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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5986 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4319 dell'anno 2020, vertente tra:
(C.F. ), nella qualità di A.U. e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (C.F. , Partita IVA ), Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ferdinando Grammegna;
Parte_3
e
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 Pt_4
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Gessica Pasqualin e dall'Avv.
[...]
LE DE ZZ;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2011/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 25.02.2020.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE NEL RITO E NEL MERITO, 1. Voglia l'On. Corte adita - in accoglimento del presente atto di appello, ed in particolare per il PRIMO profilo indicato nel paragrafo 2.1., cui si rinvia, e che quivi si ha per ripetuto e trascritto – accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza appellata in parte qua, con conseguente integrale riforma della stessa
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Napoli a favore della competenza dell'Arbitrato di Genova ovvero ora del Giudice di Genova per quanto in epigrafe evidenziato, con conseguente REVOCA integrale del monitorio opposto, con condanna Con dell' APPELLATA per lite temeraria ex art. 96 cpc e/o con condanna di per Controparte_2 le spese legali del doppio grado del giudizio, con attribuzione all'Avv. Ferdinando GRAMMEGNA per mancata riscossione delle spettanze professionali e per mancato rimborso delle spese legali, con ogni relativa conseguenza;
IN SUBORDINE, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento e di rigetto del , 2. Voglia l'On. Corte adita - in accoglimento del presente atto di Parte_5 appello, ed in particolare per il SECONDO profilo indicato nel paragrafo 2.2., cui si rinvia, e che quivi si ha per ripetuto e trascritto – accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza appellata in parte qua, con conseguente integrale riforma della stessa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la infondatezza e la temerarietà della pretesa di , in quanto l'OPPONENTE contesta CP_1 espressamente la somma di USD 71.430,31, non dovuta per quanto in epigrafe evidenziato ovvero, in subordine, la somma oggetto del monitorio non è dovuta in quanto già pagata in GIAMAICA ovvero, IN ESTREMO SUBORDINE, la somma oggetto del monitorio, ove mai dovuta, deve essere Con integralmente compensata con il nei confronti di per i noli di giugno e luglio Parte_6
2016, stante l'inadempimento di dell'allegato E dello e mancati versamenti ex CP_1 CP_4
Con Par punto 1, lettera H comma II dell'allegato E dello da parte di nei confronti di CP_4 pari ad USD 305.790,81 ovvero la maggior o minor somma dovuta per come accertata in questo giudizio e, per l'effetto, effettuata la RICHIESTA COMPENSAZIONE giudiziaria dell'importo Con dovuto per il monitorio, deve essere condannata al pagamento in favore di della Parte_2 residua somma dovuta pari ad USD 234.360,5 ovvero la maggior o minor somma accertata e quantizzata in questo giudizio, CON ESPRESSA REVOCA del monitorio opposto nonché CON
INTEGRALE RIFORMA SUL PUNTO DELLA SENTENZA APPELLATA IN PARTE QUA, con Con condanna di per lite temeraria ex art. 96 cpc, con VITTORIA di spese legali del doppio grado,
CON ATTRIBUZIONE, con ogni relativa conseguenza”.
Per l'appellata: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e, in particolare, previa reiezione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, dichiarare, con ordinanza da pronunciarsi ai sensi dell'art. 348ter, comma I, c.p.c. all'udienza ex art. 350 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi degli artt. 342 Parte_2
e/o 348bis c.p.c. e, in ogni caso, respingere l'appello promosso da perchè Parte_2 infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza ex adverso impugnata. Con vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con decreto ingiuntivo n. 1886/2018, il Tribunale di Napoli ingiungeva a il Parte_2 pagamento in favore di di $ 71.430,31 (con facoltà di cambio in Euro), a titolo di CP_1 rimborso di premi assicurativi e di corrispettivo di fornitura di carburante, sulla base di una scrittura privata del 16.9.2016 che prevedeva che la società creditrice acquistasse del carburante e provvedesse al pagamento di premi assicurativi, in relazione ad una imbarcazione di proprietà della società debitrice all'epoca ferma nel porto di Balboa, e che poi rimborsasse le predette somme Parte_2 alla CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la debitrice ingiunta proponeva opposizione avverso il predetto decreto, eccependo in primo luogo la incompetenza territoriale del giudice adito, l'esistenza di una clausola compromissoria in favore di un collegio arbitrale operante a Genova presso lo studio dell'avv. Mordiglia, con conseguente rimessione delle parti innanzi a quel collegio.
Costituitasi, la creditrice chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Veniva espletata copiosa attività istruttoria, e con sentenza n. 2011/2020 del 25.2.2020, il Tribunale adito rigettava l'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese di lite ed alle spese per la consulenza tecnica d'ufficio resasi necessaria per la traduzione di tutta la documentazione prodotta in giudizio.
