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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 426/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SE IU RE, ha pronunciato all'udienza del 16/07/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 426/2025, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piccirilli Mirka e Mario Ferri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indentificata, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone, l' di Frosinone e ha chiesto di accertare il proprio CP_1 diritto “al riconoscimento della corresponsione dell'indennità di Disoccupazione Naspi con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, o alla diversa data accertata nel corso dell'odierno procedimento per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- condannare in persona del legale rapp. te P. T, alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente “dell'indennità di disoccupazione Naspi” con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, o alla diversa data accertata nel corso dell'odierno procedimento per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare dedotto quanto segue:
- di essere stato assunto presso la società S.m. edilizia srl Socio Unico con contratto a tempo determinato;
- di aver subito in data 5.8.2024 infortunio sul lavoro mentre si trovava a svolgere le proprie mansioni presso la predetta società;
- che successivamente l' apriva la pratica di infortunio con n. CP_2
520421976 del 5.8.2024;
- che in data 12.08.2024 il ricorrente cessava la propria attività lavorativa presso la società “S.m edilizia srl Socio Unico”;
- di aver pertanto presentato in data 11.9.2024 domanda di attribuzione dell'indennità di disoccupazione Naspi;
- che in data 10 ottobre 2024 l' comunicava al sig. CP_2 Pt_1
il “riacquisto della capacità lavorativa dal giorno
[...]
13/10/2024”;
- che l'infortunio veniva chiuso dall' in data 12.10.2024; CP_2
- che in data 16.10.2024 altresì il medico curante certificava “il riacquisto della capacità lavorativa dal 13 ottobre 2024”;
- che, tuttavia, l' con provvedimento del 14.10.2024 CP_1 comunicava il rigetto della domanda di indennità di disoccupazione con la seguente motivazione: “dall'accertamento medico legale è risultato il mancato riacquisto della capacità lavorativa. La domanda può essere riproposta ad evento/ricovero concluso”;
- di aver presentato ricorso in data 31.10.2024 al Comitato Provinciale avverso tale provvedimento, che pure veniva CP_1 rigettato con provvedimento del 16.12.2024 per “Mancato riacquisto capacità lavorativa”.
Parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità Naspi, richiesta con domanda del 11.09.2024, essendo in possesso della riacquisita capacità lavorativa dal 13.10.2024 (come da cfr. certificato medico allegato), con decorrenza da tale data fino al 19.01.2025 (data di nuovo rioccupazione).
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, CP_1 ritenendolo infondato in fatto e diritto.
In particolare, l'Ente ha dedotto che all'atto della domanda di disoccupazione del 11.9.2024 parte ricorrente non aveva riacquistato la capacità lavorativa, come da accertamenti medici legali effettuati dallo stesso , a causa dell'infortunio occorso. CP_1
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 16.7.2025, svolta mediante lo scambio di note telematiche di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati.
Con il presente ricorso, parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuta l'indennità Naspi richiesta con domanda del 11.9.2024, per il periodo dal 13.10.2024 al 19.01.2025, negata dall' per mancanza del requisito della CP_1 capacità lavorativa, avendo riacquistato la capacità lavorativa, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 5.8.2024, già in data 13.10.2024, come accertato dal certificato del medico del lavoro e dal medico curante (cfr. all.ti n. 6 e 7 del ricorso).
Parte convenuta si è opposta, chiedendo il rigetto del ricorso, e ha ritenuto non sussistente il requisito della capacità lavorativa del ricorrente all'atto della presentazione della domanda, nonché in sede di valutazione dell'opposizione davanti al Comitato Provinciale.
Giova inquadrare brevemente la normativa applicabile al caso di specie.
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato. La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire: dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati e che si trovino in stato di disoccupazione.
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario;
sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi: dimissioni per giusta causa, dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'articolo 1, comma 40, legge 92/2012; risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più; licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 22/2015; licenziamento disciplinare.
Quanto al requisito relativo alla capacità lavorativa, in particolare con il Messaggio numero 4468 del 27-12-2024, l' ha CP_1 precisato: “L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che, per accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, la domanda deve essere presentata all' in via telematica, entro il termine di decadenza di CP_1 sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il successivo comma 2 del citato articolo 6 prevede altresì che la NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, attuativa delle disposizioni in materia di NASpI di cui agli articoli 1-14 del decreto legislativo n. 22/2015, in ordine alla decorrenza del termine di presentazione della domanda, al paragrafo 2.6 è stato chiarito che, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile dall' o di infortunio sul lavoro/malattia professionale CP_1 indennizzabile da parte dell' insorto entro i sessanta giorni CP_2 dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Inoltre, in merito alla decorrenza della prestazione, al paragrafo 2.7 della citata circolare n. 94/2015 è stato precisato che, in caso di evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla fine dell'evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge. Considerata l'incidenza dell'evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale sulla decorrenza della prestazione di disoccupazione NASpI e al fine di evitare ritardi nell'istruttoria delle relative domande, gli accertamenti medico legali relativi al riacquisto della capacità lavorativa, ai fini della liquidazione della NASpI, sono eseguiti direttamente dalle Unità operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unità operative Semplici medico legali (UOST). Tuttavia, nonostante tale processo di verifica del riacquisto della capacità lavorativa abbia ridotto significativamente i tempi di attesa per il riconoscimento della prestazione, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione delle domande in argomento, con il presente messaggio si comunica che, per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall' , il CP_2 certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente”.
