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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11870 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BONETTA Controparte_1
ANGELA presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BONETTA ANGELA CP_2
presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso:
ritenuto che
la domanda formulata dalle parti con ricorso congiunto di divorzio possa essere accolta chiede che il Tribunale accolga il ricorso pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/07/2024 e , premettendo Controparte_1 CP_2
di aver contratto matrimonio a Napoli il 17/10/2009 e che dall'unione erano nati il Per_1
10.2.2010 e il 7.11.2017, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Per_2
Presidente del Tribunale di Napoli in data 18.3.2019, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 10206/2022 del Tribunale di Napoli pubbl. il 16.11.22, passata in giudicato, resa nel procedimento RG n. 34014/2018, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Con decreto di fissazione il Giudice relatore fissava l'udienza di comparizione e onerava le parti al deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza separativa.
Per l'udienza del 28.11.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, con allegata dichiarazione sottoscritta dalle stesse, nella quale esponevano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di divorzio richiesta nel ricorso sottoscritto. Veniva altresì depositata l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
17/10/2009 (atto n. 73, parte II, S. A, sez. K reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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