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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/09/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1794/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1794/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Pedone, C.F._2 procuratore domiciliatario;
Ricorrenti Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 3.06.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 19.04.2025 e Parte_1 [...] esponevano: di aver contratto matrimonio in data 16.02.2004 e che dalla Parte_2 loro unione nasceva (10.05.2004); - che, con sentenza n. 2927/2023 Per_1 pubblicata il 31.10.2023, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
2. L'abitazione coniugale è di proprietà del sig. , il quale con separato atto Parte_1 di comodato l'ha ceduta alla figlia che ivi abita in ragione del detto Per_1 comodato;
il padre ha trasferito altrove la propria dimora, la made è ospite della figlia, salvo trasferire altrove la propria dimora;
3. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4. La figlia economicamente non indipendente, resterà a vivere con la Per_1 madre che si occuperà integralmente del suo mantenimento, comprese le spese straordinarie al 100%. Con decreto del 14.05.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
1 All'udienza del 03.06.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...].
[...]
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in Cavallino il 16.02.2004, è intervenuta separazione personale omologata con sentenza del Tribunale di Lecce n. 2927/2023 pubblicata il 31.10.2023. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Le condizioni indicate possono essere accolte in quanto rispondenti all'interesse delle parti e della figlia, maggiorenne ma non autonoma. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 19.04.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cavallino il 16.02.2004 da nato a [...] il [...], e nata Parte_1 Parte_2
a Lecce il 23.07.1977 (Atto n. 3, Parte I, Anno 2004), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavallino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 04.09.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1794/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Pedone, C.F._2 procuratore domiciliatario;
Ricorrenti Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 3.06.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 19.04.2025 e Parte_1 [...] esponevano: di aver contratto matrimonio in data 16.02.2004 e che dalla Parte_2 loro unione nasceva (10.05.2004); - che, con sentenza n. 2927/2023 Per_1 pubblicata il 31.10.2023, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
2. L'abitazione coniugale è di proprietà del sig. , il quale con separato atto Parte_1 di comodato l'ha ceduta alla figlia che ivi abita in ragione del detto Per_1 comodato;
il padre ha trasferito altrove la propria dimora, la made è ospite della figlia, salvo trasferire altrove la propria dimora;
3. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4. La figlia economicamente non indipendente, resterà a vivere con la Per_1 madre che si occuperà integralmente del suo mantenimento, comprese le spese straordinarie al 100%. Con decreto del 14.05.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
1 All'udienza del 03.06.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta allo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...].
[...]
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito civile in Cavallino il 16.02.2004, è intervenuta separazione personale omologata con sentenza del Tribunale di Lecce n. 2927/2023 pubblicata il 31.10.2023. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Le condizioni indicate possono essere accolte in quanto rispondenti all'interesse delle parti e della figlia, maggiorenne ma non autonoma. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 19.04.2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cavallino il 16.02.2004 da nato a [...] il [...], e nata Parte_1 Parte_2
a Lecce il 23.07.1977 (Atto n. 3, Parte I, Anno 2004), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavallino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 04.09.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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