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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, in persona di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento divenuto concorde per la modifica delle condizioni di divorzio (art. 9 legge 1970/898) iscritto al N.R.G. 1693/2024 V.G. pendente tra rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1
avv.ti ELENA SCALA e IVANO BERTI, domiciliatari;
e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. PIERLUIGI LEO, domiciliatario;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano
rilevato che la Corte d'Appello di Settat con sentenza n. 438 del 13.11.2024 modificava la sentenza di divorzio del Tribunale di Settat n. 24 dd.
4.1.2022 resa tra le parti;
che le parti con note congiunte depositate telematicametne il 6.5.2025 hanno congiuntamente chiesto la modifica come sotto riportata delle condizioni di divorzio;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di legge in ordine alle modifiche concordemente proposte dalle parti alle quali non osta alcuna norma cogente né l'ordine pubblico, sicché le richieste modifiche delle parti vanno interamente accolte;
che il ridotto contributo di mantenimento a carico del padre è dovuto al basso reddito percepito, alle attuali condizioni abitative dell'obbligato - che solo a causa di condivisione delle spese locatizie può pagare il proposto contributo – e all'aggravio per spese di trasporto collegate all'esercizio del diritto di visita nel luogo di residenza dei figli;
che il Pubblico Ministero ha concluso per „l'accoglimento delle conclusioni
concordi rassegnate dalle parti”;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
che va disposto „nulla sulle spese di lite” avendo le parti introdotto il presente procedimento concordemente;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in ordine alle conclusioni concordemente formulate dalle parti nel ricorso – che vengono omologate con la presente sentenza - dispone a parziale modifica di quanto già stabilito in sede di sentenza di divorzio quanto segue:
1. I figli minori nato il [...] a [...] e Persona_1 [...]
nato il [...] a [...] affidati in via esclusiva alla madre Per_2
presso la quale sono collocati e che potrà adottare anche Parte_1
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cure dei figli minori, nel caso in cui il padre – previamente CP_1
contattato per iscritto – si rendesse irreperibile;
2. Il diritto-dovere di visita del padre in favore dei figli CP_1
e si svolge, salvo diverso e più ampio accordo, almeno come Per_1 Per_2
segue: due giorni al mese (senza pernottamento e nel fine settimana) nel luogo di residenza dei figli, comunque nel rispetto delle esigenze ed impegni extra-scolastici dei minori, oltre ad un giorno in prossimità del compleanno dei figli, del compleanno del padre, nonché della festa del papà, da individuarsi nel weekend adiacente alle giornate stesse;
per quanto riguarda le festività, il padre potrà trascorrere un giorno con e tra il 25.12 Per_1 Per_2
ed il 01.01 di ogni anno e, ad anni alterni, la Pasqua e la Pasquetta;
tutti gli incontri dovranno essere richiesti e confermati dal Sig. 6 giorni CP_1
prima;
per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà trascorrere più giorni consecutivi e con pernottamento con i figli e previo consenso Per_2 Per_1
della madre da prestarsi in base all'evoluzione del Parte_1
rapporto padre-figli e all'interno del territorio italiano;
il sig. può CP_1
mantenere liberi contatti telefonici con i figli;
3. Il sig. corrisponde alla Signora a titolo di contributo per CP_1 Pt_1
il mantenimento dei minori e e sino al raggiungimento Per_1 Per_2
dell'indipendenza economica degli stessi, un importo mensile pari ad € 125,00 per ciascun figlio e quindi € 250,00 complessivi, da versare anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Istat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione maggio 2026 su base aprile 2025, sul conto corrente bancario che la ricorrente comunicherà a parte resistente;
4. I genitori e sono tenuti a sostenere le CP_1 Parte_1
spese straordinarie per i figli, da individuarsi secondo il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale dd. 26/11/2024, nella misura della metà ciascuno;
5. Gli assegni familiari e ogni altra contribuzione o sovvenzione (compreso l'Assegno Unico o altra analoga misura) andranno a beneficio esclusivo della signora in ragione del collocamento dei minori. Parte_1
6. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno richieste e percepite da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. La signora è autorizzata a richiedere – senza la firma Parte_1
del sig. che rilascia sin d'ora il proprio assenso – il rilascio di CP_1
documenti, permesso di soggiorno, passaporto per i figli minori
[...]
