CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3018/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1.s. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249017143285000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249017143285000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249017143285000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/9/2024 la società Ricorrente_1. S. di Ricorrente_2 (già Ricorrente_1 SAS.), in persona del socio amministratore sig. Ricorrente_2, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01420249017143285000 emesso dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, dell'importo complessivo di euro 5.215,21, in seguito alla notifica delle seguenti cartelle di pagamento: n. 61414920140805608000 e n. 61416920160800331000, lamentando la illegittimità della predetta ingiunzione impugnata.
In particolare, la società ricorrente eccepiva la omessa notifica delle cartelle prodromiche relative ad IVA e la intervenuta prescrizione del credito tributario;
chiedeva in conclusione l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio e la discussione della controversia in pubblica udienza;
allegava copia atto impugnato e copia procura nomina difensore.
Con deduzioni depositate in data 11/12/2024 l'Agenzia delle Entrate
Riscossione si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che sono state ritualmente notificate le prodromiche cartelle di pagamento e ulteriori atti interruttivi, cioè le seguenti altre 4 intimazioni di pagamento, mai impugnate e quindi definitivi : n.
01420169010888274000, n. 01420189007120023000, n. 01420199007201173000 e n.
01420199019360220000; allegava procura nomina difensore, copia nota spese e copia relata notifica dei citati atti.
Con intervento volontario depositato in data 25/3/2025 l'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Bari, interveniva volontariamente nel giudizio, come previsto dall'articolo 14, comma 3, del predetto D. Lgs. 546/1992, evidenziava la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni riguardanti l'azione e le competenze dell'Agente per la riscossione;
allegava copia di due comunicazioni nei confronti di ADER, copia interrogazioni dettaglio partite di ruolo e copia nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza, fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti il dott. Difensore_1, in qualità di difensore della società ricorrente e il sig. Nominativo_2, in qualità di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari. Le parti presenti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. La Corte si riserva per la decisione.
Successivamente la Corte, sciogliendo la riserva, osserva che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità della ingiunzione impugnata, in una situazione peraltro in cui la società ricorrente, non ha offerto in sede contenziosa validi e convincenti elementi di contraddizione.
In effetti, come risulta dai documento allegati, l'atto impugnato è stato preceduto dalla rituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento indicate nella intimazione opposta.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato altre 4 intimazioni di pagamento, notificate in precedenza, le quali hanno interrotto la prescrizione, in applicazione dell'articolo 2943 del Codice Civile.
Come è noto, la prescrizione può essere interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che viene notificata al debitore e cioè una cartella di pagamento, un avviso di intimazione di pagamento, un preavviso di fermo amministrativo, un avviso di iscrizione di ipoteca oppure una semplice raccomandata a/r inviata.
Nel caso in esame, gli atti interruttivi della prescrizione sono avvenuti con la notifica di altre quattro intimazioni, avvenute in data 30/9/2016, in data 7/5/2018, in data 26/4/2019 e in data 26/11/2019.
Da ciò deriva la piena legittimità della intimazione di pagamento impugnata.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato per manifesta infondatezza ed in quanto le eccezioni sollevate devono ritenersi inconferenti e inconsistenti .
Alla luce delle esposte considerazioni, questo Giudice RA condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che liquida in euro 880,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Il Giudice RA presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 880,00 oltre oneri, accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026. Il Giudice
RA (dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3018/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1.s. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249017143285000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249017143285000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249017143285000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/9/2024 la società Ricorrente_1. S. di Ricorrente_2 (già Ricorrente_1 SAS.), in persona del socio amministratore sig. Ricorrente_2, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01420249017143285000 emesso dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, dell'importo complessivo di euro 5.215,21, in seguito alla notifica delle seguenti cartelle di pagamento: n. 61414920140805608000 e n. 61416920160800331000, lamentando la illegittimità della predetta ingiunzione impugnata.
In particolare, la società ricorrente eccepiva la omessa notifica delle cartelle prodromiche relative ad IVA e la intervenuta prescrizione del credito tributario;
chiedeva in conclusione l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio e la discussione della controversia in pubblica udienza;
allegava copia atto impugnato e copia procura nomina difensore.
Con deduzioni depositate in data 11/12/2024 l'Agenzia delle Entrate
Riscossione si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, evidenziava la legittimità del suo operato e precisava che sono state ritualmente notificate le prodromiche cartelle di pagamento e ulteriori atti interruttivi, cioè le seguenti altre 4 intimazioni di pagamento, mai impugnate e quindi definitivi : n.
01420169010888274000, n. 01420189007120023000, n. 01420199007201173000 e n.
01420199019360220000; allegava procura nomina difensore, copia nota spese e copia relata notifica dei citati atti.
Con intervento volontario depositato in data 25/3/2025 l'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Bari, interveniva volontariamente nel giudizio, come previsto dall'articolo 14, comma 3, del predetto D. Lgs. 546/1992, evidenziava la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni riguardanti l'azione e le competenze dell'Agente per la riscossione;
allegava copia di due comunicazioni nei confronti di ADER, copia interrogazioni dettaglio partite di ruolo e copia nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza, fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti il dott. Difensore_1, in qualità di difensore della società ricorrente e il sig. Nominativo_2, in qualità di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari. Le parti presenti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. La Corte si riserva per la decisione.
Successivamente la Corte, sciogliendo la riserva, osserva che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità della ingiunzione impugnata, in una situazione peraltro in cui la società ricorrente, non ha offerto in sede contenziosa validi e convincenti elementi di contraddizione.
In effetti, come risulta dai documento allegati, l'atto impugnato è stato preceduto dalla rituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento indicate nella intimazione opposta.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha allegato altre 4 intimazioni di pagamento, notificate in precedenza, le quali hanno interrotto la prescrizione, in applicazione dell'articolo 2943 del Codice Civile.
Come è noto, la prescrizione può essere interrotta da qualsiasi richiesta di pagamento che viene notificata al debitore e cioè una cartella di pagamento, un avviso di intimazione di pagamento, un preavviso di fermo amministrativo, un avviso di iscrizione di ipoteca oppure una semplice raccomandata a/r inviata.
Nel caso in esame, gli atti interruttivi della prescrizione sono avvenuti con la notifica di altre quattro intimazioni, avvenute in data 30/9/2016, in data 7/5/2018, in data 26/4/2019 e in data 26/11/2019.
Da ciò deriva la piena legittimità della intimazione di pagamento impugnata.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato per manifesta infondatezza ed in quanto le eccezioni sollevate devono ritenersi inconferenti e inconsistenti .
Alla luce delle esposte considerazioni, questo Giudice RA condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, che liquida in euro 880,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
Il Giudice RA presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 880,00 oltre oneri, accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26 gennaio 2026. Il Giudice
RA (dott. Vincenzo Miccolis)