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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n.964/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8070/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004864 CONTR.SOGGIORNO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo 53230004864 con cui Roma Capitale ha contestato l'infedele dichiarazione quanto al contributo di soggiorno dovuto per l'anno 2022.
A fondamento della domanda, dopo aver fornito una ricostruzione degli adempimenti previsti dalla procedura obbligatoria relativa alla locazione turistica breve, ha censurato la mancata esposizione dei dati utilizzati ai fini del calcolo del contributo richiesto, il mancato rispetto del regolamento sul contributo di soggiorno di
Roma capitale e delle convenzioni con gli intermediari, l'errore sui presupposti quanto al calcolo effettivamente proposto dall'ufficio.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha contestato la fondatezza della domanda;
ha replicato in relazione alle banche dati utilizzate e agli obblighi del gestore, alle esenzioni invocate dal ricorrente e alla responsabilità del gestore della struttura quanto all'obbligo della comunicazione trimestrale;
si è dichiarata disponibile alla rettifica dell'avviso, previa deduzione delle notti non censite in Gecos e di eventuali esenzioni, purché supportate da adeguata documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Nel merito, si ricorda in breve che, trattandosi in questa ipotesi di richiesta di esenzione, l'onere della prova di sussistenza del relativo diritto grava interamente sulla parte istante, che deve assolvere al relativo carico fornendo documentazione puntuale e specifica;
ciò, anche considerato che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, il regolamento approvato dall'Ente impositore prevede - in capo al gestore e agli ospiti della struttura di accoglienza - specifici doveri di dichiarazione e di dimostrazione documentale.
La difesa convenuta ha tempestivamente rilevato che: a) le esenzioni previste dal predetto regolamento sul contributo di soggiorno, ove correttamente censite e inserite nel sistema GECOS, sono automaticamente portate in deduzione del dato fornito dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle Entrate, e da questa trasmesso ai Comuni;
b) anche i pernottamenti intermediati dalla piattaforma AirBnb vanno censiti nel sistema GECOS/
Dichiarazione annuale, con la classificazione di "esclusi", perché AirBnb si limita alla riscossione e al versamento del contributo in questione a Roma Capitale;
c) il gestore della struttura resta responsabile dell'obbligo di comunicazione trimestrale, che permette il riscontro tra le due banche dati e il corretto incrocio al fine di evidenziare eventuali inadempienze quanto all'obbligo di versamento del contributo di soggiorno.
Emerge in atti che nell'avviso di accertamento impugnato sono riportati 324 pernottamenti censiti in GECOS/
Dichiarazione annuale, comprensivi di 18 esenzioni, a fronte di 956 pernottamenti inviati in Questura.
In relazione alla differenza tra tali dati, pari a 632 pernottamenti, non risulta che il ricorrente abbia allegato, neppure in questa sede, idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza di cause di esenzione od esclusione dal versamento del contributo di soggiorno;
lo stesso, a fronte dei dati ufficiali richiamati in atti, si è sostanzialmente limitato a sostenere la correttezza della propria posizione, senza fornire in questa sede adeguata prova documentale, con riferimento all'anno d'imposta 2022, della totale o parziale erroneità dei dati trasmessi da ADE e richiamati nell'avviso di accertamento impugnato.
Tanto basta a respingere la domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre oneri dovuti.
Il Giudice monocratico
LA AJ
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8070/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004864 CONTR.SOGGIORNO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo 53230004864 con cui Roma Capitale ha contestato l'infedele dichiarazione quanto al contributo di soggiorno dovuto per l'anno 2022.
A fondamento della domanda, dopo aver fornito una ricostruzione degli adempimenti previsti dalla procedura obbligatoria relativa alla locazione turistica breve, ha censurato la mancata esposizione dei dati utilizzati ai fini del calcolo del contributo richiesto, il mancato rispetto del regolamento sul contributo di soggiorno di
Roma capitale e delle convenzioni con gli intermediari, l'errore sui presupposti quanto al calcolo effettivamente proposto dall'ufficio.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha contestato la fondatezza della domanda;
ha replicato in relazione alle banche dati utilizzate e agli obblighi del gestore, alle esenzioni invocate dal ricorrente e alla responsabilità del gestore della struttura quanto all'obbligo della comunicazione trimestrale;
si è dichiarata disponibile alla rettifica dell'avviso, previa deduzione delle notti non censite in Gecos e di eventuali esenzioni, purché supportate da adeguata documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Nel merito, si ricorda in breve che, trattandosi in questa ipotesi di richiesta di esenzione, l'onere della prova di sussistenza del relativo diritto grava interamente sulla parte istante, che deve assolvere al relativo carico fornendo documentazione puntuale e specifica;
ciò, anche considerato che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, il regolamento approvato dall'Ente impositore prevede - in capo al gestore e agli ospiti della struttura di accoglienza - specifici doveri di dichiarazione e di dimostrazione documentale.
La difesa convenuta ha tempestivamente rilevato che: a) le esenzioni previste dal predetto regolamento sul contributo di soggiorno, ove correttamente censite e inserite nel sistema GECOS, sono automaticamente portate in deduzione del dato fornito dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle Entrate, e da questa trasmesso ai Comuni;
b) anche i pernottamenti intermediati dalla piattaforma AirBnb vanno censiti nel sistema GECOS/
Dichiarazione annuale, con la classificazione di "esclusi", perché AirBnb si limita alla riscossione e al versamento del contributo in questione a Roma Capitale;
c) il gestore della struttura resta responsabile dell'obbligo di comunicazione trimestrale, che permette il riscontro tra le due banche dati e il corretto incrocio al fine di evidenziare eventuali inadempienze quanto all'obbligo di versamento del contributo di soggiorno.
Emerge in atti che nell'avviso di accertamento impugnato sono riportati 324 pernottamenti censiti in GECOS/
Dichiarazione annuale, comprensivi di 18 esenzioni, a fronte di 956 pernottamenti inviati in Questura.
In relazione alla differenza tra tali dati, pari a 632 pernottamenti, non risulta che il ricorrente abbia allegato, neppure in questa sede, idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza di cause di esenzione od esclusione dal versamento del contributo di soggiorno;
lo stesso, a fronte dei dati ufficiali richiamati in atti, si è sostanzialmente limitato a sostenere la correttezza della propria posizione, senza fornire in questa sede adeguata prova documentale, con riferimento all'anno d'imposta 2022, della totale o parziale erroneità dei dati trasmessi da ADE e richiamati nell'avviso di accertamento impugnato.
Tanto basta a respingere la domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre oneri dovuti.
Il Giudice monocratico
LA AJ