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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/09/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
E
, nata ad [...] il [...] Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Zampiccoli Cinzia e Tabarelli de
Fatis ND e domiciliati presso il loro studio in Arco via Negrelli n.31, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 29.09.2001 in Riva
del Garda
- preso atto che all'udienza presidenziale del 23.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 21.11.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
28.10.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che è maturata la condizione di procedibilità di legge prevista per la domanda congiunta a suo tempo proposta;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Controparte_1 Controparte_2
al n. 15 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Riva
del Garda per l'anno 2001 alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
il figlio ND, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studente, vivrà presso l'abitazione materna;
2) in considerazione dell'età di (17 anni), padre e figlio concorderanno Per_1
direttamente tra loro la frequentazione e le vacanze estive, natalizie e pasquali,
tenendo in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
3) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo CP_1 CP_1
per il mantenimento del figlio minore e del figlio ND, maggiorenne Per_1
pag. 2 di 3 ma non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € 300,00 (€
150,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese e rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
4) l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale spettano alla signora CP_1
5) le spese straordinarie per ND e sono regolate secondo le Linee Per_1
Guida adottate dal in data 29.11.2017. Controparte_3
I genitori concordano che costituiscono spese straordinarie (da concordarsi e da suddividersi, in ragione di una metà ciascuno) le spese relative all'acquisto di capi di abbigliamento durevoli (quali, a mero titolo esemplificativo, giacche e cappotti).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio del 3.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Mariateresa Dieni Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
E
, nata ad [...] il [...] Controparte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Zampiccoli Cinzia e Tabarelli de
Fatis ND e domiciliati presso il loro studio in Arco via Negrelli n.31, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 29.09.2001 in Riva
del Garda
- preso atto che all'udienza presidenziale del 23.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 21.11.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
28.10.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che è maturata la condizione di procedibilità di legge prevista per la domanda congiunta a suo tempo proposta;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Controparte_1 Controparte_2
al n. 15 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Riva
del Garda per l'anno 2001 alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
il figlio ND, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto studente, vivrà presso l'abitazione materna;
2) in considerazione dell'età di (17 anni), padre e figlio concorderanno Per_1
direttamente tra loro la frequentazione e le vacanze estive, natalizie e pasquali,
tenendo in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
3) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo CP_1 CP_1
per il mantenimento del figlio minore e del figlio ND, maggiorenne Per_1
pag. 2 di 3 ma non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € 300,00 (€
150,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese e rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
4) l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale spettano alla signora CP_1
5) le spese straordinarie per ND e sono regolate secondo le Linee Per_1
Guida adottate dal in data 29.11.2017. Controparte_3
I genitori concordano che costituiscono spese straordinarie (da concordarsi e da suddividersi, in ragione di una metà ciascuno) le spese relative all'acquisto di capi di abbigliamento durevoli (quali, a mero titolo esemplificativo, giacche e cappotti).
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio del 3.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 3 di 3