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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/05/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1508/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova
Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1508/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. LAURIOLA ROSA e dell'avv. FENUDI C.F._1
GESUINA elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIALE MENTANA, 112 –
PARMA (indirizzo telematico: ; Email_1 Email_2
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LUNGAROTTI ENRICO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA
POGNANI, 1 – BOZZOLO;
CONVENUTA pagina 1 di 7 OGGETTO: 101001 - querela di falso
CONCLUSIONI
Per l'attore:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di legge,
Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione del documento di riconoscimento di debito e relativo piano di rientro redatto dalla società Controparte_1
Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione del documento di riconoscimento di debito e relativo piano di rientro redatto dalla società e per l'effetto, dichiarare che nessuna somma Controparte_1
è dovuta dal alla società Parte_1 Controparte_1
per i debiti contratti dalla e, conseguentemente, dichiarare tenuta CP_2 Parte_2
la società a restituire al sig. le somme dallo stesso Controparte_3 Parte_1
eventualmente corrisposte;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio."
Per la convenuta:
In via preliminare e pregiudiziale:
pagina 2 di 7 -dichiararsi la nullità del presente giudizio, difettando i presupposti, al caso di specie, di cui all'art. 221 comma 2, c.p.c., per tutto quanto in precedenza dedotto ed argomentato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via principale e nel merito:
-previo accertamento e declaratoria della veridicità e correttezza della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata "riconoscimento di debito e relativo piano di rientro" in data 3.1.2019, respingersi e rigettarsi tutte le domande spiegate nel presente giudizio dal signor
[...]
nei confronti della società in quanto completamente Controparte_4 Controparte_1
infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda spiegata in via principale, dirsi tenuto il signor ai sensi e per gli effetti del disposto di cui Controparte_4
all'art. 1372 c.c., al pagamento, in favore di della somma di € 1.629,52, Controparte_1
in quanto espromittente del debito originario contratto dalla società Controparte_5
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
[...]
Per il P.M.:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare la falsità dell'atto.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato in data 31-5-2022 l'attore esponeva: 1) che egli era legale rappresentante della società la quale, nel corso degli anni Controparte_5
2017/2018 aveva acquistato prodotti alimentari dalla maturando un Controparte_1 debito di € 1.779,52; 2) che, stante le difficoltà economiche, la società Controparte_5
aveva proposto alla controparte un pagamento rateale;
3) che, nonostante gli accordi
[...]
intervenuti, nel gennaio del 2022 gli era stato notificato, quale debitore in proprio un decreto ingiuntivo (n. 1354/21 emesso il 7-9-2021) con intimazione del pagamento di € 2.265,59 per mancato pagamento delle forniture ricevute dalla 4) che il Controparte_5
decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un presunto riconoscimento di debito e piano pagina 3 di 7 di rientro da egli apparentemente sottoscritto in data 3-1-2019; 5) che egli non aveva impugnato il decreto ingiuntivo;
6) che, tuttavia, egli non aveva mai sottoscritto il documento in questione;
7) che, in base al decreto ingiuntivo, era stata avviata procedura di espropriazione presso terzi e che le somme incassate da controparte gli dovevano essere restituite perché non dovute: alla luce ditali considerazioni l'istante proponeva querela di falso chiedendo che venisse verificata la falsità del documento di riconoscimento di debito e, conseguentemente, che venisse accertato che nessuna somma era da lui dovuta alla società e che Controparte_3 quest'ultima venisse dichiarata tenuta a restituirgli le somme eventualmente corrisposte.
Si costituiva la società la quale preliminarmente eccepiva la violazione del Controparte_3 disposto di cui all'art. 221 co. II c.p.c. e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda posto che il riconoscimento di debito contenuto nella scrittura datata 3-1-2019 era stato firmato dall'attore e che, in ogni caso, avendo l'attore versato in più rate la somma di € 150,00 si era perfezionata la fattispecie della espromissione di cui all'art. 1272 c.c..
Assunta la prova orale ed espletata consulenza tecnica affidata alla dott. la Testimone_1
causa venne rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
In primo lugo va disatteso l'assunto secondo cui la querela proposta sarebbe inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 221 co. II c.p.c. essendo soddisfatto il requisito indicato da tale norma con la mera richiesta di ammissione di consulenza tecnica (cfr. Cass. 28-3-2023
n. 8718; Cass. 12-5-1980 n. 3131; Cass. 15-3-1974 n. 743) che era contenuta nell'atto di citazione.
Nel merito va osservato che è legittimato a proporre querela di falso in via principale chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata (in tal senso vedasi Cass. 3-8-2017 n. 19413) rilevandosi che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del pagina 4 di 7 rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il rapporto e il credito si fondano nonché
l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (cfr. Cass. 18-7-2018 n. 19113; Cass.