nato il [...] a [...] e nato il [...] a Per_1 Persona_2
Bolzano;
8. Il sig. inoltre si impegna a versare alla sig.ra la CP_1 Pt_1
somma di € 1.500,00 a titolo di saldo e stralcio degli arretrati, sia in esecuzione delle sentenze di divorzio pronunciate dal Tribunale e dalla Corte
d'Appello di Saddat, sia della sentenza di separazione n. 375/2020 del
Tribunale di Bolzano entro 15 giorni dal deposito del presente accordo;
con il puntuale esatto adempimento del presente punto le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere in relazione agli arretrati di mantenimento;
9. La signora dichiara di percepire il mantenimento dei Parte_1
figlio in Italia secondo l'emananda sentenza di modifica delle condizioni di divorzio e si impegna a non chiedere il pagamento in Marocco e di rinunciare al mantenimento davanti alle autorità marocchine;
10. Le parti dichiarano di rinunciare agli atti dei procedimenti eventualmente ancora pendenti in Marocco a spese integralmente compensate e di dare corso unicamente all'esecuzione del presente accordo;
11. Le parti rinunciano ad ogni pregressa pretesa economica e diversa di qualsivoglia natura anche originate da provvedimenti giudiziali della giurisdizione Marocchina e/o Italiana, impegnandosi a svolgere ogni opportuna e necessaria attività di manleva e/o a rilasciare dichiarazioni liberatorie eventualmente richieste dalle Autorità ed in ogni altra sede opportuna e/o necessaria.
12. Le parti si impegnano a garantire gli incontri ed i contatti tra i figli ed il padre al fine di ricostruire gradualmente il rapporto tra gli stessi;
i genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente necessità e decisioni che riguardano i minori anche laddove si tratti di situazioni cui è riconosciuto il potere di firma in via esclusiva alla signora Pt_1
13. I figli minori nato il [...] a [...] e Persona_1 [...]
nato il [...] a [...] potranno recarsi all'estero insieme al Per_2
padre solo in presenza del preventivo consenso scritto CP_1
della madre Sig.ra Parte_1
Spese compensate.
Restano ferme tutte le altre condizioni di divorzio disposte con la sopra citata sentenza. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 06/06/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, in persona di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento divenuto concorde per la modifica delle condizioni di divorzio (art. 9 legge 1970/898) iscritto al N.R.G. 1693/2024 V.G. pendente tra rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1
avv.ti ELENA SCALA e IVANO BERTI, domiciliatari;
e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. PIERLUIGI LEO, domiciliatario;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano
rilevato che la Corte d'Appello di Settat con sentenza n. 438 del 13.11.2024 modificava la sentenza di divorzio del Tribunale di Settat n. 24 dd.
4.1.2022 resa tra le parti;
che le parti con note congiunte depositate telematicametne il 6.5.2025 hanno congiuntamente chiesto la modifica come sotto riportata delle condizioni di divorzio;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di legge in ordine alle modifiche concordemente proposte dalle parti alle quali non osta alcuna norma cogente né l'ordine pubblico, sicché le richieste modifiche delle parti vanno interamente accolte;
che il ridotto contributo di mantenimento a carico del padre è dovuto al basso reddito percepito, alle attuali condizioni abitative dell'obbligato - che solo a causa di condivisione delle spese locatizie può pagare il proposto contributo – e all'aggravio per spese di trasporto collegate all'esercizio del diritto di visita nel luogo di residenza dei figli;
che il Pubblico Ministero ha concluso per „l'accoglimento delle conclusioni
concordi rassegnate dalle parti”;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
che va disposto „nulla sulle spese di lite” avendo le parti introdotto il presente procedimento concordemente;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in ordine alle conclusioni concordemente formulate dalle parti nel ricorso – che vengono omologate con la presente sentenza - dispone a parziale modifica di quanto già stabilito in sede di sentenza di divorzio quanto segue:
