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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 8/1/2020 al numero 130/20 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3289/2019 dell'8.11.2019, notificato in data
20.11.2019;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Russo;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cirillo;
OPPOSTO
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n.3289/19, emesso in data 08/11/19, notificato in data 20/11/19, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla in Parte_2 persona del legale rapp.te p.t., ha ingiunto all' di pagare in favore della ricorrente la Parte_1 somma di €646.070,94, per interessi moratori ex Legge 231/02, spese e competenze della procedura monitoria per presunti ritardati pagamenti di fatture emesse nell'anno 2015 per le prestazioni di assistenza ospedaliera.
Con atto di citazione notificato il 30.12.2019 l' proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo eccependo l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., il difetto di legittimazione attiva e, nel merito, la tempestività dei pagamenti.
Concludeva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione, e conseguentemente, per la revoca dell'ingiunzione opposta, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 18.01.21, si costituiva in giudizio la parte opposta contestando l'atto di opposizione ritenendo dovute le somme ingiunte.
1 All'esito della prima udienza, celebratasi il 9.2.2021, il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, limitatamente alla somma di
€118.802,71.
Il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e la decisione e assunto in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 17.07.2025.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Da ciò consegue, pertanto, che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis,
Cass. Civ., Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
3. Ciò posto, la proposta opposizione risulta parzialmente fondata.
Invero, la ha richiesto la corresponsione degli interessi per Parte_2 Controparte_1 ritardato pagamento di prestazioni sanitarie rese nell'anno 2015, non oggetto di contestazione, in Co quanto riconosciute e dunque pagate dalla . A fondamento della propria richiesta, l'opposta ha Parte prodotto le fatture recanti il timbro di accettazione della sulle fatture di gennaio e febbraio
2015, fatture elettroniche per i restanti mesi, tutte non contestate e pagate, i relativi mandati di pagamento e le contabili bancarie.
Quanto alla decorrenza degli interessi occorre far riferimento all'art. 5 del contratto stipulato tra le parti in data 24.01.2017 per l'anno 2015 che, al comma 1, prevede che Part
“
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla Casa di Cura entro
60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura mensile un acconto pari al 90% di 1/12 (un dodicesimo) del limite di spesa […].
2. Il diritto al pagamento del suddetto acconto maturerà entro
60 (sessanta) giorni dalla consegna della fatturazione mensile. […].
3. La liquidazione del saldo di Part tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nel 2015 dovrà essere effettuata dalla entro
2 il 30 aprile 2015 e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione necessaria per le verifiche ed i controlli, previa comunicazione alla sottoscritta Casa di Cura della determinazione del saldo liquidabile in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali regressioni tariffarie da applicare su base annuale. Entro quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la sottoscritta la Casa di Cura si impegna ad emettere nota di credito a storno dell'eventuale fatturato eccedente, fermo restando che, all'esito positivo di eventuali contestazioni, potrà emettere nuovamente l'addebito (per la parte non più in contestazione).
4. A fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio a saldo è Part subordinata e sospesa fino al ricevimento da parte della della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito di cui al comma precedente.
5. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre Part che la non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali;
[…]”.
Applicando le regole contrattualmente stabilite dalle parti alle fatture e ai pagamenti così come documentati in atti si perviene alla somma di €118.802,00 come risultato del seguente calcolo:
Ritardo maggiorazione Interessi moratori
Fatture capitale pagamento (euro) 1) Fatt. 11/A 1.240.522,00 3 2% 1.024,00
2) Fatt. 24/A 1.763.159,25 16 2% 7.767,56
3) Fatt. 24/A 153.438,31 13 2% 546,49
4) Fatt. 8/EH 1.737.844,87 29 4% 16.638,08
5) Fatt. 8/EH 231.359,96 13 4% 988,83
6) Fatt. 9/EH 12.759,23 30 2% 105,39
7) Fatt. 9/EH 5.468,23 160 4% 287,64
8) Fatt. 21/EH 1.763.159,25 13 2% 6.311,14
9) Fatt. 21/EH 206.047,68 13 2% 733,87
10) Fatt. 26/EH 1.763.159,25 1 2% 485,47
11) Fatt. 24/EH 243.379,93 13 2% 866,83
3 12) Fatt. 39/EH 1.763.159,25 16 2% 7.767,56
13) Fatt. 39/EH 198.545,62 5 2% 271,98
14) Fatt. 48/EH 1.763.159,25 38 2% 18.447,96
15) Fatt. 54/EH 1.473.264,61 12 2% 4.867,83
16) Fatt. 59/EH 1.763.159,25 9 2% 4.369,25
17) Fatt. 59/EH 211.653,46 153 2% 8.872,05
18) Fatt. 64/EH 1.763.159,25 15 2% 7.282,09
19) Fatt. 64/EH 231.109,64 153 2% 9.687,61
20) Fatt. 70/EH 1.763.159,25 17 2% 8.253,03
21) Fatt. 72/EH 2.074.214,96 5 4% 3.423,88
22) Fatt. 72/EH 233.873,34 153 2% 9.803,46
Tot. euro 118.802,00
Pertanto, in conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto Part ingiuntivo opposto. Ne segue che l' va condannata al pagamento della somma di €118.802,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Considerato il solo parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite sono proporzionalmente compensate nella misura di 5/6, con condanna dell'opponente al pagamento del restante parte di 1/6 delle stesse, che vengono liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni affrontate, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n.
130/20 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€118.802,00 oltre interessi oltre interessi come indicato in motivazione;
c) compensa per 5/6 le spese processuali e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante parte di 1/6 delle stesse, che si liquidano per intero (cioé comprensive della parte compensata) €12.000,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Cirillo.
