicato alla fattispecie in esame il cumulo giuridico delle sanzioni per omessa denuncia e rideterminato la sanzione totale in € 16.452,75; 8. solo in caso di rigetto dell'appello principale (punto sub 1): confermare il capo 5 della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite così come disposta;
9. in caso di accoglimento totale e/o parziale dell'appello: condannare gli appellati, in solido, al pagamento di spese e compensi del giudizio di appello, oltre accessori, nonché porre a carico degli stessi eventuale costi di C.T.U.”.
per I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI : “Piaccia alla Eccellentissima CP_1
Corte d'Appello di Milano adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello principale proposto da Controparte_5 Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto ed in via incidentale ACCOGLIERE
[...]
l'appello incidentale proposto dall'odierna conchiudente e per l'effetto RIFORMARE la sentenza impugnata in parte qua in accoglimento dei motivi di appello incidentale spiegati, riconoscendo la fondatezza dell'applicazione della sanzione per omessa denuncia per ogni annualità, quali autonomi periodi di obbligazione, nonché riconoscendo l'illogicità e la violazione dell'articolo 91 c.p.c. nella statuizione concernente la condanna di parte odierna conchiudente alla refusione in favore di controparte di un terzo delle spese processuali, confermando per il resto l'impugnata decisione;
in ogni caso, anche per effetto dell'appello incidentale qui spiegato, CONDANNARE in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo di € 6.407,20, corrisposto all'esito del giudizio di primo grado in forza dell'esecutività delle sentenza qui impugnata ed € 200,00, corrisposti per la registrazione della sentenza qui impugnata, nonché infine CONDANNARE Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore
[...] della conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori per entrambi i gradi di giudizio, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
per : “ - in via principale e nel merito, disattesa e respinta Controparte_3 ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello proposto da - Controparte_6
pagina 3 di 14 avverso la sentenza n. 1055/2023 del Tribunale di Pavia, Sez. Parte_1
III Civile, G. U. Dott.ssa Simona Caterbi in quanto infondato in fatto ed in diritto e
- in via incidentale ACCOGLIERE l'appello proposto dall'odierna appellante incidentale e per l'effetto RIFORMARE la sentenza impugnata in parte qua in accoglimento del motivo di appello incidentale qui svolto, riconoscendo l'illogicità e la violazione dell'articolo 91 c.p.c. nella statuizione concernente la condanna della
alla rifusione in favore di controparte di un terzo delle spese Controparte_3 processuali, confermando per il resto l'impugnata decisione;
- in ogni caso, anche per effetto dell'appello incidentale qui proposto, CONDANNARE
alla rifusione in favore della Controparte_6 CP_3
di spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in Controparte_6 giudizio avanti al Tribunale di Pavia Controparte_7
(quale concessionaria del servizio di accertamento, di liquidazione e di riscossione del Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche e del Canone Unico Patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e ss., legge n.160/2019 per conto della CP_3
e la di per sentire accogliere la proposta domanda di
[...] CP_3 CP_3 accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente territoriale e annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci i sei atti impositivi esecutivi1, emessi dalla concessionaria e notificati per conto della OV . CP_3
Ha allegato l'insussistenza del presupposto impositivo alla luce delle esenzioni, riconosciute dalla normativa di riferimento, agli organismi di diritto pubblico e che l'area tassata - costituita dal sovrappasso ubicato sulla S.P. 3 NA ER (PAVIA) – era indicata come maggiore di quella effettivamente occupata, con conseguente erroneità della base di calcolo. Al riguardo:
- ha dedotto che il sovrappasso risultava essere di circa 380,00 mq e non di 1.500,00 mq, come erroneamente riportato negli atti impositivi;
- ha concluso per la disapplicazione delle sanzioni erogate per oggettive condizioni di assoluta incertezza quanto al loro fondamento nonché alla loro illegittima determinazione;
in subordine, ha insistito per la loro rideterminate alla luce dei principi del cumulo giuridico e della continuazione. 1 Avvisi di accertamento esecutivo COSAP permanente n. 162/2016, n. 124/2017, n. 105/2018, n. 90/2019 e n. 84/2020. pagina 4 di 14 Instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 concludendo per l' infondatezza delle ragioni poste a fondamento delle domande proposte da parte attrice e per la legittimità delle sanzioni irrogate. Si è costituita, altresì, la eccependo l'inapplicabilità al caso in Controparte_3 esame delle esenzioni oggettive e soggettive oltre che la correttezza della base di calcolo, attesa l'area pertinenziale calcolata, e la legittimità delle sanzioni richieste. Espletata la fase istruttoria con l'escussione di un solo teste e ritenuta la CTU richiesta da parte attrice non necessaria ai fini della decisione, concessi alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica è stata pronunciata sentenza, con cui il Tribunale di Pavia ha accolto parzialmente la domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria formulata da parte attrice, riducendola complessivamente a € 16.452,75. Il Tribunale di Pavia ha condannato le convenute, in solido fra loro, a rimborsare alla un terzo delle spese di lite, Controparte_6 con rimborso del contributo unificato e compensazione fra le parti dei residui due terzi. L'iter motivazionale percorso dal Giudice di primo grado può essere così sintetizzato:
-che la legittimazione delle convenute è “comprovata dalle produzioni eseguite dalla detta società e dalla , dalle quali emerge che alla stessa risulta Controparte_3 affidato, in raggruppamento temporaneo di imprese con la società CRESET S.p.A., il servizio di accertamento e riscossione ordinaria del COSAP e del CUA” ritenendo, altresì, la suddetta “legittimata ad operare quale concessionario della CP_1 provincia pavese alla riscossione dei canoni predetti”.
