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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/11/2024, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2835/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2835/2024 promossa da:
(CF. ) con l'avv. CINI PIERA Parte_1 C.F._1
e
RA EMILIANO (CF. ) con l'avv. CINI PIERA C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 8/7/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in NO TI (Livorno) il 12.06.2010 e che dalla loro unione è nata la figlia il 20.05.2011 a Livorno. Per_1 Con provvedimento in data 6/8/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21/11/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 21/11/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e RA Parte_1
EMILIANO, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di NO TI (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in NO TI (LI) il 12.06.2010 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al N. 49 P. 2 S. C anno 2010 DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto nessuno assegno è dovuto l'uno all'altro;
3) l'immobile adibito ad abitazione familiare sito nel Comune di NA NZ (Pi), Via Piave n.5, lettera A, in comproprietà ai coniugi, viene assegnato alla IG.ra che Pt_1 vi abiterà assieme alla figlia presso di lei collocata;
Per_1
4) la figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e residenza nell'abitazione familiare sub 3) e ciascun genitore potrà prendere le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della minore;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse necessarie per la minore e relative all'istruzione, educazione e alla salute della figlia;
5) il padre frequenterà e terrà con se la figlia nei pomeriggi del martedi e giovedi con pernottamento e in un week-end alternato con la madre dal sabato mattina alla domenica sera riaccompagnando la bambina nell'abitazione familiare all'ora di cena;
quando il padre non terrà con sé la figlia minore per il wk terrà la figlia con se' nel pomeriggio di venerdì con pernottamento .I coniugi potranno in caso di impegni lavorativi, accordarsi diversamente tra di loro sempre tenuto conto delle esigenze della minore.
6) sono alternate tra i genitori tutte le festività come a titolo esemplificativo Natale/ S.stefano - Pasqua/Pasquetta- Utimo dell'anno e capodanno/Befana -Pasqua/Pasquetta-
25Aprile/1Maggio- 2Giugno/Ferragosto. Durante il periodo estivo i genitori potranno concordare tra di loro periodi continuativi pari ad una settimana o due settimane consecutive ove ciascun genitore potrà tenere la figlia con sé ed a tal fine i coniugi dovranno concordare tra di loro, almeno 20 giorni prima i periodi stessi. Per le vacanze natalizie ciascun genitore potrà tenere la figlia con se per un periodo di 5 giorni da concordare con l'altro genitore.
7) il AR dovrà corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento per la figlia, la somma mensile di Euro 280,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma è soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge.
L'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla IG.ra Pt_1
8) Tutte le spese straordinarie necessarie per la figlia, mediche, scolastiche, sportive saranno suddivise al 50% tra i coniugi e dovranno essere concordate. A tal fine si richiama il Protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
9) Sull'immobile adibito ad abitazione familiare, in comproprietà ai coniugi grava un mutuo residuo, come detto, con rata mensile che verrà diviso al 50% tra i coniugi;
10) Il prestito bancario in essere sarà a completo carico del IG. AR, la IG.ra Pt_1 contribuirà al pagamento versando al IG.AR la somma di Euro 100,00= mensile;
11) Tutte le spese condominiali saranno divise al 50% tra i coniugi;
12) I coniugi prestano il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti, peraltro per l'espatrio dei figli minori è necessario il consenso di ambedue i genitori
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2835/2024 promossa da:
(CF. ) con l'avv. CINI PIERA Parte_1 C.F._1
e
RA EMILIANO (CF. ) con l'avv. CINI PIERA C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 8/7/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in NO TI (Livorno) il 12.06.2010 e che dalla loro unione è nata la figlia il 20.05.2011 a Livorno. Per_1 Con provvedimento in data 6/8/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21/11/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 21/11/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e RA Parte_1
EMILIANO, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di NO TI (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in NO TI (LI) il 12.06.2010 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al N. 49 P. 2 S. C anno 2010 DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto nessuno assegno è dovuto l'uno all'altro;
3) l'immobile adibito ad abitazione familiare sito nel Comune di NA NZ (Pi), Via Piave n.5, lettera A, in comproprietà ai coniugi, viene assegnato alla IG.ra che Pt_1 vi abiterà assieme alla figlia presso di lei collocata;
Per_1
4) la figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e residenza nell'abitazione familiare sub 3) e ciascun genitore potrà prendere le decisioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della minore;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse necessarie per la minore e relative all'istruzione, educazione e alla salute della figlia;
5) il padre frequenterà e terrà con se la figlia nei pomeriggi del martedi e giovedi con pernottamento e in un week-end alternato con la madre dal sabato mattina alla domenica sera riaccompagnando la bambina nell'abitazione familiare all'ora di cena;
quando il padre non terrà con sé la figlia minore per il wk terrà la figlia con se' nel pomeriggio di venerdì con pernottamento .I coniugi potranno in caso di impegni lavorativi, accordarsi diversamente tra di loro sempre tenuto conto delle esigenze della minore.
6) sono alternate tra i genitori tutte le festività come a titolo esemplificativo Natale/ S.stefano - Pasqua/Pasquetta- Utimo dell'anno e capodanno/Befana -Pasqua/Pasquetta-
25Aprile/1Maggio- 2Giugno/Ferragosto. Durante il periodo estivo i genitori potranno concordare tra di loro periodi continuativi pari ad una settimana o due settimane consecutive ove ciascun genitore potrà tenere la figlia con sé ed a tal fine i coniugi dovranno concordare tra di loro, almeno 20 giorni prima i periodi stessi. Per le vacanze natalizie ciascun genitore potrà tenere la figlia con se per un periodo di 5 giorni da concordare con l'altro genitore.
7) il AR dovrà corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento per la figlia, la somma mensile di Euro 280,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma è soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge.
L'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla IG.ra Pt_1
8) Tutte le spese straordinarie necessarie per la figlia, mediche, scolastiche, sportive saranno suddivise al 50% tra i coniugi e dovranno essere concordate. A tal fine si richiama il Protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
9) Sull'immobile adibito ad abitazione familiare, in comproprietà ai coniugi grava un mutuo residuo, come detto, con rata mensile che verrà diviso al 50% tra i coniugi;
10) Il prestito bancario in essere sarà a completo carico del IG. AR, la IG.ra Pt_1 contribuirà al pagamento versando al IG.AR la somma di Euro 100,00= mensile;
11) Tutte le spese condominiali saranno divise al 50% tra i coniugi;
12) I coniugi prestano il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti, peraltro per l'espatrio dei figli minori è necessario il consenso di ambedue i genitori
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai