Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2025, proposto da
IS e IS in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore IS, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Maria Latella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto alla presa in carico in via diretta o indiretta della minore IS per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015, con richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. CO IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 5.6.2025 e depositato il 12.6.2025 IS e IS hanno esposto:
-) la loro figlia minore IS è affetta da disturbo dello spettro autistico;
-) in particolare: (-) il IS il GOM di Reggio Calabria le diagnosticava un “disturbo disregolativo dello sviluppo con atipie comportamentali”; (-) sottoposta a visita presso l’ASP di Reggio Calabria, le veniva diagnosticato un’alterazione della sfera comunicativo-relazionale, un ritardo dello sviluppo cognitivo e uno sviluppo somatico alterato, predisponendo la S.VA.M. (Scheda Valutazione Multidimensionale) per la presa in carico; (-) in data IS l’UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Messina le diagnosticava un “disturbo dello spettro autistico di grado moderato di probabile natura sindromica nel contesto di un ritardo globale dello sviluppo con prevalente compromissione dell’area comunicativo-linguistica. Anomalie del parenchima celebrale neuroradiologicamente accertate. Deficit del coordinamento motorio” e prescriveva la terapia cognitivo comportamentale con metodo ESDM; (-) la diagnosi veniva confermata anche dall’ASP di Reggio Calabria alla visita del IS; (-) alla visita del IS presso l’UOC di Neuropsichiatria Infantile di Messina, veniva prescritta la prosecuzione della terapia cognitivo comportamentale con metodo Denver o l’avvio della terapia cognitivo comportamentale con metodologia ABA, specificando che “il trattamento abilitativo deve essere intensivo (non meno di 20 ore settimanali) e curriculare”;
-) nonostante le Linee guida in materia siano state recepite dalla legge sui nuovi LEA ‒ secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie ‒ il Servizio Sanitario Regionale non ha incluso la metodologia ABA tra quelle erogabili gratuitamente, ragion per cui la minore usufruisce di un modestissimo numero di ore settimanali di terapia presso un centro specialistico a carico dei genitori, senza alcun sostegno reale nelle ore scolastiche in assenza di personale specializzato e con l’unica assistenza domiciliare da parte dei genitori;
-) con nota trasmessa via pec il IS i genitori ricorrenti chiedevano all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e alla Regione Calabria di provvedere, direttamente o indirettamente, all’erogazione in favore della loro figlia di adeguata terapia con metodo ABA, non ritenendo sufficiente il trattamento a cui la stessa minore era sottoposto, anche mediante ampliamento delle ore di trattamento, insistendo anche per il rimborso delle spese sostenute a tali fini, senza però ottenere alcun riscontro.
1.1- Per quanto ora esposto, i ricorrenti instano questo Tribunale avverso il silenzio serbato dalle istituzioni preposte e per l’accertamento del diritto della minore ad ottenere il trattamento ABA, affidando le doglianze al seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione della normativa di settore, in particolare della legge n. 134/2015 e della Carta Costituzionale (artt. 3 e 32) - Illegittimità dell’azione amministrativa. Fondatezza del diritto del minore ad ottenere adeguato trattamento terapeutico – metodologia ABA .
Sostengono, in sintesi, i ricorrenti che i disturbi dello spettro autistico rientrano nella garanzia di tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e che, pertanto, l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto riconoscere il diritto da loro invocato, garantendo l’erogazione gratuita del trattamento richiesto o assicurando il rimborso integrale delle spese sostenute per la relativa somministrazione presso centri privati.
Soggiungono i ricorrenti che le spese da essi sostenute ammontano, allo stato, di € 2.630,92 per la terapia con metodologia ABA oltre alla spesa sostenuta anche per gli interventi logopedici sino all’effettiva presa in carico presso “Casa Serena” (centro convenzionato che però non eroga la terapia cognitivo-comportamentale) per € 5.170,00 sino al 2022.
