Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00790/2026REG.PROV.COLL.
N. 05261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5261 del 2025, proposto da
-OMISSIS-s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Rimetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato CO Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 03402/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS- s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il Cons. LB SO e udito per l’appellata l’avvocato Luciano Costanzo in delega dell’avv. CO Vergara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, la -OMISSIS- s.r.l.s. impugnava il provvedimento dell’8 gennaio 2024 con cui il Suap del Comune di Acerra (NA) aveva dichiarato l’irricevibilità della Scia presentata dalla stessa -OMISSIS- il 15 novembre 2023 per l’apertura dell’esercizio di vicinato di commercio di oggetti preziosi. Il provvedimento era motivato in ragione dalla mancata dimostrazione di piena disponibilità del locale ove l’attività avrebbe dovuto svolgersi.
Deduceva la ricorrente in primo grado, per quanto di rilievo, di avere piena disponibilità del locale previsto in base a regolare contratto di locazione del 19 novembre 2019 con la proprietaria -OMISSIS- s.a.s., né rilevava un precedente contratto di locazione stipulato da altra conduttrice ( i.e. , -OMISSIS-s.r.l., oggi appellante) sui medesimi locali, in quanto detta società era stata posta in liquidazione e il suddetto contratto non risultava rinnovato, in assenza di registrazione del rinnovo.
Del resto lo stesso Suap aveva pronunciato l’inefficacia di precedente Scia della -OMISSIS-per inattività di quest’ultima, essendo dunque ben a conoscenza del fatto che la stessa non operava da più di 365 giorni; né l’amministrazione poteva d’altra parte ingerirsi su questioni civilistiche, di competenza del giudice ordinario.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della-OMISSIS-, non costituito il Comune di Acerra, accoglieva l’impugnativa, ritenendo che la ricorrente avesse la “disponibilità” dei locali (rilevante ai fini del titolo abilitativo) sia in termini giuridici - in forza di locazione del 2019 che, pur se preceduta da altra confliggente, era da ritenere prevalente giacché il vecchio conduttore non si era opposto alla perdita della disponibilità del bene - sia in termini materiali, in sé non contestati, tant’è che dopo l’ordinanza cautelare di accoglimento n. 1206 del 2024 di questa Sezione l’attività era stata regolarmente svolta dalla ricorrente.
Il che era sufficiente perché l’amministrazione potesse riconoscere il titolo, senza doversi occupare di risolvere i conflitti civilistici o svolgere specifici approfondimenti istruttori al riguardo; ciò peraltro in un contesto ove la -OMISSIS-era in stato di liquidazione, di suo non compatibile con l’effettiva disponibilità dei locali.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la -OMISSIS-deducendo:
I) error in iudicando in ordine all’art. 1571 ss. Cod. civ e sulla l. n. 392 del 1978; erronea valutazione dei presupposti; difetto di motivazione;
II) violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 2484 ss. Cod. civ.; eccesso di potere; eccesso di potere per falsità dei presupposti; violazione dei principi in materia societaria;
III) violazione dell’art. 112 Cod. proc. civ.; violazione dell’art. 34 Cod. proc. amm.; violazione dell’art. 39 Cod. proc. amm.
4. Resiste al gravame la -OMISSIS-, la quale ripropone anche i motivi di doglianza rimasti assorbiti o non esaminati in primo grado, mentre non s’è costituito in giudizio l’intimato Comune di Acerra.
5. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, stante il rigetto nel merito del gravame.
2. Col primo motivo d’impugnazione, l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il Tar nell’accogliere il ricorso trascurando che la -OMISSIS- risultava in realtà priva della disponibilità dei locali per lo svolgimento dell’attività, vigendo in relazione agli stessi il distinto contratto di locazione del 23 novembre 2010 a beneficio dell’appellante, tacitamente rinnovato inter partes .
D’altra parte, la società locatrice dell’immobile farebbe capo alla stessa titolare della -OMISSIS-, che avrebbe così, con la stipulazione di nuovo contratto di locazione, violato gli obblighi contrattuali verso l’originaria conduttrice, nonché altri accordi privati raggiunti con l’attuale titolare della società appellante.
2.1. Il motivo non è condivisibile.
2.1.1. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ il legittimo esercizio di un’attività commerciale, soprattutto se essa comporti [...] la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere ” (Cons. Stato, VII, 14 agosto 2024, n. 7125; V, 31 ottobre 2023, n. 9385; 16 agosto 2021, n. 5892; 5 novembre 2012, n. 5590).
Nel caso di specie, la Scia presentata dalla -OMISSIS- si fonda, per quanto di rilievo, su un contratto di locazione registrato sui locali; al contempo, non è contestata la disponibilità materiale degli stessi locali in capo all’appellata, come affermato del resto dalla sentenza di primo grado - che ha fatto riferimento al riguardo, tra l’altro, alla riapertura della gioielleria da parte della -OMISSIS- a seguito di accoglimento dell’istanza cautelare giusta ordinanza n. 1206 del 2024 di questa V Sezione - con affermazione non superata né specificamente contestata dall’appellante.
