Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 25/08/2025, n. 15746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15746 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15746/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05356/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5356 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tunisia in data 22.03.2022 e notificato il 24.03.2022, che ha rigettato la domanda di visto d'ingresso in Italia ai fini di “reingresso”;
- di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza proposta in data 22 novembre 2019 il signor -OMISSIS-titolare di permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro con scadenza 5 maggio 2019, chiedeva in data 31 gennaio 2022 all’Ambasciata italiana in Tunisia il permesso per il reingresso sul territorio italiano lasciato in data 20 marzo 2019 per recarsi in Tunisia.
Tale istanza, preceduta da altre di analogo contenuto, non veniva accolta in quanto il richiedente non aveva provveduto a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno prima della scadenza e non aveva comprovato i gravi motivi che gli avrebbero imposto di lasciare il territorio dello Stato.
Il sig. -OMISSIS- deduceva in sede di contraddittorio procedimentale di non aver potuto fare rientro nei termini in quanto non era riuscito a vendere l’auto importata dall’Italia che tuttavia era obbligato ad alienare prima di poter lasciare la Tunisia.
Con provvedimento del 24 marzo 2022 l’Ambasciata italiana in Tunisia confermava il diniego.
Con ricorso notificato in data 14 aprile 2022, il sig. -OMISSIS- impugnava il diniego chiedendone l’annullamento sulla base della seguente censura.
1.eccesso di potere e disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Mancanza di idonei parametri di riferimento. Mancanza di motivazione.
Il provvedimento di diniego sarebbe viziato da eccesso di potere in quanto non terrebbe conto che il ricorrente non poteva lasciare il territorio tunisino, atteso che in base alla normativa locale avrebbe dovuto dare la prova della vendita dell’autoveicolo con il quale aveva fatto ingresso in Tunisia ma non era riuscito a venderlo.
Inoltre il gravato diniego non sarebbe fondato su di una chiara motivazione.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 30 maggio 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la domanda di visto ai fini del reingresso nel territorio dello Stato è disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. 394/1999, il quale, per quanto in questa sede interessa, stabilisce che: «3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno».
Le condizioni per l'ottenimento del visto sono poi ulteriormente specificate dal decreto ministeriale 850 del’11 maggio 2011, allegato A, il quale, al punto 12, prevede che: «I. Il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti: a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura; b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso è rilasciato previo nulla osta della questura. (…) III. Il visto di reingresso è rilasciato anche al cittadino straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente».
Ciò posto, è evidente l’insussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti per poter fruire di un visto di reingresso.
Il permesso di soggiorno di cui il ricorrente era stato titolare, infatti, al momento della presentazione della richiesta di visto (in data 31 gennaio 2022), era scaduto il 5 maggio 2019, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla normativa sopra riportata. Inoltre, come evidenziato anche nella relazione della Sede diplomatica, che ha richiamato il contenuto del parere negativo reso dalla Questura, il ricorrente – allontanatosi dal territorio dello Stato nel marzo 2019 – non aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno in questione.
Peraltro nelle precedenti istanze di rilascio del permesso di reingresso, il ricorrente aveva genericamente addotto la sussistenza di motivi di famiglia, mentre con l’ultima di esse, oggetto del presente giudizio, ha invece incentrato la sua richiesta sulla predetta questione dell’alienazione del veicolo, ma non ha addotto alcuna prova della sussistenza delle previsioni tunisine invocate, anzi secondo quanto rappresentato dalla Sede diplomatica sulla base dell’esaustiva relazione prodotta, non sussisterebbe secondo la legge di quel Paese alcun vincolo del tipo di quello richiamate dal sig. -OMISSIS-.
Le circostanze sopra evidenziate – ossia l’insussistenza di una valida richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e la decorrenza dei termini previsti dalla normativa sopra riportata, che non sono state in giustificate dal ricorrente in modo plausibile – costituiscono motivo sufficiente per l’adozione del provvedimento negativo, il quale risulta, in relazione al tipo di visto richiesto, a carattere vincolato (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 1459 del 10 febbraio 2023, la quale ha precisato che «alla luce delle disposizioni del Regolamento n. 394 del 1999, in assenza di un valido titolo di soggiorno ovvero di una tempestiva domanda di rinnovo, il diniego di visto di reingresso è un atto vincolato»).
Né risulta ravvisabile alcun vizio di motivazione, atteso che l’istruttoria condotta ha accertato l’assenza dei presupposti per il rilascio del visto di reingresso e che il provvedimento – seppure in modo sintetico – ha dato conto del motivo alla base del rigetto, ossia il parere sfavorevole reso dalla Questura a sua volta fondato sul fatto che «l’interessato aveva lasciato il territorio nazionale senza chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.
In conclusione il ricorso deve essere respinto mentre le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda fattuale, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Domenico De Falco, Presidente FF, Estensore
Elena Daniele, Referendario
Giovanni Mercone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Domenico De Falco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.