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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 11712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11712 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 32216/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. SE DI SALVO Presidente
dott. Maurizio MANZI Giudice
dott.ssa CA CIOCCA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 32216/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società di capitali di diritto svizzero, rappresentati e difesi Controparte_1 dall'Avv. Angelo Vallefuoco e dall'Avv. Valerio Vallefuoco, elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale in Roma al viale Regina Margherita n. 294, giusta procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORI contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_2 C.F._1 in Roma al largo Enea Bortolotti n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Fagetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Como alla via A. Volta n. 66, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: 152006 - Cause in materia di patti parasociali
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: “Il procuratore degli attori chiede, in riforma dell'ordinanza del 22 gennaio 2023, l'ammissione dei mezzi di prova chiesti e della CTU con la memoria 183 n. 2 c.p.c. Precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria memoria 183 n. 1 c.p.c. qui da intendersi integralmente trascritte. Richiama a sostegno le prove documentali prodotte con l'atto di citazione e con la seconda memoria 183 n. 2 c.p.c., e quelle a prova contraria, prodotte, con la terza memoria 183 c.p.c. Insiste per l'ammissione dei mezzi di prova come articolati nella propria memoria 183 n. 2 c.p.c. che qui si riportano espressamente: 1. “si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova. a. Prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: i. (paragrafo 4 atto di citazione) È vero che fu il nuovo consulente in BSI, signor ad Per_1 introdurre a il NO , titolare della CO UC Persona_2 Persona_3 SA di Paradiso, Svizzera? ii. (paragrafo 5 atto di citazione) È vero che e Persona_2 Parte_1 ristrutturarono il loro investimento, trasferendo il terreno detenuto da McKinney nella CP_3 società la Louisiana Land Investments N.V., società di diritto delle Antille Olandesi? CP_4 iii. (paragrafo 5 atto citazione) È vero che della società Controparte_5
, società di diritto della Antille Olandesi, il sig. è proprietario e
[...] Controparte_2 beneficiario effettivo al 90 %, per il tramite della partecipazione (di cui detiene il 100% delle quote) nella società SCP Le Jade Vert, MC, del Principato di Monaco, la cui gestione amministrativa è assicurata dalla CO UC SA di Paradiso? iv. (paragrafo 5 atto di citazione) È vero che la SCP Le Jade Vert MC, a sua volta, detiene il 90% delle quote della Louisiana Land Investments, Curaçao? v. (paragrafo 7 atto di citazione) È vero che, dopo il decesso di avvenuto Persona_2 negli anni 90, l'azionariato della società di Curaçao passò in mano al figlio Controparte_2 vi. (paragrafo 8 atto di citazione) È vero che nel 2002 e Controparte_2 Parte_1 decisero un nuovo investimento, acquistando un altro terreno agricolo in Louisiana denominato “Waiverly”? vii. (paragrafo 8 atto di citazione) È vero che anche in questo caso il terreno risulta intestato alla , Louisiana il cui schema dei flussi societari, per Controparte_6 risalire al sig. è simile a quello Louisiana Land Investments N.V., Curaçao? Controparte_2 viii. (paragrafo 8 atto di citazione) È vero che pure la gestione amministrativa della società per parte fa riferimento alla CO UC SA di Paradiso, (come si vede nello CP_2 schema allegato 001 Schema Strutture societarie fascicolo attore)? ix. (paragrafo 11 atto di citazione) È vero che la direzione e il controllo delle strutture USA sono sempre state in capo prima a e poi all'attuale convenuto, il figlio Persona_2
Controparte_2 x. (paragrafo 11 atto di citazione) È vero che la gestione della Louisiana Land Investments N.V. e è sempre stata assicurata dalla CO Controparte_6 UC SA di Paradiso sia per conto del sig. che per conto del sig. Controparte_2 Pt_1 xi. (paragrafo 11 atto di citazione) È vero che il contratto sottoscritto da Controparte_1 (ovvero il sig. - vedi allegato) prevede in particolare il mero intervento a titolo fiduciario Pt_1 del mandatario per conto del mandante? xii. (paragrafo 11 atto di citazione) È vero che il ha sottoscritto un analogo contratto CP_2 fiduciario standard? xiii. (paragrafo 12 atto di citazione) È vero che all'inizio del 2017, il sig. quale Parte_1 socio sostanziale delle società e quale legale rappresentante della fa Controparte_1 presente alla CO UC S.A. che non intende più mantenere le quote nella società americana, né tantomeno in quella Antillana (lettera 8 marzo 2017 002 MConsulting - COID Revoca 2017.pdf) e, CO UC su istruzione di Controparte_2 risponde che l'unica strada percorribile è il frazionamento (come da lettera del 29 marzo 2017 allegato 003 CO ID 29.3.2017.pdf in fascicolo attore)? xiv. (paragrafo 12 atto di citazione) È vero che a fronte di questa risposta, dà Parte_1 l'assenso per procedere alla divisione, previa perizia di valutazione (appraisal) (cfr. lettera 26 aprile 2017 004 26.4.17.pdf)? Persona_4 xv. (paragrafo 14 atto di citazione) È vero che il 30 maggio 2017, i proprietari effettivi, soci sostanziali e beneficiari economici dei valori delle due società si incontrano a Mendrisio e nel corso di tale incontro, il sig. e il sig. concordano di conferire Controparte_2 Parte_1 mandato esecutivo affinché venga eseguita la divisione dei loro investimenti immobiliari nelle predette due società, procedendo alla separazione delle partecipazioni e dei terreni? xvi. (paragrafo 16 atto di citazione) È vero che il sig. in data 9.2.2018, per il Parte_1 tramite dei suoi professionisti, trasmette al fiduciario del il programma di CP_2 frazionamento (come si vede dall'allegato:008 mail 9.2.18 a e 010 Pt_2 CP_7 progetto di divisione 2.2.18.pdf dell'avvocato Mario Gazzola)? xvii. (paragrafi 25 e 27 atto di citazione) È vero che in data 14 ottobre 2015 il per il CP_2 tramite della società SCP Le Jade Vert, dispose un trasferimento, dal conto EFG di Lugano, di 544.889,43 dollari a favore della società Louisiana Land Investments N.V.? xviii. (paragrafo 28 atto di citazione 28) Vero che quest'ultima ordinò poi, tramite la CO UC SA, di ritrasferire 200.000 dollari il 24.10.2019 ad una società di Panama, Vilmia Investment Inc, con conto presso Ansbacher, Bahamas? xix. (Paragrafo 29. Atto di citazione) Vero che altri 344.889,43 dollari e altri 135.000.00 dollari, rispettivamente il 20.12.2019 e il 10.08.2020, sono stati versati a beneficiari non ben indentificati menzionando nella causale una società lussemburghese, Participation Group S.A., le cui azioni risultano dai pubblici registri appartenere al sig. (come da Controparte_2 schema allegato 001 in fascicolo attore)? xx. (paragrafo 14 mem. 183 n.1) Vero che i soci sostanziali e Controparte_2 Parte_1 si erano vincolati nel dare mandato alle rispettive fiduciarie estere perché procedessero e predisponessero tutti gli atti necessari per realizzare la separazione netta delle due società americane e dei terreni? Si indicano come testimoni per i suddetti capitoli di prova dal n. 1) al n. 20): il NO
[...]
Vicolo delle Scuole 9, 6926 Collina d'Oro, Svizzera, Data di nascita: 05.03.1944, il Per_3 signor Via la Croseta 9, 6827 Brusino-Arsizio, Svizzera Data di nascita: Testimone_1 13.05.1968; Si chiede prova testimoniale sulle seguenti rilevanti altre circostanze: xxi. (Vedi paragrafo 15 atto di citazione e 15 memoria 183 n.1 attore) Vero che il sig. Pt_1 tra il 10 gennaio 2018 e il 12 gennaio 2018 (vedi allegato007 biglietti aerei) si reca
[...] negli Stati Uniti per portare avanti l'esecuzione dell'accordo e a tal fine, incontra l'11 gennaio 2018 a Miami, l'avvocato Mario Gazzola di New York incaricato di stilare l'atto di divisione, il cui progetto verrà poi inviato a medesimo in data 2.2.2018? Pt_1 xxii. (vedi paragrafo 15 atto di citazione) Vero che le spese di viaggio così come quelle dei suoi consulenti, sono a carico di medesimo (cfr. biglietti aerei di andata e ritorno a Miami - Pt_1 vedi allegato: 007 ? Email_1 xxiii. (vedi paragrafo 17 atto di citazione) L'avvocato Mario Gazzola, descrivendo la procedura di scissione da eseguire in esecuzione dell'accordo tra il sig. e il sig. CP_2
conclude attribuendo al sig. la detenzione diretta di una quota del terreno pari Pt_1 Pt_1 alla sua interessenza del 10% (precedentemente detenuta dalle strutture comuni dei due soci)? xxiv. (vedi paragrafo 23 atto di citazione) Vero che il sig. ha sostenuto i costi Parte_1 dei viaggi negli Stati Uniti, i costi di consulenza legale e finanziaria sostenute per un totale all'incirca a Franchi Svizzeri 34.663 (pari circa a € 32.314,65) (vedi fatture pagate da pdf.)? Pt_1 Si indica a teste sui capitoli da 21 a 24, l'Avvocato Mario Gazzola, 225 Cherry, FLR 43, APT 43K Manhattan NY 10002-5587 USA Data di nascita: 22.08.1961 e il signor Testimone_1 Via a la Croseta 9, 6827 BrusinoArsizio, Svizzera, Data di nascita: 13.05.1968, già indicato anche per i capitoli da 1) a 20). Si chiede di valutare, prendendo a base le perizie depositate svolte che indicano i valori dei beni (vedi allegate perizie con l'atto di citazione 005 Appraisal Report.pdf e 006 Killarney Appraisal Report 10-30-2017.pdf) se ammettersi una CTU che stabilisca il diverso valore in caso si fosse proceduto alla scissione concordata.” Nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. conclude:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione, difesa e/o domanda del convenuto in quanto tutte infondate in fatto e in diritto: Controparte_2
- accertare l'inadempimento del sig. al contratto parasociale con il sig. Controparte_2 in proprio e quale legale rappresentante della e, per Parte_1 Controparte_1 l'effetto condannare il sig. per quanto dedotto e allegato al risarcimento del Controparte_2 danno in favore del sig. in proprio e nella qualità ut supra, per violazione dei Parte_1 patti parasociali tra i soci sostanziali, risarcimento pari: 1) ad euro € 32.314,65 a titolo di rimborso spese inutilmente sostenute dal sig. in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché 2) Controparte_1 e ad € 200.000 (duecentomila/00) o nella minore o maggiore somma ritenuta equa oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e corrispondente all'aumento di valore economico delle partecipazioni nelle società americane di cui è causa che il sig. in proprio e quale legale rappresentate della Parte_1 [...] avrebbe conseguito, se il sig. avesse rispettato e fatto Controparte_1 Controparte_2 rispettare alle società sue fiduciarie il patto parasociale, il tutto nella misura di giustizia da commisurarsi in base agli effetti e rischi negativi delle operazioni dedotte allegate compiute non legittimamente dal sig. Controparte_2
- in via subordinata condannare il convenuto sig. al risarcimento del danno Controparte_2 per responsabilità precontrattuale ovvero extracontrattuale, condannandolo al pagamento di euro € 32.314,65 a titolo di rimborso spese inutilmente sostenute dal sig. in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria, nonché ai risarcimento del danno per la perdita di chances di occasione di stipulazione di accordi con altri soggetti e allo sviluppo in proprio e in autonomia dell'investimento compiuto, impediti proprio dalle trattative indebitamente interrotte;
che si commisura in un importo equitativo di euro 150.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- In tutti i casi con vittoria, di spese, competenze oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma così giudicare:
Nel merito:
- rigettare le domande attoree siccome manifestamente infondate per tutte le ragioni meglio esposte in atti;
In ogni caso:
- condannare il sig. e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a rifondere al sig. le spese di Controparte_2 causa, onorari, spese generali IVA e CPA ove dovute incluse;
In via istruttoria: in ordine ai singoli capitoli dedotti da controparte si formulano le seguenti eccezioni: - i capitoli da 1 a 14 vertono su circostanze pacifiche, in parte documentali, e che non sono state contestate da questa difesa;
pertanto, sono superflui;
- il capitolo 15 è inconferente, atteso che come si evince dallo stesso, alla suddetta riunione parteciparono solo il ed il talché nessuno potrebbe riferire sul contenuto del Pt_1 CP_2 loro colloquio;
- il capitolo 16 verte su circostanza già documentata ed è perciò superfluo;
- i capitoli da 17 a 19 vertono su circostanze del tutto irrilevanti ai fini della causa, ancorché pacifiche ed in ordine alle quali il ha già dato ampie spiegazioni con adeguato CP_2 supporto documentale;
dunque, oltre che irrilevanti sono anche superflui;
- il capitolo 20 è di per sé inconferente, poiché verte su di una circostanza priva di autonoma rilevanza rispetto al dedotto accordo che sarebbe intercorso a monte tra le parti;
- i capitoli da 22 e 24 vertono su circostanze già documentate e sono perciò superflui;
- il capitolo 23 verte su di una circostanza che deve essere provata documentalmente ed è perciò inammissibile. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ammessi in tutto o in parte i capitoli avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli 15, 20, 23, indicando come testi:
- sig. p/o BRISTEN PARTNERS SA, Via Ferruccio Pelli, 13, 6900 Lugano;
Testimone_2
- sig. p/o BRISTEN PARTNERS SA, Via Ferruccio Pelli, 13, 6900 Lugano. Testimone_3 Si chiede, inoltre di ammettere a prova contraria il seguente capitolo di prova: 1) vero è che a febbraio 2021 il sig. ha interrotto ogni rapporto professionale Controparte_2 con il sig. , revocandogli ogni mandato fiduciario e di assistenza professionale Persona_3 a causa di forti contrasti insorti in ordine alla gestione delle società per cui è causa e di un manifesto conflitto con i residui consulenti e fiduciari del sig. sig.ri e CP_2 Testimone_2
Testimone_3 Si indicano a testi:
- sig. p/o BRISTEN PARTNERS SA, Via Ferruccio Pelli, 13, 6900 Lugano;
Testimone_2
- sig. p/o BRISTEN PARTNERS SA, Via Ferruccio Pelli, 13, 6900 Lugano.” Testimone_3
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 4/5/2021, cittadino svizzero, Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società di diritto svizzero, Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo in fatto: Controparte_2
- che il convenuto era figlio di che l'attore, all'epoca codirettore presso il Persona_2
Credit Suisse, aveva conosciuto alla fine degli anni '60;
- che gli aveva manifestato la volontà di effettuare investimenti diversificati Persona_2 presso la sua banca, tra cui l'acquisto di terreni agricoli in USA;
a tal fine, nel 1975, lo stesso costituiva una società panamense (la McKinney CO S.A.) che aveva acquistato, per suo conto, un terreno in Louisiana, denominato “Killarney”;
- che nel 1977, il padre del convenuto aveva deciso di trasferire i suoi patrimoni presso la BSI
(ora EFG) e, in questo modo, aveva fatto conoscenza, tramite il consulente di Per_1 [...]