Viene ancora richiesto il risarcimento, oltre che del danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti per i trattamenti in favore della figlia, anche dei danni non patrimoniali patiti sia dalla minore -a motivo dal deficit causato nella sfera personale per la mancata predisposizione di adeguato trattamento terapeutico- che dai genitori in ragione dell’ingiustizia dell’inerzia che ha costretto gli stessi ad adoperarsi autonomamente supplendo in proprio all'assenza di supporto delle Istituzioni a ciò preposte.
2- Con ordinanza n. IS, resa all’esito della camera di consiglio del 16.7.2025, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a. mediante sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito e contestualmente disponeva l’espletamento di C.T.U., formulando i quesiti e demandando la trattazione della controversia all’udienza pubblica del 9.1.2026.
In particolare, veniva chiesto al CTU di rispondere ai seguenti quesiti:
“1. accerti le condizioni cliniche del minore in relazione alla patologia dedotta in ricorso;
2. esamini le evidenze scientifiche della cura e terapia richieste per un concreto beneficio alla salute del minore ricorrente secondo un giudizio di appropriatezza delle stesse;
3. verifichi l'inerenza delle cure e della terapia in relazione alle condizioni cliniche del minore come sopra accertate, tenendo anche conto delle vigenti Linee Guida;
4. determini, infine, la durata del trattamento riabilitativo utile al minore con particolare riferimento alla metodologia ABA, ove ritenuta inerente alle accertate condizioni cliniche, indicando le corrispondenti ore settimanali di terapia da prestare”.
3- In data 8.11.2025 il C.T.U. ha depositato la consulenza e gli allegati.
4- In data 26.11.2025 parte ricorrente depositava ulteriori fatture riferite alla terapia ABA nel periodo da aprile 2025 a ottobre 2025 oltre all’acconto corrisposto per la CTU.
5- In data 16.12.2025, l’ASP di Reggio Calabria si è costituita in giudizio e ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ciò in ragione della posizione giuridica soggettiva, oggetto di tutela giurisdizionale, qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto, coincidente con il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, a fronte del quale l’ASP di Reggio Calabria - priva, in materia di poteri autoritativi quanto all’ an della prestazione - sarebbe tenuta all’adempimento di una obbligazione di natura contrattuale ovvero da c.d. contatto sociale, asseritamente traente titolo nei cd. Livelli essenziali di assistenza (LEA), quali prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, nonché nell’art. 7 L. n. 24/2017, secondo cui « La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose».
La domanda dei ricorrenti non avrebbe ad oggetto atti di macro-organizzazione del servizio sanitario (come piani sanitari regionali o atti di programmazione), attenendo piuttosto alla fase esecutiva di un rapporto terapeutico che l’ASP sarebbe tenuta ad erogare, residuando in capo alla stessa una valutazione di natura tecnico-applicativa inidonea a degradare il diritto soggettivo alla salute.
In subordine, l’amministrazione ha dedotto l’insindacabilità, da parte del giudice amministrativo, delle proprie valutazioni, siccome espressione di una discrezionalità tecnica nell’esecuzione della prestazione sanitaria.
6- In occasione della pubblica udienza del 9 gennaio 2026, il difensore di parte ricorrente ha, preliminarmente, eccepito la tardività della memoria di costituzione dell’ASP di Reggio Calabria, rispetto ai termini di cui all’art. 73 comma 1 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso. Il difensore di parte resistente ha insistito in ordine alla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sezione civile. La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
DIRITTO
7- Priva di pregio si appalesa anzitutto l’eccezione preliminare relativa al difetto di giurisdizione, comunque oralmente esposta dal difensore dell’ASP di Reggio Calabria, audito in occasione dell’udienza di trattazione.
Tale eccezione si pone in frontale contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione civile, condiviso dalla successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, indipendentemente dalla qualificazione formale della situazione giuridica soggettiva in capo al minore disabile - di diritto soggettivo, nella dicotomia “ degradabile/indegradabile ”, ovvero interesse legittimo - « La domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010» (così Cass. SS.UU., Ordinanza n. 1781 del 20/01/2022; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 13/11/2024, n. 9130; 03/12/2025, n. 9551).
