Art. 14.
Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria, salvo gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.
Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria, salvo gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.