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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.24 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2406/23 r.g. sez. lav., vertente tra rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
BERNARDINO NOVIELLO;
appellante e
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. DAVIDE CATALANO:
appellato
MOTIVI FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 2617/23 con la quale il Tribunale di NAPOLI NORD ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ordine all'opposizione avverso avviso di addebito n. 328 2022 0001770379 000 notificato in data 01.08.22 (con cui si chiedeva il pagamento dei contributi IVS dovuti alla Gestione speciale
Commercianti per il periodo 01/2020 a 12/2020 per complessivi euro 4.258,17). L' , nel costituirsi in giudizio, pur eccependo la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 D. CP_1 lgs. 46/99, essendo stato il giudizio introdotto con ricorso depositato il 20.9.22, vizio rilevabile d'ufficio dal Tribunale adito in qualsiasi stato e grado del giudizio, aveva dato atto di aver proceduto allo sgravio in autotutela come da relazione dell'ufficio amministrativo in atti.
Il primo giudice, ritenendo che fosse cessata la materia del contendere, ha pronunciato in tal senso compensando le spese tenuto conto della valutazione della condotta processuale dell' . CP_1 L'appellante ha censurato la sentenza deducendo l'inadeguatezza del motivo posto dal primo giudice a sostegno della compensazione, ed ha chiesto perciò la riforma parziale della sentenza. L' , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame riportandosi anche alle difese di primo grado, CP_1 come sopra illustrate. All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. L'appello non può trovare accoglimento. Va detto in via preliminare che oggetto del giudizio sono le sole ragioni della compensazione, non essendovi appello incidentale dell' . CP_1
Quanto alle ragioni della compensazione valga quanto segue.
Si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162. In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n.77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative. Orbene, il primo giudice ha ritenuto che la condotta processuale dell' fosse valutabile quale CP_1 grave ed eccezionale ragione nei termini sopra esposti.
La decisione è pienamente condivisibile.
Qui, si badi bene, non si tratta del mero utilizzo di una formula stereotipata ma della valutazione di un comportamento dell' che travalica i limiti della mera correttezza in quanto intervenuto in CP_1 presenza della maturazione di una decadenza che di certo avrebbe comportato il rigetto del ricorso della ricorrente. Non possono esserci dubbi circa la tardività dell'opposizione. La notifica dell'avviso di addebito è del 1.8.22, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 20.9.2022, dunque ben oltre i 40 gg di legge. Che la notifica sia stata effettuata in data 1.8.22 è provato dall' a mezzo della ricevuta di ritorno CP_1 in produzione di primo grado.
Né peraltro la ricorrente- sulla quale ricadeva l'onere della prova della tempestività del suo ricorso- ha allegato nulla, limitandosi in primo grado ad aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall' . CP_1 Ed allora, a ben vedere, ove l' non avesse disposto lo sgravio in via amministrativa, dopo CP_1 l'introduzione del giudizio, e poi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, sicuramente la sarebbe risultata soccombente, essendo la verifica della tempestività officiosa e certamente Pt_1 preliminare a qualunque valutazione del merito.