- quanto alla dedotta causa di esenzione sia soggettiva sia oggettiva - così come indicato nell'art. 49 del D.Lgs. n. 503/92 - ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (Cass. sez. 1, Sentenza n. 16395 del 10/06/2021) … L'esenzione non opera ove l'occupazione sia invece ascrivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica "in quanto è detta società ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (da ultimo tra le tante Cass. 16395/2021 citata)” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 18.04.2023, n.10345)”;
pagina 5 di 14 - che “Non è in contestazione la circostanza secondo la quale la società attrice opera, nella gestione del tratto autostradale, nell'ambito della propria attività di impresa e non già per il perseguimento di bisogni di interesse generale;
pacifico, inoltre, che la stessa non rientri fra i soggetti indicati dalla norma (Stato, Regioni, Province, Comuni, consorzi, ecc.). Quanto al requisito oggettivo ….. parte convenuta deduce che la devoluzione sarebbe in favore dello Stato, con conseguente inapplicabilità della normativa, posto che la esenzione si giustifica solo in considerazione della devoluzione a comuni o province, destinatari del gettito. Sotto tale profilo, pertanto, la opposizione deve essere disattesa”;
- circa l'area di estensione del sovrappasso ha rilevato che “il cavalcavia si estende per una larghezza strada di metri 50 e per una lunghezza di 30 metri, per un totale di mq 1500,00, dimensioni che, oltre ad essere comprovate dal teste … appaiono effettivamente coerenti con le fotografie in atti”;
- che “in giudizio non è emersa né la prova della proprietà di detti mappali, né che detti mappali si trovino sottostanti al cavalcavia;
al contrario, come rilevato, è risultato comprovato, tramite il teste, che il terreno occupato è solo quello sottostante al cavalcavia ed è occupato dalla strada demaniale e non dagli ulteriori terreni posti nelle vicinanze”;
- sul cumulo ha osservato che “Non v'è dubbio che nel caso di specie per ogni annualità sono state irrogate due diverse sanzioni, per omesso pagamento e per omessa denuncia” ritenendo di poter applicare la normativa sul cumulo alla fattispecie in esame;
- con riferimento alle sanzioni da omesso versamento ha ritenuto di aderire all'orientamento costante della Corte in punto di inapplicabilità del cumulo alle ipotesi di omesso versamento e ha considerato l'opposizione di fondata “solo sotto CP_6 il profilo della omessa applicazione del cumulo giuridico pluriennale per la sanzione da omessa denuncia”;
- essendo la sanzione per omessa denuncia prevista dall'art. 63, comma 2, lettera g) D. Lgs. n. 446/1997 ed essendo pari al canone maggiorato fino al 50%, considerata la sanzione per omessa denuncia del caso di specie di € 10.968,50 per ogni avviso esecutivo impugnato, il Giudice di primo grado ha rideterminato in € 16.452,75 il totale delle sanzioni da omessa denuncia, a fronte di € 69.468,75 richiesti.
La ha interposto appello, Controparte_6 affidandolo ad una pluralità di motivi che possono essere così riassunti:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 507/1993, disciplinante la sussistenza di esenzioni sia di carattere oggettivo [ipotesi lett. e) della disposizione citata] sia soggettivo [ipotesi lett. a) della disposizione citata], con omessa valutazione della documentazione inerente la titolarità e la proprietà dei fondi, ove si erige il sovrappasso di ER (primo motivo di appello);
pagina 6 di 14 - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dato dalla titolarità in capo alla della proprietà del Controparte_6 sovrappasso (secondo motivo di appello);
- ritenuta erroneità di computo dell'area sovrastata dal cavalcavia assoggettato al canone, risultando il sovrappasso della via Roma di ER di circa 380,00 mq e non di mq. 1500,00, come indicato negli atti impositivi (terzo motivo di appello);
- incertezza circa il fondamento e la determinazione delle sanzioni, attesa l'ambiguità delle disposizioni che regolano la fattispecie (quarto motivo di appello);
- asserita violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, per avere applicato la normativa sul cumulo giuridico limitatamente alle sanzioni per omessa denuncia e non anche alle sanzioni per omesso versamento (quinto motivo di appello). In via istruttoria l'appellante, ha reiterato l'istanza di espletamento della CTU volta a descrivere e quantificare l'effettiva area occupata.
Instaurato il contraddittorio, con separati atti difensivi, si sono costituiti sia l'
[...]
sia la concessionaria del servizio, concludendo per il rigetto dell'appello in CP_8 via principale e proponendo appello in via incidentale, come in epigrafe trascritto.
Alla prima udienza la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 cpc. Le parti, nei termini concessi, hanno depositate le note scritte e gli atti difensivi conclusivi e all'odierna Camera di Consiglio la causa è stata discussa e decisa dalla Corte, nella composizione in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sez. I civ. della Suprema Corte con ordinanza n. 6831/2025 ha affermato: “ Il COSAP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite della Cassazione, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel
pagina 7 di 14 caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico”.
Con il primo motivo la società appellante ha reiterato le eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, invocando l'operatività delle esenzioni, soggettiva ed oggettiva, disciplinate dall'articolo 49, comma 1, lettere a) ed e), d.lgs. n. 507/93 in materia di TOSAP, così come richiamate dalle norme regolamentari Controparte_9
[...] ha giustificato le proprie Controparte_6 censure facendo leva sia sul requisito della pubblica utilità del servizio reso che, in tesi, la renderebbe totalmente equiparabile allo Stato sia sulla natura di società a prevalente partecipazione pubblica. Per sostenere la tesi, parte appellante, ha fatto rinvio ad alcune pronunce della Suprema Corte (ordinanze n. 4078/2020 e n. 4079/2020), concludendo che, nel caso oggetto di esame, non era rinvenibile il presupposto richiesto per il pagamento della e cioè CP_9 che il soggetto utilizzasse l'area a fini di lucro, sostanzialmente asservendola ai propri interessi, con conseguente sottrazione di essa all'uso pubblico. Il motivo è infondato. Il Tribunale di Pavia ha adottato un' interpretazione dell'art. 49 d.lgs. n. 507/93 conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo, con ordinanza n. 15204/20242, ha ribadito che la società concessionaria autostradale è tenuta al pagamento del canone per l'occupazione dello spazio aereo sovrastante il suolo comunale tramite un cavalcavia e che l'esenzione, prevista per lo Stato, non si estende al concessionario, in quanto quest'ultimo è un soggetto privato che gestisce l'infrastruttura in autonomia e a fini di lucro, realizzando così il presupposto impositivo della tassa. La Corte, ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata, osserva:
-il sovrappasso che attraversa una strada comunale, come nel caso per cui si procede, sottrae permanentemente quello spazio aereo a qualsiasi altro utilizzo da parte della collettività e integra il presupposto oggettivo della tassa;
- la società concessionaria, pur svolgendo un servizio di pubblica utilità, è un'entità di diritto privato, è una società per azioni che opera in regime di concessione e agisce in piena autonomia gestionale e imprenditoriale, con un evidente fine di lucro, derivante dalla gestione economica dell'infrastruttura;
pagina 8 di 14 - lo svolgimento di un servizio pubblico non trasforma, di per sé, un'impresa privata in un ente statale né le conferisce automaticamente i privilegi fiscali che il legislatore riserva allo Stato e il canone richiesto rappresenta un costo operativo per le infrastrutture che insistono su suolo pubblico, inclusi viadotti e cavalcavia;
- la società concessionaria è il soggetto passivo del tributo, in quanto realizza un'occupazione di suolo pubblico (spazio aereo soprastante) per la gestione di un'opera da cui trae un profitto economico. Tali osservazioni risultano tanto più vere laddove si consideri che le norme fiscali agevolative sono di stretta interpretazione, che l'esenzione è riconosciuta solo per le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato e che non può essere estesa alla società concessionaria appellante, trattandosi di un soggetto giuridico privato, come sopra riportato, che agisce con scopo di lucro ( per la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni cfr. Cass. sez. V civ. n. 15162/2024 in tema di TOSAP;
Cass. sez. 5 civ. n. 8869/2016; Cass. sez. 5 civ. n. 7037/2014). In definitiva, anche secondo la Corte, le finalità pubblicistiche dell'opera non fanno venir meno il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta dalla società concessionaria. Il rinvio ai principi enunciati dalle ordinanze n. 4078/2020 e n. 4079/2020, sollecitato dall'appellante, non appare condivisibile poiché tali pronunce hanno riguardato una problematica diversa e, più precisamente, la non cumulabilità della TOSAP con la tassa di sottrazione del bene all'uso pubblico.