Ciò nella misura in cui, la richiesta di adozione/ampliamento del programma in questione, avuto riguardo ad una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria), implica l’esercizio, da parte della p.a., di una attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, attinente l’erogazione di un pubblico servizio, come tale devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a.
La domanda spiegata dai genitori del minore autistico, siccome tendente proprio alla condanna dell'ASP di Reggio Calabria al riconoscimento del diritto di quest’ultimo ad essere sottoposto ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, coincidente con la terapia comportamentale con il metodo A.B.A., sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010.
8- Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini appresso indicati e, come tale, deve essere accolto.
9- Ciò previa declaratoria di infondatezza della subordinata deduzione difensiva formulata dalla difesa dell’ente, secondo cui la discrezionalità tecnica della p.a. sarebbe insindacabile.
Come è noto, infatti, la discrezionalità tecnica dell’amministrazione non è immune dal sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo tutte le volte in cui la stessa risulti in contrasto con i principi della logicità e della ragionevolezza ed a fortiori allorquando violi le stesse regole tecnico – scientifiche che governano la materia, nella specie coincidenti, per come si vedrà innanzi, con le Linee Guida approvate dall’Istituto Superiore di sanità, avuto specifico riguardo alla patologia dell’autismo.
10- La domanda dei ricorrenti ha sostanzialmente per oggetto l’accertamento del diritto della minore affetto da disturbo dello spettro autistico ad ottenere, a carico dell’ASP intimata, l’erogazione della terapia cognitivo-comportamentale con metodo cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), in quanto già prescritta in suo favore da una struttura specializzata in materia.
10.1- La questione in esame è stata analizzata compiutamente dalla sentenza di questo Tribunale n. 898 del 18.12.2023, e da ultimo, dalla sentenza n. 552 del 30.8.2024, alle quali si intende dare continuità e rinviare, per ragioni di economia processuale, per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento A.B.A. invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale (in conformità, v. anche sentenza n. 223 del 22.03.2024).
10.2- Ciò posto, che la minore IS sia affetta da disturbi dello spettro autistico (come da certificazione medica in atti) e possa vantare il diritto ad essere prese in carico dall’ASP di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A. risulta provato dagli esiti della C.T.U. disposta da questo Tribunale, a cui si ritiene di poter fare riferimento.
10.3- Più nel dettaglio, il Tribunale ritiene condivisibili ed esaustive le risposte del CTU, laddove ha concluso rispettivamente quanto segue:
“Per rispondere ai quesiti che mi sono stati posti, sulla base della valutazione della documentazione sanitaria esistente agli atti, della visita medica effettuata, delle condizioni cliniche della bambina e della presa visione della linea guida dell’ISS, posso affermare che:
a) la bambina IS è affetta da “Disturbo dello spettro Autistico di grado moderato, con necessità di supporto 2 nella comunicazione sociale e nella regolazione emotivo-comportamentale). Anomalie del parenchima cerebrale neuro-radiologicamente accertate (Leucomalacia periventricolaree, incisura del terzo posteriore del corpo calloso). Deficit del coordinamento psicomotorio” ed ha ottenuto un buon miglioramento del linguaggio e del comportamento con terapia ABA iniziata nel settembre 2023;
b) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute della minore;
c) tenendo in considerazione le condizioni cliniche della minore e la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità si può affermare che l’approccio con metodologia ABA con le attuali sei ore di trattamento settimanale è inerente alle stesse ma è di scarsa intensità;
d) per le condizioni cliniche in cui si trova la bambina, la stessa necessita, per la sua età, di un trattamento di media intensità (in quanto a numero di ore settimanali) e di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti dieci ore settimanali di trattamento con modello ABA da effettuare anche in ambito scolastico e familiare e da utilizzare, a discrezione del terapista, anche per estendere i miglioramenti nei contesti di vita sociale della bambina la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti.
