Articolo 5 della Legge 28 dicembre 1989, n. 422
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 gennaio 1990
Art. 5. 1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per "installazione fissa" si intende qualunque isola ufficiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini economici.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1990