La società appellante, inoltre, ha invocato l'esenzione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), d.lgs. n.507/93, che prevedeva per “ le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima “. Il Regolamento COSAP della Provincia di contempla una disposizione analoga CP_3 all'articolo 5, comma 1, punto 5, e così il Regolamento CUP all'art. 62 comma primo, lettera d). Tuttavia, in tali disposizioni, è ben chiarito che l'esenzione è accordata solo se sia prevista nell'atto di concessione, “o in un atto successivo, che gli impianti adibiti all'espletamento di servizi pubblici mediante i quali è effettuata l'occupazione siano devoluti gratuitamente alla Provincia al termine della concessione medesima e non già anche ad altri e diversi soggetti pubblici “. Tale ipotesi non è riscontrabile nel caso oggetto di esame. L'appellante, inoltre, opera al fine di ricavare dalla gestione un profitto e tanto è sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'esenzione riconosciuta alle occupazioni pagina 9 di 14 effettuate da Enti e Organi della Pubblica Amministrazione in via esclusiva e per fini istituzionali3. La Suprema Corte si è pronunciata in fattispecie analoghe a quella oggetto della presente valutazione, escludendo la fondatezza delle difese della società concessionaria della gestione autostradale4.
Con il secondo motivo la società appellante lamenta che il Giudice di primo grado non avrebbe esaminato la documentazione versata in atti, da cui si sarebbe potuta ricavare la titolarità della proprietà dei terreni in capo alla Pt_1 Controparte_6
con conseguente insussistenza dei presupposti di applicazione dei canoni COSAP.
[...]
Il motivo è infondato. Come osservato dal Tribunale di Pavia, l'oggetto dell'occupazione assoggettata ai canoni COSAP non è quella che si sviluppa su aree in proprietà della società appellante, ma quella che si realizza sul solo tratto di strada provinciale sovrastato dal cavalcavia oggetto di accertamento. Come indicato da consolidata giurisprudenza di legittimità5, è il tratto di strada provinciale in gestione, con irrilevanza della dedotta titolarità dei terreni su cui è stato realizzato il tracciato autostradale, che occorre prendere in considerazione. Rileva, in definitiva, solo l'occupazione del soprassuolo stradale limitatamente alla porzione di strada provinciale e sue pertinenze sovrastata dal manufatto.
Con il terzo motivo la società appellante ha contestato che il Tribunale di Pavia avrebbe omesso di disporre una CTU tecnica al fine di verificare l'entità della superficie dell'area stradale sovrastata dal cavalcavia. Il motivo è infondato. Trattasi di doglianza dedotta genericamente. La società appellante si è limitata a riproporre la tesi difensiva sviluppata in primo grado senza spendere argomentazioni per superare quanto affermato, a riguardo, dal Tribunale di Pavia e, dunque, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il Giudice di primo grado ha fondato la decisione sulla base di un prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta. Il teste escusso, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, è un accertatore in servizio con la qualifica di soggetto incaricato di pubblico servizio e ha confermato le misurazioni del quadrilatero sottostante l'impronta del cavalcavia riportate in atti. Nel corso della deposizione ha illustrato le modalità dell'accertamento eseguito, ha confermato di essersi recato sui luoghi di causa e di aver effettuato le misurazioni con l'ausilio della rotella metrica;
ha ribadito che la superficie quantificata era quella relativa alla proiezione a terra, “pari a 1500 metri quadri “ (in risposta ai capitoli 3 e 5), ha aggiunto che le misurazioni erano quelle riportate nella documentazione fotografica esibita nel corso dell'assunzione della prova. La società appellante non ha offerto elementi per mettere in discussione il metodo di misurazione adottato dall'incaricato di pubblico servizio e la richiesta CTU, meramente esplorativa, non può che essere disattesa.
Con il quarto motivo la società appellante ha contestato l'incertezza delle norme di riferimento, che disciplinano l'applicazione dei canoni alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio. Sulla base di tali premesse ha ribadito la necessità di disapplicare le sanzioni, denunciando l'ambiguità delle disposizioni in materia e contestualmente prospettando un affidamento incolpevole per aver ritenuto i canoni non dovuti, poiché in passato non richiesti dall'ente territoriale. Il motivo, nel suo complesso, è infondato. La circostanza che l'ente impositore non abbia in precedenza richiesto il pagamento dei canoni non è idonea a creare incertezza né ad ingenerare affidamento, trattandosi di un comportamento neutro. Il Collegio intende dare continuità a quanto già affermato da questa Corte in contenziosi analoghi: “indipendentemente dall'applicabilità della norma invocata al che non CP_9
è un tributo, si può osservare che non ricorre alcuna incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, che non si presentano oscure nel significato e che sono state sinora interpretate dalla S.C. in senso conforme (e contrario all'interpretazione invocata dall'odierna appellante). Né l'incertezza può desumersi dalla mancata richiesta dell'ente impositore, che, in quanto comportamento neutro, non è idonea a creare incertezza né ad ingenerare affidamento “6. Ipotesi che questa Corte non ritiene ricorra nel caso oggetto di esame. 6 Corte d'Appello di Milano, sez. I n. 1449/2023. pagina 11 di 14 E' indubbio che è da sussumersi nelle norme disciplinate in materia di COSAP e di CUP, considerato l'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato e le pronunce già rese dalla Cassazione in ipotesi analoghe (cfr. Cass. sez. V civ. ord. n. 6029/2024 con previsione di sanzione per abuso del processo). Quanto all'invocato affidamento legittimo7 sull' inerzia dell' ente territoriale, la Corte rileva l'infondatezza della questione, nei termini posti, considerato che non è imprevedibile, fino al momento del maturare della prescrizione, il sopraggiungere di una richiesta di pagamento dei canoni.
Con il quinto motivo la società appellante ha contestato il mancato riconoscimento del cumulo giuridico che, in tesi, avrebbe dovuto estendersi, oltre che alle sanzioni per omessa denuncia, anche alle sanzioni per omesso versamento contestate nei singoli avvisi di accertamento e CUP contestati. CP_9
Il motivo è infondato. La sanzione per omesso pagamento è cumulabile alla sanzione per omessa denuncia secondo il criterio del cumulo materiale e non di quello giuridico, dal momento che le condotte omissive sono ben distinte e le norme violate sono diverse. Il principio di diritto è stato affermato dalla Suprema Corte che ha riconosciuto l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che “ le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento”8.