titolare della CO UC SA di Paradiso;
Per_3 - che aveva dato mandato alla predetta società di trasferire il terreno di cui Persona_2 era titolare tramite la McKinney CO S.A. alla Louisiana Land Investments N.V., , CP_4 società di diritto delle Antille Olandesi, di cui era divenuto, alla morte del Controparte_2 padre, proprietario e beneficiario effettivo al 90 %, per il tramite della partecipazione nella società SCP Le Jade Vert, MC, del Principato di Monaco;
la gestione di quest'ultima società era affidata alla CO UC SA;
- che l'attore era titolare del restante 10%, della , Controparte_8 per il tramite della , controllata al 100% dalla propria holding, Controparte_1 [...]
; CP_9
- che nel 2002, le parti avevano intrapreso un ulteriore investimento ed avevano acquistato un altro terreno agricolo in Louisiana denominato “Waiverly”; tale terreno era intestato alla
[...]
, Louisiana, con gestione amministrativa della società affidata Controparte_6 alla CO UC SA di Paradiso;
- che in entrambe le società, Louisiana Land Investments N.V. e Controparte_6
, l'azionariato effettivo era riferibile al 90% ad e per il 10% a
[...] Controparte_2
inoltre, il convenuto era proprietario - avente diritto economico – socio Parte_1 sostanziale del 100% della società SCP Le Jade Vert, MC, del Principato di Monaco;
- che la gestione sia della Louisiana Land Investments N.V., che della Controparte_6
era affidata alla CO UC SA di Paradiso, sia per conto del
[...] CP_2 che per conto dell'attore;
- che il contratto di mandato sottoscritto da prevedeva il mero intervento a Controparte_1 titolo fiduciario del mandatario per conto del mandante, ai sensi dell'art.
2.2 e che il convenuto aveva verosimilmente sottoscritto analogo contratto fiduciario standard; pertanto, la responsabilità per eventuali danni a terzi, o all'altro socio era da attribuire al Parte_1 socio e non al mandatario CO UC SA.; Controparte_2
- che nel 2017, l'attore, con lettera del 8/3/2017, aveva comunicato alla CO UC
S.A. di non voler più mantenere le quote nella società americana, né in quella Antillana;
la
CO UC, su istruzione del convenuto, aveva rappresentato che l'unica soluzione era procedere al frazionamento, ipotesi sulla quale l'attore aveva prestato il suo assenso;
- che erano state svolte delle perizie di valutazione e in data 30/5/2017, le parti si erano incontrate ed avevano concordato di conferire mandato esecutivo per eseguire la divisione dei loro investimenti immobiliari nelle società sopra richiamate, con separazione delle partecipazioni e dei terreni;
- che l'attore si era, dunque, recato negli USA per portare avanti l'esecuzione dell'accordo e, a tal fine, aveva incaricato l'avvocato Mario Gazzola di New York di redigere l'atto di divisione, il cui progetto era inviato in data 2/2/2018;
- che l'attore si era fatto carico sia delle spese di viaggio che quelle dei suoi consulenti;
- che l'attore, in data 9/2/2018 aveva trasmesso al fiduciario del il programma di CP_2 frazionamento dell'avv. Gazzola concludeva di doversi procedere ad attribuire al la Pt_1 detenzione diretta di una quota del terreno pari alla sua interessenza del 10% (in precedenza detenuta dalle strutture comuni dei due soci);
- che, tuttavia, la fiduciaria del aveva procrastinato l'attuazione dell'accordo CP_2 parasociale tra le parti in causa, sollevando inaspettate contestazioni, per volontà del convenuto stesso, come comprovato dalla corrispondenza intercorsa dal 2018 al 2020;
- che, nonostante con lettera del 18/7/2018 la CO UC SA affermava che non vi era
“nessuna intenzione di non rispettare gli accordi già presi fra i soci”, in realtà il convenuto non aveva avuto alcuna intenzione di rispettare il patto parasociale e di farlo rispettare alle sue società fiduciarie;
- che il 12/2/2020, il convenuto, tramite il proprio difensore, aveva negato l'accordo raggiunto sulla divisione delle due società americane ed aveva sostenuto che era stato conferito unicamente un mandato esplorativo;
- che a causa dell'inadempimento del convenuto, l'attore aveva sostenuto costi inutili per l'esecuzione dell'accordo, quali le spese per viaggi negli USA e di consulenza legale e finanziaria, per un totale di € 32.314,65;
- che gli attori lamentavano un danno diretto come socio e come beneficiario, in quanto, a causa della condotta del convenuto che aveva impedito il frazionamento, avevano dovuto mantenere la partecipazione sociale, non potendola vendere o scindere da quella dell'altro socio;
- che, in particolare, il convenuto aveva impedito anche la cessione delle partecipazioni delle società in quanto erano stati compiuti sulle stesse dei trasferimenti di denaro, privi di ragione economica e pertanto non giustificabili;
- che, in particolare, in data 14/10/2015, il convenuto, per il tramite della SCP Le Jade Vert, disponeva un trasferimento dal conto EFG di Lugano di 544.889,43 dollari a favore della
Louisiana Land Investments N.V.; quest'ultima ordinava, tramite la CO UC SA, di ritrasferire 200.000 dollari ad una società di Panama, Vilmia Investment Inc, con conto presso
Ansbacher, Bahamas;
- che l'avente diritto economico non era noto, ma i direttori risultavano esser riferibili alla
CO UC S.A.; - che, in data 20/12/2019 e in data 10/08/2020, altre somme di denaro erano state nviate a beneficiari non indentificati, con menzione nella causale di una società lussemburghese, le cui azioni risultavano dai pubblici registri appartenere al convenuto;
- che si trattava di operazioni di trasferimento di denaro per il tramite di società immobiliare che non trovavano né una valida ragione economica, né una valida causa nell'oggetto sociale delle società; pertanto, non si poteva escludere l'apertura di una procedura di accertamento a loro carico, con conseguente rischio di diminuzione del valore dell'investimento di cui l'attore chiedeva la restituzione;
- che, infatti, i comportamenti del convenuto rilevavano ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 600/73; inoltre, erano dannosi nei confronti dell'attore a causa delle notizie di stampa che avevano interessato il convenuto in ordine alla situazione fallimentare delle sue imprese in Italia;
- che il tentativo di mediazione non era andato a buon fine atteso che il convenuto non vi aveva aderito.
Tanto premesso in fatto, parte attrice sosteneva in diritto:
- che ai sensi dell'art.4 del Reg. (U.E.) n. 1215/2012, la “competenza” sul giudizio era dello
Stato italiano;
- che, in particolare, nel caso dell'accordo parasociale orale, in mancanza della scelta della legge competente, doveva trovare applicazione la Convenzione REGCE 17/06/2008 n. 593/2008 art. 4 c. 2, per cui la competenza si stabiliva nel Paese “in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale”;
- che controparte non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal patto parasociale, con cui i soci sostanziali intendevano frazionare le due società e per cui avevano dato mandato alle rispettive fiduciarie estere;
- che, in particolare, la prestazione del convenuto doveva esser quella di impartire dall'Italia istruzioni alla sua fiduciaria affinché eseguisse tutti gli atti giuridici necessari per il frazionamento o, comunque, quella di dare l'assenso all'esecuzione degli atti necessari alla realizzazione del piano di divisione societaria.
Ciò posto, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe chiedendo in via principale il risarcimento per l'inadempimento al patto parasociale, in subordine la condanna del convenuto al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale o extracontrattuale. 2.- Con comparsa depositata in data 25/10/2021, si costituiva nel presente Controparte_2 giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Premetteva che le società e Controparte_5 CP_6 Controparte_6 erano operative, oggetto di una procedura di mitigation, per minimizzare l'impatto
[...] ambientale, con piena autonomia patrimoniale e fiscale;
inoltre, confermava di esserne il beneficiario economico, ma non diretto socio.
In fatto, il convenuto esponeva che, quando l'attore, all'inizio del 2017, aveva manifestato di non voler più mantenere le quote sociali, la CO UC si era limitata a prospettare in via ipotetica il frazionamento delle società, ma non vi aveva acconsentito, né poteva esser all'uopo sufficiente l'assenso del solo attore, titolare del 10% delle partecipazioni sociali.
Difatti, in data 30/5/2017, all'incontro con l'attore in Mendrisio, era stato convenuto tra loro unicamente di valutare la fattibilità dello splitting, senza alcun vincolo contrattuale, né era stato conferito alcun mandato esecutivo in tal senso.
Il convenuto sosteneva, poi, che l'attore si era recato negli USA per ragioni personali e che aveva trasmesso ai consulenti nominati dal convenuto una mera puntuazione, in cui si tracciava sommariamente un modo per assegnare allo stesso parte dei terreni di proprietà delle società americane, senza un progetto esecutivo. Sul punto, evidenziava che controparte non aveva mai mostrato ai propri consulenti il progetto di splitting dettagliato, con l'analisi delle questioni coinvolte nell'operazione, anche di natura fiscale, di cui asseriva di esser in possesso.
Parte convenuta rappresentava, poi, che le parti, a seguito della perizia di valutazione e di ulteriori approfondimenti, si erano avvedute della mancanza di fattibilità dell'operazione, in ragione di alcune problematiche insorte e compiutamente esposte all'attore, per cui la trattativa si era interrotta per il venir meno della fiducia tra le parti.
Secondo il convenuto, l'iniziativa giudiziaria dell'attore aveva come scopo quello di indurlo a concedergli un vantaggio ingiusto, cioè la liquidazione delle quote di minoranza o lo splitting societario, con assegnazione allo stesso di parte dei terreni.
Dichiarava altresì di vantare una posizione regolare a livello fiscale nei confronti dello Stato italiano e che, pertanto, le prospettazioni attoree contrarie erano diffamatorie nei suoi confronti.
Sosteneva, infine, che l'attore non aveva diritto alla restituzione dell'investimento, atteso che si trattava di capitale di rischio e che i trasferimenti di somme operati non erano privi di giustificazione, ma effettuati per restituire finanziamenti elargiti dalla società controllante SCP
Le Jade Vert, circostanza di cui l'attore era al corrente. In diritto, il convenuto contestava che gli attori avessero subito alcun danno derivante dal mantenimento della propria partecipazione societaria e sottolineava che il che aveva la Pt_1 facoltà, in qualunque momento, di cedere liberamente la sua quota del 10% ad un terzo.
Inoltre, sosteneva che tra le parti non era stato stipulato alcun patto parasociale orale e che, infatti, anche dalle prospettazioni attoree, l'oggetto dello stesso appariva approssimativo, né si comprendeva in cosa dovessero consistere le obbligazioni delle parti.
Diversamente, secondo il si era svolto tra le parti un confronto circa la fattibilità di CP_2 addivenire al frazionamento delle società americane, senza provocare danno all'attività economica delle stesse e al socio maggioritario residuo.