Nel merito, il giudice di prime cure osservava come in data 5.5.2016, le due parti in causa avevano stipulato un contratto standard di gestione navale denominato “Shipman88”, con il quale la CP_1 si impegnava a svolgere una serie di servizi di gestione relativi alla imbarcazione denominata MV
Trading Fabrizia, in qualità di agente in nome e per conto della sino ad aprile del Parte_2
2017 o sino a che tutti i redditi finanziari in sospeso fossero stati ricevuti dal gestore, compresa la fornitura di carburante, ma con copertura assicurativa a carico del proprietario;
all'art. 19. 1 del predetto contratto, si stabiliva che “qualunque disputa che dovesse sorgere da questo contratto o in relazione ad esso, si farà riferimento per l'arbitrato a Genova, secondo le norme del c.p.c.”, ed analoga previsione veniva indicata all'art. 8 di un successivo contratto quadro stipulato sempre in data 5.5.2016, con cui in considerazione dei costi anticipati dal gestore la si CP_1 Parte_2 impegnava a garantire il gestore, considerato il suo obbligo di rimborso, con un mutuo di $90.000 sulla nave, che sarebbe stato cancellato al momento dell'integrale rimborso da a Parte_2 CP_1 su tutte le somme cancellate. Il tribunale rilevava come la pretesa monitoria, nello specifico, si fondava invece su un accordo privato del 16.9.2016, intercorso, oltre che tra le due parti in causa
(Capitalease armatore commerciale della imbarcazione, quale gestore commerciale) anche CP_1 con SA MA TD quale gestore tecnico, nella cui premessa si dava atto di un avviso di risoluzione contrattuale del contratto 5.5.2016 inoltrato dalla per inadempimento della CP_1
, e che al fine di consentire che la imbarcazione, ferma nel porto di Panama, potesse Parte_2 proseguire il suo viaggio verso Haiti, la prima consentiva di fornire un ulteriore credito sino a 90.0000 dollari, per le spese necessarie per completare tale viaggio, fermo il credito già maturato alla data dell'accordo, e cioè al 16.9.2016. Dunque, a parere del Tribunale, le parti davano atto in tale documento della risoluzione del precedente contratto, con conseguente impossibilità di ritenere che le controversie nascenti da tale secondo accordo, come quella azionata in via monitoria, potesse essere soggetta alla clausola arbitrale, anche in relazione al fatto che l'anticipazione di somme ivi contenuta non era prevista nel contratto del 5.5.2016, essendo una prestazione aggiuntiva ed estranea ai precedenti accordi. Il Tribunale dava altresì atto, ad ulteriore chiarezza sulle questioni di giurisdizione, che le parti non erano più neanche vincolate alla convenzione arbitrale ai sensi dell'art. 816 septies c.p.c., secondo comma, non avendo anticipato le spese necessarie per l'esecuzione dell'arbitrato, e che in nessun modo poteva ritenersi che, essendo venuta meno la clausola arbitrale, fosse comunque competente il Tribunale di Genova, per via della sola coincidenza geografica tra la sede dell'arbitro e tale ufficio giudiziario, non essendoci alcuna clausola di deroga alla competenza territoriale ordinaria pattuita tra le parti, con riferimento alle autorità giudiziarie ordinarie;
per tali motivi il giudice riteneva del tutto infondate le questioni di giurisdizione e competenza sollevate.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, con il quale la aveva richiesto il pagamento Parte_2 di € 15.000.000 a titolo di risarcimento, il giudice ne rilevava la infondatezza e le genericità.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la predetta Parte_2 sentenza, censurando – secondo quanto si dirà più diffusamente in seguito - l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non aver ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in relazione alla clausola arbitrale, atteso che l'accordo del 16.9.2016, qualificato come riconoscimento del debito, non era autonoma fonte di obbligazione, ma aveva solo il valore di un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, e l'erroneità del ragionamento del Tribunale nella parte in cui non aveva colto il chiaro inadempimento delle controparti ex art. 1453 c.c. ad ogni accordo commerciale con conseguente non debenza delle somme dovute. L'appellante ha concluso per la competenza dell'arbitro di Genova o del Tribunale di Genova, o in subordine per la dichiarazione di non debenza della somma ingiunta. Costituitasi, la ha denunciato l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza nel merito, CP_1 evidenziando come qualsiasi eccezione di compensazione formulata in sede di appello andava dichiarata inammissibile in tale sede.