Con il primo motivo dell'appello in via incidentale Controparte_1 ha contestato la decisone del Tribunale di Pavia nella parte in cui ha
[...] affermato la non cumulabilità della sanzione di omessa denuncia per le singole annualità (2016-2020) e per l'annualità CUP 2021. CP_9
Il Giudice di primo grado ha affermato “si ritiene la opposizione fondata solo sotto il profilo della omessa applicazione del cumulo giuridico pluriennale per la sanzione da omessa denuncia. Ciò premesso, si rileva. La sanzione per omessa denuncia è prevista
pagina 12 di 14 dall'articolo 63, comma 2, lettera g), d.lgs. 15.12.1997, n.446, ed è pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
considerato che
la sanzione per omessa denuncia è pari a € 10.968,50, da considerare quale la sanzione base;
che la stessa aumentata della metà ex art. 12, comma 5 D. Lgs. 472/1997 è pari a € 16.452,75, può accogliersi in tal senso la domanda avanzata in via subordinata, rideterminandosi in € 16.452,75 il totale delle sanzioni da omessa denuncia “. Sostiene parte appellata/appellante in via incidentale che ha errato il Giudice di primo grado nell'applicare sia il cumulo giuridico tra avvisi di accertamento COSAP ed avviso di accertamento CUP, poiché riferiti a tipologie di prelievo assoggettate a norme diverse con sanzioni tra loro eterogenee, sia l'articolo 63, comma 2, lettera g), d.lgs. n. 446/97. Il motivo è fondato. La disposizione citata si limita a disciplinare l'applicabilità del cumulo in materia tributaria e ogni annualità costituisce un autonomo periodo di obbligazione. L'omissione della denuncia si concretizza in relazione ad ogni singola annualità e rende l'importo richiesto a tale titolo dovuto per la sua interezza. Nell'accoglimento di tale motivo in via incidentale rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate, sempre in via incidentale, dalle appellate e relative alla regolamentazione delle spese di lite.
Conclusivamente l'appello in via principale viene rigettato. La sentenza appellata, in accoglimento del motivo di appello in via incidentale esaminato, viene parzialmente riformata, con rigetto di tutte le domande proposte dalla in primo grado e così Controparte_6 come reiterate in appello.
La società appellante è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e della , nella misura Controparte_1 Controparte_3 liquidata in dispositivo. La liquidazione tiene conto dei parametri medi dello scaglione ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia per tutte le fasi nel giudizio di primo grado e con esclusione di quella istruttoria, non tenutasi, in appello. La società appellante, in accoglimento della richiesta ex art. 389 cpc proposta da
[...]
è tenuta alla restituzione di quanto percepito in Controparte_1 esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 13 di 14 1. in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1055/2023 pubblicata in data 21/8/2023, rigetta tutte le domande proposte dalla
[...]
Controparte_6
2. condanna la al Controparte_6 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in complessivi € 24.004,00 per compensi ( di cui €
[...]
14.103,00 per il primo grado e € 9.991,00 per il secondo grado), oltre alle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. condanna la al Controparte_6 pagamento delle spese di lite in favore della , che liquida Controparte_3 in complessivi € 24.004,00 per compensi ( di cui € 14.103,00 per il primo grado e
€ 9.991,00 per il secondo grado), oltre alle spese generali nella misura del 15% e oltre oneri riflessi;
4. condanna la alla Controparte_6 restituzione in favore di Controparte_1 dell'importo percepito in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data di pagamento al saldo;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in via principale Controparte_6 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
In Milano il 18/6/2025
Il Presidente estensore SE Baccolini
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Civ., Sez. I, 10.06.2021, n.16395; Cass. Civ., sez. V, 10.01.2022, n.365; Cass. Civ., sez.V, 10.01.2022, n.378; Cass. Civ., sez.V, 11.01.2022, n.508; Cass. Civ., sez. V, 11.01.2022, n.509; Cass. Civ., sez.V, 12.01.2022, n.708; Cass. Civ., Sez. I, ord. 18.04.2023, n.10345; Cass. Civ., Sez. I, ord. 09.05.2023, n.12338; Cass. Civ., Sez.I, ord. 29.05.2023, n.15010; Cass. Civ., Sez. I, ord. 24.07.2023, n.22183; Cass. Civ., Sez. I, ord. 25.07.2023, n.22219; Cass. Civ., Sez. V, ord. 23.01.2024, n.2275; Cass. Civ., Sez. V, ord. 25.01.2024, n.2422. 3 Cass. sez. I civ. n. 16395/21. 4 Cass. sez. V civ. n. 365/22 “Il cosap, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico" (Cass.16395/2021; Cass. n.17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n.3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020).
1.3. Il soggetto obbligato a corrispondere il cosap è chi pone in essere l' "occupazione", titolata su atto di concessione o abusiva (Cass. 12167/2003; v.anche artt.1 e 2 reg. cosap provincia Teramo riprodotto nella sentenza impugnata), degli spazi e delle aree del demanio. Questa Corte, con pronuncia n.28341/2019, ha affermato il principio per il quale «In tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art.49 del cit. decreto». 5 Cass. Civ., Sez.I, 10.06.2021, n.16395; ed in senso esattamente conforme anche: Cass. Civ., Sez. I, ord. 18.04.2023, n.10345 pagina 10 di 14 7 Cass. sez. I civ. n. 17182/2025. 8 Cass. civ. sez. V ord. n. 27068/2017.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SE OL Presidente rel. Manuela CORTELLONI Consigliere Elisa FAZZINI Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 211/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
società soggetta a Parte_1 direzione e coordinamento di con sede legale in Assago (MI) Parte_2 alla Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, in persona dell'Avv. Imma Villano in qualità di Direttore Legale, C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli (BA) alla Via Finamore Pepe n. 47 PEC Email_1
APPELLANTE
contro (già Controparte_1 Controparte_1
), in persona dell'Amministratore Unico, Rag. con sede legale in Roma CP_2
Via di Novella n. 22, e sede Amministrativa a La Spezia Viale Italia n. 136 C.F. e Partita I.V.A. P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Cardosi del Foro di La Spezia e Paolo Kurescka del Foro di La Spezia, nonché dell'Avv. Andrea Giordano ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento nello studio di quest'ultimo in , Via Rubens, 17, come da procura alle liti in atti Pt_1
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE pagina 1 di 14
e contro
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_3 CP_4
C.F. P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avvocato Silvia Tognella e dall'Avvocato Silvia Dabusti dell e Email_2
con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Email_3
Provinciale in , Piazza Italia n. 2 CP_3
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Pavia n. 1055/2023 pubblicata in data 21/8/2023
CONCLUSIONE DELLE PARTI
per la : Parte_1
“Preliminarmente: dichiarare la tardività della costituzione della , Controparte_3 avvenuta solo in data 23.04.2024, a fronte di una vocatio in ius per il 29.04.2024, comportando le preclusioni come previste per legge (inammissibilità/decadenza del proposto appello incidentale). IN VIA PRINCIPALE 2. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1055/2023, resa inter partes il 21.08.2023 dal Tribunale di Pavia, III Sez. Civ., G.U. Dott.ssa Simona Caterbi, nell'ambito del procedimento n. 220/2022 R.G., pubblicata in pari data, non notificata, quanto ai capi 1 - 2 – 3 (il capo 4 andrà conseguentemente riformato in caso di integrale accoglimento della domanda principale, ed anche il capo 5, richiedendo il pagamento di spese e compensi di lite per l'intero). Per l'effetto:
