Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1728
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comprovato la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di plurimi atti interruttivi della prescrizione, non contestati dal ricorrente.

  • Rigettato
    Impugnabilità della comunicazione preventiva di ipoteca

    La Corte rileva che, sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria sia autonomamente impugnabile, non rientra nell'elenco degli atti impugnabili obbligatoriamente ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 46 del 1992. La sua impugnazione è facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che l'intimazione di pagamento è un atto necessario da impugnare per far valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la notifica delle cartelle e l'intimazione stessa. La mancata impugnazione dell'intimazione comporta la cristallizzazione dell'obbligazione e preclude la deduzione di vicende estintive anteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1728
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1728
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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