All'udienza del 25.6.2025, la Corte ha trattenuto in decisione la causa, con termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello
Preliminarmente, la Corte osserva la sovrabbondanza stilistica e la eccessiva ridondanza contenutistica dell'atto di appello che riporta, inutilmente, interi passi della sentenza impugnata, intere parti di atti giudiziari depositati in primo grado, a ripetitiva confutazione di singoli e limitati passaggi motivazionali della sentenza impugnata, il tutto nel tentativo di rendere agevole la sua lettura complessiva, nonostante le frammentarie e plurime ripetizioni di pochi elementi certi di censura su cui occorre invece esercitare il vaglio critico alla luce di quanto espresso nella pronuncia impugnata;
vaglio critico che, dunque – come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellata sin dalla costituzione in giudizio –, è limitato a singole e ben limitate questioni oggetto di censura, per come individuabili alla luce dei motivi della decisione di primo grado.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello si è inteso censurare la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che fonte della pretesa monitoria azionata dalla parte opposta in primo grado fosse la scrittura privata del 16.9.2016, contenente una ricognizione di debito e che tale circostanza, rendeva dunque inoperante, anche perché risolto, il precedente contratto del maggio 2016 nel cui corpo era invece prevista l'operatività di una clausola arbitrale che avrebbe imposto alle parti di rivolgersi agli arbitri anziché al Tribunale per dirimere eventuali controversie che fossero nate dalla esecuzione di quel contratto.
Secondo la tesi dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che la ricognizione di debito contenuta nel documento del 16.9.2016 non è una autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando ex art. 1988 c.c., una astrazione meramente processuale della “causa debendi” da cui deriva una semplice rilevanza probatoria che dispensa il destinatario della dichiarazione dal provare il suo credito ed il rapporto sottostante, che tuttavia resta un elemento imprescindibile.
A sostegno della sua tesi, l'appellante cita la giurisprudenza della Suprema Corte (riportando la massima della ordinanza n. 24451/2020 erroneamente indicata come sentenza 20689/2016) per la quale: “La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex articolo 1988 del codice civile, un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice
“relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento a esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”.
Il Tribunale – secondo l'appellante – avrebbe errato nel non avvedersi che la risoluzione del contratto del maggio 2016 per colpa della , avrebbe fatto venir meno quel rapporto CP_1 sottostante a cui la ricognizione di debito faceva riferimento, e per l'effetto anche la ricognizione medesima, con la conseguenza che, in punto di competenza, la controversia in esame dovesse essere trattata dal collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto risolto.
Dunque, in sintesi, nonostante la certezza delle circostanza relative tanto alla natura di ricognizione di debito del documento 16.9.2016 (per come riferito dalla stesa appellante debitrice), quanto alla risoluzione del contratto del maggio 2016 al momento della sottoscrizione del documento 16.9.2016 (circostanza sempre riferita dalla stessa difesa della appellante debitrice), in buona sostanza il Giudice avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore della clausola arbitrale contenuta nel contratto risolto e devolvere la controversia relativa al debito oggetto di ricognizione ed azionato in sede monitoria sulla base della ricognizione medesima (e non del precedente contratto risolto) in favore degli arbitri, convenzionalmente deputati alla risoluzione delle controversie nascenti dal contratto risolto.
La tesi di parte appellante, evidentemente contorta e suggestiva, oltre che intrisa di evidenti salti logici, è infondata.
Come correttamente indicato dal Tribunale, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato azionato non sulla base del contratto del 5.5.2016, ma sulla base dell'accordo privato del 16.9.2016 tra
(creditrice), (gestore commerciale) , Esa MA (gestore Parte_2 CP_1 tecnico), nel quale si dà atto che la ha fatto pervenire alla avviso di CP_1 Parte_2 risoluzione del contratto 5.5.2016, e che le parti tutte, concordano che, allo scopo di consentire alla imbarcazione, nelle more ferma al porto di Balboa (Panama), di proseguire verso il luogo di destinazione (Haiti) per la consegna di merce trasportata, la anticipava un ulteriore CP_1 credito di 90.000 dollari alla deducendo di aver già pagato tutto ciò che era in Parte_2 esecuzione del contratto 5.5.2016 (cfr. documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado); dunque, non solo il titolo azionato in via monitoria non
è il contratto 5.5.2016, bensì quello 16.9.2016, ma – come evidenziato dal giudice – anche il credito azionato è un credito sorto in tale seconda data e non in esecuzione del contratto del
5.5.2016, trattandosi di un'anticipazione aggiuntiva concessa da a e ciò in CP_1 Parte_2 una nuova intesa a cui prendeva parte altresì un terzo soggetto non presente nel contratto del
5.5.2016, sulla cui risoluzione le parti si dichiaravano concordi.