3. accogliere le conclusioni come formulate nella domanda di primo grado di accertamento negativo della pretesa creditoria e, per l'effetto, accertata l'illegittimità e/o l'infondatezza, conseguentemente, annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci i n. 6 atti impositivi emessi dalla e notificati per conto della , CP_1 Controparte_3 essendo insussistente il presupposto impositivo. DOMANDE SUBORDINATE 4. in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale: ridurre il quantum (importo del Canone) assolutamente non congruo ed errato, rideterminandolo in virtù dell'effettiva superficie occupata, come documentato in atti e/o come potrà essere accertato e verificato in corso di causa a mezzo di idonea CTU tecnica, da voler ammettere così come richiesto in atti, in ragione di quanto innanzi descritto;
sempre in via subordinata, in caso di rigetto della domanda principale: disapplicare in ogni caso le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione delle norme sopra esaminate o, subordine, rideterminare le sanzioni medesime in base ai principi del 'cumulo giuridico' e della 'continuazione' per quel che pagina 2 di 14 concerne le sanzioni per omesso versamento;
6. sempre in via subordinata (collegato al sub 3): disapplicare in ogni caso le sanzioni o, in subordine, confermare il capo 4 della sentenza nella parte in cui ha statuito il cumulo giuridico delle sanzioni per omessa denuncia e rideterminare la sanzione totale in caso di nuova determinazione dell'imposta principale per effetto dell'effettiva superficie come verrà accertata;
7. in via ulteriormente subordinata al sub 5) e solo in caso di integrale rigetto della domanda principale e della sub 3: confermare il capo 4 della sentenza nella parte in cui ha applicato alla fattispecie in esame il cumulo giuridico delle sanzioni per omessa denuncia e rideterminato la sanzione totale in € 16.452,75; 8. solo in caso di rigetto dell'appello principale (punto sub 1): confermare il capo 5 della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite così come disposta;
9. in caso di accoglimento totale e/o parziale dell'appello: condannare gli appellati, in solido, al pagamento di spese e compensi del giudizio di appello, oltre accessori, nonché porre a carico degli stessi eventuale costi di C.T.U.”.
per I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI : “Piaccia alla Eccellentissima CP_1
Corte d'Appello di Milano adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello principale proposto da Controparte_5 Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto ed in via incidentale ACCOGLIERE
[...]
l'appello incidentale proposto dall'odierna conchiudente e per l'effetto RIFORMARE la sentenza impugnata in parte qua in accoglimento dei motivi di appello incidentale spiegati, riconoscendo la fondatezza dell'applicazione della sanzione per omessa denuncia per ogni annualità, quali autonomi periodi di obbligazione, nonché riconoscendo l'illogicità e la violazione dell'articolo 91 c.p.c. nella statuizione concernente la condanna di parte odierna conchiudente alla refusione in favore di controparte di un terzo delle spese processuali, confermando per il resto l'impugnata decisione;
in ogni caso, anche per effetto dell'appello incidentale qui spiegato, CONDANNARE in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo di € 6.407,20, corrisposto all'esito del giudizio di primo grado in forza dell'esecutività delle sentenza qui impugnata ed € 200,00, corrisposti per la registrazione della sentenza qui impugnata, nonché infine CONDANNARE Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore
[...] della conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori per entrambi i gradi di giudizio, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
per : “ - in via principale e nel merito, disattesa e respinta Controparte_3 ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello proposto da - Controparte_6
pagina 3 di 14 avverso la sentenza n. 1055/2023 del Tribunale di Pavia, Sez. Parte_1
III Civile, G. U. Dott.ssa Simona Caterbi in quanto infondato in fatto ed in diritto e
- in via incidentale ACCOGLIERE l'appello proposto dall'odierna appellante incidentale e per l'effetto RIFORMARE la sentenza impugnata in parte qua in accoglimento del motivo di appello incidentale qui svolto, riconoscendo l'illogicità e la violazione dell'articolo 91 c.p.c. nella statuizione concernente la condanna della
alla rifusione in favore di controparte di un terzo delle spese Controparte_3 processuali, confermando per il resto l'impugnata decisione;
- in ogni caso, anche per effetto dell'appello incidentale qui proposto, CONDANNARE
alla rifusione in favore della Controparte_6 CP_3
di spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha convenuto in Controparte_6 giudizio avanti al Tribunale di Pavia Controparte_7
(quale concessionaria del servizio di accertamento, di liquidazione e di riscossione del Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche e del Canone Unico Patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e ss., legge n.160/2019 per conto della CP_3
e la di per sentire accogliere la proposta domanda di
[...] CP_3 CP_3 accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente territoriale e annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci i sei atti impositivi esecutivi1, emessi dalla concessionaria e notificati per conto della OV . CP_3
Ha allegato l'insussistenza del presupposto impositivo alla luce delle esenzioni, riconosciute dalla normativa di riferimento, agli organismi di diritto pubblico e che l'area tassata - costituita dal sovrappasso ubicato sulla S.P. 3 NA ER (PAVIA) – era indicata come maggiore di quella effettivamente occupata, con conseguente erroneità della base di calcolo. Al riguardo:
- ha dedotto che il sovrappasso risultava essere di circa 380,00 mq e non di 1.500,00 mq, come erroneamente riportato negli atti impositivi;
- ha concluso per la disapplicazione delle sanzioni erogate per oggettive condizioni di assoluta incertezza quanto al loro fondamento nonché alla loro illegittima determinazione;
in subordine, ha insistito per la loro rideterminate alla luce dei principi del cumulo giuridico e della continuazione. 1 Avvisi di accertamento esecutivo COSAP permanente n. 162/2016, n. 124/2017, n. 105/2018, n. 90/2019 e n. 84/2020. pagina 4 di 14 Instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 concludendo per l' infondatezza delle ragioni poste a fondamento delle domande proposte da parte attrice e per la legittimità delle sanzioni irrogate. Si è costituita, altresì, la eccependo l'inapplicabilità al caso in Controparte_3 esame delle esenzioni oggettive e soggettive oltre che la correttezza della base di calcolo, attesa l'area pertinenziale calcolata, e la legittimità delle sanzioni richieste. Espletata la fase istruttoria con l'escussione di un solo teste e ritenuta la CTU richiesta da parte attrice non necessaria ai fini della decisione, concessi alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica è stata pronunciata sentenza, con cui il Tribunale di Pavia ha accolto parzialmente la domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria formulata da parte attrice, riducendola complessivamente a € 16.452,75. Il Tribunale di Pavia ha condannato le convenute, in solido fra loro, a rimborsare alla un terzo delle spese di lite, Controparte_6 con rimborso del contributo unificato e compensazione fra le parti dei residui due terzi. L'iter motivazionale percorso dal Giudice di primo grado può essere così sintetizzato:
-che la legittimazione delle convenute è “comprovata dalle produzioni eseguite dalla detta società e dalla , dalle quali emerge che alla stessa risulta Controparte_3 affidato, in raggruppamento temporaneo di imprese con la società CRESET S.p.A., il servizio di accertamento e riscossione ordinaria del COSAP e del CUA” ritenendo, altresì, la suddetta “legittimata ad operare quale concessionario della CP_1 provincia pavese alla riscossione dei canoni predetti”.