Ed allora, deve pienamente condividersi la decisione del primo giudice che ha valorizzato nei giusti termini la condotta dell' che ha portato ad una decisione conforme alla verità materiale, uno CP_1 degli scopi cui si ispira, tra l'altro, il processo del lavoro. Sussistono perciò, le gravi ed eccezionali ragioni di legge per operare la compensazione correttamente disposta dal primo giudice. L'appello pertanto va rigettato. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge (tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, e in considerazione dell'espletamento di attività difensive anche dopo l'entrata in vigore del predetto decreto e della necessità di liquidazione unitaria del compenso di questa fase di giudizio (Cfr. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022 cit., ord. n. 1989 del 2023). Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1458,00 oltre oneri se dovuti, in favore dell' ; CP_1
• Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, il 15.11.24
Il Consigliere rel/ est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.24 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2406/23 r.g. sez. lav., vertente tra rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
BERNARDINO NOVIELLO;
appellante e
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. DAVIDE CATALANO:
appellato
MOTIVI FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 2617/23 con la quale il Tribunale di NAPOLI NORD ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ordine all'opposizione avverso avviso di addebito n. 328 2022 0001770379 000 notificato in data 01.08.22 (con cui si chiedeva il pagamento dei contributi IVS dovuti alla Gestione speciale
Commercianti per il periodo 01/2020 a 12/2020 per complessivi euro 4.258,17). L' , nel costituirsi in giudizio, pur eccependo la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 D. CP_1 lgs. 46/99, essendo stato il giudizio introdotto con ricorso depositato il 20.9.22, vizio rilevabile d'ufficio dal Tribunale adito in qualsiasi stato e grado del giudizio, aveva dato atto di aver proceduto allo sgravio in autotutela come da relazione dell'ufficio amministrativo in atti.
Il primo giudice, ritenendo che fosse cessata la materia del contendere, ha pronunciato in tal senso compensando le spese tenuto conto della valutazione della condotta processuale dell' . CP_1 L'appellante ha censurato la sentenza deducendo l'inadeguatezza del motivo posto dal primo giudice a sostegno della compensazione, ed ha chiesto perciò la riforma parziale della sentenza. L' , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame riportandosi anche alle difese di primo grado, CP_1 come sopra illustrate. All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. L'appello non può trovare accoglimento. Va detto in via preliminare che oggetto del giudizio sono le sole ragioni della compensazione, non essendovi appello incidentale dell' . CP_1
Quanto alle ragioni della compensazione valga quanto segue.
Si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162. In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n.77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative. Orbene, il primo giudice ha ritenuto che la condotta processuale dell' fosse valutabile quale CP_1 grave ed eccezionale ragione nei termini sopra esposti.
La decisione è pienamente condivisibile.
Qui, si badi bene, non si tratta del mero utilizzo di una formula stereotipata ma della valutazione di un comportamento dell' che travalica i limiti della mera correttezza in quanto intervenuto in CP_1 presenza della maturazione di una decadenza che di certo avrebbe comportato il rigetto del ricorso della ricorrente. Non possono esserci dubbi circa la tardività dell'opposizione. La notifica dell'avviso di addebito è del 1.8.22, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 20.9.2022, dunque ben oltre i 40 gg di legge. Che la notifica sia stata effettuata in data 1.8.22 è provato dall' a mezzo della ricevuta di ritorno CP_1 in produzione di primo grado.
Né peraltro la ricorrente- sulla quale ricadeva l'onere della prova della tempestività del suo ricorso- ha allegato nulla, limitandosi in primo grado ad aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall' . CP_1 Ed allora, a ben vedere, ove l' non avesse disposto lo sgravio in via amministrativa, dopo CP_1 l'introduzione del giudizio, e poi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, sicuramente la sarebbe risultata soccombente, essendo la verifica della tempestività officiosa e certamente Pt_1 preliminare a qualunque valutazione del merito.
Ed allora, deve pienamente condividersi la decisione del primo giudice che ha valorizzato nei giusti termini la condotta dell' che ha portato ad una decisione conforme alla verità materiale, uno CP_1 degli scopi cui si ispira, tra l'altro, il processo del lavoro. Sussistono perciò, le gravi ed eccezionali ragioni di legge per operare la compensazione correttamente disposta dal primo giudice. L'appello pertanto va rigettato. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge (tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, e in considerazione dell'espletamento di attività difensive anche dopo l'entrata in vigore del predetto decreto e della necessità di liquidazione unitaria del compenso di questa fase di giudizio (Cfr. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022 cit., ord. n. 1989 del 2023). Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1458,00 oltre oneri se dovuti, in favore dell' ; CP_1
• Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, il 15.11.24
Il Consigliere rel/ est. Il Presidente