Pertanto, il convenuto contestava la tesi attorea in ordine al suo inadempimento ad un'obbligazione che non aveva mai assunto, cioè quella di dar corso allo splitting delle due società americane. Ne derivava che non poteva essergli attribuita né una responsabilità di tipo contrattuale, né di tipo precontrattuale, atteso che le trattative si erano interrotte per l'impossibilità di entrambe le parti di trovare un'intesa e che egli aveva reso edotta la controparte in ordine ai problemi di natura fiscale e funzionale del frazionamento.
Infine, il convenuto lamentava l'infondatezza delle richieste risarcitorie dell'attore e si riservava di agire al fine di perseguire le condotte emulative dell'attore, che avevano impedito di concludere un affare conveniente, quale la vendita di alcuni acri del terreno della Luisiana
Land Investment alla società Trinity Business Group LLC.
Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, c.6, c.p.c., la causa veniva istruita solo documentalmente ed era trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come sopra riportate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.- Sussiste la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata imprese a pronunciarsi sulla presente controversia, questione non in contestazione tra le parti, ma si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui: “Nelle controversie relative a patti parasociali, non trova applicazione il titolo di giurisdizione esclusiva che
l'art.22, punto 2, del Regolamento Ce n. 44 del 2001, riserva al giudice dello Stato membro in cui si trova la sede della società per le cause sulla validità, nullità o scioglimento della stessa
o delle decisioni dei suoi organi;
ciò in ragione della necessità di interpretare in senso restrittivo le regole che, fissando titoli giurisdizionali speciali o esclusivi, pongono deroghe al titolo generale di cui all'art. 2 del Regolamento medesimo - il quale radica la giurisdizione in capo al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio -, nonché in considerazione del rilievo che l'ambito circoscritto alle parti dell'efficacia dei patti parasociali esclude che essi possano incidere sulla "validità delle decisioni" degli organi della società, rimanendo quest'ultima soggetto terzo rispetto a detti patti”( Cass. sez. un., sent. n.
26984 del 26/11/2020).
In applicazione del criterio sopra descritto, in considerazione del fatto che il convenuto
[...] risulta residente in [...], si ritiene che la presente controversia avente ad oggetto CP_2
l'inadempimento ad un patto parasociale asseritamente stretto tra le parti sia stata correttamente incardinata presso il Tribunale di Roma.
Inoltre, sulla competenza funzionale della Sezione specializzata imprese, va al riguardo evidenziato che l'art. 3 co. 2 lett. c) del d.lgs. n 168/2003 contempla una nozione più ampia di patto parasociale di quella configurata dall'art. 2341-bis c.c., stabilendo che, al fine di radicare la competenza della Sezione specializzata, rilevano anche diversi da quelli regolati dall'articolo
2341-bis del codice civile e quindi anche quelli “atipici”.
Ne discende che la controversia de qua rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Va sottolineato che nessuna delle parti ha richiamato, quale diritto applicabile agli accordi fatti valere un diritto diverso da quello italiano, che è stato da entrambe le parti richiamato.
4.-Nel merito, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Parte_1
socia al 10% delle società Louisiana Land Investments N.V. e Controparte_1 [...]
, ha instaurato il presente giudizio al fine di far accertare Controparte_6
l'inadempimento da parte di asseritamente titolare al 90% delle predette Controparte_2 società, tramite la società monegasca SCP Le Jade Vert, agli obblighi derivanti da un patto parasociale che sarebbe stato raggiunto tra le parti in data 30/5/2017 o, in subordine, la sua responsabilità precontrattuale.
Parte convenuta non ha contestato di essere al 90%, al pari del Perlier al 10%, il “beneficiario economico finale” della società delle Antille Olandesi Louisiana Land Investment N.V.
(proprietaria del terreno sito in USA denominato “Killarney”) e della società americana
[...]
(proprietaria del terreno sito in USA denominato Controparte_6
“Waiverly”), né ha contestato l'incontro avvenuto a Mendrisio il 30/5/2017, ma ha contestato a sussistenza di un accordo parasociale inter partes, sostenendo che si fossero unicamente svolte delle trattative al fine di verificare la fattibilità del frazionamento (c.d. splitting) delle società di cui le parti erano titolari, ma che le stesse si fossero interrotte per causa a lui non imputabile.
Giova premettere che sia in sede di costituzione, sia durante la vita societaria, i soci possono decidere di regolare i rapporti tra di loro in modo difforme o complementare rispetto a quanto previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società con convenzioni dette patti parasociali. La disciplina dei patti parasociali è dettata dagli artt. 2341 bis e ter c.c. In particolare, l'art. 2341 bis c.c. stabilisce che i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore;
i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Il legislatore, quindi, non indica una definizione generale ed astratta di patto parasociale, limitandosi a disciplinare talune tipologie di esso e taluni aspetti in relazione alla durata ed alla pubblicità.
In dottrina, i patti parasociali vengono definiti come quelle convenzioni con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti difforme o complementare rispetto a quello previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società. Sicché, il patto sociale è quello efficace per tutti i soci, presenti e futuri, e per i terzi, in quanto regola non le posizioni personali, ma le partecipazioni sociali e, precisamente, i diritti e gli obblighi di chi è e sarà socio. Per contro, i patti parasociali esauriscono la loro portata sul piano negoziale in un impegno rilevante tra le parti, regolando i rapporti tra i soci come singoli, se ed in quanto aderenti al patto e non, come i patti sociali, tra tutti i soci come tali.
In giurisprudenza, si osserva che i patti parasociali costituiscono convenzioni atipiche che si pongono sul “piano parasociale”, in quanto riguardante i rapporti personali tra i soci e sul quale essi sono destinati ad operare, distinto dal “piano sociale”, concernente invece l'organizzazione della società e non direttamente investito da quei patti, (cfr. Cass. n. 9846/2014 e n.
14865/2001). Il vincolo che discende da tali patti opera su un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale, sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio di voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare, poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere all'inadempimento del patto, (cfr. Cass. n.
14865/2001 e n. 6898/2010).
Di conseguenza, la natura meramente obbligatoria dei patti implica che i rimedi posti in caso di inadempimento sono quelli previsti dalla disciplina dei contratti e, segnatamente, il risarcimento del danno. Come già evidenziato, il legislatore non ha dettato una disciplina generale dei patti parasociali, limitandosi a prevedere determinate tipologie di essi che abbiano come finalità quella di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società. Ciò non toglie che nella pratica esistano, e vadano riconosciuti legittimi, una serie di altre ipotesi di patti parasociali. Ed infatti,
i contratti menzionati dal legislatore sono pur sempre da ritenersi atipici, in quanto il legislatore ne menziona solo alcune tipologie e ne prescrive alcune regole, ma non detta uno schema regolamentare astratto compiuto, idoneo ad esprimere in maniera esauriente la rappresentazione delle operazioni economiche contrassegnate dalla parasocialità.
Proprio la atipicità dei patti parasociali consente la stipulazione degli stessi con riferimento a qualsiasi tipo di società.
Ed infatti, il legislatore della riforma ha circoscritto l'ambito di applicazione degli artt. 2341bis
e ter c.c. alle società per azioni ed alle società, anche non per azioni, che controllino quelle per azioni, ossia alle società maggiormente esposte a rapida circolazione delle partecipazioni ed a frammentazione della compagine sociale.
Se è, quindi, da escludere la applicabilità degli artt. 2341 bis e ter c.c. alle società diverse da quelle suindicate, non può tuttavia negarsi la possibilità che siano stipulati patti parasociali accessori a contratti di società a responsabilità limitata o anche a società di persone, quale espressione della autonomia privata.
La Siprema Corte, nel definire i presupposti di ammissibilità di patti parasociali difformi dal modello legale ha precisato che: “In tema di società di capitali, i patti parasociali, anche a seguito della tipizzazione operata dall'art. 2341-bis c.c., possono avere un contenuto diverso da quello previsto dalla citata norma, quale espressione della libertà contrattuale riconosciuta ai soci, purché detti accordi siano finalizzati a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all'interno della società, nell'esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita, secondo una delle tre finalità codificate dalla predetta disposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come patto parasociale una convenzione con cui il socio uscente aveva pattuito che la cessione della quota ad un terzo era condizionata all'assunzione della garanzia, da parte del cedente, del pagamento pro quota di un mutuo precedentemente contratto nell'interesse della società, accertando che tale assetto di interessi nulla aveva a che vedere con le finalità previste dall'art. 2341-bis c.c.)” (Cass.civ. sez. 1, 6 maggio 2024 n. 13561). In motivazione la Suprema
Corte specifica che “In altre parole, le obbligazioni contenute nel patto parasociale, cui certamente la società interessata è per definizione estranea, debbono tuttavia essere finalizzate
a regolare il comportamento che i soci intendono vincolarsi a tenere nel momento in cui eserciteranno i poteri amministrativi loro spettanti all'interno dell'ente per effetto dell'esercizio della relativa qualità. Tale condizione è assolutamente necessaria per poter qualificare la pattuizione come patto parasociale: necessaria, si può aggiungere per completezza, ma non sufficiente, poiché il contenuto dell'obbligo regolato dal patto, per esser parasociale, deve comunque essere riconducibile al perseguimento di quegli effetti di stabilizzazione della governance societaria cui si riferisce espressamente l'art. 2341-bis cod. civ., che ha tipizzato la “causa” dei patti stessi, enucleandone le finalità e, per conseguenza, anche definendo l'ambito della relativa meritevolezza dell'interesse perseguito ai sensi dell'art. 1322 cod. civ.”
In mancanza, inoltre, di uno schema tipizzato di patto parasociale, sarà necessario verificare la liceità dello stesso, in relazione alla causa in concreto perseguita dalle parti. Al riguardo, la
Suprema Corte ha affermato che i patti parasociali, in quanto destinati a disciplinare convenzionalmente l'esercizio di diritti e facoltà dei soci, non sono vietati e possono essere stipulati non solo tra soci ma anche tra soci e terzi. Gli stessi, pur essendo vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull'attività sociale, devono ritenersi illegittimi solo quando il contenuto dell'accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l'elusione di norme o principi generali dell'ordinamento inderogabili ma non quando sia destinato a realizzare un risultato pienamente consentito dall'ordinamento (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 15963 del 18/07/2007).
Ciò posto, giova altresì ricordare che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un., n. 13533 del 30/10/2001).
Com'è noto, infatti, l'onere processuale incombente sulla parte attrice asserita creditrice, nelle azioni contrattuali, ricomprende, oltre all'allegazione dell'inadempimento, anche e ancor prima la prova del titolo negoziale costituente la fonte genetica della pretesa creditoria azionata;
prova includente quella della ricorrenza in concreto dei presupposti fattuali che determinano l'insorgenza e l'operatività degli obblighi asseritamente disattesi (SSUU n. 13533/01; Cass. n.
2975/20, Cass. n. 25056/20), e la cui assoluzione presuppone, a monte, la puntuale delineazione del contenuto e dei limiti dell'impegno contrattualmente assunto e asseritamente inadempiuto. Tanto premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, è pacifico che Parte_1
e non sono soci della società delle Antille Olandesi Louisiana Land Controparte_2
Investment N.V., proprietaria del terreno statunitense denominato “Killarney” e della società americana proprietaria del terreno denominato Controparte_6
“Waiverly”.
Lo stesso attore definisce le parti “proprietari effettivi, soci sostanziali e beneficiari economici dei valori delle due società”: della , società di diritto Controparte_8 delle Antille Olandesi proprietaria del terreno sito in USA denominato “Killarney” e della società di diritto USA, proprietaria del terreno sito Controparte_6 in USA denominato Waiverly.
Parimenti il defisce se stesso e il “beneficiari economici finali” di dette società. CP_2 Pt_1 sarebbe proprietario e beneficiario effettivo al 90 %, per il tramite della Controparte_2 partecipazione (di cui detiene il 100% delle quote) nella società SCP Le Jade Vert, MC, del
Principato di Monaco, la cui gestione amministrativa è assicurata dalla CO UC SA di Paradiso;
sarebbe proprietario e beneficiario effettivo del restante 10%, per Parte_1 il tramite della (società di diritto svizzero) a sua volta controllata al 100% Controparte_1 dalla propria holding, (anche essa società di diritto svizzero). Controparte_9
È altresì pacifico che la gestione amministrativa delle spartecipazioni nelle società oggetto del giudizio era stata affidata alla CO UC SA sulla base di mandati fiduciari(cfr. revoca del mandato prodotta dall'attore).
Non è in contestazione questo assetto, anche se non sono in atti documenti inerenti la titolarità delle partecipazioni nelle due società estere menzionate né del mandato fiduciario alla CO
UC SA per comprendere intestazione delle quote e termini del mandato conferito.
