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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chnè Presidente rel.
2 Dott.ssa Mariantonieta Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (scadenza note 9/12/2025) , ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 433/23 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti NG M. Pt_1
Fazio, NG M. LA , DA C. NA
- appellante –
rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Pasquale PE e Controparte_1
NO PE;
- appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di palmi l'originario ricorrente esponeva: di essere titolare di pensione Cat INVICIV n° 07049065; che n data 17.1.2023 l inviava con il Pt_1 Per_1
quale lo informava che si era provveduto a rideterminare l'importo della pensione numero
07049065 categoria INVCIV a decorrere dall' 1 gennaio 2020, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020; che era stato informato, altresì, che dal gennaio 2022 al dicembre
2022 aveva ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 4.969,30 e che il recupero delle somme sarebbe stato effettuato con una trattenuta per n. 16 rate mensili a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito;
che avverso tale provvedimento aveva presentatoin data 23.2.2023 ricorso al Comitato Provinciale, che rimaneva senza riscontro. Eccepiva di non essere tenuto alla restituzione di alcuna somma dato atto che la ripetizione dell'indebito era esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al precettore della prestazione eventualmente non dovuta in presenza di legittimo affidamento. Rilevava che per il periodo oggetto del presunto indebito, anno 2022, trattandosi di pensione di inabilità civile, il reddito da prendere in considerazione era solo quello personale dell'invalido; Il limite di reddito personale stabilito dalla legge per gli invalidi civili totali era determinato per il suddetto anno in € 17.050,42 e considerato che ai fini della determinazione del reddito rilevante per la pensione di invalidità civile, devono essere computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, il ricorrente non supera-va il limite sopra indicato.
Conseguentemente non era tenuto a restituire nulla all' Pt_1
Deduceva, ancora, che in ogni caso, secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale era ripetibile solo a partire dal momento in cui interveniva il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che escludevano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. Evidenziava, ancora, che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens aveva già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero quindi riconoscibili all' al quale era consentito di Pt_1
accedere ai redditi dichiarati, con l'onere del controllo telematico dei requisiti reddituali. Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato regolarmente la dichiarazione reddituale, all'amministrazione finanziaria competente. Lamentava che nella missiva del 17.1.2023
l' non aveva fornito gli elementi utili a far comprendere al ricorrente la natura indebita CP_2 delle somme percepite e le ragioni dell'erroneità del calcolo effettuato. A fronte della genericità delle indicazioni fornite dall'ente, parte ricorrente non era stata posta nelle condizioni di verificare la natura indebita degli importo percepiti. Alla luce di quanto dedotto ed eccepito in ricorso chiedeva che venisse accertato e dichiarato che non era tenuto alla restituzione delle somme per come richieste dall' con la comunicazione del 17.1.2023, Pt_1
con la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute indebitamente e al Pt_1 ripristino della pensione di inabilità civile n. 07049065 con decorrenza da gennaio 2023.
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' contestando le Pt_1 argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Con la sentenza appellata il ricorso è stato accolto ritenendo non superatii redditi per l'anno in esame. Si legge nella sentenza per quanto di interesse che: “L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate a titolo di pensione di invalidità civile per l'anno 2022 che l' ritiene non dovute Pt_1 in quanto per il suddetto anno il ricorrente aveva superato il limite reddituale previsto per legge per usufruire della suddetta prestazione assistenziale.
Orbene, dalla documentazione in atti non risulta che per l'anno di riferimento il ricorrente avesse superato il limite reddituale fissato in € 17.050,42.
Occorre in primo luogo evidenziare che trattandosi di pensione di invalidità civile il reddito da considerare è solo quello personale del percettore ed in ogni caso per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone (…) Passando ad applicare al caso di specie il principio sopra richiamato, dalla dichiarazione dei redditi allegata al ricorso emerge che il ricorrente ha percepito nell'anno 2022 un reddito pari ad € 17.163,00 e risultano oneri deducibili pari ad € 900,00 (spese sanitarie).
Sottraendo dal reddito complessivo quest'ultimo importo (17.163,00 - 900,00) avremo un reddito pari ad € 16.262,00, cifra inferiore al limite reddituale fissato per l'anno 2022 pari ad € 17.050,42.