11-5-2010 n. 11360): nel caso di specie l'atto di riconoscimento di debito era stato allegato a fondamento del ricorso per ingiunzione sicché la definitività del decreto ingiuntivo n. 1354/21 emesso il 7-9-2021 per mancata opposizione comporta il venir meno dell'interesse da parte dell'attore a proporre la querela di falso, non potendo egli far valere la ipotizzata falsità nei confronti di soggetti diversi dalla Controparte_3
Per completezza di motivazione va rilevato che, nel corso del giudizio, veniva escusso
[...]
(già agente della società convenuta dal gennaio 2016 al 30-9-2023) il quale, alla Tes_2
udienza del 28-11-2024, ha così dichiarato sul capitolo G della memoria di parte convenuta
CP_ datata 14-4-2023: “E' vero quanto indicato in capitolo, sono stato io a far firmare al sig. la scrittura che mi viene rammostrata e preciso che ho compilato a mano l'indicazione della residenza riportata nella scrittura in questione”: la linearità della deposizione, la cessazione da oltre un anno del rapporto di lavoro con la società convenuta e la modesta entità delle somme per cui è causa inducono a ritenere pienamente credibile quanto affermato dal teste.
Tale versione trova inoltre indiretta conferma nella circostanza per cui dopo la firma della scrittura in questione l'attore aveva versato, in conformità degli impegni assunti con la predetta scrittura, il 5-3-2019, il 1-8-2019 e il 14-10-2019 (sia pure non rispettando i tempi concordati) tre rate di € 50,00 ciascuna in contanti senza sollevare contestazioni, importi della cui percezione la società convenuta aveva dato atto nel ricorso per decreto ingiuntivo, che, si rammenta non venne impugnato dall'attore; va aggiunto che non è stata contestata la circostanza secondo cui l'attore, a mezzo di altro difensore, dopo la notifica del pignoramento presso terzi, aveva proposto il pagamento di una somma onnicomprensiva a saldo e stralcio: orbene siffatto comportamenti, tenuti in tempi diversi, appaiono del tutto incompatibili con l'assunto secondo cui l'attore non sarebbe l'autore del riconoscimento di debito datato 3-1-
2019.
pagina 5 di 7 Quanto agli esiti della disposta consulenza tecnica (che ha affermato la falsità della sottoscrizione) si rileva che la sottoscrizione apposta al documento di riconoscimento di debito
è una firma-sigla e che essa consta di una iniziale fatta in stampato, di una successiva lettera identificabile quale ' R ' maiuscola, ovvero di un' ' acca ' minuscola;
di un successivo piccolo occhiello addossato ad un gramma che potrebbe rappresentare una sorta di ' theta ' greca, con un ampio ' riccio ' finale,1 oppure una ' g ' minuscola e che la stessa si conclude con un'ampia, vistosa asola inclinata verso la destra.
In proposito va rammentato che la giurisprudenza di legittimità riconosce una limitata consistenza probatoria alla consulenza grafologica perché non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe (cfr. Cass. 2-2-2009 n. 2579; Cass. 28-4-2005 n. 8881;
Cass. 20-5-2004 n. 9631), richiedendosi al Giudice, nei giudizi di accertamento delle scritture, di valutare l'autenticità della sottoscrizione dell'atto anche in correlazione a tutti gli altri elementi acquisiti in giudizio.
Orbene considerando che la sottoscrizione in questione rientra nella categoria delle firme-sigle che, secondo quanto riferito dal consulente tecnico “possono assumere le fogge più svariate, talvolta persino bizzarre e, se in alcuni casi esse sintetizzano il nostro modo corrente di firmare mantenendone o anche enfatizzandone le caratteristiche salienti, in altri casi se ne discostano in misura più o meno marcata, creando un prodotto originale, personalizzato e a volte non corrispondente alla firma abituale” deve ritenersi che la consulenza tecnica data la sua assai limitata valenza probatoria (non trattandosi di una firma per esteso) non sia in grado di inficiare quanto riferito dal teste tanto più ove si consideri il complessivo contesto sopra riportato.
Merita aggiungere che la sigla apposta sulle tre ricevute dei pagamenti di € 50,00 (sottoscritte dall'attore per sua ammissione) appaiono anche tra loro diverse sicché nessun elemento a favore della tesi attorea può dedursi dalla circostanza della loro diversità rispetto a quella figurante sul documento oggetto di giudizio.
Ogni ulteriore deduzione deve ritenersi assorbita.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri medi di cui al d.m. 55/14 e successive modifiche, ponendosi definitivamente a carico dell'attore le spese di consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la querela di falso;
- condanna a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese di lite compensandole per il 40% e, per l'effetto, liquidandole in € 2.552,00 CP_3
per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e pone definitivamente a carico dell'attore le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Mantova, 16 aprile 2025.
Il Presidente Est.
dott. Mauro Pietro Bernardi
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