Ciò premesso, nel caso di specie, l' ha respinto la domanda CP_1 di indennità Naspi del ricorrente per difetto del requisito soggettivo, sul presupposto che il lavoratore non avesse riacquisto la capacità lavorativa a seguito dell'infortunio subito in data 5.8.2024, all'atto della domanda e del riesame della successiva opposizione conclusa con delibera n. 246560 del 11.12.2024.
Tuttavia, risulta dagli atti di causa che parte ricorrente ha riacquistato la capacità lavorativa in data 13.10.2024, come attestato dai certificati del medico del lavoro (all. n. 6) e del medico curante (all. n. 7 del ricorso), depositati in atti dal ricorrente.
Parte ricorrente ha altresì allegato di aver presentato domanda di Naspi in data 11.9.2024, avendo cessato il proprio rapporto di lavoro presso la S.m. edilizia srl a Socio Unico in data 12.8.2024, e di aver iniziato un nuovo rapporto di lavoro con altra società in data 20.1.2025, come risulta dall'estratto contributivo depositato in atti. Sulla base delle considerazioni che precedono deve ritenersi sussistente il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della NASPI con decorrenza dalla data del 13.10.2024 (data di riacquisto della capacità lavorativa) fino al 19.01.2025, avendo il ricorrente iniziato un nuovo rapporto di lavoro in data 20.1.2025.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla CP_1 complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , nella causa iscritta al n. Parte_1 CP_1
426/2025 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli importi dovuti a titolo di indennità NASPI per il periodo dal 13.10.2024 al 19.01.2025, e per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'indennità Naspi per il periodo indicato, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
, che si liquidano in euro 886,00 oltre IVA, Parte_1
CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 17/07/2023
Il Giudice
SE IU RE
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SE IU RE, ha pronunciato all'udienza del 16/07/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 426/2025, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piccirilli Mirka e Mario Ferri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-ricorrente E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indentificata, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Frosinone, l' di Frosinone e ha chiesto di accertare il proprio CP_1 diritto “al riconoscimento della corresponsione dell'indennità di Disoccupazione Naspi con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, o alla diversa data accertata nel corso dell'odierno procedimento per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
- condannare in persona del legale rapp. te P. T, alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente “dell'indennità di disoccupazione Naspi” con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, o alla diversa data accertata nel corso dell'odierno procedimento per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare dedotto quanto segue:
- di essere stato assunto presso la società S.m. edilizia srl Socio Unico con contratto a tempo determinato;
- di aver subito in data 5.8.2024 infortunio sul lavoro mentre si trovava a svolgere le proprie mansioni presso la predetta società;
- che successivamente l' apriva la pratica di infortunio con n. CP_2
520421976 del 5.8.2024;
- che in data 12.08.2024 il ricorrente cessava la propria attività lavorativa presso la società “S.m edilizia srl Socio Unico”;
- di aver pertanto presentato in data 11.9.2024 domanda di attribuzione dell'indennità di disoccupazione Naspi;
- che in data 10 ottobre 2024 l' comunicava al sig. CP_2 Pt_1
il “riacquisto della capacità lavorativa dal giorno
[...]
13/10/2024”;
- che l'infortunio veniva chiuso dall' in data 12.10.2024; CP_2
- che in data 16.10.2024 altresì il medico curante certificava “il riacquisto della capacità lavorativa dal 13 ottobre 2024”;
- che, tuttavia, l' con provvedimento del 14.10.2024 CP_1 comunicava il rigetto della domanda di indennità di disoccupazione con la seguente motivazione: “dall'accertamento medico legale è risultato il mancato riacquisto della capacità lavorativa. La domanda può essere riproposta ad evento/ricovero concluso”;
- di aver presentato ricorso in data 31.10.2024 al Comitato Provinciale avverso tale provvedimento, che pure veniva CP_1 rigettato con provvedimento del 16.12.2024 per “Mancato riacquisto capacità lavorativa”.
Parte ricorrente ha quindi chiesto di accertare il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità Naspi, richiesta con domanda del 11.09.2024, essendo in possesso della riacquisita capacità lavorativa dal 13.10.2024 (come da cfr. certificato medico allegato), con decorrenza da tale data fino al 19.01.2025 (data di nuovo rioccupazione).