L' resistente, pur precisando nella sua memoria difensiva che ai fini della verifica del diritto alle CP_2 prestazioni di invalidità civile sono rilevanti i redditi imponibili IRPEF al lordo delle ritenute fiscali e al netto degli oneri deducibili, non ha poi detratto dal reddito dichiarato dal ricorrente gli oneri deducibili, costituito nel caso di specie dalle spese mediche».
L' ha interposto appello contestando la decisione per le seguenti ragioni: << Quanto ai Pt_1
punti di gravame riguardanti i redditi dichiarati con il mod. 730 (Allegato 3) relativo all'anno d'imposta 2022, osserva che ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile sono rilevanti i redditi imponibili IRPEF al lordo delle ritenute fiscali. C'è distinzione, in particolare, tra oneri deducibili e oneri detraibili e nel caso di specie non esistono oneri deducibili per l'anno d'imposta 2022, come riscontrabile dal modello 730 - QUADRO E, SEZIONE II e, pertanto, il reddito rilevante, pari ad € 17.163,00 è superiore al limite di € 17.050,42 previsto per l'anno 2022. Al riguardo il giudicante ha erroneamente considerato le spese sanitarie indicate nel QUADRO E – SEZIONE I quali oneri deducibili da sottrarre dal reddito complessivo. In realtà trattasi di spese per le quali spetta la detrazione d'imposta comportando, dunque, esclusivamente l'abbattimento dell'Irpef.
Come chiarito dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità civile con il Messaggio 2705 del
18/07/2023, che rettifica il paragrafo 1 del Messaggio n. 1688/2022, al fine di determinare il limite reddituale per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, rilevano i redditi valutabili agli effetti dell'IRPEF (art. 14 septies, DL 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n.
33) al lordo delle ritenute fiscali (art. 2, DM 31 ottobre 1992, n. 553)>>. Ha concluso per la riforma della sentenza.
Si è costituito l'appellato per difendersi ribadendo il proprio legittimo affidamento tenendo conto l'importo irrisorio di superamento del reddito.
Nel termine loro assegnato i difensori delle parti hanno depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio del 10/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello nel merito è infondato.
Occorre prendere le mosse da recenti arresti della Suprema Corte, con i quali è stato ridisegnato l'assetto giuridico dell'indebito assistenziale.
Come già sostenuto dalla corte adita tra le due opposte tesi, applicabilità dell'art 13 della legge n. 412 del 1991, o, al contrario, incondizionata applicabilità del regime codicistico di cui all'art 2033 cc.cc. con sentenza n 13223/2020 è stato affermato che “"nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (…)Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L
-, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".". (cfr. vedi sempre Cass. Civ., Sez. L. n. 13223/2020).
Nella medesima sentenza, con ampia e articolata ricostruzione del quadro normativo, è stato altresì precisato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. Pt_1 n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte Pt_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Pt_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' Pt_1 del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma
6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente Pt_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria Pt_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio
2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' - Infine va osservato che in Pt_1 nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento Pt_1 CP_2 riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_2
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della Pt_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' Pt_1 conosce o ha l'onere di conoscere.. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del Pt_1
"Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."- Infine va osservato che in casi simili
(secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass.
n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone)>>.
Applicando i suddetti principi all'attuale controversia, l'oggetto dell'indebito si riferisce alla prestazione assistenziale 07049065 categoria INVCIV per il superamento dei limiti reddituali da gennaio 2022 al dicembre 2022.
In conformità alla giurisprudenza sopra riportata, non si può applicare l'art. 52, l. 9.03.1989,
n. 88, valevole per le fattispecie di indebito previdenziale, di conseguenza, l' avrebbe Pt_1
potuto recuperare le somme indebitamente erogate solo dal momento successivo all'accertamento, avvenuto con il provvedimento data 17.1.2023 .
Va, pertanto, affermato che in assenza di qualsivoglia allegazione di ipotesi che escludano un affidamento dell'"accipiens", o di dolo comprovato, le prestazioni erogate alla pensionata non erano ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens.
L'appello, pertanto, nel merito va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
contro
Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 970/23 del Tribunale di Palmi
- rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.458,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato.
Reggio Calabria così deciso nella camera di consiglio del 10/12/25
Il presidente relatore
(dott.ssa. Ginevra Chinè)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chnè Presidente rel.
