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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6010/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA n. AGEDP-CE_194573_2024_1784 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF710201212-2022 337358 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4816/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso giusta procura dal dott. Difensore_1, presenta ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta e contro l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinziale di Caserta Ufficio controlli richiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatogli in data 20 febbraio 2023 ed il successivo diniego all'autotutela notificata al contribuente il 9 agosto 2024.
Il ricorrente fa presente di essere il titolare della ditta individuale denominata Società_1 che svolge l'attività di noleggio di strutture per manifestazioni e spettacoli. La problematica si riferisce all'anno di imposta 2016 per il quale nel 2017 il ricorrente ha regolarmente tenuto la contabilità e trasmesso le relative dichiarazioni fiscali. L'Ufficio sostiene di aver inviato vari atti ma il ricorrente sostiene di aver avuto notizia per la prima volta della verifica fiscale per mezzo della notifica della raccomandata della cartella esattoriale di euro 336.784,48. L'Agenzia delle Entrate poi successivamente con provvedimento di autotutela ha disposto l'annullamento parziale della somma di euro 141.573,33. Il ricorrente successivamente depositava ulteriore produzione documentale che non veniva accolta in quanto riceveva un provvedimento di diniego alla ulteriore proposta di autotutela che viene impugnato con l'odierno ricorso. Contesta il mancato invio di atti prodromici, la errata applicazione delle sanzioni, la assenza di motivazioni della risposta all'autotutela e la violazione dei diritti fondamentali del contribuente. Afferma poi che le fatture dei costi sostenuti non sono state disconosciute dall'Ufficio e che l'IVA portata in detrazione
è legittima. Infine sostiene che l'Uffico non abbia assolto all'onere probatorio della pretesa erariale. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta con proprie controdeduzioni, che oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato il 20 febbraio 2023 in quanto ampiamente trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge, conclude con la richiesta che la Corte voglia dichiarare comunque la legittimità e la fondatezza degli atti dell'Ufficio e rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, che precedentemente in data 4 aprile 2025 aveva acconsentito alla richiesta delle parti che avevano chiesto concordemente un rinvio per poter conciliare la controversia da cui era derivato il rinvio all'udienza odierna, visto l'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 546/92 e l'accordo conciliativo proposto in data 08/05/2025 ed accettato dal ricorrente ivi comprese le modalità di pagamento delle somme in esso contenute, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese dell'odierno giudizio compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
2-compensa le spese di causa tra le parti. Caserta, li 7 novembre 2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6010/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA n. AGEDP-CE_194573_2024_1784 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF710201212-2022 337358 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4816/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso giusta procura dal dott. Difensore_1, presenta ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta e contro l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinziale di Caserta Ufficio controlli richiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatogli in data 20 febbraio 2023 ed il successivo diniego all'autotutela notificata al contribuente il 9 agosto 2024.
Il ricorrente fa presente di essere il titolare della ditta individuale denominata Società_1 che svolge l'attività di noleggio di strutture per manifestazioni e spettacoli. La problematica si riferisce all'anno di imposta 2016 per il quale nel 2017 il ricorrente ha regolarmente tenuto la contabilità e trasmesso le relative dichiarazioni fiscali. L'Ufficio sostiene di aver inviato vari atti ma il ricorrente sostiene di aver avuto notizia per la prima volta della verifica fiscale per mezzo della notifica della raccomandata della cartella esattoriale di euro 336.784,48. L'Agenzia delle Entrate poi successivamente con provvedimento di autotutela ha disposto l'annullamento parziale della somma di euro 141.573,33. Il ricorrente successivamente depositava ulteriore produzione documentale che non veniva accolta in quanto riceveva un provvedimento di diniego alla ulteriore proposta di autotutela che viene impugnato con l'odierno ricorso. Contesta il mancato invio di atti prodromici, la errata applicazione delle sanzioni, la assenza di motivazioni della risposta all'autotutela e la violazione dei diritti fondamentali del contribuente. Afferma poi che le fatture dei costi sostenuti non sono state disconosciute dall'Ufficio e che l'IVA portata in detrazione
è legittima. Infine sostiene che l'Uffico non abbia assolto all'onere probatorio della pretesa erariale. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta con proprie controdeduzioni, che oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato il 20 febbraio 2023 in quanto ampiamente trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge, conclude con la richiesta che la Corte voglia dichiarare comunque la legittimità e la fondatezza degli atti dell'Ufficio e rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, che precedentemente in data 4 aprile 2025 aveva acconsentito alla richiesta delle parti che avevano chiesto concordemente un rinvio per poter conciliare la controversia da cui era derivato il rinvio all'udienza odierna, visto l'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 546/92 e l'accordo conciliativo proposto in data 08/05/2025 ed accettato dal ricorrente ivi comprese le modalità di pagamento delle somme in esso contenute, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese dell'odierno giudizio compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
2-compensa le spese di causa tra le parti. Caserta, li 7 novembre 2025