L'attore sostiene di aver preso accordi direttamente con il e testualmente in citazione CP_2 indica “Il contratto aveva ad oggetto il patto parasociale tra i soci sostanziali di frazionare le due società, dando mandato alle rispettive fiduciarie estere di determinare la separazione netta delle due società americane e dei terreni. La prestazione caratteristica del NI era quella di dare dall'Italia istruzioni alla sua fiduciaria perché eseguisse tutti gli atti giuridici necessari per il frazionamento ovvero era quella di dare l'assenso dall'Italia a tutti gli atti giuridici necessari alla realizzazione del piano di divisione societaria e immobiliare concordato con il sig. . Parte_1
Anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla forma richiesta per un accordo avente ad oggetto la divisione di beni immobili, quanto indicato dall'attore non costituisce patto parasociale, non è stato stipulato dai soci delle società interessate né attiene ad una delle tre finalità indicate dall'art. 2341 bis c.c.
Non vi è, peraltro, prova di alcun accordo effettivo intervenuto tra le parti.
Dalla documentazione allegata in giudizio, si evince che, in data 8/3/2017, parte attrice manifestava formalmente alla CO UC SA la propria volontà di dismettere le proprie quote nelle società americane sopra richiamate. Contestualmente, revocava con effetto immediato il mandato di amministrazione previamente conferito nei confronti della CO
UC SA in relazione alla propria partecipazione societaria del 10% e prospettava una serie di possibilità al fine di realizzare la cessione della stessa;
tra queste, insieme ad altre, era ricompreso il frazionamento della superficie delle proprietà Killarney e Waiverly, con conseguente assegnazione alle due società titolari in proporzione alle quote detenute.
La CO UC SA, in persona del legale rappresentante e del partner Testimone_3 riscontrava la suddetta comunicazione, in data 29/3/2017, chiarendo in modo esplicito che era facoltà di parte attrice di cedere le proprie quote liberamente ad un qualsiasi terzo acquirente, atteso che non gravava sulle stesse alcun diritto di prelazione.
Tanto premesso, dichiarava che in relazione alle opzioni prospettate dagli attori l'unica praticabile era quella del frazionamento e, pertanto, chiedeva di presentare eventuali proposte.
Ne deriva che, dal tenore della lettera in questione, non si può evincere che, in modo assoluto, il frazionamento delle due società americane e dei terreni fosse l'unica strada percorribile per parte attrice al fine di dismettere le proprie quote;
piuttosto, quello dell'avvio di una procedura di splitting costituiva un'opzione proposta da parte attrice e ritenuta l'unica tra le opzioni proposte ammissibile da parte convenuta, che se ne dichiarava disposta ad aprire una trattativa in merito.
Quindi, nel caso in esame, il frazionamento deve esser considerato, in modo relativo, come l'unico modo percorribile per addivenire alla cessione delle quote di parte attrice e cioè solo in relazione alle proposte avanzate dalla stessa con comunicazione dell'8/3/2017.
In seguito, con lettera del 26/4/2017, parte attrice confermava di voler procedere al frazionamento delle due aziende “come da noi proposto e da voi accettato” e dichiarava di accettare la richiesta di controparte di procedere alla valutazione (appraisal) dei due terreni.
Soprattutto, è opportuno notare che la stessa affermava: “a ricezione dell'”appraisal” stabiliremo un appuntamento per redigere un contratto di divisione e per definire le modalità di ripartizione delle proprietà inclusa la liquidità disponibile e gli utili non distribuiti (…)”.
Pertanto, appare evidente che era volontà delle parti definire i termini dell'operazione di frazionamento solo all'esito dell'attività di valutazione dei terreni. Le relative perizie, allegate in atti in lingua inglese, recano la data del 30/10/2017 per la Killarney Farms e del 5/11/2017 Cont per il terreno di proprietà della . Controparte_10
Successivamente, in data 2/2/2018, veniva redatto da parte del legale americano Mario Gazzola un “parere sulla divisione di terreni in comproprietà siti nello stato della Louisiana”, contenente una proposta esposta per punti sulla modalità per realizzare la divisione de qua, con il minor impatto fiscale.
Anche con mail del 9/2/2018, il consulente di parte attrice intendeva esporre a quello di parte convenuta i punti progressivi, da seguire in ordine cronologico, per addivenire al frazionamento;
tuttavia, quest'ultimo, in risposta, riepilogava quali erano i termini dell'accordo tra le parti cioè che il socio maggioritario aveva dato la possibilità al socio minoritario di proporre un metodo per operare lo splitting e di sottoporre tale proposta al socio maggioritario che l'avrebbe valutato e avrebbe deciso se darvi assenso.
A livello probatorio, riveste particolare rilevanza nel caso in esame la mail del 27/4/2018, in cui il consulente di parte attrice riferiva che in data 30/5/2017 i soci avevano assunto verbalmente un “accordo di principio” circa la necessità di procedere a metter in atto i passi necessari alla separazione dell'azionariato.
Ciò posto, dalla documentazione precedentemente esposta, nonché dalla restante corrispondenza presente in atti, è possibile ricavare che le parti non avevano ancora raggiunto un vero e proprio accordo in ordine alla procedura di frazionamento delle quote e dei terreni delle società americane di cui erano proprietari.
Piuttosto, in data 30/5/2017 era stato fissato un comune intento, cioè quello di dar luogo a tale procedura al fine di permettere la fuoriuscita del socio di minoranza, ma, come dalle stesse dichiarato, previa valutazione degli effetti del frazionamento sull'attività sociale, mediante perizie tecniche ed ulteriori necessari approfondimenti.
In particolare, dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che era pendente una trattativa finalizzata al raggiungimento di un accordo di divisione compiuto e dettagliato.
A tal riguardo, si consideri la mail del 19/11/2018 inviata dai difensori di parte attrice, con cui il convenuto veniva diffidato a sottoscrivere entro il termine del 30/11/2018 una scrittura con cui si impegnava a procedere allo splitting, nonché a stabilire una scaletta contenete le date da rispettare al fine di addivenire alla realizzazione dell'operazione.
In definitiva, occorre osservare che tra le parti erano state avviate delle trattative serie, che si protraevano nel tempo ed in cui venivano coinvolti anche esperti indipendenti e consulenti legali, all'estero ed in Italia, le quali, tuttavia, non sfociavano in un accordo vincolante. Sul punto, si consideri anche che manca un progetto definitivo di frazionamento, o comunque non è provato che sussista, e che, in ogni caso, non emerge dagli scritti in atti quali fossero le precise obbligazioni che le parti si erano assunte;
al contrario, sono frequentemente presenti delle proposte per punti, che non erano mai stati oggetto di accettazione.
Ne deriva che, in assenza della definizione di obblighi contrattuali tra le parti, non può sussistere nel caso di specie l'inadempimento imputabile di parte convenuta, con conseguente rigetto della domanda proposta in via principale da parte attrice.
5.- Parte attrice ha chiesto in via subordinata di accertare la responsabilità precontrattuale del convenuto, atteso che la trattativa non aveva avuto esito positivo proprio a causa della sua condotta artatamente dilatoria, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno per le spese inutilmente sostenute, nonché per la perdita del valore economico delle partecipazioni sociali.
La domanda attorea non risulta fondata e va respinta.
Invero, giova ricordare, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 1337 c.c., le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Inoltre, a mente dell'art. 1338 c.c., la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Appare, dunque, opportuno soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura e sull'ambito di operatività della responsabilità precontrattuale.
Secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità precontrattuale deve ascriversi al modello della responsabilità extracontrattuale, in quanto l'obbligo di comportarsi, nel corso delle trattative, secondo il canone di buona fede grava sulla generalità dei consociati e preesiste, dunque, al contatto tra le parti del futuro contratto. In altre parole, la responsabilità precontrattuale, appunto perché sorge prima che un contratto venga ad esistenza (anche se fatta valere eventualmente dopo la conclusione del contratto stesso) non può essere che una responsabilità extracontrattuale: infatti, è sufficiente contrapporre la responsabilità da inadempimento contrattuale (che trova la sua fonte nel vinculum iuris e scaturisce dalla sua inosservanza) alla responsabilità che non attiene alla prestazione cui si riferisce l'impegno contrattuale come tale, pur riconnettendosi alla vicenda negoziale anche se già sfociata nell'assunzione del vincolo, per escludere con sicurezza che la fattispecie disciplinata dall'art. 1337 cod. civ. attenga all'impegno assunto ex contractu, sia pure sotto la limitata prospettiva dell'effetto negoziale (e non già finale), ma rientra nella specie dell'illecito come violazione del principio della buona fede oggettiva, illecito, che, nella atipicità delle sue previsioni, trova addentellati testuali e specificanti, rispetto alla generale previsione dell'art. 2043 c.c., appunto nell'art. 1337 c.c., la cui significatività può farsi consistere fra l'altro anche, nella subtipizzazione come ingiusto (e quindi risarcibile, sia pure in una determinata misura tradizional mente ricondotta all'interesse negativo) del comportamento tenuto vuoi in funzione della conclusione di un contratto per la ingiustificata rottura delle trattative, vuoi in funzione non più del perfezionamento, ma del contenuto del negozio.
In definitiva, la responsabilità precontrattuale, configurabile per la violazione del precetto posto dall'art. 1337 c.c., costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest'ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 c.c., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell'illecito in questione (Cassazione civile, sez. un., 16 luglio
2001, n. 9645; Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 1999, n. 4299; Cassazione civile, 30 agosto
1995, n. 9157; Cassazione civile, 1 febbraio 1995, n. 1163; Cassazione civile, 18 giugno 1987,
n. 5371; Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 1990, n. 4051).
Conseguentemente, alla fattispecie dedotta vanno applicate le regole sancite in tema di responsabilità extracontrattuale in tema di distribuzione dell'onere della prova e, in particolare, con riferimento alla ipotesi di recesso ingiustificato dalle trattative, grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass., n. 15040 del 5/8/2004,; conf.
Cass., n. 16735 del 29/07/2011). Quanto alle varie ipotesi che danno luogo a responsabilità precontrattuale, è stato chiarito (cfr., Cassazione civile sez. II, 26 aprile 2012, n. 6526) che, nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo, è altrettanto vero (cfr. Cassazione civile, 29 maggio 1998,
n. 5297) che l'operatività di tale principio è assoggettato al limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo. La giurisprudenza di legittimità e di merito (v., in particolare, Cassazione civile, 5 agosto 2004, n. 15040 e, più recentemente, Cassazione civile, 8 ottobre 2008, n. 24795, sulla scorta dell'impostazione riconducibile a
Cassazione civile, sez. un., 19 di cembre 2007, n. 26725; ma si veda, altresì, Trib. Roma, sez.
III, 15 ottobre 2012, n. 19349) ha ulteriormente precisato che la regola posta dall' art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere, per le parti, di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. La violazione di questa aggiuntiva regola di condotta alla quale devono conformarsi le parti di una trattativa negoziale è, quindi, idonea a determinare (se accertata adeguatamente in fatto in virtù di un congruo e logico percorso argomentativo spettante al giudice del merito) la configurazione di una responsabilità precontrattuale indipendente rispetto a quella riconducibile ai canoni fissati dalla pregressa giurisprudenza di legittimità in materia di recesso dalle trattative, avuto riguardo al loro stadio evolutivo. Tuttavia, giova chiarire che, affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative e che le stesse siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (Cass., n. 7768 del 29/03/2007). Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale del contraente che sia receduto senza giustificato motivo dalle trattative occorre, dunque, la serietà e concludenza delle trattative intercorse tra le parti ed inaspettatamente interrotte da una di esse.
Ciò posto, i documenti in atti evidenziano una attività prolungata volta alla stima dei terreni siti negli USA ed intestati alle due società estere sopra menzionate e finalizzata a cercare soluzioni per il loro frazionamento, con analisi di aspetti probelmatici della vicenda.
Neanche il nega che siano intercorse trattative, ma non risulta né ammesso né CP_2 comprovato che tali trattative siano state ingiustificatamente interrotte dal né che CP_2 siano giunte ad un particolare livello di concretezza o che l'esito non felice sia imputabile al convenuto, che non è diretto socio delle società interessate in ipotesi nello splitting, risultando al contrario che il invece di procedere alla cessione delle quote (in difetto anche di diritti Pt_1 di prelazione, come previsato dalla CO UC in data 29.03.2017), ha cercato di percorrere la via dello splitting delle due società senza riuscire a superare le problematiche concrete che si sono presentate e senza predisporre neanche una bozza di accordo puntuale in merito da proporre alla controparte e sulle modalità del frazionamento.