- quanto alla dedotta causa di esenzione sia soggettiva sia oggettiva - così come indicato nell'art. 49 del D.Lgs. n. 503/92 - ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (Cass. sez. 1, Sentenza n. 16395 del 10/06/2021) … L'esenzione non opera ove l'occupazione sia invece ascrivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica "in quanto è detta società ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (da ultimo tra le tante Cass. 16395/2021 citata)” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 18.04.2023, n.10345)”;
pagina 5 di 14 - che “Non è in contestazione la circostanza secondo la quale la società attrice opera, nella gestione del tratto autostradale, nell'ambito della propria attività di impresa e non già per il perseguimento di bisogni di interesse generale;
pacifico, inoltre, che la stessa non rientri fra i soggetti indicati dalla norma (Stato, Regioni, Province, Comuni, consorzi, ecc.). Quanto al requisito oggettivo ….. parte convenuta deduce che la devoluzione sarebbe in favore dello Stato, con conseguente inapplicabilità della normativa, posto che la esenzione si giustifica solo in considerazione della devoluzione a comuni o province, destinatari del gettito. Sotto tale profilo, pertanto, la opposizione deve essere disattesa”;
- circa l'area di estensione del sovrappasso ha rilevato che “il cavalcavia si estende per una larghezza strada di metri 50 e per una lunghezza di 30 metri, per un totale di mq 1500,00, dimensioni che, oltre ad essere comprovate dal teste … appaiono effettivamente coerenti con le fotografie in atti”;
- che “in giudizio non è emersa né la prova della proprietà di detti mappali, né che detti mappali si trovino sottostanti al cavalcavia;
al contrario, come rilevato, è risultato comprovato, tramite il teste, che il terreno occupato è solo quello sottostante al cavalcavia ed è occupato dalla strada demaniale e non dagli ulteriori terreni posti nelle vicinanze”;
- sul cumulo ha osservato che “Non v'è dubbio che nel caso di specie per ogni annualità sono state irrogate due diverse sanzioni, per omesso pagamento e per omessa denuncia” ritenendo di poter applicare la normativa sul cumulo alla fattispecie in esame;
- con riferimento alle sanzioni da omesso versamento ha ritenuto di aderire all'orientamento costante della Corte in punto di inapplicabilità del cumulo alle ipotesi di omesso versamento e ha considerato l'opposizione di fondata “solo sotto CP_6 il profilo della omessa applicazione del cumulo giuridico pluriennale per la sanzione da omessa denuncia”;
- essendo la sanzione per omessa denuncia prevista dall'art. 63, comma 2, lettera g) D. Lgs. n. 446/1997 ed essendo pari al canone maggiorato fino al 50%, considerata la sanzione per omessa denuncia del caso di specie di € 10.968,50 per ogni avviso esecutivo impugnato, il Giudice di primo grado ha rideterminato in € 16.452,75 il totale delle sanzioni da omessa denuncia, a fronte di € 69.468,75 richiesti.
La ha interposto appello, Controparte_6 affidandolo ad una pluralità di motivi che possono essere così riassunti:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 507/1993, disciplinante la sussistenza di esenzioni sia di carattere oggettivo [ipotesi lett. e) della disposizione citata] sia soggettivo [ipotesi lett. a) della disposizione citata], con omessa valutazione della documentazione inerente la titolarità e la proprietà dei fondi, ove si erige il sovrappasso di ER (primo motivo di appello);
pagina 6 di 14 - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dato dalla titolarità in capo alla della proprietà del Controparte_6 sovrappasso (secondo motivo di appello);
- ritenuta erroneità di computo dell'area sovrastata dal cavalcavia assoggettato al canone, risultando il sovrappasso della via Roma di ER di circa 380,00 mq e non di mq. 1500,00, come indicato negli atti impositivi (terzo motivo di appello);
- incertezza circa il fondamento e la determinazione delle sanzioni, attesa l'ambiguità delle disposizioni che regolano la fattispecie (quarto motivo di appello);
- asserita violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, per avere applicato la normativa sul cumulo giuridico limitatamente alle sanzioni per omessa denuncia e non anche alle sanzioni per omesso versamento (quinto motivo di appello). In via istruttoria l'appellante, ha reiterato l'istanza di espletamento della CTU volta a descrivere e quantificare l'effettiva area occupata.
Instaurato il contraddittorio, con separati atti difensivi, si sono costituiti sia l'
[...]
sia la concessionaria del servizio, concludendo per il rigetto dell'appello in CP_8 via principale e proponendo appello in via incidentale, come in epigrafe trascritto.
Alla prima udienza la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 cpc. Le parti, nei termini concessi, hanno depositate le note scritte e gli atti difensivi conclusivi e all'odierna Camera di Consiglio la causa è stata discussa e decisa dalla Corte, nella composizione in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sez. I civ. della Suprema Corte con ordinanza n. 6831/2025 ha affermato: “ Il COSAP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite della Cassazione, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel
pagina 7 di 14 caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico”.