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, CP_1 ritenendolo infondato in fatto e diritto.
In particolare, l'Ente ha dedotto che all'atto della domanda di disoccupazione del 11.9.2024 parte ricorrente non aveva riacquistato la capacità lavorativa, come da accertamenti medici legali effettuati dallo stesso , a causa dell'infortunio occorso. CP_1
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 16.7.2025, svolta mediante lo scambio di note telematiche di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati.
Con il presente ricorso, parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuta l'indennità Naspi richiesta con domanda del 11.9.2024, per il periodo dal 13.10.2024 al 19.01.2025, negata dall' per mancanza del requisito della CP_1 capacità lavorativa, avendo riacquistato la capacità lavorativa, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 5.8.2024, già in data 13.10.2024, come accertato dal certificato del medico del lavoro e dal medico curante (cfr. all.ti n. 6 e 7 del ricorso).
Parte convenuta si è opposta, chiedendo il rigetto del ricorso, e ha ritenuto non sussistente il requisito della capacità lavorativa del ricorrente all'atto della presentazione della domanda, nonché in sede di valutazione dell'opposizione davanti al Comitato Provinciale.
Giova inquadrare brevemente la normativa applicabile al caso di specie.
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato. La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire: dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati e che si trovino in stato di disoccupazione.
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario;
sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi: dimissioni per giusta causa, dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'articolo 1, comma 40, legge 92/2012; risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più; licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 22/2015; licenziamento disciplinare.
Quanto al requisito relativo alla capacità lavorativa, in particolare con il Messaggio numero 4468 del 27-12-2024, l' ha CP_1 precisato: “L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che, per accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, la domanda deve essere presentata all' in via telematica, entro il termine di decadenza di CP_1 sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il successivo comma 2 del citato articolo 6 prevede altresì che la NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, attuativa delle disposizioni in materia di NASpI di cui agli articoli 1-14 del decreto legislativo n. 22/2015, in ordine alla decorrenza del termine di presentazione della domanda, al paragrafo 2.6 è stato chiarito che, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile dall' o di infortunio sul lavoro/malattia professionale CP_1 indennizzabile da parte dell' insorto entro i sessanta giorni CP_2 dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Inoltre, in merito alla decorrenza della prestazione, al paragrafo 2.7 della citata circolare n. 94/2015 è stato precisato che, in caso di evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla fine dell'evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l'ottavo giorno ma comunque nei termini di legge. Considerata l'incidenza dell'evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale sulla decorrenza della prestazione di disoccupazione NASpI e al fine di evitare ritardi nell'istruttoria delle relative domande, gli accertamenti medico legali relativi al riacquisto della capacità lavorativa, ai fini della liquidazione della NASpI, sono eseguiti direttamente dalle Unità operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unità operative Semplici medico legali (UOST). Tuttavia, nonostante tale processo di verifica del riacquisto della capacità lavorativa abbia ridotto significativamente i tempi di attesa per il riconoscimento della prestazione, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione delle domande in argomento, con il presente messaggio si comunica che, per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall' , il CP_2 certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente”.
Ciò premesso, nel caso di specie, l' ha respinto la domanda CP_1 di indennità Naspi del ricorrente per difetto del requisito soggettivo, sul presupposto che il lavoratore non avesse riacquisto la capacità lavorativa a seguito dell'infortunio subito in data 5.8.2024, all'atto della domanda e del riesame della successiva opposizione conclusa con delibera n. 246560 del 11.12.2024.
Tuttavia, risulta dagli atti di causa che parte ricorrente ha riacquistato la capacità lavorativa in data 13.10.2024, come attestato dai certificati del medico del lavoro (all. n. 6) e del medico curante (all. n. 7 del ricorso), depositati in atti dal ricorrente.
Parte ricorrente ha altresì allegato di aver presentato domanda di Naspi in data 11.9.2024, avendo cessato il proprio rapporto di lavoro presso la S.m. edilizia srl a Socio Unico in data 12.8.2024, e di aver iniziato un nuovo rapporto di lavoro con altra società in data 20.1.2025, come risulta dall'estratto contributivo depositato in atti. Sulla base delle considerazioni che precedono deve ritenersi sussistente il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della NASPI con decorrenza dalla data del 13.10.2024 (data di riacquisto della capacità lavorativa) fino al 19.01.2025, avendo il ricorrente iniziato un nuovo rapporto di lavoro in data 20.1.2025.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti sopra indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate rispettivamente in base alla CP_1 complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , nella causa iscritta al n. Parte_1 CP_1
426/2025 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli importi dovuti a titolo di indennità NASPI per il periodo dal 13.10.2024 al 19.01.2025, e per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'indennità Naspi per il periodo indicato, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
, che si liquidano in euro 886,00 oltre IVA, Parte_1
CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 17/07/2023
Il Giudice
SE IU RE