La conferma della esattezza delle valutazioni in fatto compiute dal Tribunale si ha dalla lettura del ricorso monitorio – del tutto taciuto nell'atto di appello, nonostante la ridondanza delle altre argomentazioni proposte – nel quale è espressamente indicato il contratto del 16.9.2016 quale titolo azionato, e le medesime somme ingiunte sono quelle anticipate ex novo, per effetto di tale accordo (e non di quello del 5.5.2016) per un ammontare complessivo di $ 71.430,31, e nello specifico $ 18.692,92 per il pagamento dei premi di assicurazione sulla nave, ed $ 52.737,39 per il pagamento del combustibile, tutti importi il cui pagamento era stato richiesto a da CP_1 in data 21.9.2016 (cfr. documento 3 fascicolo monitorio), e dunque in data coeva Parte_2 all'accordo del 16.9.16 poiché in sua esecuzione.
Ciò posto, è evidente la assoluta estraneità delle somme ingiunte rispetto al contratto 5.5.2016 per il quale, e limitatamente ad esso, vigeva la clausola compromissoria invocata dall'opponente e la cui operatività è stata evocata anche in questa sede quale motivo di appello.
Il Tribunale ha dunque correttamente affermato la propria competenza ai sensi delle regole generali in relazione al foro del convenuto, ritenendo inoperante, rispetto alla pretesa creditoria azionata, il contratto del maggio 2016.
DE tutto priva di fondamento, poi, oltre che immotivata, appare la suggestiva tesi dell'appellante, proposta sia in primo grado che in questa sede, secondo cui, pur a voler ritenere inoperante la clausola compromissoria (anche per il meccanismo ex art. 816 septies, essendo acclarato che le parti non avevano anticipato le spese e dunque non erano più vincolate alla convenzione arbitrale), in virtù della collocazione geografica degli arbitri in Genova, sarebbe competente il Tribunale di Genova. La tesi è proposta all'esito di un salto logico privo di qualsiasi riscontro processuale e contrattuale, pur laddove si volesse ritenere operante la disciplina pattizia del 5.5.2016.
Con il secondo motivo di appello, la ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte Parte_2 in cui non avrebbe considerato che le voci di credito azionate non sarebbero comunque dovute, atteso Con che quanto alla quota dei premi assicurativi della nave, esse erano somme “già dovute da Con secondo l'accordo del 5.5.2016” e quanto alla quota relativa al combustibile, perché “la era tenuta a lasciare la nave con lo stesso combustibile che aveva trovato all'avvio del rapporto”, e perché “nel mercato dello shipping è pacifico (fatto talmente ragionevole che costituisce fatto notorio) che chi lascia la nave deve lasciare la stessa con lo stesso bunker (carburante) che ha trovato nella nave” (atto di appello pagina 27 e ss.).
Il motivo è del tutto inammissibile. Si evidenzia infatti, da un lato, la assoluta insufficienza della argomentazioni proposte a sostenere una critica ragionevole e documentata della decisione di primo grado, essendo la prima argomentazione del tutto generica, apodittica ed indimostrata nell'an e nel quantum (quella sui premi assicurativi), e la seconda (quella su carburante) sorretta da una osservazione di asserito carattere generale, del tutto inconsistente quale valido motivo di censura in fatto o in diritto;
dall'altro, deve altresì rilevarsi la assenza delle medesime prospettazioni nel giudizio di primo grado, ove tra i motivi di opposizione non compare il tema della non debenza delle somme ingiunte secondo le argomentazioni riportate per la prima volta in appello nel motivo in esame, soffermandosi l'opposizione in primo grado esclusivamente sulla questione della clausola compromissoria e su una contorta e unilaterale rendicontazione della dinamica contrattuale la cui lettura integrale nulla fa emergere circa la contestazione del quantum delle somme ingiunte in relazione ai due titoli (premi assicurativi e carburante) qui contestati secondo le prospettazioni di cui si è detto.
Il motivo è dunque inammissibile.
Infine, quanto alla richiesta di compensazione avanzata in questa sede tra il credito ingiunto ed asseriti controcrediti della parte appellante, deve rilevarsi, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, che tale tema non è mai stato oggetto di specifica richiesta in primo grado, atteso che all'epoca della instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti avevano devoluto agli arbitri parte delle loro controversie nascenti dal contratto del 5.5.2016, e quindi ogni relativa domanda era inammissibile (cfr. sentenza di primo grado). Ad ogni modo, si evidenzia che l'appellante non ha dato adeguato riscontro di nessuna pretesa creditoria certa, liquida ed esigibile nei confronti della ragion per cui, anche a voler ritenere ammissibile il vaglio di tale CP_1 eccezione, essa andrebbe definitivamente respinta nel merito.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono CP_5 liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI,
Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore della controversia. Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4319/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2011/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 25.2.2020:
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite liquidate ed in euro 12.154,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 19.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4319 dell'anno 2020, vertente tra:
(C.F. ), nella qualità di A.U. e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (C.F. , Partita IVA ), Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ferdinando Grammegna;
Parte_3
e
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 Pt_4
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Gessica Pasqualin e dall'Avv.