Con il primo motivo la società appellante ha reiterato le eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, invocando l'operatività delle esenzioni, soggettiva ed oggettiva, disciplinate dall'articolo 49, comma 1, lettere a) ed e), d.lgs. n. 507/93 in materia di TOSAP, così come richiamate dalle norme regolamentari Controparte_9
[...] ha giustificato le proprie Controparte_6 censure facendo leva sia sul requisito della pubblica utilità del servizio reso che, in tesi, la renderebbe totalmente equiparabile allo Stato sia sulla natura di società a prevalente partecipazione pubblica. Per sostenere la tesi, parte appellante, ha fatto rinvio ad alcune pronunce della Suprema Corte (ordinanze n. 4078/2020 e n. 4079/2020), concludendo che, nel caso oggetto di esame, non era rinvenibile il presupposto richiesto per il pagamento della e cioè CP_9 che il soggetto utilizzasse l'area a fini di lucro, sostanzialmente asservendola ai propri interessi, con conseguente sottrazione di essa all'uso pubblico. Il motivo è infondato. Il Tribunale di Pavia ha adottato un' interpretazione dell'art. 49 d.lgs. n. 507/93 conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo, con ordinanza n. 15204/20242, ha ribadito che la società concessionaria autostradale è tenuta al pagamento del canone per l'occupazione dello spazio aereo sovrastante il suolo comunale tramite un cavalcavia e che l'esenzione, prevista per lo Stato, non si estende al concessionario, in quanto quest'ultimo è un soggetto privato che gestisce l'infrastruttura in autonomia e a fini di lucro, realizzando così il presupposto impositivo della tassa. La Corte, ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata, osserva:
-il sovrappasso che attraversa una strada comunale, come nel caso per cui si procede, sottrae permanentemente quello spazio aereo a qualsiasi altro utilizzo da parte della collettività e integra il presupposto oggettivo della tassa;
- la società concessionaria, pur svolgendo un servizio di pubblica utilità, è un'entità di diritto privato, è una società per azioni che opera in regime di concessione e agisce in piena autonomia gestionale e imprenditoriale, con un evidente fine di lucro, derivante dalla gestione economica dell'infrastruttura;
pagina 8 di 14 - lo svolgimento di un servizio pubblico non trasforma, di per sé, un'impresa privata in un ente statale né le conferisce automaticamente i privilegi fiscali che il legislatore riserva allo Stato e il canone richiesto rappresenta un costo operativo per le infrastrutture che insistono su suolo pubblico, inclusi viadotti e cavalcavia;
- la società concessionaria è il soggetto passivo del tributo, in quanto realizza un'occupazione di suolo pubblico (spazio aereo soprastante) per la gestione di un'opera da cui trae un profitto economico. Tali osservazioni risultano tanto più vere laddove si consideri che le norme fiscali agevolative sono di stretta interpretazione, che l'esenzione è riconosciuta solo per le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato e che non può essere estesa alla società concessionaria appellante, trattandosi di un soggetto giuridico privato, come sopra riportato, che agisce con scopo di lucro ( per la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o agevolazioni cfr. Cass. sez. V civ. n. 15162/2024 in tema di TOSAP;
Cass. sez. 5 civ. n. 8869/2016; Cass. sez. 5 civ. n. 7037/2014). In definitiva, anche secondo la Corte, le finalità pubblicistiche dell'opera non fanno venir meno il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta dalla società concessionaria. Il rinvio ai principi enunciati dalle ordinanze n. 4078/2020 e n. 4079/2020, sollecitato dall'appellante, non appare condivisibile poiché tali pronunce hanno riguardato una problematica diversa e, più precisamente, la non cumulabilità della TOSAP con la tassa di sottrazione del bene all'uso pubblico.
La società appellante, inoltre, ha invocato l'esenzione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), d.lgs. n.507/93, che prevedeva per “ le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima “. Il Regolamento COSAP della Provincia di contempla una disposizione analoga CP_3 all'articolo 5, comma 1, punto 5, e così il Regolamento CUP all'art. 62 comma primo, lettera d). Tuttavia, in tali disposizioni, è ben chiarito che l'esenzione è accordata solo se sia prevista nell'atto di concessione, “o in un atto successivo, che gli impianti adibiti all'espletamento di servizi pubblici mediante i quali è effettuata l'occupazione siano devoluti gratuitamente alla Provincia al termine della concessione medesima e non già anche ad altri e diversi soggetti pubblici “. Tale ipotesi non è riscontrabile nel caso oggetto di esame. L'appellante, inoltre, opera al fine di ricavare dalla gestione un profitto e tanto è sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'esenzione riconosciuta alle occupazioni pagina 9 di 14 effettuate da Enti e Organi della Pubblica Amministrazione in via esclusiva e per fini istituzionali3. La Suprema Corte si è pronunciata in fattispecie analoghe a quella oggetto della presente valutazione, escludendo la fondatezza delle difese della società concessionaria della gestione autostradale4.
Con il secondo motivo la società appellante lamenta che il Giudice di primo grado non avrebbe esaminato la documentazione versata in atti, da cui si sarebbe potuta ricavare la titolarità della proprietà dei terreni in capo alla Pt_1 Controparte_6
con conseguente insussistenza dei presupposti di applicazione dei canoni COSAP.
[...]
Il motivo è infondato. Come osservato dal Tribunale di Pavia, l'oggetto dell'occupazione assoggettata ai canoni COSAP non è quella che si sviluppa su aree in proprietà della società appellante, ma quella che si realizza sul solo tratto di strada provinciale sovrastato dal cavalcavia oggetto di accertamento. Come indicato da consolidata giurisprudenza di legittimità5, è il tratto di strada provinciale in gestione, con irrilevanza della dedotta titolarità dei terreni su cui è stato realizzato il tracciato autostradale, che occorre prendere in considerazione. Rileva, in definitiva, solo l'occupazione del soprassuolo stradale limitatamente alla porzione di strada provinciale e sue pertinenze sovrastata dal manufatto.
Con il terzo motivo la società appellante ha contestato che il Tribunale di Pavia avrebbe omesso di disporre una CTU tecnica al fine di verificare l'entità della superficie dell'area stradale sovrastata dal cavalcavia. Il motivo è infondato. Trattasi di doglianza dedotta genericamente. La società appellante si è limitata a riproporre la tesi difensiva sviluppata in primo grado senza spendere argomentazioni per superare quanto affermato, a riguardo, dal Tribunale di Pavia e, dunque, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il Giudice di primo grado ha fondato la decisione sulla base di un prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta. Il teste escusso, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, è un accertatore in servizio con la qualifica di soggetto incaricato di pubblico servizio e ha confermato le misurazioni del quadrilatero sottostante l'impronta del cavalcavia riportate in atti. Nel corso della deposizione ha illustrato le modalità dell'accertamento eseguito, ha confermato di essersi recato sui luoghi di causa e di aver effettuato le misurazioni con l'ausilio della rotella metrica;
ha ribadito che la superficie quantificata era quella relativa alla proiezione a terra, “pari a 1500 metri quadri “ (in risposta ai capitoli 3 e 5), ha aggiunto che le misurazioni erano quelle riportate nella documentazione fotografica esibita nel corso dell'assunzione della prova. La società appellante non ha offerto elementi per mettere in discussione il metodo di misurazione adottato dall'incaricato di pubblico servizio e la richiesta CTU, meramente esplorativa, non può che essere disattesa.
Con il quarto motivo la società appellante ha contestato l'incertezza delle norme di riferimento, che disciplinano l'applicazione dei canoni alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio. Sulla base di tali premesse ha ribadito la necessità di disapplicare le sanzioni, denunciando l'ambiguità delle disposizioni in materia e contestualmente prospettando un affidamento incolpevole per aver ritenuto i canoni non dovuti, poiché in passato non richiesti dall'ente territoriale. Il motivo, nel suo complesso, è infondato. La circostanza che l'ente impositore non abbia in precedenza richiesto il pagamento dei canoni non è idonea a creare incertezza né ad ingenerare affidamento, trattandosi di un comportamento neutro. Il Collegio intende dare continuità a quanto già affermato da questa Corte in contenziosi analoghi: “indipendentemente dall'applicabilità della norma invocata al che non CP_9
è un tributo, si può osservare che non ricorre alcuna incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, che non si presentano oscure nel significato e che sono state sinora interpretate dalla S.C. in senso conforme (e contrario all'interpretazione invocata dall'odierna appellante). Né l'incertezza può desumersi dalla mancata richiesta dell'ente impositore, che, in quanto comportamento neutro, non è idonea a creare incertezza né ad ingenerare affidamento “6. Ipotesi che questa Corte non ritiene ricorra nel caso oggetto di esame. 6 Corte d'Appello di Milano, sez. I n. 1449/2023. pagina 11 di 14 E' indubbio che è da sussumersi nelle norme disciplinate in materia di COSAP e di CUP, considerato l'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato e le pronunce già rese dalla Cassazione in ipotesi analoghe (cfr. Cass. sez. V civ. ord. n. 6029/2024 con previsione di sanzione per abuso del processo). Quanto all'invocato affidamento legittimo7 sull' inerzia dell' ente territoriale, la Corte rileva l'infondatezza della questione, nei termini posti, considerato che non è imprevedibile, fino al momento del maturare della prescrizione, il sopraggiungere di una richiesta di pagamento dei canoni.
