Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2930/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Stefania Schiava Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con Avv. Giuseppina Angela Turano resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.7.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, premesso di essere alle Controparte_1 sue dipendenze dal 2.1.2007 con qualifica di operaio e mansione di operatore di movimento e gestione, inquadrato al livello 158C del CCNL
lamentava che nei periodi di godimento delle ferie aveva Controparte_2 percepito una retribuzione inferiore a quella spettante poichè non erano state incluse nella relativa base di calcolo elementi retributivi fissi e continuativi quali l'indennità di turni avvicendati ed il premio di produzione.
Dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità e comunitaria, assumeva di essere rimasta creditore, a titolo di differenze retributive relative al periodo dal luglio 2007 al giugno 2022, dell'importo di € 2.325,78 o di € 2.250,18 come da perizia di parte.
1
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato del datore di lavoro che non riconosce il diritto al pagamento in busta paga delle due indennità Premio di produzione e Turni avvicendati durante le ferie, nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
-
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al recupero delle voci retributive denominate Turni avvicendati, pari ad €. 0,52 al giorno, e Premio di
Produzione, pari ad €. 8,3,50 al giorno fino al 21/08/2017, ed €. 8,00 al giorno dal 01/09/2017 fino al 20/06/2022. - Condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei calcoli di parte, la somma complessiva di
€. 2.325,78 o di €. 2.250,18, o quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condannare
[...] al pagamento delle differenze retributive sul TFR Controparte_1 trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale ed il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità non corrisposte durante le ferie;
[..]”.
Si costituiva in giudizio contestando nel merito la Controparte_1 domanda nonché i conteggi depositati e concludeva chiedendo “[..] 1)
RIGETTARE: la domanda formulata da parte ricorrente [..]; 2) ACCERTARE E
DICHIARARE: come non dovuta la la somma richiesta [..] In subordine [..] 3)
ACCERTARE E DICHIARARE CHE: che, alla ricorrente, eventualmente spetta la sola voce retributiva dell'indennità turni avvicendati pari ad €. 115,44 [..]
2 ovvero la somma di € 223,08 in caso di riconoscimento da marzo 2008,
in caso di applicazione del principio delle quattro settimane la somma Pt_2 da riconoscere è pari ad €. 109,20 con la prescrizione quinquennale ed €.
198,12 con riconoscimento da marzo 2008 [..] In via gradata [..] 4)
ACCERTARE E DICHIARARE: che [..] la somma eventualmente dovuta ammonta ad €. 1.426,24 [..] in via ulteriormente gradata [..] 5) ACCERTARE E
DICHIARARE: che la somma eventualmente spettante ammonta ad un importo complessivo di €.1.348,80 [..] In via ulteriormente gradata [..] ACCERTARE E
DICHIARARE: che la somma eventualmente spettante ammonta da €.2.259,80 sulla base di tutti i giorni di congedo fruiti [..] e €.2.036,22 con il ricalcolo dei
28 giorni [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito delle note scritte –
e decisa come da dispositivo in calce.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, nello specifico, di quello al computo nella base di calcolo della retribuzione feriale dell'indennità turni avvicendati e del premio produzione, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate in ricorso.
Ciò detto, occorre premettere che parte ricorrente con le note scritte depositate il 19.10.2024 ha dedotto che “[..] Alla luce ed in conseguenza delle eccezioni mosse da controparte sulla questione delle 28 giornate di ferie all'anno, e sul Premio di produzione introdotto con l'Accordo del 2017, sono stati rifatti i calcoli. E' stato calcolato separatamente l'importo dovuto a titolo di
“Acconto salario produttività” dal 01/07/2007 fino al 31/08/2017 [..]. il calcolo
è stato eseguito sulle ferie effettivamente godute dal lavoratore per come risultano dalle buste paga, che da luglio 2007 a giugno 2022. Nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere che il calcolo debba essere fatto non su tutte le ferie godute, ma su 28 giornate annue, considerato che in alcuni anni il lavoratore ha usufruito di meno di 28 giornate di ferie e in altri di più, è giusto effettuare
3 una distribuzione compensativa portando tutti gli anni a 28 giorni ed eliminando eventualmente solo le giornate in eccedenza. GIORNI di ferie totali
439 Acconto salario produttività: FERIE GODUTE DAL 01/07/2007 al 31/8/2017
Giorni 293 che divisi in 10 anni danno esattamente la media di 29,30 giornate all'anno, superiore alle 28 giornate annue di 1,3 giorni all'anno. Premio di produzione: FERIE GODUTE NEI CINQUE ANNI DAL 31/08/2017 AL
30/06/2022: 135 : 5 anni = 27 media inferiore ai 28 giorni. Turni avvicendati:
Giorni 439 : 15 (anni) = 29,26 giorni-anno, superiore ai 28 giorni-anno di giorni 1,26 che moltiplicati per 15 anni = 18,90 giorni x (Valore 0,52 Turni avvicendati) = Euro 0,52x 18,90 giorni= € 9,82 importo eventualmente da detrarre da quello complessivo di Euro 228,80. [..]”.