Anche la domanda atto proposta in via subordinata rea va, dunque, respinta. Non risultano evidenze di ulteriori profili in materia di imposte sui redditi da comunicare ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n.600/73, dato che parte convenuta, per i periodi di riferimento, produceva dichiarazioni dei redditi integrative atte a comprovare di aver regolarizzato la propria posizione con il fisco italiano.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombeza, sono poste a carico di parte attrice ed in favore del convenuto secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore dichiarato (indeterminabile, da valutare di media complessità, tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sul procedimento N.R.G. 32216/2021 tra Pt_1
in proprio e quale legale rappresentante della società società di
[...] Controparte_1 capitali di diritto svizzero e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_2 disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande attoree;
2. CONDANNA gli attori alla refusione in favore degli attori delle spese processuali in favore del convenuto, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al
15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA come di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente
SE Di LV
Il Giudice
CA IO
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. SE DI SALVO Presidente
dott. Maurizio MANZI Giudice
dott.ssa CA CIOCCA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 32216/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società di capitali di diritto svizzero, rappresentati e difesi Controparte_1 dall'Avv. Angelo Vallefuoco e dall'Avv. Valerio Vallefuoco, elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale in Roma al viale Regina Margherita n. 294, giusta procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORI contro
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_2 C.F._1 in Roma al largo Enea Bortolotti n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Fagetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Como alla via A. Volta n. 66, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: 152006 - Cause in materia di patti parasociali
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: “Il procuratore degli attori chiede, in riforma dell'ordinanza del 22 gennaio 2023, l'ammissione dei mezzi di prova chiesti e della CTU con la memoria 183 n. 2 c.p.c. Precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria memoria 183 n. 1 c.p.c. qui da intendersi integralmente trascritte. Richiama a sostegno le prove documentali prodotte con l'atto di citazione e con la seconda memoria 183 n. 2 c.p.c., e quelle a prova contraria, prodotte, con la terza memoria 183 c.p.c. Insiste per l'ammissione dei mezzi di prova come articolati nella propria memoria 183 n. 2 c.p.c. che qui si riportano espressamente: 1. “si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova. a. Prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: i. (paragrafo 4 atto di citazione) È vero che fu il nuovo consulente in BSI, signor ad Per_1 introdurre a il NO , titolare della CO UC Persona_2 Persona_3 SA di Paradiso, Svizzera? ii. (paragrafo 5 atto di citazione) È vero che e Persona_2 Parte_1 ristrutturarono il loro investimento, trasferendo il terreno detenuto da McKinney nella CP_3 società la Louisiana Land Investments N.V., società di diritto delle Antille Olandesi? CP_4 iii. (paragrafo 5 atto citazione) È vero che della società Controparte_5
, società di diritto della Antille Olandesi, il sig. è proprietario e
[...] Controparte_2 beneficiario effettivo al 90 %, per il tramite della partecipazione (di cui detiene il 100% delle quote) nella società SCP Le Jade Vert, MC, del Principato di Monaco, la cui gestione amministrativa è assicurata dalla CO UC SA di Paradiso? iv. (paragrafo 5 atto di citazione) È vero che la SCP Le Jade Vert MC, a sua volta, detiene il 90% delle quote della Louisiana Land Investments, Curaçao? v. (paragrafo 7 atto di citazione) È vero che, dopo il decesso di avvenuto Persona_2 negli anni 90, l'azionariato della società di Curaçao passò in mano al figlio Controparte_2 vi. (paragrafo 8 atto di citazione) È vero che nel 2002 e Controparte_2 Parte_1 decisero un nuovo investimento, acquistando un altro terreno agricolo in Louisiana denominato “Waiverly”? vii. (paragrafo 8 atto di citazione) È vero che anche in questo caso il terreno risulta intestato alla , Louisiana il cui schema dei flussi societari, per Controparte_6 risalire al sig. è simile a quello Louisiana Land Investments N.V., Curaçao? Controparte_2 viii. (paragrafo 8 atto di citazione) È vero che pure la gestione amministrativa della società per parte fa riferimento alla CO UC SA di Paradiso, (come si vede nello CP_2 schema allegato 001 Schema Strutture societarie fascicolo attore)? ix. (paragrafo 11 atto di citazione) È vero che la direzione e il controllo delle strutture USA sono sempre state in capo prima a e poi all'attuale convenuto, il figlio Persona_2
Controparte_2 x. (paragrafo 11 atto di citazione) È vero che la gestione della Louisiana Land Investments N.V. e è sempre stata assicurata dalla CO Controparte_6 UC SA di Paradiso sia per conto del sig. che per conto del sig. Controparte_2 Pt_1 xi. (paragrafo 11 atto di citazione) È vero che il contratto sottoscritto da Controparte_1 (ovvero il sig. - vedi allegato) prevede in particolare il mero intervento a titolo fiduciario Pt_1 del mandatario per conto del mandante? xii. (paragrafo 11 atto di citazione) È vero che il ha sottoscritto un analogo contratto CP_2 fiduciario standard? xiii. (paragrafo 12 atto di citazione) È vero che all'inizio del 2017, il sig. quale Parte_1 socio sostanziale delle società e quale legale rappresentante della fa Controparte_1 presente alla CO UC S.A. che non intende più mantenere le quote nella società americana, né tantomeno in quella Antillana (lettera 8 marzo 2017 002 MConsulting - COID Revoca 2017.pdf) e, CO UC su istruzione di Controparte_2 risponde che l'unica strada percorribile è il frazionamento (come da lettera del 29 marzo 2017 allegato 003 CO ID 29.3.2017.pdf in fascicolo attore)? xiv. (paragrafo 12 atto di citazione) È vero che a fronte di questa risposta, dà Parte_1 l'assenso per procedere alla divisione, previa perizia di valutazione (appraisal) (cfr. lettera 26 aprile 2017 004 26.4.17.pdf)? Persona_4 xv. (paragrafo 14 atto di citazione) È vero che il 30 maggio 2017, i proprietari effettivi, soci sostanziali e beneficiari economici dei valori delle due società si incontrano a Mendrisio e nel corso di tale incontro, il sig. e il sig. concordano di conferire Controparte_2 Parte_1 mandato esecutivo affinché venga eseguita la divisione dei loro investimenti immobiliari nelle predette due società, procedendo alla separazione delle partecipazioni e dei terreni? xvi. (paragrafo 16 atto di citazione) È vero che il sig. in data 9.2.2018, per il Parte_1 tramite dei suoi professionisti, trasmette al fiduciario del il programma di CP_2 frazionamento (come si vede dall'allegato:008 mail 9.2.18 a e 010 Pt_2 CP_7 progetto di divisione 2.2.18.pdf dell'avvocato Mario Gazzola)? xvii. (paragrafi 25 e 27 atto di citazione) È vero che in data 14 ottobre 2015 il per il CP_2 tramite della società SCP Le Jade Vert, dispose un trasferimento, dal conto EFG di Lugano, di 544.889,43 dollari a favore della società Louisiana Land Investments N.V.? xviii. (paragrafo 28 atto di citazione 28) Vero che quest'ultima ordinò poi, tramite la CO UC SA, di ritrasferire 200.000 dollari il 24.10.2019 ad una società di Panama, Vilmia Investment Inc, con conto presso Ansbacher, Bahamas? xix. (Paragrafo 29. Atto di citazione) Vero che altri 344.889,43 dollari e altri 135.000.00 dollari, rispettivamente il 20.12.2019 e il 10.08.2020, sono stati versati a beneficiari non ben indentificati menzionando nella causale una società lussemburghese, Participation Group S.A., le cui azioni risultano dai pubblici registri appartenere al sig. (come da Controparte_2 schema allegato 001 in fascicolo attore)? xx. (paragrafo 14 mem. 183 n.1) Vero che i soci sostanziali e Controparte_2 Parte_1 si erano vincolati nel dare mandato alle rispettive fiduciarie estere perché procedessero e predisponessero tutti gli atti necessari per realizzare la separazione netta delle due società americane e dei terreni? Si indicano come testimoni per i suddetti capitoli di prova dal n. 1) al n. 20): il NO
[...]
Vicolo delle Scuole 9, 6926 Collina d'Oro, Svizzera, Data di nascita: 05.03.1944, il Per_3 signor Via la Croseta 9, 6827 Brusino-Arsizio, Svizzera Data di nascita: Testimone_1 13.05.1968; Si chiede prova testimoniale sulle seguenti rilevanti altre circostanze: xxi. (Vedi paragrafo 15 atto di citazione e 15 memoria 183 n.1 attore) Vero che il sig. Pt_1 tra il 10 gennaio 2018 e il 12 gennaio 2018 (vedi allegato007 biglietti aerei) si reca
[...] negli Stati Uniti per portare avanti l'esecuzione dell'accordo e a tal fine, incontra l'11 gennaio 2018 a Miami, l'avvocato Mario Gazzola di New York incaricato di stilare l'atto di divisione, il cui progetto verrà poi inviato a medesimo in data 2.2.2018? Pt_1 xxii. (vedi paragrafo 15 atto di citazione) Vero che le spese di viaggio così come quelle dei suoi consulenti, sono a carico di medesimo (cfr. biglietti aerei di andata e ritorno a Miami - Pt_1 vedi allegato: 007 ? Email_1 xxiii. (vedi paragrafo 17 atto di citazione) L'avvocato Mario Gazzola, descrivendo la procedura di scissione da eseguire in esecuzione dell'accordo tra il sig. e il sig. CP_2
conclude attribuendo al sig. la detenzione diretta di una quota del terreno pari Pt_1 Pt_1 alla sua interessenza del 10% (precedentemente detenuta dalle strutture comuni dei due soci)? xxiv. (vedi paragrafo 23 atto di citazione) Vero che il sig. ha sostenuto i costi Parte_1 dei viaggi negli Stati Uniti, i costi di consulenza legale e finanziaria sostenute per un totale all'incirca a Franchi Svizzeri 34.663 (pari circa a € 32.314,65) (vedi fatture pagate da pdf.)? Pt_1 Si indica a teste sui capitoli da 21 a 24, l'Avvocato Mario Gazzola, 225 Cherry, FLR 43, APT 43K Manhattan NY 10002-5587 USA Data di nascita: 22.08.1961 e il signor Testimone_1 Via a la Croseta 9, 6827 BrusinoArsizio, Svizzera, Data di nascita: 13.05.1968, già indicato anche per i capitoli da 1) a 20). Si chiede di valutare, prendendo a base le perizie depositate svolte che indicano i valori dei beni (vedi allegate perizie con l'atto di citazione 005 Appraisal Report.pdf e 006 Killarney Appraisal Report 10-30-2017.pdf) se ammettersi una CTU che stabilisca il diverso valore in caso si fosse proceduto alla scissione concordata.” Nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. conclude:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione, difesa e/o domanda del convenuto in quanto tutte infondate in fatto e in diritto: Controparte_2
- accertare l'inadempimento del sig. al contratto parasociale con il sig. Controparte_2 in proprio e quale legale rappresentante della e, per Parte_1 Controparte_1 l'effetto condannare il sig. per quanto dedotto e allegato al risarcimento del Controparte_2 danno in favore del sig. in proprio e nella qualità ut supra, per violazione dei Parte_1 patti parasociali tra i soci sostanziali, risarcimento pari: 1) ad euro € 32.314,65 a titolo di rimborso spese inutilmente sostenute dal sig. in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché 2) Controparte_1 e ad € 200.000 (duecentomila/00) o nella minore o maggiore somma ritenuta equa oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e corrispondente all'aumento di valore economico delle partecipazioni nelle società americane di cui è causa che il sig. in proprio e quale legale rappresentate della Parte_1 [...] avrebbe conseguito, se il sig. avesse rispettato e fatto Controparte_1 Controparte_2 rispettare alle società sue fiduciarie il patto parasociale, il tutto nella misura di giustizia da commisurarsi in base agli effetti e rischi negativi delle operazioni dedotte allegate compiute non legittimamente dal sig. Controparte_2
- in via subordinata condannare il convenuto sig. al risarcimento del danno Controparte_2 per responsabilità precontrattuale ovvero extracontrattuale, condannandolo al pagamento di euro € 32.314,65 a titolo di rimborso spese inutilmente sostenute dal sig. in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria, nonché ai risarcimento del danno per la perdita di chances di occasione di stipulazione di accordi con altri soggetti e allo sviluppo in proprio e in autonomia dell'investimento compiuto, impediti proprio dalle trattative indebitamente interrotte;
che si commisura in un importo equitativo di euro 150.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- In tutti i casi con vittoria, di spese, competenze oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma così giudicare:
Nel merito:
- rigettare le domande attoree siccome manifestamente infondate per tutte le ragioni meglio esposte in atti;
In ogni caso:
- condannare il sig. e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a rifondere al sig. le spese di Controparte_2 causa, onorari, spese generali IVA e CPA ove dovute incluse;
In via istruttoria: in ordine ai singoli capitoli dedotti da controparte si formulano le seguenti eccezioni: - i capitoli da 1 a 14 vertono su circostanze pacifiche, in parte documentali, e che non sono state contestate da questa difesa;
pertanto, sono superflui;
- il capitolo 15 è inconferente, atteso che come si evince dallo stesso, alla suddetta riunione parteciparono solo il ed il talché nessuno potrebbe riferire sul contenuto del Pt_1 CP_2 loro colloquio;
- il capitolo 16 verte su circostanza già documentata ed è perciò superfluo;
- i capitoli da 17 a 19 vertono su circostanze del tutto irrilevanti ai fini della causa, ancorché pacifiche ed in ordine alle quali il ha già dato ampie spiegazioni con adeguato CP_2 supporto documentale;
dunque, oltre che irrilevanti sono anche superflui;
- il capitolo 20 è di per sé inconferente, poiché verte su di una circostanza priva di autonoma rilevanza rispetto al dedotto accordo che sarebbe intercorso a monte tra le parti;
- i capitoli da 22 e 24 vertono su circostanze già documentate e sono perciò superflui;
- il capitolo 23 verte su di una circostanza che deve essere provata documentalmente ed è perciò inammissibile. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ammessi in tutto o in parte i capitoli avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli 15, 20, 23, indicando come testi:
- sig. p/o BRISTEN PARTNERS SA, Via Ferruccio Pelli, 13, 6900 Lugano;
Testimone_2
- sig. p/o BRISTEN PARTNERS SA, Via Ferruccio Pelli, 13, 6900 Lugano. Testimone_3 Si chiede, inoltre di ammettere a prova contraria il seguente capitolo di prova: 1) vero è che a febbraio 2021 il sig. ha interrotto ogni rapporto professionale Controparte_2 con il sig. , revocandogli ogni mandato fiduciario e di assistenza professionale Persona_3 a causa di forti contrasti insorti in ordine alla gestione delle società per cui è causa e di un manifesto conflitto con i residui consulenti e fiduciari del sig. sig.ri e CP_2 Testimone_2
Testimone_3 Si indicano a testi:
- sig. p/o BRISTEN PARTNERS SA, Via Ferruccio Pelli, 13, 6900 Lugano;
Testimone_2
- sig. p/o BRISTEN PARTNERS SA, Via Ferruccio Pelli, 13, 6900 Lugano.” Testimone_3
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 4/5/2021, cittadino svizzero, Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società di diritto svizzero, Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo in fatto: Controparte_2
- che il convenuto era figlio di che l'attore, all'epoca codirettore presso il Persona_2
Credit Suisse, aveva conosciuto alla fine degli anni '60;
- che gli aveva manifestato la volontà di effettuare investimenti diversificati Persona_2 presso la sua banca, tra cui l'acquisto di terreni agricoli in USA;
a tal fine, nel 1975, lo stesso costituiva una società panamense (la McKinney CO S.A.) che aveva acquistato, per suo conto, un terreno in Louisiana, denominato “Killarney”;
- che nel 1977, il padre del convenuto aveva deciso di trasferire i suoi patrimoni presso la BSI
(ora EFG) e, in questo modo, aveva fatto conoscenza, tramite il consulente di Per_1 [...]
