TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 23625
TAR
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 9 agosto 2023
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Sentenza 23 dicembre 2025
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CS
Ordinanza cautelare 2 marzo 2026
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CS
Decreto presidenziale 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata da incostituzionalità delle norme di legge

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 che ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività, affidamento e libertà di impresa.

  • Rigettato
    Vizi propri dei decreti ministeriali impugnati

    Il Tribunale ritiene infondate tali censure, poiché la normativa sul 'payback' era già sostanzialmente nota fin dal 2015, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Inoltre, il 'payback' non altera le procedure di gara in quanto agisce esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione. I provvedimenti regionali hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non espressione di potere autoritativo, limitandosi a quantificare importi dovuti sulla base di normative e decreti ministeriali preesistenti. La controversia verte su diritti soggettivi di natura patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per irrilevanza della questione di costituzionalità

    La questione di costituzionalità è inammissibile perché la norma impugnata non è applicabile al caso di specie, dato che la ricorrente non ha aderito alla procedura ridotta di pagamento. Pertanto, manca il requisito della rilevanza della questione per la decisione della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 23625
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23625
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo