CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2024, n. 8937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8937 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HE SS nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE d'APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRA° D'AQUINO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata in data 15 giugno 2022 dal Giudice per l'udienza preliminare di Nocera Inferiore nei confronti dell'imputato che era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto di armi fuori dall'abitazione. 2. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. per travisamento della prova in relazione al capo di imputazione riguardante la rapina. Il materiale probatorio disponibile (immagini del sistema di video registrazione collocate sul posto;
dichiarazioni della persona offesa) è stato male interpretato da entrambi i giudici (di primo e di secondo grado) che hanno dato per avvenuta la sottrazione del portafoglio. Detta azione non si desume dalle immagini riprese e non può essere ritenuta provata in base alle dichiarazioni della persona offesa che sono scarsamente credibili (in relazione al notevole importo asseritamente sottratto) e provenienti da persona non attendibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8937 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/11/2023 f 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Pasquale Serrao D'Aquino ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con memoria inviata con lo stesso mezzo il difensore dell'imputato, Avv.Luca Di Caprio del Foro di Caserta ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestatigli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Il motivo di ricorso non è consentito. La articolata doglianza finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ebbene, la contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica non è in questa sede consentita poiché essa è operazione prettamente riservata ai giudici di merito. È invece compito di questa Corte stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Quanto ora considerato è ulteriormente confermato alla luce del fatto che la deduzione difensiva è incentrata sulla sussistenza di un travisamento della prova con riferimento al capo di imputazione B (pg.2 del ricorso). Va allora ricordato l'orientamento consolidato (Sez. 4, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636; Sez. 2, n.8871 del 13.11.2018) secondo il quale, in presenza di una c.d. "doppia conforme" riguardante l'affermazione di responsabilità, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ("Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel 2 processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice"). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e a riproporre la propria diversa 'lettura' delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. Il motivo non è pertanto consentito. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d ciso il 21 novembre 2023. Il Con igliere relato France co IT La Presidente GI GA r
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRA° D'AQUINO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata in data 15 giugno 2022 dal Giudice per l'udienza preliminare di Nocera Inferiore nei confronti dell'imputato che era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e porto di armi fuori dall'abitazione. 2. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. per travisamento della prova in relazione al capo di imputazione riguardante la rapina. Il materiale probatorio disponibile (immagini del sistema di video registrazione collocate sul posto;
dichiarazioni della persona offesa) è stato male interpretato da entrambi i giudici (di primo e di secondo grado) che hanno dato per avvenuta la sottrazione del portafoglio. Detta azione non si desume dalle immagini riprese e non può essere ritenuta provata in base alle dichiarazioni della persona offesa che sono scarsamente credibili (in relazione al notevole importo asseritamente sottratto) e provenienti da persona non attendibile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8937 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/11/2023 f 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Pasquale Serrao D'Aquino ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con memoria inviata con lo stesso mezzo il difensore dell'imputato, Avv.Luca Di Caprio del Foro di Caserta ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestatigli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Il motivo di ricorso non è consentito. La articolata doglianza finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ebbene, la contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica non è in questa sede consentita poiché essa è operazione prettamente riservata ai giudici di merito. È invece compito di questa Corte stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Quanto ora considerato è ulteriormente confermato alla luce del fatto che la deduzione difensiva è incentrata sulla sussistenza di un travisamento della prova con riferimento al capo di imputazione B (pg.2 del ricorso). Va allora ricordato l'orientamento consolidato (Sez. 4, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636; Sez. 2, n.8871 del 13.11.2018) secondo il quale, in presenza di una c.d. "doppia conforme" riguardante l'affermazione di responsabilità, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ("Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel 2 processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice"). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e a riproporre la propria diversa 'lettura' delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. Il motivo non è pertanto consentito. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d ciso il 21 novembre 2023. Il Con igliere relato France co IT La Presidente GI GA r