[...]
LE DE ZZ;
-APPELLATA–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2011/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 25.02.2020.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE NEL RITO E NEL MERITO, 1. Voglia l'On. Corte adita - in accoglimento del presente atto di appello, ed in particolare per il PRIMO profilo indicato nel paragrafo 2.1., cui si rinvia, e che quivi si ha per ripetuto e trascritto – accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza appellata in parte qua, con conseguente integrale riforma della stessa
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice di Napoli a favore della competenza dell'Arbitrato di Genova ovvero ora del Giudice di Genova per quanto in epigrafe evidenziato, con conseguente REVOCA integrale del monitorio opposto, con condanna Con dell' APPELLATA per lite temeraria ex art. 96 cpc e/o con condanna di per Controparte_2 le spese legali del doppio grado del giudizio, con attribuzione all'Avv. Ferdinando GRAMMEGNA per mancata riscossione delle spettanze professionali e per mancato rimborso delle spese legali, con ogni relativa conseguenza;
IN SUBORDINE, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento e di rigetto del , 2. Voglia l'On. Corte adita - in accoglimento del presente atto di Parte_5 appello, ed in particolare per il SECONDO profilo indicato nel paragrafo 2.2., cui si rinvia, e che quivi si ha per ripetuto e trascritto – accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza appellata in parte qua, con conseguente integrale riforma della stessa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la infondatezza e la temerarietà della pretesa di , in quanto l'OPPONENTE contesta CP_1 espressamente la somma di USD 71.430,31, non dovuta per quanto in epigrafe evidenziato ovvero, in subordine, la somma oggetto del monitorio non è dovuta in quanto già pagata in GIAMAICA ovvero, IN ESTREMO SUBORDINE, la somma oggetto del monitorio, ove mai dovuta, deve essere Con integralmente compensata con il nei confronti di per i noli di giugno e luglio Parte_6
2016, stante l'inadempimento di dell'allegato E dello e mancati versamenti ex CP_1 CP_4
Con Par punto 1, lettera H comma II dell'allegato E dello da parte di nei confronti di CP_4 pari ad USD 305.790,81 ovvero la maggior o minor somma dovuta per come accertata in questo giudizio e, per l'effetto, effettuata la RICHIESTA COMPENSAZIONE giudiziaria dell'importo Con dovuto per il monitorio, deve essere condannata al pagamento in favore di della Parte_2 residua somma dovuta pari ad USD 234.360,5 ovvero la maggior o minor somma accertata e quantizzata in questo giudizio, CON ESPRESSA REVOCA del monitorio opposto nonché CON
INTEGRALE RIFORMA SUL PUNTO DELLA SENTENZA APPELLATA IN PARTE QUA, con Con condanna di per lite temeraria ex art. 96 cpc, con VITTORIA di spese legali del doppio grado,
CON ATTRIBUZIONE, con ogni relativa conseguenza”.
Per l'appellata: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e, in particolare, previa reiezione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, dichiarare, con ordinanza da pronunciarsi ai sensi dell'art. 348ter, comma I, c.p.c. all'udienza ex art. 350 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi degli artt. 342 Parte_2
e/o 348bis c.p.c. e, in ogni caso, respingere l'appello promosso da perchè Parte_2 infondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza ex adverso impugnata. Con vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
Con decreto ingiuntivo n. 1886/2018, il Tribunale di Napoli ingiungeva a il Parte_2 pagamento in favore di di $ 71.430,31 (con facoltà di cambio in Euro), a titolo di CP_1 rimborso di premi assicurativi e di corrispettivo di fornitura di carburante, sulla base di una scrittura privata del 16.9.2016 che prevedeva che la società creditrice acquistasse del carburante e provvedesse al pagamento di premi assicurativi, in relazione ad una imbarcazione di proprietà della società debitrice all'epoca ferma nel porto di Balboa, e che poi rimborsasse le predette somme Parte_2 alla CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la debitrice ingiunta proponeva opposizione avverso il predetto decreto, eccependo in primo luogo la incompetenza territoriale del giudice adito, l'esistenza di una clausola compromissoria in favore di un collegio arbitrale operante a Genova presso lo studio dell'avv. Mordiglia, con conseguente rimessione delle parti innanzi a quel collegio.
Costituitasi, la creditrice chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Veniva espletata copiosa attività istruttoria, e con sentenza n. 2011/2020 del 25.2.2020, il Tribunale adito rigettava l'opposizione, con condanna dell'opponente alle spese di lite ed alle spese per la consulenza tecnica d'ufficio resasi necessaria per la traduzione di tutta la documentazione prodotta in giudizio.