La durata del trattamento, vista ancora la necessità di miglioramento del linguaggio e dei disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’età di 11 (undici) anni, (fine della scuola primaria) con successiva rivalutazione delle condizioni cliniche della bambina e della eventuale necessità di continuazione, riduzione o sospensione della terapia ”.
10.4- La domanda di accertamento deve essere pertanto accolta.
11- La domanda risarcitoria, articolata in svariate voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, deve essere accolta nei limiti che seguono.
12- I ricorrenti chiedono anzitutto il risarcimento del danno patrimoniale costituito da tutte le spese documentate in atti, riferibili sia alla terapia A.B.A. prestate in favore della figlia presso terapisti privati (all. 14 alla produzione del 12.6.2025 e all. “Foliario” alla produzione del 26.11.2025), sia alla terapia logopedica prestata fino all’effettiva presa in carico per la terapia ABA nel 2022 (all. 15 alla medesima produzione).
12.1- La domanda va accolta nei limiti di seguito esposti.
12.2- Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti (all. 4 alla produzione del 12.6.2025) si evince invero come il 17.1.2020 l’U.O. di Riabilitazione Neuropsichiatrica dell’Asp di Reggio Calabria diagnosticava un disturbo dello spettro autistico (livello 3 secondo il DSM 5), anomalie del parenchima celebrale, disturbo evolutivo delle funzioni motorie con deambulazione autonoma su base allargata e, a seguito di valutazione psicodiagnostica, ritardo globale dello sviluppo con prevalente compromissione delle aree comunicative, motorie e cognitive; in data 11.9.2020 la stessa A.S.P. predisponeva la Scheda S.VA.M. per la presa in carico (all. 2) che si limitava ad indicare l’inserimento in struttura riabilitativa estensiva.
12.3- In sostanza, a fronte della suddetta diagnosi di autismo non risulta una prescrizione di trattamento terapeutico effettivamente idoneo a garantire il miglioramento delle condizioni cliniche del paziente, perché sarebbe stato necessario che questi venisse prese in carico, ancorché in forma indiretta, dal S.S.N. per la somministrazione del trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, ritenuta dal CTU “ scientificamente valida ” ed idonea ad apportare “ un concreto beneficio alla salute del minore ” (così si evince dalle conclusioni della perizia in atti).
12.4- Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo dell’ASP di fornire alla minore, quanto meno fin dal 17.1.2020 un idoneo trattamento terapeutico mediante metodologia A.B.A, di fatto erogato privatamente, come da fatture in atti.
12.5- In ordine alla quantificazione delle spese spettanti, i ricorrenti depositano (all. 14 alla produzione del 12.6.2025 e allegato “Foliario” alla produzione del 26.11.2025):
-) n. 9 ricevute di prestazioni occasionali rese da professionista (IS), della quale parimenti si ignorano la specifica professionalità e/o i titoli posseduti, e, in ogni caso, prive di firma dell’emittente;
-) n. 5 fatture rilasciate dalla professionista Dott.ssa IS – Psicologa clinica, numerate, datate e recanti l’indicazione del trattamento svolto delle ore effettuate e del periodo di riferimento oltre che degli ulteriori elementi di natura fiscale.
Esaminati gli atti si ritiene che siano ristorabili, in favore dei ricorrenti, i soli oneri corrispondenti a quanto effettivamente corrisposto per la somministrazione della terapia A.B.A. alla predetta professionista Dott.ssa IS, per un importo complessivo di € 1.280,92, negandolo per il resto, trattandosi di spese non adeguatamente documentate con regolari fatture quietanzate o altra documentazione di valore equipollente, per le ragioni sopra indicate.
Va infine esclusa la risarcibilità di oneri riferibili alla terapia logopedica (all. 15) in quanto non riferite alla somministrazione della terapia A.B.A. che perimetra l’oggetto della controversia.
