Art. 14.
Per la procedura di espropriazione e per la liquidazione delle indennita' spettanti ai condomini espropriati si osservano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ; possono tuttavia essere abbreviati i termini, con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.
Qualora nel teatro esistano diritti di palco che siano compresi nell'espropriazione, l'indennita' relativa sara' liquidata coi criteri di cui ai successivi articoli 16 e 17.
Per la procedura di espropriazione e per la liquidazione delle indennita' spettanti ai condomini espropriati si osservano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ; possono tuttavia essere abbreviati i termini, con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.
Qualora nel teatro esistano diritti di palco che siano compresi nell'espropriazione, l'indennita' relativa sara' liquidata coi criteri di cui ai successivi articoli 16 e 17.