Nel merito, il giudice di prime cure osservava come in data 5.5.2016, le due parti in causa avevano stipulato un contratto standard di gestione navale denominato “Shipman88”, con il quale la CP_1 si impegnava a svolgere una serie di servizi di gestione relativi alla imbarcazione denominata MV
Trading Fabrizia, in qualità di agente in nome e per conto della sino ad aprile del Parte_2
2017 o sino a che tutti i redditi finanziari in sospeso fossero stati ricevuti dal gestore, compresa la fornitura di carburante, ma con copertura assicurativa a carico del proprietario;
all'art. 19. 1 del predetto contratto, si stabiliva che “qualunque disputa che dovesse sorgere da questo contratto o in relazione ad esso, si farà riferimento per l'arbitrato a Genova, secondo le norme del c.p.c.”, ed analoga previsione veniva indicata all'art. 8 di un successivo contratto quadro stipulato sempre in data 5.5.2016, con cui in considerazione dei costi anticipati dal gestore la si CP_1 Parte_2 impegnava a garantire il gestore, considerato il suo obbligo di rimborso, con un mutuo di $90.000 sulla nave, che sarebbe stato cancellato al momento dell'integrale rimborso da a Parte_2 CP_1 su tutte le somme cancellate. Il tribunale rilevava come la pretesa monitoria, nello specifico, si fondava invece su un accordo privato del 16.9.2016, intercorso, oltre che tra le due parti in causa
(Capitalease armatore commerciale della imbarcazione, quale gestore commerciale) anche CP_1 con SA MA TD quale gestore tecnico, nella cui premessa si dava atto di un avviso di risoluzione contrattuale del contratto 5.5.2016 inoltrato dalla per inadempimento della CP_1
, e che al fine di consentire che la imbarcazione, ferma nel porto di Panama, potesse Parte_2 proseguire il suo viaggio verso Haiti, la prima consentiva di fornire un ulteriore credito sino a 90.0000 dollari, per le spese necessarie per completare tale viaggio, fermo il credito già maturato alla data dell'accordo, e cioè al 16.9.2016. Dunque, a parere del Tribunale, le parti davano atto in tale documento della risoluzione del precedente contratto, con conseguente impossibilità di ritenere che le controversie nascenti da tale secondo accordo, come quella azionata in via monitoria, potesse essere soggetta alla clausola arbitrale, anche in relazione al fatto che l'anticipazione di somme ivi contenuta non era prevista nel contratto del 5.5.2016, essendo una prestazione aggiuntiva ed estranea ai precedenti accordi. Il Tribunale dava altresì atto, ad ulteriore chiarezza sulle questioni di giurisdizione, che le parti non erano più neanche vincolate alla convenzione arbitrale ai sensi dell'art. 816 septies c.p.c., secondo comma, non avendo anticipato le spese necessarie per l'esecuzione dell'arbitrato, e che in nessun modo poteva ritenersi che, essendo venuta meno la clausola arbitrale, fosse comunque competente il Tribunale di Genova, per via della sola coincidenza geografica tra la sede dell'arbitro e tale ufficio giudiziario, non essendoci alcuna clausola di deroga alla competenza territoriale ordinaria pattuita tra le parti, con riferimento alle autorità giudiziarie ordinarie;
per tali motivi il giudice riteneva del tutto infondate le questioni di giurisdizione e competenza sollevate.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, con il quale la aveva richiesto il pagamento Parte_2 di € 15.000.000 a titolo di risarcimento, il giudice ne rilevava la infondatezza e le genericità.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la predetta Parte_2 sentenza, censurando – secondo quanto si dirà più diffusamente in seguito - l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non aver ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione in relazione alla clausola arbitrale, atteso che l'accordo del 16.9.2016, qualificato come riconoscimento del debito, non era autonoma fonte di obbligazione, ma aveva solo il valore di un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, e l'erroneità del ragionamento del Tribunale nella parte in cui non aveva colto il chiaro inadempimento delle controparti ex art. 1453 c.c. ad ogni accordo commerciale con conseguente non debenza delle somme dovute. L'appellante ha concluso per la competenza dell'arbitro di Genova o del Tribunale di Genova, o in subordine per la dichiarazione di non debenza della somma ingiunta. Costituitasi, la ha denunciato l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza nel merito, CP_1 evidenziando come qualsiasi eccezione di compensazione formulata in sede di appello andava dichiarata inammissibile in tale sede.