12.6- Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che l’ASP ha eventualmente comunque corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
13- I ricorrenti chiedono altresì il risarcimento del danno non patrimoniale e da ritardo subìto dai genitori , nel senso cioè del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti quale genitore in termini di ansia e frustrazione derivanti dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
13.1- La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
13.2- La mancata predisposizione nei confronti del minore della terapia A.B.A. (ricompresa nei LEA ex DPCM 12.01.2017-cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 ottobre 2023 n. 8708), di cui l’ASP di Reggio Calabria doveva farsi carico, ha certamente creato scompensi, disarmonie ed alterazioni dell’equilibrio familiare, così quanto meno aggravando lo stato di prostrazione psico-fisica in cui normalmente versa un genitore di un bimbo disabile.
Tali circostanze, attinenti all’ an debeatur , rientrano tra i cd. fatti di comune esperienza che, come tali, devono ritenersi provati in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c.
Come già sottolineato in altro precedente analogo dalla Sezione, “ viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione, concernente sia l'oggetto della domanda (o dell'eccezione) che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936) ” (cfr. TAR Reggio Calabria, 5 ottobre 2023 n. 748).
13.3- Avuto riguardo, invece, al quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cass. Civ. sez. VI, 13.04.2022 n. 11930).
Appare, dunque, equo liquidare, in favore dei ricorrenti la somma complessiva di € 1.000,00 (ossia di € 500,00 per ciascun genitore) a titolo di danni non patrimoniali dagli stessi subìti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore della minore.
14- I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, anch’esso da liquidarsi in via equitativa, subìto dalla minore che, a causa dell’inadempimento dell’A.S.P. all’obbligo di assicurare un trattamento terapeutico coerente, per qualità (metodologia A.B.A.) e quantità, a quello raccomandato nelle cd. Linee Guida (ovvero n. 40 ore settimanali), ha potuto fruire soltanto di n. 6 ore settimanali della stessa terapia erogate presso una struttura privata, con conseguente pregiudizio, dimostrato in via presuntiva, “ in termini di mancati progressi ” (in altri termini, è stato chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale “ da perdita di chance ” subìto dalla minore).
14.1- La domanda va accolta per come di seguito esposto.
14.2- Osserva il Collegio che, così come formulata, la domanda va inquadrata in quella di risarcimento del danno da perdita di chance “non patrimoniale” che postula, nel caso di specie, la preesistenza di una situazione patologica (parzialmente negativa, beneficiando comunque il minore di terapia A.B.A. garantito da una struttura privata per n. 6 ore settimanali, come rilevato a pag. 4 dell’elaborato peritale) suscettibile di miglioramento, la cui possibilità/probabilità è stata purtuttavia frustrata dalla condotta omissiva dell’ASP danneggiante.
La chance di conseguimento del risultato migliorativo – id est , del pieno sviluppo delle potenzialità della minore- è in certo modo tipizzata e riconosciuta dal legislatore, che ne ha apprestato gli specifici strumenti di implementazione, gravando l’Amministrazione sanitaria delle correlate prestazioni.
Ne deriva che la mancata effettuazione tout court di tale prestazione – ex lege reputata idonea ad assicurare il conseguimento di quella chance , ovvero di quella possibilità/probabilità di miglioramento della condizione di disagio riveniente dalla disabilità- assume di per sé valenza lesiva di tale “possibilità perduta”, per certo integrante i prescritti parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute.
Le effettive conseguenze dannose (danno-conseguenza), discendenti dal fatto illecito lesivo del diritto del disabile, vanno individuate nella verosimile incidenza che, secondo l’“id quod plerumque accidit”, la mancata fruizione delle ore di terapia A.B.A. ha avuto sullo sviluppo del minore, in considerazione dell'interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di inclusione sociale e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
14.3- Nella fattispecie, dalle conclusioni della CTU del dott. D’Agostino si evince chiaramente che la piccola IS avrebbe avuto diritto ad ottenere dall’ASP un trattamento terapeutico pari a n. 10 ore, ossia n. 4 ore in più rispetto a quelle assicurate presso le strutture private.