2 Dott.ssa Mariantonieta Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (scadenza note 9/12/2025) , ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 433/23 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti NG M. Pt_1
Fazio, NG M. LA , DA C. NA
- appellante –
rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Pasquale PE e Controparte_1
NO PE;
- appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di palmi l'originario ricorrente esponeva: di essere titolare di pensione Cat INVICIV n° 07049065; che n data 17.1.2023 l inviava con il Pt_1 Per_1
quale lo informava che si era provveduto a rideterminare l'importo della pensione numero
07049065 categoria INVCIV a decorrere dall' 1 gennaio 2020, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020; che era stato informato, altresì, che dal gennaio 2022 al dicembre
2022 aveva ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 4.969,30 e che il recupero delle somme sarebbe stato effettuato con una trattenuta per n. 16 rate mensili a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito;
che avverso tale provvedimento aveva presentatoin data 23.2.2023 ricorso al Comitato Provinciale, che rimaneva senza riscontro. Eccepiva di non essere tenuto alla restituzione di alcuna somma dato atto che la ripetizione dell'indebito era esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al precettore della prestazione eventualmente non dovuta in presenza di legittimo affidamento. Rilevava che per il periodo oggetto del presunto indebito, anno 2022, trattandosi di pensione di inabilità civile, il reddito da prendere in considerazione era solo quello personale dell'invalido; Il limite di reddito personale stabilito dalla legge per gli invalidi civili totali era determinato per il suddetto anno in € 17.050,42 e considerato che ai fini della determinazione del reddito rilevante per la pensione di invalidità civile, devono essere computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, il ricorrente non supera-va il limite sopra indicato.
Conseguentemente non era tenuto a restituire nulla all' Pt_1
Deduceva, ancora, che in ogni caso, secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale era ripetibile solo a partire dal momento in cui interveniva il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che escludevano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. Evidenziava, ancora, che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens aveva già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero quindi riconoscibili all' al quale era consentito di Pt_1
accedere ai redditi dichiarati, con l'onere del controllo telematico dei requisiti reddituali. Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato regolarmente la dichiarazione reddituale, all'amministrazione finanziaria competente. Lamentava che nella missiva del 17.1.2023
l' non aveva fornito gli elementi utili a far comprendere al ricorrente la natura indebita CP_2 delle somme percepite e le ragioni dell'erroneità del calcolo effettuato. A fronte della genericità delle indicazioni fornite dall'ente, parte ricorrente non era stata posta nelle condizioni di verificare la natura indebita degli importo percepiti. Alla luce di quanto dedotto ed eccepito in ricorso chiedeva che venisse accertato e dichiarato che non era tenuto alla restituzione delle somme per come richieste dall' con la comunicazione del 17.1.2023, Pt_1
con la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute indebitamente e al Pt_1 ripristino della pensione di inabilità civile n. 07049065 con decorrenza da gennaio 2023.
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' contestando le Pt_1 argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Con la sentenza appellata il ricorso è stato accolto ritenendo non superatii redditi per l'anno in esame. Si legge nella sentenza per quanto di interesse che: “L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate a titolo di pensione di invalidità civile per l'anno 2022 che l' ritiene non dovute Pt_1 in quanto per il suddetto anno il ricorrente aveva superato il limite reddituale previsto per legge per usufruire della suddetta prestazione assistenziale.
Orbene, dalla documentazione in atti non risulta che per l'anno di riferimento il ricorrente avesse superato il limite reddituale fissato in € 17.050,42.
Occorre in primo luogo evidenziare che trattandosi di pensione di invalidità civile il reddito da considerare è solo quello personale del percettore ed in ogni caso per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone (…) Passando ad applicare al caso di specie il principio sopra richiamato, dalla dichiarazione dei redditi allegata al ricorso emerge che il ricorrente ha percepito nell'anno 2022 un reddito pari ad € 17.163,00 e risultano oneri deducibili pari ad € 900,00 (spese sanitarie).
Sottraendo dal reddito complessivo quest'ultimo importo (17.163,00 - 900,00) avremo un reddito pari ad € 16.262,00, cifra inferiore al limite reddituale fissato per l'anno 2022 pari ad € 17.050,42.
