Articolo 14 della Legge 18 ottobre 1961, n. 1048
Articolo 13Articolo 15
Versione
7 novembre 1961
Art. 14.
Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria, salvo gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.
Entrata in vigore il 7 novembre 1961