1. I figli minori nato il [...] a [...] e Persona_1 [...]
nato il [...] a [...] affidati in via esclusiva alla madre Per_2
presso la quale sono collocati e che potrà adottare anche Parte_1
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cure dei figli minori, nel caso in cui il padre – previamente CP_1
contattato per iscritto – si rendesse irreperibile;
2. Il diritto-dovere di visita del padre in favore dei figli CP_1
e si svolge, salvo diverso e più ampio accordo, almeno come Per_1 Per_2
segue: due giorni al mese (senza pernottamento e nel fine settimana) nel luogo di residenza dei figli, comunque nel rispetto delle esigenze ed impegni extra-scolastici dei minori, oltre ad un giorno in prossimità del compleanno dei figli, del compleanno del padre, nonché della festa del papà, da individuarsi nel weekend adiacente alle giornate stesse;
per quanto riguarda le festività, il padre potrà trascorrere un giorno con e tra il 25.12 Per_1 Per_2
ed il 01.01 di ogni anno e, ad anni alterni, la Pasqua e la Pasquetta;
tutti gli incontri dovranno essere richiesti e confermati dal Sig. 6 giorni CP_1
prima;
per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà trascorrere più giorni consecutivi e con pernottamento con i figli e previo consenso Per_2 Per_1
della madre da prestarsi in base all'evoluzione del Parte_1
rapporto padre-figli e all'interno del territorio italiano;
il sig. può CP_1
mantenere liberi contatti telefonici con i figli;
3. Il sig. corrisponde alla Signora a titolo di contributo per CP_1 Pt_1
il mantenimento dei minori e e sino al raggiungimento Per_1 Per_2
dell'indipendenza economica degli stessi, un importo mensile pari ad € 125,00 per ciascun figlio e quindi € 250,00 complessivi, da versare anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Istat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione maggio 2026 su base aprile 2025, sul conto corrente bancario che la ricorrente comunicherà a parte resistente;
4. I genitori e sono tenuti a sostenere le CP_1 Parte_1
spese straordinarie per i figli, da individuarsi secondo il Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale dd. 26/11/2024, nella misura della metà ciascuno;
5. Gli assegni familiari e ogni altra contribuzione o sovvenzione (compreso l'Assegno Unico o altra analoga misura) andranno a beneficio esclusivo della signora in ragione del collocamento dei minori. Parte_1
6. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno richieste e percepite da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. La signora è autorizzata a richiedere – senza la firma Parte_1
del sig. che rilascia sin d'ora il proprio assenso – il rilascio di CP_1
documenti, permesso di soggiorno, passaporto per i figli minori
[...]
nato il [...] a [...] e nato il [...] a Per_1 Persona_2
Bolzano;
8. Il sig. inoltre si impegna a versare alla sig.ra la CP_1 Pt_1
somma di € 1.500,00 a titolo di saldo e stralcio degli arretrati, sia in esecuzione delle sentenze di divorzio pronunciate dal Tribunale e dalla Corte
d'Appello di Saddat, sia della sentenza di separazione n. 375/2020 del
Tribunale di Bolzano entro 15 giorni dal deposito del presente accordo;
con il puntuale esatto adempimento del presente punto le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere in relazione agli arretrati di mantenimento;
9. La signora dichiara di percepire il mantenimento dei Parte_1
figlio in Italia secondo l'emananda sentenza di modifica delle condizioni di divorzio e si impegna a non chiedere il pagamento in Marocco e di rinunciare al mantenimento davanti alle autorità marocchine;
10. Le parti dichiarano di rinunciare agli atti dei procedimenti eventualmente ancora pendenti in Marocco a spese integralmente compensate e di dare corso unicamente all'esecuzione del presente accordo;
11. Le parti rinunciano ad ogni pregressa pretesa economica e diversa di qualsivoglia natura anche originate da provvedimenti giudiziali della giurisdizione Marocchina e/o Italiana, impegnandosi a svolgere ogni opportuna e necessaria attività di manleva e/o a rilasciare dichiarazioni liberatorie eventualmente richieste dalle Autorità ed in ogni altra sede opportuna e/o necessaria.
12. Le parti si impegnano a garantire gli incontri ed i contatti tra i figli ed il padre al fine di ricostruire gradualmente il rapporto tra gli stessi;
i genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente necessità e decisioni che riguardano i minori anche laddove si tratti di situazioni cui è riconosciuto il potere di firma in via esclusiva alla signora Pt_1
13. I figli minori nato il [...] a [...] e Persona_1 [...]
nato il [...] a [...] potranno recarsi all'estero insieme al Per_2
padre solo in presenza del preventivo consenso scritto CP_1
della madre Sig.ra Parte_1
Spese compensate.
Restano ferme tutte le altre condizioni di divorzio disposte con la sopra citata sentenza. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 06/06/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo