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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/10/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SA Di LD, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3433/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Savoca, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona Controparte_1 dell'assessore pro tempore, e Controparte_2
, in persona dell'assessore pro
[...] tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
-resistente-
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5.11.2024, l'odierno ricorrente - premesso di aver lavorato, con decorrenza dal 1987, alle dipendenze dell'
[...]
in Parte_2
forza di ripetute assunzioni a tempo determinato - chiede condannarsi le parti convenute al risarcimento del danno per abuso della reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i termini consentiti dalle leggi vigenti, quantificato nella misura di 47.664,96 euro (pari a 24 mensilità) o, in subordine, nella misura di 23.832,48 euro (pari a 12 mensilità), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si sono costituiti in giudizio l' Controparte_2
e l' eccependo
[...] Controparte_1 preliminarmente la parziale prescrizione della pretesa azionata e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va ricordato in punto di diritto che il d.lgs. n. 368/2001 – prima dell'abrogazione ad opera del d.lgs.
n. 81/2015 - prevedeva all'art. 5 che “(…) 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. (…)” e all'art. 10 che “(…) 2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (…)”.
Tali previsioni sono state di fatto riprodotte – seppur con qualche differenza - nel d.lgs. n. 81/2015, il quale dispone all'art. 19 che “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione (…)”, all'art. 21 che
“01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (…)” e, ancora, all'art. 29 che “1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative: (…) b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (…)”.
Tanto premesso, occorre rilevare, sulla scorta della normativa appena richiamata, come, nel caso di specie, non sia configurabile un abusivo utilizzo di contratti a termine da parte dell'amministrazione regionale, posto che i rapporti in questione trovano la loro fonte nella disciplina speciale delle
“prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi” contenuta nel titolo III della L.R. n. 16/1996, la quale si configura come espressamente derogatoria rispetto a quella regolante i contratti a termine (cfr. Trib. Agrigento n. 496/2025 cui si rinvia anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In particolare, come già evidenziato da altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Trapani, sent. n.
60/2020), la L.R. Siciliana n. 16/1996 consente espressamente all'amministrazione forestale di avvalersi - al fine di garantire la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi - di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali (art. 56, comma 1); ne consegue che le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale. In altre parole, le caratteristiche del rapporto che emergono dalla disciplina speciale sopra descritta escludono, dunque, tanto l'applicabilità della disciplina dettata in generale per i contratti a termine dal d.lgs. n. 368/2001 e dal d.lgs. n. 81/2015 ratione temporis applicabili, quanto la sussistenza di qualsivoglia responsabilità datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine, il quale appare certamente legittimo per esplicita previsione normativa e per peculiarità del rapporto e dell'ambito di applicazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA Di LD
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SA Di LD, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3433/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Savoca, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona Controparte_1 dell'assessore pro tempore, e Controparte_2
, in persona dell'assessore pro
[...] tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
-resistente-
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5.11.2024, l'odierno ricorrente - premesso di aver lavorato, con decorrenza dal 1987, alle dipendenze dell'
[...]
in Parte_2
forza di ripetute assunzioni a tempo determinato - chiede condannarsi le parti convenute al risarcimento del danno per abuso della reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i termini consentiti dalle leggi vigenti, quantificato nella misura di 47.664,96 euro (pari a 24 mensilità) o, in subordine, nella misura di 23.832,48 euro (pari a 12 mensilità), o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si sono costituiti in giudizio l' Controparte_2
e l' eccependo
[...] Controparte_1 preliminarmente la parziale prescrizione della pretesa azionata e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va ricordato in punto di diritto che il d.lgs. n. 368/2001 – prima dell'abrogazione ad opera del d.lgs.
n. 81/2015 - prevedeva all'art. 5 che “(…) 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. (…)” e all'art. 10 che “(…) 2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (…)”.
Tali previsioni sono state di fatto riprodotte – seppur con qualche differenza - nel d.lgs. n. 81/2015, il quale dispone all'art. 19 che “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione (…)”, all'art. 21 che
“01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (…)” e, ancora, all'art. 29 che “1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative: (…) b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (…)”.
Tanto premesso, occorre rilevare, sulla scorta della normativa appena richiamata, come, nel caso di specie, non sia configurabile un abusivo utilizzo di contratti a termine da parte dell'amministrazione regionale, posto che i rapporti in questione trovano la loro fonte nella disciplina speciale delle
“prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi” contenuta nel titolo III della L.R. n. 16/1996, la quale si configura come espressamente derogatoria rispetto a quella regolante i contratti a termine (cfr. Trib. Agrigento n. 496/2025 cui si rinvia anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
In particolare, come già evidenziato da altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Trapani, sent. n.
60/2020), la L.R. Siciliana n. 16/1996 consente espressamente all'amministrazione forestale di avvalersi - al fine di garantire la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi - di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali (art. 56, comma 1); ne consegue che le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale. In altre parole, le caratteristiche del rapporto che emergono dalla disciplina speciale sopra descritta escludono, dunque, tanto l'applicabilità della disciplina dettata in generale per i contratti a termine dal d.lgs. n. 368/2001 e dal d.lgs. n. 81/2015 ratione temporis applicabili, quanto la sussistenza di qualsivoglia responsabilità datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine, il quale appare certamente legittimo per esplicita previsione normativa e per peculiarità del rapporto e dell'ambito di applicazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA Di LD