titolare della CO UC SA di Paradiso;
Per_3 - che aveva dato mandato alla predetta società di trasferire il terreno di cui Persona_2 era titolare tramite la McKinney CO S.A. alla Louisiana Land Investments N.V., , CP_4 società di diritto delle Antille Olandesi, di cui era divenuto, alla morte del Controparte_2 padre, proprietario e beneficiario effettivo al 90 %, per il tramite della partecipazione nella società SCP Le Jade Vert, MC, del Principato di Monaco;
la gestione di quest'ultima società era affidata alla CO UC SA;
- che l'attore era titolare del restante 10%, della , Controparte_8 per il tramite della , controllata al 100% dalla propria holding, Controparte_1 [...]
; CP_9
- che nel 2002, le parti avevano intrapreso un ulteriore investimento ed avevano acquistato un altro terreno agricolo in Louisiana denominato “Waiverly”; tale terreno era intestato alla
[...]
, Louisiana, con gestione amministrativa della società affidata Controparte_6 alla CO UC SA di Paradiso;
- che in entrambe le società, Louisiana Land Investments N.V. e Controparte_6
, l'azionariato effettivo era riferibile al 90% ad e per il 10% a
[...] Controparte_2
inoltre, il convenuto era proprietario - avente diritto economico – socio Parte_1 sostanziale del 100% della società SCP Le Jade Vert, MC, del Principato di Monaco;
- che la gestione sia della Louisiana Land Investments N.V., che della Controparte_6
era affidata alla CO UC SA di Paradiso, sia per conto del
[...] CP_2 che per conto dell'attore;
- che il contratto di mandato sottoscritto da prevedeva il mero intervento a Controparte_1 titolo fiduciario del mandatario per conto del mandante, ai sensi dell'art.
2.2 e che il convenuto aveva verosimilmente sottoscritto analogo contratto fiduciario standard; pertanto, la responsabilità per eventuali danni a terzi, o all'altro socio era da attribuire al Parte_1 socio e non al mandatario CO UC SA.; Controparte_2
- che nel 2017, l'attore, con lettera del 8/3/2017, aveva comunicato alla CO UC
S.A. di non voler più mantenere le quote nella società americana, né in quella Antillana;
la
CO UC, su istruzione del convenuto, aveva rappresentato che l'unica soluzione era procedere al frazionamento, ipotesi sulla quale l'attore aveva prestato il suo assenso;
- che erano state svolte delle perizie di valutazione e in data 30/5/2017, le parti si erano incontrate ed avevano concordato di conferire mandato esecutivo per eseguire la divisione dei loro investimenti immobiliari nelle società sopra richiamate, con separazione delle partecipazioni e dei terreni;
- che l'attore si era, dunque, recato negli USA per portare avanti l'esecuzione dell'accordo e, a tal fine, aveva incaricato l'avvocato Mario Gazzola di New York di redigere l'atto di divisione, il cui progetto era inviato in data 2/2/2018;
- che l'attore si era fatto carico sia delle spese di viaggio che quelle dei suoi consulenti;
- che l'attore, in data 9/2/2018 aveva trasmesso al fiduciario del il programma di CP_2 frazionamento dell'avv. Gazzola concludeva di doversi procedere ad attribuire al la Pt_1 detenzione diretta di una quota del terreno pari alla sua interessenza del 10% (in precedenza detenuta dalle strutture comuni dei due soci);
- che, tuttavia, la fiduciaria del aveva procrastinato l'attuazione dell'accordo CP_2 parasociale tra le parti in causa, sollevando inaspettate contestazioni, per volontà del convenuto stesso, come comprovato dalla corrispondenza intercorsa dal 2018 al 2020;
- che, nonostante con lettera del 18/7/2018 la CO UC SA affermava che non vi era
“nessuna intenzione di non rispettare gli accordi già presi fra i soci”, in realtà il convenuto non aveva avuto alcuna intenzione di rispettare il patto parasociale e di farlo rispettare alle sue società fiduciarie;
- che il 12/2/2020, il convenuto, tramite il proprio difensore, aveva negato l'accordo raggiunto sulla divisione delle due società americane ed aveva sostenuto che era stato conferito unicamente un mandato esplorativo;
- che a causa dell'inadempimento del convenuto, l'attore aveva sostenuto costi inutili per l'esecuzione dell'accordo, quali le spese per viaggi negli USA e di consulenza legale e finanziaria, per un totale di € 32.314,65;
- che gli attori lamentavano un danno diretto come socio e come beneficiario, in quanto, a causa della condotta del convenuto che aveva impedito il frazionamento, avevano dovuto mantenere la partecipazione sociale, non potendola vendere o scindere da quella dell'altro socio;
- che, in particolare, il convenuto aveva impedito anche la cessione delle partecipazioni delle società in quanto erano stati compiuti sulle stesse dei trasferimenti di denaro, privi di ragione economica e pertanto non giustificabili;
- che, in particolare, in data 14/10/2015, il convenuto, per il tramite della SCP Le Jade Vert, disponeva un trasferimento dal conto EFG di Lugano di 544.889,43 dollari a favore della
Louisiana Land Investments N.V.; quest'ultima ordinava, tramite la CO UC SA, di ritrasferire 200.000 dollari ad una società di Panama, Vilmia Investment Inc, con conto presso
Ansbacher, Bahamas;
- che l'avente diritto economico non era noto, ma i direttori risultavano esser riferibili alla
CO UC S.A.; - che, in data 20/12/2019 e in data 10/08/2020, altre somme di denaro erano state nviate a beneficiari non indentificati, con menzione nella causale di una società lussemburghese, le cui azioni risultavano dai pubblici registri appartenere al convenuto;
- che si trattava di operazioni di trasferimento di denaro per il tramite di società immobiliare che non trovavano né una valida ragione economica, né una valida causa nell'oggetto sociale delle società; pertanto, non si poteva escludere l'apertura di una procedura di accertamento a loro carico, con conseguente rischio di diminuzione del valore dell'investimento di cui l'attore chiedeva la restituzione;
- che, infatti, i comportamenti del convenuto rilevavano ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 600/73; inoltre, erano dannosi nei confronti dell'attore a causa delle notizie di stampa che avevano interessato il convenuto in ordine alla situazione fallimentare delle sue imprese in Italia;
- che il tentativo di mediazione non era andato a buon fine atteso che il convenuto non vi aveva aderito.
Tanto premesso in fatto, parte attrice sosteneva in diritto:
- che ai sensi dell'art.4 del Reg. (U.E.) n. 1215/2012, la “competenza” sul giudizio era dello
Stato italiano;
- che, in particolare, nel caso dell'accordo parasociale orale, in mancanza della scelta della legge competente, doveva trovare applicazione la Convenzione REGCE 17/06/2008 n. 593/2008 art. 4 c. 2, per cui la competenza si stabiliva nel Paese “in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale”;
- che controparte non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal patto parasociale, con cui i soci sostanziali intendevano frazionare le due società e per cui avevano dato mandato alle rispettive fiduciarie estere;
- che, in particolare, la prestazione del convenuto doveva esser quella di impartire dall'Italia istruzioni alla sua fiduciaria affinché eseguisse tutti gli atti giuridici necessari per il frazionamento o, comunque, quella di dare l'assenso all'esecuzione degli atti necessari alla realizzazione del piano di divisione societaria.
Ciò posto, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe chiedendo in via principale il risarcimento per l'inadempimento al patto parasociale, in subordine la condanna del convenuto al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale o extracontrattuale. 2.- Con comparsa depositata in data 25/10/2021, si costituiva nel presente Controparte_2 giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Premetteva che le società e Controparte_5 CP_6 Controparte_6 erano operative, oggetto di una procedura di mitigation, per minimizzare l'impatto
[...] ambientale, con piena autonomia patrimoniale e fiscale;
inoltre, confermava di esserne il beneficiario economico, ma non diretto socio.
In fatto, il convenuto esponeva che, quando l'attore, all'inizio del 2017, aveva manifestato di non voler più mantenere le quote sociali, la CO UC si era limitata a prospettare in via ipotetica il frazionamento delle società, ma non vi aveva acconsentito, né poteva esser all'uopo sufficiente l'assenso del solo attore, titolare del 10% delle partecipazioni sociali.
Difatti, in data 30/5/2017, all'incontro con l'attore in Mendrisio, era stato convenuto tra loro unicamente di valutare la fattibilità dello splitting, senza alcun vincolo contrattuale, né era stato conferito alcun mandato esecutivo in tal senso.
Il convenuto sosteneva, poi, che l'attore si era recato negli USA per ragioni personali e che aveva trasmesso ai consulenti nominati dal convenuto una mera puntuazione, in cui si tracciava sommariamente un modo per assegnare allo stesso parte dei terreni di proprietà delle società americane, senza un progetto esecutivo. Sul punto, evidenziava che controparte non aveva mai mostrato ai propri consulenti il progetto di splitting dettagliato, con l'analisi delle questioni coinvolte nell'operazione, anche di natura fiscale, di cui asseriva di esser in possesso.
Parte convenuta rappresentava, poi, che le parti, a seguito della perizia di valutazione e di ulteriori approfondimenti, si erano avvedute della mancanza di fattibilità dell'operazione, in ragione di alcune problematiche insorte e compiutamente esposte all'attore, per cui la trattativa si era interrotta per il venir meno della fiducia tra le parti.
Secondo il convenuto, l'iniziativa giudiziaria dell'attore aveva come scopo quello di indurlo a concedergli un vantaggio ingiusto, cioè la liquidazione delle quote di minoranza o lo splitting societario, con assegnazione allo stesso di parte dei terreni.
Dichiarava altresì di vantare una posizione regolare a livello fiscale nei confronti dello Stato italiano e che, pertanto, le prospettazioni attoree contrarie erano diffamatorie nei suoi confronti.
Sosteneva, infine, che l'attore non aveva diritto alla restituzione dell'investimento, atteso che si trattava di capitale di rischio e che i trasferimenti di somme operati non erano privi di giustificazione, ma effettuati per restituire finanziamenti elargiti dalla società controllante SCP
Le Jade Vert, circostanza di cui l'attore era al corrente. In diritto, il convenuto contestava che gli attori avessero subito alcun danno derivante dal mantenimento della propria partecipazione societaria e sottolineava che il che aveva la Pt_1 facoltà, in qualunque momento, di cedere liberamente la sua quota del 10% ad un terzo.
Inoltre, sosteneva che tra le parti non era stato stipulato alcun patto parasociale orale e che, infatti, anche dalle prospettazioni attoree, l'oggetto dello stesso appariva approssimativo, né si comprendeva in cosa dovessero consistere le obbligazioni delle parti.
Diversamente, secondo il si era svolto tra le parti un confronto circa la fattibilità di CP_2 addivenire al frazionamento delle società americane, senza provocare danno all'attività economica delle stesse e al socio maggioritario residuo.
