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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1728/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
NO RG, RE
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2082/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 IRPEF-ALTRO 2009
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 IVA-ALTRO 2009
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 I.C.I. 2011
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 IRAP 2010
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 TARSU/TIA 2009
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 4.4.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 5.3.2025 comuniocazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con la quale veniva intimato tra l'altro il pagamento della somma complessiva pari ad € 130455.00, anche in relazione a 5
cartelle. In particolare Cartella di pagamento n. 2932012002583615000 del valore di euro 1.167,00,
comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a TARSU, periodo di imposta 2010, asseritamente notificata in data 23.05.2012; Cartella di pagamento n. 29320130013351526000 del valore di euro
34.220,78, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a Irpef e IVA, periodo di imposta 2009,
asseritamente notificata in data 8.06.2013; Cartella di pagamento n. 29320130045661645000 del valore di euro 5.025,36, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a TARSU, periodo di imposta
2012, asseritamente notificata in data 07.03.2014; Cartella di pagamento n. 29320140016945551000
del valore di euro 5.944,00, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a IRAP, periodo di imposta
2010, asseritamente notificata in data 20.06.2014; Cartella di pagamento n. 29320170028911259000
del valore di euro 356,00, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a ICI, periodo di imposta 2011,
asseritamente notificata in data 12.12.201726.276,21 a titolo di I.R.A.P. per gli anni dal 2013 al 2015.
Deduceva di non avere mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle azionate, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata. Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'istanza di rinvio formulata verbalmente all'udienza da parte ricorrente al fine di aderire alla cd rottamazione quinquies. Infatti la legge di bilancio 199/2025 al comma 87 prevede che la domanda di adesione sia presentata in via telematica, tramite il portale dell'Agenzia Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2026 e che, successivamente, sia depositata un'istanza di sospensione del giudizio innanzi alla Corte, allegando prova dell'avvenuta presentazione della domanda di rottamazione
Non essendovi tuttavia nella specie prova alcuna della presentazione della predetta e preventiva domanda di adesione, non può disporsi il chiesto generico rinvio dell'udienza.
Nel merito.
In ordine alla impugnabilità della comunicazione preventiva di ipoteca è sufficiente rilevare che
"Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto
Legislativo n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa" (cfr. Cass. Civ. sez V 17/10/2024 n. 27000).
Nel merito il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a
-portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l"atto consequenziale" notificato rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione
-
dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
-Ne consegue che spetterà al giudice di merito la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità- interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell""atto consequenziale"
in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADER ha comprovato la regolare notifica delle 5 cartelle in esame, e così la cartella di pagamento n. 29320120025838615000 è stata notificata il 23.05.2012 (doc.4); la cartella di pagamento n. 29320130013351526000 è stata notificata in data 08.06.2013 (doc.5); la cartella di pagamento n. 29320130045661645000 è stata notificata in data 07.03.2014 (doc.6); la cartella di pagamento n. 29320140016945551000 è stata notificata in data 20.06.2014 (doc.7); la cartella di pagamento n. 29320170028911259000 in data 12.12.2017.
Ha altresì comprovato la notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione: in data 14.10.2016
dell'intimazione di pagamento n.29320169009697470000 (doc.9); in data 31.08.2017 della richiesta di compensazione 29328201700000197000 (doc. 10); in data 22.01.2018 dell'intimazione di pagamento n. 29320179031952050000 (doc..11); in data 27.07.2022 dell'intimazione di pagamento n.
29320229010060262000 (doc.12); in data 16.10.2023 dell'intimazione di pagamento n.
29320239008795647000 (doc.13), in data 02.10.2024 dell'intimazione di pagamento n.
29320249025034541 (doc.14).
Anche tali notifiche non sono state contestate.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa
Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19
d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che,
esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne
consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2,
d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso>>
corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie,
interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non
-
è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass.
14/09/2022, n. 27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n.
602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già
evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr.
Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il
"sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente [...] è certamente atto che precede l'esecuzione,
potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso comunemente denominato
"avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama
Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che,
facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il
contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto,
formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1,
lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione (decennale e quinquennale) era maturata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
sezione II, definitivamente La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania
contro
Agenzia Entrate pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ADER liquidate in complessivi € 3400.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado
di Catania il 24.02.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
NO RG, RE
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2082/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 IRPEF-ALTRO 2009
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 IVA-ALTRO 2009
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 I.C.I. 2011
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 IRAP 2010
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 TARSU/TIA 2009
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000434000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 4.4.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 5.3.2025 comuniocazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con la quale veniva intimato tra l'altro il pagamento della somma complessiva pari ad € 130455.00, anche in relazione a 5
cartelle. In particolare Cartella di pagamento n. 2932012002583615000 del valore di euro 1.167,00,
comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a TARSU, periodo di imposta 2010, asseritamente notificata in data 23.05.2012; Cartella di pagamento n. 29320130013351526000 del valore di euro
34.220,78, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a Irpef e IVA, periodo di imposta 2009,
asseritamente notificata in data 8.06.2013; Cartella di pagamento n. 29320130045661645000 del valore di euro 5.025,36, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a TARSU, periodo di imposta
2012, asseritamente notificata in data 07.03.2014; Cartella di pagamento n. 29320140016945551000
del valore di euro 5.944,00, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a IRAP, periodo di imposta
2010, asseritamente notificata in data 20.06.2014; Cartella di pagamento n. 29320170028911259000
del valore di euro 356,00, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a ICI, periodo di imposta 2011,
asseritamente notificata in data 12.12.201726.276,21 a titolo di I.R.A.P. per gli anni dal 2013 al 2015.
Deduceva di non avere mai ricevuto alcuna notifica delle cartelle azionate, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata. Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'istanza di rinvio formulata verbalmente all'udienza da parte ricorrente al fine di aderire alla cd rottamazione quinquies. Infatti la legge di bilancio 199/2025 al comma 87 prevede che la domanda di adesione sia presentata in via telematica, tramite il portale dell'Agenzia Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2026 e che, successivamente, sia depositata un'istanza di sospensione del giudizio innanzi alla Corte, allegando prova dell'avvenuta presentazione della domanda di rottamazione
Non essendovi tuttavia nella specie prova alcuna della presentazione della predetta e preventiva domanda di adesione, non può disporsi il chiesto generico rinvio dell'udienza.
Nel merito.
In ordine alla impugnabilità della comunicazione preventiva di ipoteca è sufficiente rilevare che
"Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto
Legislativo n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa" (cfr. Cass. Civ. sez V 17/10/2024 n. 27000).
Nel merito il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a
-portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l"atto consequenziale" notificato rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione
-
dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
-Ne consegue che spetterà al giudice di merito la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità- interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell""atto consequenziale"
in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADER ha comprovato la regolare notifica delle 5 cartelle in esame, e così la cartella di pagamento n. 29320120025838615000 è stata notificata il 23.05.2012 (doc.4); la cartella di pagamento n. 29320130013351526000 è stata notificata in data 08.06.2013 (doc.5); la cartella di pagamento n. 29320130045661645000 è stata notificata in data 07.03.2014 (doc.6); la cartella di pagamento n. 29320140016945551000 è stata notificata in data 20.06.2014 (doc.7); la cartella di pagamento n. 29320170028911259000 in data 12.12.2017.
Ha altresì comprovato la notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione: in data 14.10.2016
dell'intimazione di pagamento n.29320169009697470000 (doc.9); in data 31.08.2017 della richiesta di compensazione 29328201700000197000 (doc. 10); in data 22.01.2018 dell'intimazione di pagamento n. 29320179031952050000 (doc..11); in data 27.07.2022 dell'intimazione di pagamento n.
29320229010060262000 (doc.12); in data 16.10.2023 dell'intimazione di pagamento n.
29320239008795647000 (doc.13), in data 02.10.2024 dell'intimazione di pagamento n.
29320249025034541 (doc.14).
Anche tali notifiche non sono state contestate.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa
Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19
d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che,
esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne
consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2,
d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso>>
corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie,
interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non
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è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass.
14/09/2022, n. 27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n.
602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già
evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr.
Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il
"sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente [...] è certamente atto che precede l'esecuzione,
potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso comunemente denominato
"avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama
Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che,
facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il
contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto,
formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1,
lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione (decennale e quinquennale) era maturata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
sezione II, definitivamente La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania
contro
Agenzia Entrate pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ADER liquidate in complessivi € 3400.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado
di Catania il 24.02.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Salvatore Vinci)