Con il quinto motivo la società appellante ha contestato il mancato riconoscimento del cumulo giuridico che, in tesi, avrebbe dovuto estendersi, oltre che alle sanzioni per omessa denuncia, anche alle sanzioni per omesso versamento contestate nei singoli avvisi di accertamento e CUP contestati. CP_9
Il motivo è infondato. La sanzione per omesso pagamento è cumulabile alla sanzione per omessa denuncia secondo il criterio del cumulo materiale e non di quello giuridico, dal momento che le condotte omissive sono ben distinte e le norme violate sono diverse. Il principio di diritto è stato affermato dalla Suprema Corte che ha riconosciuto l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che “ le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento”8.
Con il primo motivo dell'appello in via incidentale Controparte_1 ha contestato la decisone del Tribunale di Pavia nella parte in cui ha
[...] affermato la non cumulabilità della sanzione di omessa denuncia per le singole annualità (2016-2020) e per l'annualità CUP 2021. CP_9
Il Giudice di primo grado ha affermato “si ritiene la opposizione fondata solo sotto il profilo della omessa applicazione del cumulo giuridico pluriennale per la sanzione da omessa denuncia. Ciò premesso, si rileva. La sanzione per omessa denuncia è prevista
pagina 12 di 14 dall'articolo 63, comma 2, lettera g), d.lgs. 15.12.1997, n.446, ed è pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
considerato che
la sanzione per omessa denuncia è pari a € 10.968,50, da considerare quale la sanzione base;
che la stessa aumentata della metà ex art. 12, comma 5 D. Lgs. 472/1997 è pari a € 16.452,75, può accogliersi in tal senso la domanda avanzata in via subordinata, rideterminandosi in € 16.452,75 il totale delle sanzioni da omessa denuncia “. Sostiene parte appellata/appellante in via incidentale che ha errato il Giudice di primo grado nell'applicare sia il cumulo giuridico tra avvisi di accertamento COSAP ed avviso di accertamento CUP, poiché riferiti a tipologie di prelievo assoggettate a norme diverse con sanzioni tra loro eterogenee, sia l'articolo 63, comma 2, lettera g), d.lgs. n. 446/97. Il motivo è fondato. La disposizione citata si limita a disciplinare l'applicabilità del cumulo in materia tributaria e ogni annualità costituisce un autonomo periodo di obbligazione. L'omissione della denuncia si concretizza in relazione ad ogni singola annualità e rende l'importo richiesto a tale titolo dovuto per la sua interezza. Nell'accoglimento di tale motivo in via incidentale rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate, sempre in via incidentale, dalle appellate e relative alla regolamentazione delle spese di lite.
Conclusivamente l'appello in via principale viene rigettato. La sentenza appellata, in accoglimento del motivo di appello in via incidentale esaminato, viene parzialmente riformata, con rigetto di tutte le domande proposte dalla in primo grado e così Controparte_6 come reiterate in appello.
La società appellante è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e della , nella misura Controparte_1 Controparte_3 liquidata in dispositivo. La liquidazione tiene conto dei parametri medi dello scaglione ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia per tutte le fasi nel giudizio di primo grado e con esclusione di quella istruttoria, non tenutasi, in appello. La società appellante, in accoglimento della richiesta ex art. 389 cpc proposta da
[...]
è tenuta alla restituzione di quanto percepito in Controparte_1 esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 13 di 14 1. in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1055/2023 pubblicata in data 21/8/2023, rigetta tutte le domande proposte dalla
[...]
Controparte_6
2. condanna la al Controparte_6 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in complessivi € 24.004,00 per compensi ( di cui €
[...]
14.103,00 per il primo grado e € 9.991,00 per il secondo grado), oltre alle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. condanna la al Controparte_6 pagamento delle spese di lite in favore della , che liquida Controparte_3 in complessivi € 24.004,00 per compensi ( di cui € 14.103,00 per il primo grado e
€ 9.991,00 per il secondo grado), oltre alle spese generali nella misura del 15% e oltre oneri riflessi;
4. condanna la alla Controparte_6 restituzione in favore di Controparte_1 dell'importo percepito in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data di pagamento al saldo;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in via principale Controparte_6 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
In Milano il 18/6/2025
Il Presidente estensore SE Baccolini
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Civ., Sez. I, 10.06.2021, n.16395; Cass. Civ., sez. V, 10.01.2022, n.365; Cass. Civ., sez.V, 10.01.2022, n.378; Cass. Civ., sez.V, 11.01.2022, n.508; Cass. Civ., sez. V, 11.01.2022, n.509; Cass. Civ., sez.V, 12.01.2022, n.708; Cass. Civ., Sez. I, ord. 18.04.2023, n.10345; Cass. Civ., Sez. I, ord. 09.05.2023, n.12338; Cass. Civ., Sez.I, ord. 29.05.2023, n.15010; Cass. Civ., Sez. I, ord. 24.07.2023, n.22183; Cass. Civ., Sez. I, ord. 25.07.2023, n.22219; Cass. Civ., Sez. V, ord. 23.01.2024, n.2275; Cass. Civ., Sez. V, ord. 25.01.2024, n.2422. 3 Cass. sez. I civ. n. 16395/21. 4 Cass. sez. V civ. n. 365/22 “Il cosap, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico" (Cass.16395/2021; Cass. n.17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n.3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020).
1.3. Il soggetto obbligato a corrispondere il cosap è chi pone in essere l' "occupazione", titolata su atto di concessione o abusiva (Cass. 12167/2003; v.anche artt.1 e 2 reg. cosap provincia Teramo riprodotto nella sentenza impugnata), degli spazi e delle aree del demanio. Questa Corte, con pronuncia n.28341/2019, ha affermato il principio per il quale «In tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art.49 del cit. decreto». 5 Cass. Civ., Sez.I, 10.06.2021, n.16395; ed in senso esattamente conforme anche: Cass. Civ., Sez. I, ord. 18.04.2023, n.10345 pagina 10 di 14 7 Cass. sez. I civ. n. 17182/2025. 8 Cass. civ. sez. V ord. n. 27068/2017.