All'udienza del 25.6.2025, la Corte ha trattenuto in decisione la causa, con termini ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello
Preliminarmente, la Corte osserva la sovrabbondanza stilistica e la eccessiva ridondanza contenutistica dell'atto di appello che riporta, inutilmente, interi passi della sentenza impugnata, intere parti di atti giudiziari depositati in primo grado, a ripetitiva confutazione di singoli e limitati passaggi motivazionali della sentenza impugnata, il tutto nel tentativo di rendere agevole la sua lettura complessiva, nonostante le frammentarie e plurime ripetizioni di pochi elementi certi di censura su cui occorre invece esercitare il vaglio critico alla luce di quanto espresso nella pronuncia impugnata;
vaglio critico che, dunque – come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellata sin dalla costituzione in giudizio –, è limitato a singole e ben limitate questioni oggetto di censura, per come individuabili alla luce dei motivi della decisione di primo grado.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello si è inteso censurare la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che fonte della pretesa monitoria azionata dalla parte opposta in primo grado fosse la scrittura privata del 16.9.2016, contenente una ricognizione di debito e che tale circostanza, rendeva dunque inoperante, anche perché risolto, il precedente contratto del maggio 2016 nel cui corpo era invece prevista l'operatività di una clausola arbitrale che avrebbe imposto alle parti di rivolgersi agli arbitri anziché al Tribunale per dirimere eventuali controversie che fossero nate dalla esecuzione di quel contratto.
Secondo la tesi dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che la ricognizione di debito contenuta nel documento del 16.9.2016 non è una autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando ex art. 1988 c.c., una astrazione meramente processuale della “causa debendi” da cui deriva una semplice rilevanza probatoria che dispensa il destinatario della dichiarazione dal provare il suo credito ed il rapporto sottostante, che tuttavia resta un elemento imprescindibile.
A sostegno della sua tesi, l'appellante cita la giurisprudenza della Suprema Corte (riportando la massima della ordinanza n. 24451/2020 erroneamente indicata come sentenza 20689/2016) per la quale: “La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex articolo 1988 del codice civile, un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice
“relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento a esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”.
Il Tribunale – secondo l'appellante – avrebbe errato nel non avvedersi che la risoluzione del contratto del maggio 2016 per colpa della , avrebbe fatto venir meno quel rapporto CP_1 sottostante a cui la ricognizione di debito faceva riferimento, e per l'effetto anche la ricognizione medesima, con la conseguenza che, in punto di competenza, la controversia in esame dovesse essere trattata dal collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto risolto.
Dunque, in sintesi, nonostante la certezza delle circostanza relative tanto alla natura di ricognizione di debito del documento 16.9.2016 (per come riferito dalla stesa appellante debitrice), quanto alla risoluzione del contratto del maggio 2016 al momento della sottoscrizione del documento 16.9.2016 (circostanza sempre riferita dalla stessa difesa della appellante debitrice), in buona sostanza il Giudice avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore della clausola arbitrale contenuta nel contratto risolto e devolvere la controversia relativa al debito oggetto di ricognizione ed azionato in sede monitoria sulla base della ricognizione medesima (e non del precedente contratto risolto) in favore degli arbitri, convenzionalmente deputati alla risoluzione delle controversie nascenti dal contratto risolto.
La tesi di parte appellante, evidentemente contorta e suggestiva, oltre che intrisa di evidenti salti logici, è infondata.
Come correttamente indicato dal Tribunale, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato azionato non sulla base del contratto del 5.5.2016, ma sulla base dell'accordo privato del 16.9.2016 tra
(creditrice), (gestore commerciale) , Esa MA (gestore Parte_2 CP_1 tecnico), nel quale si dà atto che la ha fatto pervenire alla avviso di CP_1 Parte_2 risoluzione del contratto 5.5.2016, e che le parti tutte, concordano che, allo scopo di consentire alla imbarcazione, nelle more ferma al porto di Balboa (Panama), di proseguire verso il luogo di destinazione (Haiti) per la consegna di merce trasportata, la anticipava un ulteriore CP_1 credito di 90.000 dollari alla deducendo di aver già pagato tutto ciò che era in Parte_2 esecuzione del contratto 5.5.2016 (cfr. documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta in primo grado); dunque, non solo il titolo azionato in via monitoria non
è il contratto 5.5.2016, bensì quello 16.9.2016, ma – come evidenziato dal giudice – anche il credito azionato è un credito sorto in tale seconda data e non in esecuzione del contratto del
5.5.2016, trattandosi di un'anticipazione aggiuntiva concessa da a e ciò in CP_1 Parte_2 una nuova intesa a cui prendeva parte altresì un terzo soggetto non presente nel contratto del
5.5.2016, sulla cui risoluzione le parti si dichiaravano concordi.