14.4- Si può pertanto affermare che la lesione, ingeneratasi nella sfera giuridica del minore per i mesi in cui è stato privato delle ore differenziali di trattamento terapeutico con metodologia A.B.A, si è prodotta in termini di mancato conseguimento del risultato migliorativo cui la prestazione assistenziale è funzionalmente e teleologicamente preordinata; d’altra parte, esigere la prova rigorosa di tale danno integrerebbe una sorta di “probatio diabolica”.
14.5- Sul quantum debeatur , si impone una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., stante la impossibilità – o la estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, tenuto conto della sua peculiare natura, siccome sopra esposta, di sacrificio della possibilità di un risultato sperato. In effetti, è proprio in sede di liquidazione del danno che emergono le differenze tra chance patrimoniale –ove è spesso possibile il riferimento a criteri oggettivi (si pensi ai parametri percentuali, sul valore dell’appalto, per ristorare la perdita della chance di aggiudicazione della commessa di un soggetto illegittimamente escluso, in mancanza di certezze sulla aggiudicazione della gara) – e chance non patrimoniale, “ rispetto alla quale il risarcimento non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo ” (v. Cass. Civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993).
Appare, dunque, equo liquidare, a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del programma terapeutico A.B.A. di cui il CTU ha riconosciuto la necessità nella misura già indicata ben superiore a quanto esse beneficiavano mercé l’intervento del privato la somma complessiva di € 1.000.00.
15- Conclusivamente:
a) il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto della minore IS ad essere presa in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento con metodologia cd. A.B.A. per come stabilito dalla CTU del dott. CO D’Agostino, e ciò di n. 10 ore settimanali fino al raggiungimento dell’11° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico. Ne consegue la condanna dell’ASP alla definitiva presa in carico della minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato;
b) è fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di € 1.280,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato dall’ASP);
c) è fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti quale genitori della minore, con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma complessiva di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ciascuno dei genitori);
d) è fondata e va accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dalla minore con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 1.000,00.
Sulle somme in parola sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01.02.2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04.11.2020, n. 24468).
16- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore avv. Stefania Aurora Pedà che ha reso la dichiarazione di rito.
17- Parimenti va posto definitivamente a carico dell'A.S.P. il compenso spettante al CTU Dott. CO D’Agostino che, tenuto conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida nella misura di euro 700,00 oltre accessori di legge, comprensiva dell’anticipo di euro 500,00 – che era stato provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente (giusta ordinanza di questa Sezione n. 103/2025) – e con rimborso, sempre a carico dell'ASP ed in favore dei ricorrenti, dell’importo di tale anticipo, se e nella misura in cui sia già stato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in parte motiva, accertando e dichiarando il diritto della minore IS ad essere presa in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A, per come definito dal progetto terapeutico illustrato dalla CTU del dott. CO D’Agostino di cui in atti.
Per l’effetto:
1) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico della minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato per n. 10 ore settimanali fino al compimento dell’11° anno di età, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico;
2) accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori della predetta minore per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in loro favore dell’importo complessivo di € 1.280,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso (fatto salvo quanto a tale titolo già pagato dall’ASP);
3) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori della predetta minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della somma complessiva di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ciascun genitore), oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
4) accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subìti dalla predetta minore e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in suo favore della somma di € 1.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come da parte motiva;
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell’avv. Stefania Aurora Pedà che ne ha fatto richiesta.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. CO D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro 500,00 già provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente) detraendo da tale somma il predetto anticipo ove eventualmente corrisposto da questi al CTU e che l’ASP è tenuta a rimborsare loro nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE TI, Presidente
CO IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IO | TE TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.