Tanto precisato, la domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la
“retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n.
13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 ). Persona_1
Richiamandosi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito da recentissima sentenza n. 14089 pubblicata il 21 maggio
2024, la SC ha ripetutamente affermato che “La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che,
4 per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea,
Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C385/17, ). Parte_3
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Per_2
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019). […]
Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
5 Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass.
n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie,
Cass. n. 37589/2021)”.
Da quanto esposto emerge che per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie;
così Tribunale di Milano, sezione lavoro, sent. del 19.6.2018).
Richiamandosi le recenti pronunce del Tribunale di Napoli (sent. n. 1457/2023
e n. 1412/2023) Deve, invero, osservarsi che, nel nostro ordinamento, non sussiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale;
alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto la S.C. ha da ultimo chiarito che “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato,
a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento
6 retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (Cass., 23 ottobre 2020, n. 23366).
Tale rilievo appare sufficiente a ritenere priva di pregio la tesi di parte ricorrente che fa discendere dal carattere fisso e continuativo delle indennità in esame anche il loro inserimento nella base della retribuzione feriale, tenuto conto che siffatta inclusione risulta esclusa in base alle intese negoziali collettive, disciplinanti la fattispecie in esame. Assume, pertanto, rilievo l'allegazione di parte ricorrente fondata sull'orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione Europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di
Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_3
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Persona_4
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea
7 di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore
(...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte
8 del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del
2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status personale o professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il
9 lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Ora, partendo dall'indennità di presenza, istituita con Accordo Aziendale
“Misure di efficientemento e organizzazione del lavoro” del 4 agosto 2017, si osserva che questa è stata istituita dapprima quale parte del premio di produttività, all'interno del quale, per gli operatori di esercizio assunti in servizio dopo il 31.12.2005, confluisce tanto la predetta indennità che l'indennità di agente unico allo scopo di incentivare economicamente il lavoratore nonché di promuovere il miglioramento e l'efficientamento dell'organizzazione del lavoro e della produttività (cfr. Accordo Aziendale
4.08.2017 versato in atti).
Tale accordo prevede espressamente per i dipendenti assunti dopo il
31.12.2005 che per l'erogazione del premio di risultato devono essere raggiunti determinati obiettivi, ossia l'incremento complessivo medio pro capite di presenza effettiva rispetto alla presenza media dell'anno precedente e, nel prosieguo dell'accordo, si legge che tutte le giornate di assenza effettuate a qualsiasi titolo non saranno computate nel predetto calcolo.
L'accordo prosegue poi stabilendo l'entità di tale premio di risultato su base annua pro capite, facendo riferimento esclusivamente all'Indennità di Presenza, chiarendo che la stessa viene erogata mensilmente ai lavoratori a titolo di acconto nella misura del 95%, per poi essere saldata nel febbraio dell'anno successivo se e allorquando l'obiettivo sia stato raggiunto.
Dalla lettura dell'accordo emerge chiaramente che tale indennità viene corrisposta in misura variabile a tutti i dipendenti sulla base della (eventuale e mera) presenza media annua con i valori economici previsti alla data di sottoscrizione dell'Accordo Aziendale;
nel caso in cui l'obiettivo della presenza, in quel dato numerico, non sia raggiunto, il lavoratore dovrà restituire la somma percepita.
Alla luce della disamina dell'accordo istitutivo, può affermarsi che si tratta di indennità variabile prevista indistintamente per tutti i lavoratori aventi lo stesso livello professionale, senza alcun nesso con l'esecuzione delle mansioni o con lo status personale o professionale, siccome legata alla mera presenza in
10 servizio e come tale, legittimamente esclusa dalla retribuzione durante i periodi di assenza per ferie.
Con riferimento all'indennità turni avvicendati, per come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 5054/2021), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “[..] L'indennità giornaliera turnista è volta [..] a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Entrambe dette indennità (l'indennità di agente unico e l'indennità turni avvicendati, nota dell'estensore) appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle
"integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - art. 3 e art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo
1980 - che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse [..]”.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'importo dovuto per l'indennità turni avvicendati.