L' resistente, pur precisando nella sua memoria difensiva che ai fini della verifica del diritto alle CP_2 prestazioni di invalidità civile sono rilevanti i redditi imponibili IRPEF al lordo delle ritenute fiscali e al netto degli oneri deducibili, non ha poi detratto dal reddito dichiarato dal ricorrente gli oneri deducibili, costituito nel caso di specie dalle spese mediche».
L' ha interposto appello contestando la decisione per le seguenti ragioni: << Quanto ai Pt_1
punti di gravame riguardanti i redditi dichiarati con il mod. 730 (Allegato 3) relativo all'anno d'imposta 2022, osserva che ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile sono rilevanti i redditi imponibili IRPEF al lordo delle ritenute fiscali. C'è distinzione, in particolare, tra oneri deducibili e oneri detraibili e nel caso di specie non esistono oneri deducibili per l'anno d'imposta 2022, come riscontrabile dal modello 730 - QUADRO E, SEZIONE II e, pertanto, il reddito rilevante, pari ad € 17.163,00 è superiore al limite di € 17.050,42 previsto per l'anno 2022. Al riguardo il giudicante ha erroneamente considerato le spese sanitarie indicate nel QUADRO E – SEZIONE I quali oneri deducibili da sottrarre dal reddito complessivo. In realtà trattasi di spese per le quali spetta la detrazione d'imposta comportando, dunque, esclusivamente l'abbattimento dell'Irpef.
Come chiarito dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità civile con il Messaggio 2705 del
18/07/2023, che rettifica il paragrafo 1 del Messaggio n. 1688/2022, al fine di determinare il limite reddituale per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, rilevano i redditi valutabili agli effetti dell'IRPEF (art. 14 septies, DL 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n.
33) al lordo delle ritenute fiscali (art. 2, DM 31 ottobre 1992, n. 553)>>. Ha concluso per la riforma della sentenza.
Si è costituito l'appellato per difendersi ribadendo il proprio legittimo affidamento tenendo conto l'importo irrisorio di superamento del reddito.
Nel termine loro assegnato i difensori delle parti hanno depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio del 10/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello nel merito è infondato.
Occorre prendere le mosse da recenti arresti della Suprema Corte, con i quali è stato ridisegnato l'assetto giuridico dell'indebito assistenziale.
Come già sostenuto dalla corte adita tra le due opposte tesi, applicabilità dell'art 13 della legge n. 412 del 1991, o, al contrario, incondizionata applicabilità del regime codicistico di cui all'art 2033 cc.cc. con sentenza n 13223/2020 è stato affermato che “"nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (…)Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L
-, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".". (cfr. vedi sempre Cass. Civ., Sez. L. n. 13223/2020).
Nella medesima sentenza, con ampia e articolata ricostruzione del quadro normativo, è stato altresì precisato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. Pt_1 n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte Pt_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Pt_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' Pt_1 del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma
6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente Pt_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria Pt_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio
2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' - Infine va osservato che in Pt_1 nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento Pt_1 CP_2 riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_2
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della Pt_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' Pt_1 conosce o ha l'onere di conoscere.. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del Pt_1
"Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."- Infine va osservato che in casi simili
(secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass.
n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone)>>.
Applicando i suddetti principi all'attuale controversia, l'oggetto dell'indebito si riferisce alla prestazione assistenziale 07049065 categoria INVCIV per il superamento dei limiti reddituali da gennaio 2022 al dicembre 2022.
In conformità alla giurisprudenza sopra riportata, non si può applicare l'art. 52, l. 9.03.1989,
n. 88, valevole per le fattispecie di indebito previdenziale, di conseguenza, l' avrebbe Pt_1
potuto recuperare le somme indebitamente erogate solo dal momento successivo all'accertamento, avvenuto con il provvedimento data 17.1.2023 .
Va, pertanto, affermato che in assenza di qualsivoglia allegazione di ipotesi che escludano un affidamento dell'"accipiens", o di dolo comprovato, le prestazioni erogate alla pensionata non erano ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens.
L'appello, pertanto, nel merito va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
contro
Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 970/23 del Tribunale di Palmi
- rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.458,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato.
Reggio Calabria così deciso nella camera di consiglio del 10/12/25
Il presidente relatore
(dott.ssa. Ginevra Chinè)