Pertanto, il convenuto contestava la tesi attorea in ordine al suo inadempimento ad un'obbligazione che non aveva mai assunto, cioè quella di dar corso allo splitting delle due società americane. Ne derivava che non poteva essergli attribuita né una responsabilità di tipo contrattuale, né di tipo precontrattuale, atteso che le trattative si erano interrotte per l'impossibilità di entrambe le parti di trovare un'intesa e che egli aveva reso edotta la controparte in ordine ai problemi di natura fiscale e funzionale del frazionamento.
Infine, il convenuto lamentava l'infondatezza delle richieste risarcitorie dell'attore e si riservava di agire al fine di perseguire le condotte emulative dell'attore, che avevano impedito di concludere un affare conveniente, quale la vendita di alcuni acri del terreno della Luisiana
Land Investment alla società Trinity Business Group LLC.
Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, c.6, c.p.c., la causa veniva istruita solo documentalmente ed era trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come sopra riportate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.- Sussiste la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Roma, Sezione specializzata imprese a pronunciarsi sulla presente controversia, questione non in contestazione tra le parti, ma si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui: “Nelle controversie relative a patti parasociali, non trova applicazione il titolo di giurisdizione esclusiva che
l'art.22, punto 2, del Regolamento Ce n. 44 del 2001, riserva al giudice dello Stato membro in cui si trova la sede della società per le cause sulla validità, nullità o scioglimento della stessa
o delle decisioni dei suoi organi;
ciò in ragione della necessità di interpretare in senso restrittivo le regole che, fissando titoli giurisdizionali speciali o esclusivi, pongono deroghe al titolo generale di cui all'art. 2 del Regolamento medesimo - il quale radica la giurisdizione in capo al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio -, nonché in considerazione del rilievo che l'ambito circoscritto alle parti dell'efficacia dei patti parasociali esclude che essi possano incidere sulla "validità delle decisioni" degli organi della società, rimanendo quest'ultima soggetto terzo rispetto a detti patti”( Cass. sez. un., sent. n.
26984 del 26/11/2020).
In applicazione del criterio sopra descritto, in considerazione del fatto che il convenuto
[...] risulta residente in [...], si ritiene che la presente controversia avente ad oggetto CP_2
l'inadempimento ad un patto parasociale asseritamente stretto tra le parti sia stata correttamente incardinata presso il Tribunale di Roma.
Inoltre, sulla competenza funzionale della Sezione specializzata imprese, va al riguardo evidenziato che l'art. 3 co. 2 lett. c) del d.lgs. n 168/2003 contempla una nozione più ampia di patto parasociale di quella configurata dall'art. 2341-bis c.c., stabilendo che, al fine di radicare la competenza della Sezione specializzata, rilevano anche diversi da quelli regolati dall'articolo
2341-bis del codice civile e quindi anche quelli “atipici”.
Ne discende che la controversia de qua rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Va sottolineato che nessuna delle parti ha richiamato, quale diritto applicabile agli accordi fatti valere un diritto diverso da quello italiano, che è stato da entrambe le parti richiamato.
4.-Nel merito, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Parte_1
socia al 10% delle società Louisiana Land Investments N.V. e Controparte_1 [...]
, ha instaurato il presente giudizio al fine di far accertare Controparte_6
l'inadempimento da parte di asseritamente titolare al 90% delle predette Controparte_2 società, tramite la società monegasca SCP Le Jade Vert, agli obblighi derivanti da un patto parasociale che sarebbe stato raggiunto tra le parti in data 30/5/2017 o, in subordine, la sua responsabilità precontrattuale.
Parte convenuta non ha contestato di essere al 90%, al pari del Perlier al 10%, il “beneficiario economico finale” della società delle Antille Olandesi Louisiana Land Investment N.V.
(proprietaria del terreno sito in USA denominato “Killarney”) e della società americana
[...]
(proprietaria del terreno sito in USA denominato Controparte_6
“Waiverly”), né ha contestato l'incontro avvenuto a Mendrisio il 30/5/2017, ma ha contestato a sussistenza di un accordo parasociale inter partes, sostenendo che si fossero unicamente svolte delle trattative al fine di verificare la fattibilità del frazionamento (c.d. splitting) delle società di cui le parti erano titolari, ma che le stesse si fossero interrotte per causa a lui non imputabile.
Giova premettere che sia in sede di costituzione, sia durante la vita societaria, i soci possono decidere di regolare i rapporti tra di loro in modo difforme o complementare rispetto a quanto previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società con convenzioni dette patti parasociali. La disciplina dei patti parasociali è dettata dagli artt. 2341 bis e ter c.c. In particolare, l'art. 2341 bis c.c. stabilisce che i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore;
i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Il legislatore, quindi, non indica una definizione generale ed astratta di patto parasociale, limitandosi a disciplinare talune tipologie di esso e taluni aspetti in relazione alla durata ed alla pubblicità.
In dottrina, i patti parasociali vengono definiti come quelle convenzioni con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti difforme o complementare rispetto a quello previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto della società. Sicché, il patto sociale è quello efficace per tutti i soci, presenti e futuri, e per i terzi, in quanto regola non le posizioni personali, ma le partecipazioni sociali e, precisamente, i diritti e gli obblighi di chi è e sarà socio. Per contro, i patti parasociali esauriscono la loro portata sul piano negoziale in un impegno rilevante tra le parti, regolando i rapporti tra i soci come singoli, se ed in quanto aderenti al patto e non, come i patti sociali, tra tutti i soci come tali.
In giurisprudenza, si osserva che i patti parasociali costituiscono convenzioni atipiche che si pongono sul “piano parasociale”, in quanto riguardante i rapporti personali tra i soci e sul quale essi sono destinati ad operare, distinto dal “piano sociale”, concernente invece l'organizzazione della società e non direttamente investito da quei patti, (cfr. Cass. n. 9846/2014 e n.
14865/2001). Il vincolo che discende da tali patti opera su un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale, sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio di voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare, poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere all'inadempimento del patto, (cfr. Cass. n.
14865/2001 e n. 6898/2010).
Di conseguenza, la natura meramente obbligatoria dei patti implica che i rimedi posti in caso di inadempimento sono quelli previsti dalla disciplina dei contratti e, segnatamente, il risarcimento del danno. Come già evidenziato, il legislatore non ha dettato una disciplina generale dei patti parasociali, limitandosi a prevedere determinate tipologie di essi che abbiano come finalità quella di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società. Ciò non toglie che nella pratica esistano, e vadano riconosciuti legittimi, una serie di altre ipotesi di patti parasociali. Ed infatti,
i contratti menzionati dal legislatore sono pur sempre da ritenersi atipici, in quanto il legislatore ne menziona solo alcune tipologie e ne prescrive alcune regole, ma non detta uno schema regolamentare astratto compiuto, idoneo ad esprimere in maniera esauriente la rappresentazione delle operazioni economiche contrassegnate dalla parasocialità.
Proprio la atipicità dei patti parasociali consente la stipulazione degli stessi con riferimento a qualsiasi tipo di società.
Ed infatti, il legislatore della riforma ha circoscritto l'ambito di applicazione degli artt. 2341bis
e ter c.c. alle società per azioni ed alle società, anche non per azioni, che controllino quelle per azioni, ossia alle società maggiormente esposte a rapida circolazione delle partecipazioni ed a frammentazione della compagine sociale.
Se è, quindi, da escludere la applicabilità degli artt. 2341 bis e ter c.c. alle società diverse da quelle suindicate, non può tuttavia negarsi la possibilità che siano stipulati patti parasociali accessori a contratti di società a responsabilità limitata o anche a società di persone, quale espressione della autonomia privata.
La Siprema Corte, nel definire i presupposti di ammissibilità di patti parasociali difformi dal modello legale ha precisato che: “In tema di società di capitali, i patti parasociali, anche a seguito della tipizzazione operata dall'art. 2341-bis c.c., possono avere un contenuto diverso da quello previsto dalla citata norma, quale espressione della libertà contrattuale riconosciuta ai soci, purché detti accordi siano finalizzati a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all'interno della società, nell'esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita, secondo una delle tre finalità codificate dalla predetta disposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come patto parasociale una convenzione con cui il socio uscente aveva pattuito che la cessione della quota ad un terzo era condizionata all'assunzione della garanzia, da parte del cedente, del pagamento pro quota di un mutuo precedentemente contratto nell'interesse della società, accertando che tale assetto di interessi nulla aveva a che vedere con le finalità previste dall'art. 2341-bis c.c.)” (Cass.civ. sez. 1, 6 maggio 2024 n. 13561). In motivazione la Suprema
Corte specifica che “In altre parole, le obbligazioni contenute nel patto parasociale, cui certamente la società interessata è per definizione estranea, debbono tuttavia essere finalizzate
a regolare il comportamento che i soci intendono vincolarsi a tenere nel momento in cui eserciteranno i poteri amministrativi loro spettanti all'interno dell'ente per effetto dell'esercizio della relativa qualità. Tale condizione è assolutamente necessaria per poter qualificare la pattuizione come patto parasociale: necessaria, si può aggiungere per completezza, ma non sufficiente, poiché il contenuto dell'obbligo regolato dal patto, per esser parasociale, deve comunque essere riconducibile al perseguimento di quegli effetti di stabilizzazione della governance societaria cui si riferisce espressamente l'art. 2341-bis cod. civ., che ha tipizzato la “causa” dei patti stessi, enucleandone le finalità e, per conseguenza, anche definendo l'ambito della relativa meritevolezza dell'interesse perseguito ai sensi dell'art. 1322 cod. civ.”
In mancanza, inoltre, di uno schema tipizzato di patto parasociale, sarà necessario verificare la liceità dello stesso, in relazione alla causa in concreto perseguita dalle parti. Al riguardo, la
Suprema Corte ha affermato che i patti parasociali, in quanto destinati a disciplinare convenzionalmente l'esercizio di diritti e facoltà dei soci, non sono vietati e possono essere stipulati non solo tra soci ma anche tra soci e terzi. Gli stessi, pur essendo vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull'attività sociale, devono ritenersi illegittimi solo quando il contenuto dell'accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l'elusione di norme o principi generali dell'ordinamento inderogabili ma non quando sia destinato a realizzare un risultato pienamente consentito dall'ordinamento (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 15963 del 18/07/2007).
Ciò posto, giova altresì ricordare che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un., n. 13533 del 30/10/2001).
Com'è noto, infatti, l'onere processuale incombente sulla parte attrice asserita creditrice, nelle azioni contrattuali, ricomprende, oltre all'allegazione dell'inadempimento, anche e ancor prima la prova del titolo negoziale costituente la fonte genetica della pretesa creditoria azionata;
prova includente quella della ricorrenza in concreto dei presupposti fattuali che determinano l'insorgenza e l'operatività degli obblighi asseritamente disattesi (SSUU n. 13533/01; Cass. n.
2975/20, Cass. n. 25056/20), e la cui assoluzione presuppone, a monte, la puntuale delineazione del contenuto e dei limiti dell'impegno contrattualmente assunto e asseritamente inadempiuto. Tanto premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, è pacifico che Parte_1
e non sono soci della società delle Antille Olandesi Louisiana Land Controparte_2
Investment N.V., proprietaria del terreno statunitense denominato “Killarney” e della società americana proprietaria del terreno denominato Controparte_6
“Waiverly”.
Lo stesso attore definisce le parti “proprietari effettivi, soci sostanziali e beneficiari economici dei valori delle due società”: della , società di diritto Controparte_8 delle Antille Olandesi proprietaria del terreno sito in USA denominato “Killarney” e della società di diritto USA, proprietaria del terreno sito Controparte_6 in USA denominato Waiverly.
Parimenti il defisce se stesso e il “beneficiari economici finali” di dette società. CP_2 Pt_1 sarebbe proprietario e beneficiario effettivo al 90 %, per il tramite della Controparte_2 partecipazione (di cui detiene il 100% delle quote) nella società SCP Le Jade Vert, MC, del
Principato di Monaco, la cui gestione amministrativa è assicurata dalla CO UC SA di Paradiso;
sarebbe proprietario e beneficiario effettivo del restante 10%, per Parte_1 il tramite della (società di diritto svizzero) a sua volta controllata al 100% Controparte_1 dalla propria holding, (anche essa società di diritto svizzero). Controparte_9
È altresì pacifico che la gestione amministrativa delle spartecipazioni nelle società oggetto del giudizio era stata affidata alla CO UC SA sulla base di mandati fiduciari(cfr. revoca del mandato prodotta dall'attore).
Non è in contestazione questo assetto, anche se non sono in atti documenti inerenti la titolarità delle partecipazioni nelle due società estere menzionate né del mandato fiduciario alla CO
UC SA per comprendere intestazione delle quote e termini del mandato conferito.
L'attore sostiene di aver preso accordi direttamente con il e testualmente in citazione CP_2 indica “Il contratto aveva ad oggetto il patto parasociale tra i soci sostanziali di frazionare le due società, dando mandato alle rispettive fiduciarie estere di determinare la separazione netta delle due società americane e dei terreni. La prestazione caratteristica del NI era quella di dare dall'Italia istruzioni alla sua fiduciaria perché eseguisse tutti gli atti giuridici necessari per il frazionamento ovvero era quella di dare l'assenso dall'Italia a tutti gli atti giuridici necessari alla realizzazione del piano di divisione societaria e immobiliare concordato con il sig. . Parte_1
Anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla forma richiesta per un accordo avente ad oggetto la divisione di beni immobili, quanto indicato dall'attore non costituisce patto parasociale, non è stato stipulato dai soci delle società interessate né attiene ad una delle tre finalità indicate dall'art. 2341 bis c.c.