Ciò detto quanto all'an debeatur deve, relativamente al quantum, osservarsi che la società convenuta ha contestato i conteggi di parte ricorrente evidenziando: 1) che era intervenuta la parziale prescrizione del diritto per il
11 decorso del termine quinquennale;
2) che non potevano essere presi in considerazione i giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane giusto quanto affermato da Cass. n. 20216/2022.
Ora, l'argomento della società che fa leva sulla parziale prescrizione del diritto non merita condivisione.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 26246/2022, ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo luglio 2007/giugno 2022 al momento dell'entrata in vigore della legge n.
92/2012 (ossia il 18.7.2012) alcuna prescrizione era maturata, sicchè per i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione è sospeso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò detto, è condivisibile la contestazione della convenuta che fa leva sulla non computabilità dei giorni di congedo ordinario eccedenti le quattro settimane.
È noto che la Cassazione con la pronuncia n. 20216/2022 ha affermato il principio secondo cui “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109
c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.”
Nella fattispecie esaminata dai giudici di legittimità nella pronuncia richiamata si controverteva, invero, sul diritto del personale aereo a percepire l'indennità
12 di volo integrativa nei giorni di congedo ordinario previsti dal CCNL ed il giudice apicale - condividendo il ragionamento svolto dal giudice di merito che aveva dichiarato la nullità della clausola contrattuale dell'art.10 del CCNL Trasporto
Aereo ritenendola in contrasto col principio di matrice euro unitaria - ha affermato però che detto contrasto sussisteva solo con riguardo al periodo di ferie minimo (4 settimane) riconosciuto dalla legge e non poteva invece estendersi anche agli ulteriori giorni di ferie (fino a un massimo di 7) che quella contrattazione collettiva riconosceva al personale di volo: per tali giornate
“eccedenti”, che sfuggono alla regolamentazione del diritto dell'Unione sopra citata, v'è quindi spazio per la previsione da parte della contrattazione collettiva di una riduzione della base stipendiale, a condizione che al lavoratore sia comunque garantito un trattamento economico sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Ebbene, nella presente fattispecie ha dedotto (cfr. Controparte_1 pag.
8-9 della memoria) che “[..] si fa presente cha ai sensi dell'art. 5 del
CCNL del 23.07.1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12.03.1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 27.11.2020 il periodo di ferie annuali è fissato in 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso e in 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiori al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202. In aggiunta alle suddette giornate di ferie ai sensi dell'art. 1 dell'accordo interconfederale del 27.07.1978 il lavoratore ha diritto a
5 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse e dal 1 gennaio 2016 ex art. 29 del CCNLL del 28.11.2015, “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attributi 4 giorni di ferie o permesso retribuito da sommarsi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL e riferiti a: 19 marzo
(San Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre (Unità Nazionale)”.
Laddove il lavoratore abbia 25 e 26 giorni di ferie più le 4 giornate di ex festività soppresse avrà quindi una maturazione di 29 o 30 giorni di ferie retribuite. Ancora, l'ex art. 16 del CCNL del 23.07.1976 quando le festività annuali coincidono con il giorno di riposo (domenicale o periodico) regolarmente goduto il lavoratore ho diritto ad un'altra giornata di vacanza da
13 aggiungersi al periodo di ferie annuali. Per fare un esempio nell'anno 2019 le feste dell'Epifania, della Repubblica e della sono Persona_5 coincise tutte con la giornata domenicale e quindi ai suddetti giorni di ferie sono stati aggiunti altri tre giorni per un totale di 33 (26+4+3) o 32 (25+4+3) giorni di congedo. Pertanto il numero di giorni di ferie previsti annualmente dalla contrattazione collettiva sono superiori ai 28 giorni tutelati dalla normativa europea [..]”.
Tale contestazione, osserva il giudice, è fatta propria dalla stessa parte ricorrente che, invero, ha proposto due distinti conteggi, l'uno elaborato “sulle ferie effettivamente godute dal lavoratore per come risultano dalle buste paga”
e l'altro facendo riferimento al periodo di quattro settimane di ferie annuali corrispondente a 28 giorni (cfr. anche note scritte del 19.10.2024).
Ed allora, sulla scorta del predetto conteggio predisposto dalla ricorrente parametrato sui 28 giorni di ferie annuali – e decurtati gli importi conteggiati a titolo di indennità di presenza (per un totale di € 2.097,50), non spettante per quanto già detto - la somma dovuta alla parte ammonta ad € 228,28 (€
2.325,78 - € 2.097,50).
Alcunchè compete invece alla parte ricorrente a titolo di “differenze retributive sul TFR” tenuto conto che detto emolumento (il TFR) presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e la parte non ha dedotto di essere cessato dal servizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 228,28 oltre interessi e rivalutazione della debenza al saldo;
condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 332,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
14