Così deciso in Salerno il 27/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 8/1/2020 al numero 130/20 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3289/2019 dell'8.11.2019, notificato in data
20.11.2019;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Russo;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_1
PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cirillo;
OPPOSTO
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n.3289/19, emesso in data 08/11/19, notificato in data 20/11/19, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla in Parte_2 persona del legale rapp.te p.t., ha ingiunto all' di pagare in favore della ricorrente la Parte_1 somma di €646.070,94, per interessi moratori ex Legge 231/02, spese e competenze della procedura monitoria per presunti ritardati pagamenti di fatture emesse nell'anno 2015 per le prestazioni di assistenza ospedaliera.
Con atto di citazione notificato il 30.12.2019 l' proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo eccependo l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., il difetto di legittimazione attiva e, nel merito, la tempestività dei pagamenti.
Concludeva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione, e conseguentemente, per la revoca dell'ingiunzione opposta, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 18.01.21, si costituiva in giudizio la parte opposta contestando l'atto di opposizione ritenendo dovute le somme ingiunte.
1 All'esito della prima udienza, celebratasi il 9.2.2021, il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, limitatamente alla somma di
€118.802,71.
Il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e la decisione e assunto in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 17.07.2025.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Da ciò consegue, pertanto, che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis,
Cass. Civ., Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
3. Ciò posto, la proposta opposizione risulta parzialmente fondata.
Invero, la ha richiesto la corresponsione degli interessi per Parte_2 Controparte_1 ritardato pagamento di prestazioni sanitarie rese nell'anno 2015, non oggetto di contestazione, in Co quanto riconosciute e dunque pagate dalla . A fondamento della propria richiesta, l'opposta ha Parte prodotto le fatture recanti il timbro di accettazione della sulle fatture di gennaio e febbraio
2015, fatture elettroniche per i restanti mesi, tutte non contestate e pagate, i relativi mandati di pagamento e le contabili bancarie.
Quanto alla decorrenza degli interessi occorre far riferimento all'art. 5 del contratto stipulato tra le parti in data 24.01.2017 per l'anno 2015 che, al comma 1, prevede che Part
“
1. A fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, la corrisponderà alla Casa di Cura entro
60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura mensile un acconto pari al 90% di 1/12 (un dodicesimo) del limite di spesa […].
2. Il diritto al pagamento del suddetto acconto maturerà entro
60 (sessanta) giorni dalla consegna della fatturazione mensile. […].
3. La liquidazione del saldo di Part tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nel 2015 dovrà essere effettuata dalla entro
2 il 30 aprile 2015 e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione necessaria per le verifiche ed i controlli, previa comunicazione alla sottoscritta Casa di Cura della determinazione del saldo liquidabile in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali regressioni tariffarie da applicare su base annuale. Entro quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la sottoscritta la Casa di Cura si impegna ad emettere nota di credito a storno dell'eventuale fatturato eccedente, fermo restando che, all'esito positivo di eventuali contestazioni, potrà emettere nuovamente l'addebito (per la parte non più in contestazione).
4. A fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio a saldo è Part subordinata e sospesa fino al ricevimento da parte della della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito di cui al comma precedente.
5. Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre Part che la non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali;
[…]”.
Applicando le regole contrattualmente stabilite dalle parti alle fatture e ai pagamenti così come documentati in atti si perviene alla somma di €118.802,00 come risultato del seguente calcolo:
Ritardo maggiorazione Interessi moratori
Fatture capitale pagamento (euro) 1) Fatt. 11/A 1.240.522,00 3 2% 1.024,00
2) Fatt. 24/A 1.763.159,25 16 2% 7.767,56
3) Fatt. 24/A 153.438,31 13 2% 546,49
4) Fatt. 8/EH 1.737.844,87 29 4% 16.638,08
5) Fatt. 8/EH 231.359,96 13 4% 988,83
6) Fatt. 9/EH 12.759,23 30 2% 105,39
7) Fatt. 9/EH 5.468,23 160 4% 287,64
8) Fatt. 21/EH 1.763.159,25 13 2% 6.311,14
9) Fatt. 21/EH 206.047,68 13 2% 733,87
10) Fatt. 26/EH 1.763.159,25 1 2% 485,47
11) Fatt. 24/EH 243.379,93 13 2% 866,83
3 12) Fatt. 39/EH 1.763.159,25 16 2% 7.767,56
13) Fatt. 39/EH 198.545,62 5 2% 271,98
14) Fatt. 48/EH 1.763.159,25 38 2% 18.447,96
15) Fatt. 54/EH 1.473.264,61 12 2% 4.867,83
16) Fatt. 59/EH 1.763.159,25 9 2% 4.369,25
17) Fatt. 59/EH 211.653,46 153 2% 8.872,05
18) Fatt. 64/EH 1.763.159,25 15 2% 7.282,09
19) Fatt. 64/EH 231.109,64 153 2% 9.687,61
20) Fatt. 70/EH 1.763.159,25 17 2% 8.253,03
21) Fatt. 72/EH 2.074.214,96 5 4% 3.423,88
22) Fatt. 72/EH 233.873,34 153 2% 9.803,46
Tot. euro 118.802,00
Pertanto, in conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto Part ingiuntivo opposto. Ne segue che l' va condannata al pagamento della somma di €118.802,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Considerato il solo parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite sono proporzionalmente compensate nella misura di 5/6, con condanna dell'opponente al pagamento del restante parte di 1/6 delle stesse, che vengono liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni affrontate, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n.
130/20 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€118.802,00 oltre interessi oltre interessi come indicato in motivazione;
c) compensa per 5/6 le spese processuali e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante parte di 1/6 delle stesse, che si liquidano per intero (cioé comprensive della parte compensata) €12.000,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Cirillo.
Così deciso in Salerno il 27/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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