Il che è sufficiente, ai fini che qui importano, al rigetto delle doglianze sollevate dall’appellante.
La necessaria disponibilità giuridica dei locali, agli specifici fini del relativo titolo abilitativo commerciale (nella specie, in regime di Scia, dunque con poteri inibitori successivi in capo all’amministrazione), non può implicare anche, in capo all’amministrazione competente, di dover dirimere controversie inter-privatistiche in ordine alla prevalenza di un titolo civilistico rispetto ad altri sui medesimi locali, ovvero a risolvere controversie fra privati in ordine alla effettiva disponibilità dei locali o sussistenza e attualità di altri titoli invocati da terzi.
Per converso, a fronte della chiara titolarità di un contratto di locazione registrato - che non risulta di suo annullato, né altrimenti caducato - e della (non contestata) disponibilità materiale dei locali in capo alla segnalante (in un contesto ove non risulta peraltro che la precedente conduttrice abbia assunto iniziative per contestare una perdita di godimento della res e avversare quello della -OMISSIS-), l’amministrazione non può essere chiamata, in relazione a una Scia, ad apprezzare e dirimere anche contestazioni di ordine civilistico nei rapporti con soggetti terzi, né su ciò basare sic et simpliciter un provvedimento di diniego a fronte dell’integrazione dei suddetti elementi; in assenza di chiare e circostanziate evidenze tali da pregiudicare la detta disponibilità giuridica o materiale, infatti, ben dovranno essere riconosciuti sussistenti, alla luce dei suddetti elementi, i requisiti di efficacia della Scia.
Ciò fermo restando che ogni contestazione di ordine privatistico sui locali e loro disponibilità (nonché sulle eventuali vicende di inadempimento correlate alla loro messa a disposizione della -OMISSIS-, nei sensi dedotti dall’appellante) potrà essere fatta valere se del caso dai rispettivi interessati nelle competenti sedi, con effetti eventualmente postumi sull’esercizio dell’attività abilitata.
3. Col secondo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel dare rilievo alla messa in liquidazione della -OMISSIS-per affermare l’inconciliabilità di tale circostanza con la tesi della disponibilità dei locali in capo alla stessa società.
Al contrario, il verificarsi di una causa di scioglimento ben si concilierebbe con lo svolgimento dell’attività.
In tale prospettiva, il contratto di locazione vantato dalla -OMISSIS-sui medesimi locali sarebbe pienamente efficace e vincolante, non essendo in alcun modo confliggente con lo stato di liquidazione della società.
3.1. Il motivo non è suscettibile di favorevole considerazione.
3.1.1. A ben vedere, lo stesso rifluisce pur sempre - al di là dei profili inerenti alla motivazione della sentenza in ordine alla liquidazione della società, ex se non dirimenti - nel valorizzare il titolo privatistico invocato dalla -OMISSIS-quale prevalente rispetto a quello della -OMISSIS-, senza peraltro contestare specificamente l’(ulteriore) elemento della disponibilità materiale dei locali in capo a quest’ultima.
Il che, come già osservato, non incide di suo con la Scia e relativi presupposti, e dunque e con le funzioni e prerogative dell’amministrazione in relazione ad essa.
4. Col terzo motivo d’impugnazione, l’appellante si duole dell’omessa pronuncia in cui il Tar sarebbe incorso in ordine alle censure già sollevate dalla -OMISSIS-circa l’illegittima condotta tenuta dalla titolare della -OMISSIS-, che procurava abusivamente la cessazione dell’attività dell’appellante, in specie presentandosi come sua rappresentante presso il Suap e successivamente appropriandosi del locale commerciale e della relativa merce.
Sul detto profilo dell’illegittima spendita di poteri per conto della -OMISSIS-era peraltro intervenuto anche procedimento penale, concluso con inflizione di una multa per ritenuta tenuità del fatto.
4.1. Neanche tale motivo è suscettibile di favorevole apprezzamento, per le ragioni già esposte in relazione al precedente.
Analogamente a quanto suesposto, infatti, le ragioni e modalità con cui si sarebbe indebitamente procurata l’originaria cessazione dell’attività della -OMISSIS-(rispetto alla quale risulta, peraltro, anche un distinto e successivo provvedimento comunale d’inefficacia della Scia, per prolungata inattività della stessa-OMISSIS-), così come i relativi risvolti penali, non incidono di per sé sulla (diversa e successiva ai fatti contestati) Scia presentata dalla -OMISSIS- nei termini suindicati.
Né da quanto dedotto dall’appellante emergono specifiche e concrete circostanze tali da inficiare gli elementi (di disponibilità giuridica e materiale dei locali, nei termini suesposti) posti a fondamento della suddetta Scia.
5. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
5.1. La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti e di tutte le altre persone fisiche e giuridiche private menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO CA, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
LB SO, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB SO | CO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.