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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2276/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa LO MU - Presidente rel.
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da Parte_1 Parte_2
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Fano il 02/07/2005, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni;
dalla loro unione sono nate due figlie: nata il [...] in [...] e nata Per_1 Per_2
il 21/11/2014 in FANO.
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative alle figlie minori non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione dei beni tra i coniugi a far tempo dal 28/10/2025, ossia dalla data di scadenza dei termini perentori concessi alle parti per il deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 127 ter, comma 5
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ata il 12/08/1979 a FANO (PU) Parte_1 E ato il 11/07/1979 a AOSTA (AO) Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
LO MU
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa LO MU - Presidente rel.
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da Parte_1 Parte_2
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Fano il 02/07/2005, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni;
dalla loro unione sono nate due figlie: nata il [...] in [...] e nata Per_1 Per_2
il 21/11/2014 in FANO.
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative alle figlie minori non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione dei beni tra i coniugi a far tempo dal 28/10/2025, ossia dalla data di scadenza dei termini perentori concessi alle parti per il deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 127 ter, comma 5
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ata il 12/08/1979 a FANO (PU) Parte_1 E ato il 11/07/1979 a AOSTA (AO) Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
LO MU