Non vi è, peraltro, prova di alcun accordo effettivo intervenuto tra le parti.
Dalla documentazione allegata in giudizio, si evince che, in data 8/3/2017, parte attrice manifestava formalmente alla CO UC SA la propria volontà di dismettere le proprie quote nelle società americane sopra richiamate. Contestualmente, revocava con effetto immediato il mandato di amministrazione previamente conferito nei confronti della CO
UC SA in relazione alla propria partecipazione societaria del 10% e prospettava una serie di possibilità al fine di realizzare la cessione della stessa;
tra queste, insieme ad altre, era ricompreso il frazionamento della superficie delle proprietà Killarney e Waiverly, con conseguente assegnazione alle due società titolari in proporzione alle quote detenute.
La CO UC SA, in persona del legale rappresentante e del partner Testimone_3 riscontrava la suddetta comunicazione, in data 29/3/2017, chiarendo in modo esplicito che era facoltà di parte attrice di cedere le proprie quote liberamente ad un qualsiasi terzo acquirente, atteso che non gravava sulle stesse alcun diritto di prelazione.
Tanto premesso, dichiarava che in relazione alle opzioni prospettate dagli attori l'unica praticabile era quella del frazionamento e, pertanto, chiedeva di presentare eventuali proposte.
Ne deriva che, dal tenore della lettera in questione, non si può evincere che, in modo assoluto, il frazionamento delle due società americane e dei terreni fosse l'unica strada percorribile per parte attrice al fine di dismettere le proprie quote;
piuttosto, quello dell'avvio di una procedura di splitting costituiva un'opzione proposta da parte attrice e ritenuta l'unica tra le opzioni proposte ammissibile da parte convenuta, che se ne dichiarava disposta ad aprire una trattativa in merito.
Quindi, nel caso in esame, il frazionamento deve esser considerato, in modo relativo, come l'unico modo percorribile per addivenire alla cessione delle quote di parte attrice e cioè solo in relazione alle proposte avanzate dalla stessa con comunicazione dell'8/3/2017.
In seguito, con lettera del 26/4/2017, parte attrice confermava di voler procedere al frazionamento delle due aziende “come da noi proposto e da voi accettato” e dichiarava di accettare la richiesta di controparte di procedere alla valutazione (appraisal) dei due terreni.
Soprattutto, è opportuno notare che la stessa affermava: “a ricezione dell'”appraisal” stabiliremo un appuntamento per redigere un contratto di divisione e per definire le modalità di ripartizione delle proprietà inclusa la liquidità disponibile e gli utili non distribuiti (…)”.
Pertanto, appare evidente che era volontà delle parti definire i termini dell'operazione di frazionamento solo all'esito dell'attività di valutazione dei terreni. Le relative perizie, allegate in atti in lingua inglese, recano la data del 30/10/2017 per la Killarney Farms e del 5/11/2017 Cont per il terreno di proprietà della . Controparte_10
Successivamente, in data 2/2/2018, veniva redatto da parte del legale americano Mario Gazzola un “parere sulla divisione di terreni in comproprietà siti nello stato della Louisiana”, contenente una proposta esposta per punti sulla modalità per realizzare la divisione de qua, con il minor impatto fiscale.
Anche con mail del 9/2/2018, il consulente di parte attrice intendeva esporre a quello di parte convenuta i punti progressivi, da seguire in ordine cronologico, per addivenire al frazionamento;
tuttavia, quest'ultimo, in risposta, riepilogava quali erano i termini dell'accordo tra le parti cioè che il socio maggioritario aveva dato la possibilità al socio minoritario di proporre un metodo per operare lo splitting e di sottoporre tale proposta al socio maggioritario che l'avrebbe valutato e avrebbe deciso se darvi assenso.
A livello probatorio, riveste particolare rilevanza nel caso in esame la mail del 27/4/2018, in cui il consulente di parte attrice riferiva che in data 30/5/2017 i soci avevano assunto verbalmente un “accordo di principio” circa la necessità di procedere a metter in atto i passi necessari alla separazione dell'azionariato.
Ciò posto, dalla documentazione precedentemente esposta, nonché dalla restante corrispondenza presente in atti, è possibile ricavare che le parti non avevano ancora raggiunto un vero e proprio accordo in ordine alla procedura di frazionamento delle quote e dei terreni delle società americane di cui erano proprietari.
Piuttosto, in data 30/5/2017 era stato fissato un comune intento, cioè quello di dar luogo a tale procedura al fine di permettere la fuoriuscita del socio di minoranza, ma, come dalle stesse dichiarato, previa valutazione degli effetti del frazionamento sull'attività sociale, mediante perizie tecniche ed ulteriori necessari approfondimenti.
In particolare, dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che era pendente una trattativa finalizzata al raggiungimento di un accordo di divisione compiuto e dettagliato.
A tal riguardo, si consideri la mail del 19/11/2018 inviata dai difensori di parte attrice, con cui il convenuto veniva diffidato a sottoscrivere entro il termine del 30/11/2018 una scrittura con cui si impegnava a procedere allo splitting, nonché a stabilire una scaletta contenete le date da rispettare al fine di addivenire alla realizzazione dell'operazione.
In definitiva, occorre osservare che tra le parti erano state avviate delle trattative serie, che si protraevano nel tempo ed in cui venivano coinvolti anche esperti indipendenti e consulenti legali, all'estero ed in Italia, le quali, tuttavia, non sfociavano in un accordo vincolante. Sul punto, si consideri anche che manca un progetto definitivo di frazionamento, o comunque non è provato che sussista, e che, in ogni caso, non emerge dagli scritti in atti quali fossero le precise obbligazioni che le parti si erano assunte;
al contrario, sono frequentemente presenti delle proposte per punti, che non erano mai stati oggetto di accettazione.
Ne deriva che, in assenza della definizione di obblighi contrattuali tra le parti, non può sussistere nel caso di specie l'inadempimento imputabile di parte convenuta, con conseguente rigetto della domanda proposta in via principale da parte attrice.
5.- Parte attrice ha chiesto in via subordinata di accertare la responsabilità precontrattuale del convenuto, atteso che la trattativa non aveva avuto esito positivo proprio a causa della sua condotta artatamente dilatoria, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno per le spese inutilmente sostenute, nonché per la perdita del valore economico delle partecipazioni sociali.
La domanda attorea non risulta fondata e va respinta.
Invero, giova ricordare, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 1337 c.c., le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Inoltre, a mente dell'art. 1338 c.c., la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Appare, dunque, opportuno soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura e sull'ambito di operatività della responsabilità precontrattuale.
Secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità precontrattuale deve ascriversi al modello della responsabilità extracontrattuale, in quanto l'obbligo di comportarsi, nel corso delle trattative, secondo il canone di buona fede grava sulla generalità dei consociati e preesiste, dunque, al contatto tra le parti del futuro contratto. In altre parole, la responsabilità precontrattuale, appunto perché sorge prima che un contratto venga ad esistenza (anche se fatta valere eventualmente dopo la conclusione del contratto stesso) non può essere che una responsabilità extracontrattuale: infatti, è sufficiente contrapporre la responsabilità da inadempimento contrattuale (che trova la sua fonte nel vinculum iuris e scaturisce dalla sua inosservanza) alla responsabilità che non attiene alla prestazione cui si riferisce l'impegno contrattuale come tale, pur riconnettendosi alla vicenda negoziale anche se già sfociata nell'assunzione del vincolo, per escludere con sicurezza che la fattispecie disciplinata dall'art. 1337 cod. civ. attenga all'impegno assunto ex contractu, sia pure sotto la limitata prospettiva dell'effetto negoziale (e non già finale), ma rientra nella specie dell'illecito come violazione del principio della buona fede oggettiva, illecito, che, nella atipicità delle sue previsioni, trova addentellati testuali e specificanti, rispetto alla generale previsione dell'art. 2043 c.c., appunto nell'art. 1337 c.c., la cui significatività può farsi consistere fra l'altro anche, nella subtipizzazione come ingiusto (e quindi risarcibile, sia pure in una determinata misura tradizional mente ricondotta all'interesse negativo) del comportamento tenuto vuoi in funzione della conclusione di un contratto per la ingiustificata rottura delle trattative, vuoi in funzione non più del perfezionamento, ma del contenuto del negozio.
In definitiva, la responsabilità precontrattuale, configurabile per la violazione del precetto posto dall'art. 1337 c.c., costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest'ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 c.c., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell'illecito in questione (Cassazione civile, sez. un., 16 luglio
2001, n. 9645; Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 1999, n. 4299; Cassazione civile, 30 agosto
1995, n. 9157; Cassazione civile, 1 febbraio 1995, n. 1163; Cassazione civile, 18 giugno 1987,
n. 5371; Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 1990, n. 4051).
Conseguentemente, alla fattispecie dedotta vanno applicate le regole sancite in tema di responsabilità extracontrattuale in tema di distribuzione dell'onere della prova e, in particolare, con riferimento alla ipotesi di recesso ingiustificato dalle trattative, grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass., n. 15040 del 5/8/2004,; conf.
Cass., n. 16735 del 29/07/2011). Quanto alle varie ipotesi che danno luogo a responsabilità precontrattuale, è stato chiarito (cfr., Cassazione civile sez. II, 26 aprile 2012, n. 6526) che, nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo, è altrettanto vero (cfr. Cassazione civile, 29 maggio 1998,
n. 5297) che l'operatività di tale principio è assoggettato al limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l'altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all'economia del contratto medesimo. La giurisprudenza di legittimità e di merito (v., in particolare, Cassazione civile, 5 agosto 2004, n. 15040 e, più recentemente, Cassazione civile, 8 ottobre 2008, n. 24795, sulla scorta dell'impostazione riconducibile a
Cassazione civile, sez. un., 19 di cembre 2007, n. 26725; ma si veda, altresì, Trib. Roma, sez.
III, 15 ottobre 2012, n. 19349) ha ulteriormente precisato che la regola posta dall' art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere, per le parti, di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. La violazione di questa aggiuntiva regola di condotta alla quale devono conformarsi le parti di una trattativa negoziale è, quindi, idonea a determinare (se accertata adeguatamente in fatto in virtù di un congruo e logico percorso argomentativo spettante al giudice del merito) la configurazione di una responsabilità precontrattuale indipendente rispetto a quella riconducibile ai canoni fissati dalla pregressa giurisprudenza di legittimità in materia di recesso dalle trattative, avuto riguardo al loro stadio evolutivo. Tuttavia, giova chiarire che, affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative e che le stesse siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (Cass., n. 7768 del 29/03/2007). Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale del contraente che sia receduto senza giustificato motivo dalle trattative occorre, dunque, la serietà e concludenza delle trattative intercorse tra le parti ed inaspettatamente interrotte da una di esse.
Ciò posto, i documenti in atti evidenziano una attività prolungata volta alla stima dei terreni siti negli USA ed intestati alle due società estere sopra menzionate e finalizzata a cercare soluzioni per il loro frazionamento, con analisi di aspetti probelmatici della vicenda.
Neanche il nega che siano intercorse trattative, ma non risulta né ammesso né CP_2 comprovato che tali trattative siano state ingiustificatamente interrotte dal né che CP_2 siano giunte ad un particolare livello di concretezza o che l'esito non felice sia imputabile al convenuto, che non è diretto socio delle società interessate in ipotesi nello splitting, risultando al contrario che il invece di procedere alla cessione delle quote (in difetto anche di diritti Pt_1 di prelazione, come previsato dalla CO UC in data 29.03.2017), ha cercato di percorrere la via dello splitting delle due società senza riuscire a superare le problematiche concrete che si sono presentate e senza predisporre neanche una bozza di accordo puntuale in merito da proporre alla controparte e sulle modalità del frazionamento.
Anche la domanda atto proposta in via subordinata rea va, dunque, respinta. Non risultano evidenze di ulteriori profili in materia di imposte sui redditi da comunicare ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n.600/73, dato che parte convenuta, per i periodi di riferimento, produceva dichiarazioni dei redditi integrative atte a comprovare di aver regolarizzato la propria posizione con il fisco italiano.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombeza, sono poste a carico di parte attrice ed in favore del convenuto secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore dichiarato (indeterminabile, da valutare di media complessità, tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sul procedimento N.R.G. 32216/2021 tra Pt_1
in proprio e quale legale rappresentante della società società di
[...] Controparte_1 capitali di diritto svizzero e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_2 disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande attoree;
2. CONDANNA gli attori alla refusione in favore degli attori delle spese processuali in favore del convenuto, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al
15% per rimborso delle spese generali, IVA e CPA come di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente
SE Di LV
Il Giudice
CA IO