TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 144
TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione normativa di settore e della Carta Costituzionale

    La Corte ha ritenuto che la richiesta di adozione/ampliamento del programma terapeutico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché implica l'esercizio di un'attività discrezionale da parte della P.A. in materia di erogazione di un pubblico servizio. La discrezionalità tecnica dell'amministrazione non è immune dal sindacato giurisdizionale quando viola regole tecnico-scientifiche o i principi di logicità e ragionevolezza.

  • Accolto
    Spese per terapia ABA e logopedica

    La domanda è accolta nei limiti degli oneri effettivamente corrisposti per la somministrazione della terapia ABA alla professionista Dott.ssa IS, per un importo complessivo di € 1.280,92, poiché altre spese non erano adeguatamente documentate. Le spese per la terapia logopedica sono escluse in quanto non riferite alla terapia ABA.

  • Accolto
    Danno da ansia e frustrazione dei genitori

    La domanda è accolta in via equitativa, riconoscendo che la mancata predisposizione della terapia ABA ha creato scompensi e aggravato lo stato di prostrazione psico-fisica dei genitori. L'ASP è condannata al pagamento di € 1.000,00 in favore dei ricorrenti.

  • Accolto
    Danno da perdita di chance per la minore

    La domanda è accolta in via equitativa. La lesione del diritto alla salute della minore è integrata dalla mancata fruizione delle ore di terapia ABA ritenute necessarie dal CTU, con conseguente sacrificio della possibilità di un miglioramento. L'ASP è condannata al pagamento di € 1.000,00 in favore della minore.

  • Rigettato
    Giurisdizione del giudice ordinario

    L'eccezione è infondata in contrasto con l'orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, secondo cui la domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto a uno specifico trattamento terapeutico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto implica l'esercizio di un'attività discrezionale della P.A. nell'erogazione di un pubblico servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 144
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 144
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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