La conferma della esattezza delle valutazioni in fatto compiute dal Tribunale si ha dalla lettura del ricorso monitorio – del tutto taciuto nell'atto di appello, nonostante la ridondanza delle altre argomentazioni proposte – nel quale è espressamente indicato il contratto del 16.9.2016 quale titolo azionato, e le medesime somme ingiunte sono quelle anticipate ex novo, per effetto di tale accordo (e non di quello del 5.5.2016) per un ammontare complessivo di $ 71.430,31, e nello specifico $ 18.692,92 per il pagamento dei premi di assicurazione sulla nave, ed $ 52.737,39 per il pagamento del combustibile, tutti importi il cui pagamento era stato richiesto a da CP_1 in data 21.9.2016 (cfr. documento 3 fascicolo monitorio), e dunque in data coeva Parte_2 all'accordo del 16.9.16 poiché in sua esecuzione.
Ciò posto, è evidente la assoluta estraneità delle somme ingiunte rispetto al contratto 5.5.2016 per il quale, e limitatamente ad esso, vigeva la clausola compromissoria invocata dall'opponente e la cui operatività è stata evocata anche in questa sede quale motivo di appello.
Il Tribunale ha dunque correttamente affermato la propria competenza ai sensi delle regole generali in relazione al foro del convenuto, ritenendo inoperante, rispetto alla pretesa creditoria azionata, il contratto del maggio 2016.
DE tutto priva di fondamento, poi, oltre che immotivata, appare la suggestiva tesi dell'appellante, proposta sia in primo grado che in questa sede, secondo cui, pur a voler ritenere inoperante la clausola compromissoria (anche per il meccanismo ex art. 816 septies, essendo acclarato che le parti non avevano anticipato le spese e dunque non erano più vincolate alla convenzione arbitrale), in virtù della collocazione geografica degli arbitri in Genova, sarebbe competente il Tribunale di Genova. La tesi è proposta all'esito di un salto logico privo di qualsiasi riscontro processuale e contrattuale, pur laddove si volesse ritenere operante la disciplina pattizia del 5.5.2016.
Con il secondo motivo di appello, la ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte Parte_2 in cui non avrebbe considerato che le voci di credito azionate non sarebbero comunque dovute, atteso Con che quanto alla quota dei premi assicurativi della nave, esse erano somme “già dovute da Con secondo l'accordo del 5.5.2016” e quanto alla quota relativa al combustibile, perché “la era tenuta a lasciare la nave con lo stesso combustibile che aveva trovato all'avvio del rapporto”, e perché “nel mercato dello shipping è pacifico (fatto talmente ragionevole che costituisce fatto notorio) che chi lascia la nave deve lasciare la stessa con lo stesso bunker (carburante) che ha trovato nella nave” (atto di appello pagina 27 e ss.).
Il motivo è del tutto inammissibile. Si evidenzia infatti, da un lato, la assoluta insufficienza della argomentazioni proposte a sostenere una critica ragionevole e documentata della decisione di primo grado, essendo la prima argomentazione del tutto generica, apodittica ed indimostrata nell'an e nel quantum (quella sui premi assicurativi), e la seconda (quella su carburante) sorretta da una osservazione di asserito carattere generale, del tutto inconsistente quale valido motivo di censura in fatto o in diritto;
dall'altro, deve altresì rilevarsi la assenza delle medesime prospettazioni nel giudizio di primo grado, ove tra i motivi di opposizione non compare il tema della non debenza delle somme ingiunte secondo le argomentazioni riportate per la prima volta in appello nel motivo in esame, soffermandosi l'opposizione in primo grado esclusivamente sulla questione della clausola compromissoria e su una contorta e unilaterale rendicontazione della dinamica contrattuale la cui lettura integrale nulla fa emergere circa la contestazione del quantum delle somme ingiunte in relazione ai due titoli (premi assicurativi e carburante) qui contestati secondo le prospettazioni di cui si è detto.
Il motivo è dunque inammissibile.
Infine, quanto alla richiesta di compensazione avanzata in questa sede tra il credito ingiunto ed asseriti controcrediti della parte appellante, deve rilevarsi, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, che tale tema non è mai stato oggetto di specifica richiesta in primo grado, atteso che all'epoca della instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti avevano devoluto agli arbitri parte delle loro controversie nascenti dal contratto del 5.5.2016, e quindi ogni relativa domanda era inammissibile (cfr. sentenza di primo grado). Ad ogni modo, si evidenzia che l'appellante non ha dato adeguato riscontro di nessuna pretesa creditoria certa, liquida ed esigibile nei confronti della ragion per cui, anche a voler ritenere ammissibile il vaglio di tale CP_1 eccezione, essa andrebbe definitivamente respinta nel merito.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono CP_5 liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI,
Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore della controversia. Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4319/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2011/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 25.2.2020:
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite liquidate ed in euro 12.154,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 19.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano