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Decreto 15 marzo 2025
Decreto 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3502/2023
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Trieste, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice rel./est. ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 25/2008 letta la memoria depositata in data 21/2/2025 con cui parte ricorrente ha reiterato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del Ministero dell'Interno –
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, dell'11/8/2023, notificato il 17/8/2023, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata, ex art. 32, comma 1, lett. b bis), d.lgs. n. 25/2008, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale presentata dal ricorrente Parte_1
C.U.I.:
[...] C.F._1 visto il decreto del 18/9/2023 con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
dato atto dell'ammissibilità della predetta istanza, in quanto l'art. 35bis, comma 4,
d.lgs. n. 25/2008, non impone, a differenza dell'art. 3, comma 3-quater, che la stessa vada proposta unitamente al ricorso introduttivo a pena di inammissibilità; ritenuto che l'intervenuto mutamento giurisprudenziale in tema di violazione dei termini della procedura accelerata suggerisca di rivalutare la precedente delibazione contenuta nel decreto di rigetto della precedente sospensiva;
dato atto che i termini della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 2, d.lgs.
n. 25/2008 sono stati rispettati;
ritenuto che dall'esame del ricorso, degli atti allo stesso allegati e del verbale dell'audizione svoltasi dinanzi alla Commissione emergano elementi dai quali è possibile desumere il fumus in ordine ai presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998, in considerazione del grave pregiudizio che gli effetti del provvedimento impugnato recherebbero al percorso di integrazione del migrante in Italia;
considerato infatti che il richiedente ha allegato: i) di essersi trattenuto sul territorio nazionale ininterrottamente da gennaio 2023; ii) di aver intrapreso un percorso lavorativo durante il soggiorno in Italia (cfr. doc. nn.7, 8, 9, 10, 11, allegati alla memoria del 21/2/2025); iii) di aver reperito una soluzione abitativa al di fuori del sistema di accoglienza (cfr. doc. nn. 12 e 13); ritenuto pertanto che siano state addotte gravi e circostanziate ragioni a sostegno della richiesta sospensiva;
precisato che, come previsto dall'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n 25/2008, entro cinque giorni dalla notificazione del presente decreto le parti possono depositare note difensive ed entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine possono essere depositate note di replica;
evidenziato che solo qualora siano state depositate le predette note (difensive e/o di replica) verrà emesso nuovo decreto con cui si confermerà, modificherà o revocherà il presente provvedimento;
P.Q.M.
1. revoca il precedente provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione;
2. accoglie l'istanza di sospensione e per l'effetto sospende l'efficacia del gravato provvedimento della;
Controparte_1
3. ordina alla di depositare la documentazione Controparte_1 prescritta dall'art. 35-bis, comma 8, d.lgs. n. 25/2008;
4. dispone che la Cancelleria:
o notifichi il presente provvedimento al Ministero dell'Interno Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste – sezione di Udine;
o comunichi il presente provvedimento al ricorrente.
Decorsi dieci giorni dalla notificazione del ricorso e del presente decreto il Collegio si riserva di provvedere nuovamente sulla sospensiva.
Così deciso a Trieste, il 14/3/2025
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Trieste, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott.ssa Michela Bortolami Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice rel./est. ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 35-bis, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 25/2008 letta la memoria depositata in data 21/2/2025 con cui parte ricorrente ha reiterato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del Ministero dell'Interno –
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, dell'11/8/2023, notificato il 17/8/2023, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata, ex art. 32, comma 1, lett. b bis), d.lgs. n. 25/2008, la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale presentata dal ricorrente Parte_1
C.U.I.:
[...] C.F._1 visto il decreto del 18/9/2023 con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
dato atto dell'ammissibilità della predetta istanza, in quanto l'art. 35bis, comma 4,
d.lgs. n. 25/2008, non impone, a differenza dell'art. 3, comma 3-quater, che la stessa vada proposta unitamente al ricorso introduttivo a pena di inammissibilità; ritenuto che l'intervenuto mutamento giurisprudenziale in tema di violazione dei termini della procedura accelerata suggerisca di rivalutare la precedente delibazione contenuta nel decreto di rigetto della precedente sospensiva;
dato atto che i termini della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 2, d.lgs.
n. 25/2008 sono stati rispettati;
ritenuto che dall'esame del ricorso, degli atti allo stesso allegati e del verbale dell'audizione svoltasi dinanzi alla Commissione emergano elementi dai quali è possibile desumere il fumus in ordine ai presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998, in considerazione del grave pregiudizio che gli effetti del provvedimento impugnato recherebbero al percorso di integrazione del migrante in Italia;
considerato infatti che il richiedente ha allegato: i) di essersi trattenuto sul territorio nazionale ininterrottamente da gennaio 2023; ii) di aver intrapreso un percorso lavorativo durante il soggiorno in Italia (cfr. doc. nn.7, 8, 9, 10, 11, allegati alla memoria del 21/2/2025); iii) di aver reperito una soluzione abitativa al di fuori del sistema di accoglienza (cfr. doc. nn. 12 e 13); ritenuto pertanto che siano state addotte gravi e circostanziate ragioni a sostegno della richiesta sospensiva;
precisato che, come previsto dall'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n 25/2008, entro cinque giorni dalla notificazione del presente decreto le parti possono depositare note difensive ed entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine possono essere depositate note di replica;
evidenziato che solo qualora siano state depositate le predette note (difensive e/o di replica) verrà emesso nuovo decreto con cui si confermerà, modificherà o revocherà il presente provvedimento;
P.Q.M.
1. revoca il precedente provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione;
2. accoglie l'istanza di sospensione e per l'effetto sospende l'efficacia del gravato provvedimento della;
Controparte_1
3. ordina alla di depositare la documentazione Controparte_1 prescritta dall'art. 35-bis, comma 8, d.lgs. n. 25/2008;
4. dispone che la Cancelleria:
o notifichi il presente provvedimento al Ministero dell'Interno Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste – sezione di Udine;
o comunichi il presente provvedimento al ricorrente.
Decorsi dieci giorni dalla notificazione del ricorso e del presente decreto il Collegio si riserva di provvedere nuovamente sulla sospensiva.
Così deciso a Trieste, il 14/3/2025
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida