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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1637/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ. depositato il 21.6.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Barbara Simona Dolso del Foro di Udine, giusta mandato allegato al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Casa trattenuta in decisione all'udienza del 12.2.2025, dove la ricorrente SI.ra ha rassegnato le seguenti Parte_1
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI:
1) Pronunciarsi la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo
[...] reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) Il padre potrà vedere la FI MI quando vorrà previo preavviso e tenuto Per_1 conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e nei weekend
(sabato e domenica) in forma alternata, tenuto conto della volontà e serenità della MI e salvo diverso accordo tra le parti. La FI MI
, salvo diverso accordo dei genitori e tenuto conto della volontà della Per_1 MI, trascorrerà i giorni festivi: Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo con alternanza tra i genitori di anno in anno;
le vacanze Natalizie, di Carnevale e di Pasqua verranno suddivise tra i genitori giusta metà, i ponti e festività scolastiche con alternanza tra i genitori e salvo diverso accordo tra le parti. Durante l'estate i genitori trascorreranno con la FI MI un periodo compatibile con i periodi di ferie, da concordarsi previo congruo preavviso e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. I genitori, inoltre, si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di giornate e/orari con congruo anticipo per questioni organizzative e nel rispetto della serenità della FI MI;
3) Il padre verserà direttamente alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario della FI MI e fino al raggiungimento Per_1 della piena indipendenza economica della stessa l'importo rideterminato in
Euro 200,00.- entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
4) I genitori sosterranno le spese straordinarie per la FI MI nella Per_1 misura del 50% ciascuno, così come individuate dal protocollo d'intesa sulle spese straordinarie per i figli (Osservatorio Nazionale sulla Famiglia prot.
n. 3477/2015 Trib. di Udine in allegato), che verranno mensilmente corrisposte dal padre con le medesime modalità di versamento del contributo al mantenimento ordinario, previa esibizione dei giustificativi di spesa comunicati via whatsapp o email da parte del genitore anticipatario nei termini indicati nel protocollo, anche ai fini delle detrazioni fiscali;
5) Gli
pagina 2 di 8 assegni unici universali per la FI MI verranno percepiti dalla SI.ra anche quale genitore collocatario prevalente della FI MI , Pt_1 Per_1 unitamente all'assegno mensile di mantenimento in favore della FI. Le deduzioni per la FI MI a carico vengono poste nella misura del 100%
a favore della madre, mentre le detrazioni per le spese straordinarie vengono poste a favore di ciascun genitore in base alle rispettive percentuali di contribuzione;
6) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
7) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio, propri e della FI MI;
8) Disporsi le opportune comunicazioni agli Uffici di Stato Civile;
9) Spese di lite integralmente rifuse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha premesso in fatto: Parte_1
a) di essersi unita in matrimonio concordatario con il Controparte_1
12.3.1998 presso il Comune di Poggiomarino (NA), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
b) che l'atto di matrimonio era stato trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune dell'anno 1998,
n. 3, parte 2, serie A;
c) che dalla loro unione erano nati tre figli: Per_2 il 20.11.1999, oggi maggiorenne ed economicamente
[...] autosufficiente;
il 25.2.2002, anch'essa maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente;
il 29.9.2008, quest'ultima ancora Per_1 MInne e studentessa;
d) che il rapporto coniugale si era successivamente deteriorato, essendo venuta meno l'affectio coniugalis e conseguentemente divenuta intollerabile la convivenza tra i medesimi.
La ricorrente ha chiesto, quindi, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con contestuale comunicazione all'Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
La SI.ra ha chiesto altresì l'affidamento condiviso della FI Pt_1 MI , con collocamento prevalente della medesima presso di sé e Per_1 con indicazione flessibile dei tempi e modalità del diritto di visita del padre non collocatario. Parte ricorrente, infine, ha chiesto all'intestato Tribunale di pagina 3 di 8 voler porre a carico del SI. un assegno mensile di Euro 400,00, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento della FI MI , poi ridotto ad Per_1
€ 200,00 in sede di precisazione delle conclusioni, il 50% delle spese straordinarie, oltre al riconoscimento in via esclusiva dell'assegno unico universale e delle detrazioni fiscali. La ricorrente ha altresì insistito per l'accoglimento della successiva domanda di divorzio, una volta decorsi i termini di legge ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
Il resistente rimasto contumace, compariva Controparte_1 comunque di persona all'udienza del 6.2.2025, dando atto delle sue condizioni reddituali e dell'esposizione debitoria a suo carico per finanziamenti in corso e pignoramenti del quinto in busta paga.
All'udienza del 12.2.2025, davanti al Giudice delegato, parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni così come sopra riportate.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata la separazione tra e essendosi Parte_1 Controparte_1 appurato l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi. La corte di legittimità ha da tempo chiarito, del resto, che
“in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, …, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.”
(v., in questo senso, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
Sul regime di affidamento e collocamento della FI , unica per Per_1 la quale occorre in effetti provvedere in quanto ancora MInne, appare conforme agli interessi di quest'ultima l'affido congiunto della ragazza ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, fermo restando che le decisioni relative a in ambito sanitario, scolastico ed Per_1 educativo andranno concordate tra i medesimi genitori, mentre per le pagina 4 di 8 questioni ordinarie la responsabilità genitoriale potrà valere la regola dell'esercizio disgiunto. (v., così, il punto 2 del ricorso). Sempre nell'ottica del principio di bigenitorialità, tenuto conto dell'età di , oggi Per_1 diciassettenne, è lecito disporre che il padre potrà vedere la FI MI
quando vorrà, previo preavviso e tenuto conto degli impegni scolastici Per_1 ed extrascolastici della stessa e nei weekend (sabato e domenica) in forma alternata, avuto comunque riguardo alla volontà e serenità della MI e salvo diverso accordo tra le parti. La FI MI , sempre salvo Per_1 diverso accordo dei genitori e sempre tenuto conto della volontà della MI, che risulterà in ogni caso assorbente in ragione del suo prossimo raggiungimento della maggiore età, trascorrerà i giorni festivi nei seguenti termini, utilmente prospettati dalla ricorrente: Natale, Santo Stefano,
Pasqua, Lunedì dell'Angelo con alternanza tra i genitori di anno in anno;
le vacanze Natalizie, di Carnevale e di Pasqua verranno suddivise tra i genitori giusta metà, i ponti e festività scolastiche con alternanza tra i genitori e salvo diverso accordo tra le parti. Durante l'estate i genitori trascorreranno con la FI MI un periodo compatibile con i periodi di ferie, da concordarsi previo congruo preavviso e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. I genitori, inoltre, si impegneranno reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di giornate e/o orari con congruo anticipo per questioni organizzative e nel rispetto della serenità della FI MI.
Quanto ai profili economici della separazione, nulla domandando per sé la ricorrente a titolo di assegno di mantenimento, stante la comunque reciproca indipendenza economica dei coniugi, il SI. sarà tenuto CP_1
a versare direttamente alla SI.ra , entro il giorno 10 di ogni mese a Pt_1 mezzo bonifico bancario, l'importo -ritenuto congruo dal Collegio- che la ricorrente ha rideterminato in € 200,00 rivalutabili annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della FI MI e fino al raggiungimento Per_1 della piena indipendenza economica di quest'ultima; i genitori sosterranno per la predetta , e nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie Per_1 così come individuate dal protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di
UDINE, da corrispondersi mensilmente con le medesime modalità di pagina 5 di 8 versamento del contributo al mantenimento ordinario, previa esibizione dei giustificativi di spesa comunicati via whatsapp o email da parte del genitore anticipatario nei termini indicati nel protocollo, anche ai fini delle detrazioni fiscali. Gli assegni unici universali per la FI MI verranno percepiti dalla SI.ra anche quale genitore collocatario prevalente della FI Pt_1 MI , unitamente all'assegno mensile di mantenimento in favore Per_1 della FI. Le deduzioni per la FI MI a carico vengono poste nella misura del 100% a favore della madre, mentre le detrazioni per le spese straordinarie vengono poste a favore di ciascun genitore in base alle rispettive percentuali di contribuzione.
A fronte della già rilevata contumacia del convenuto resistente, nulla potrà evidentemente disporsi, da ultimo, sulla domanda della ricorrente volta a rappresentare l'attualità di un reciproco consenso dei coniugi al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio, propri e della FI MI
(v. punto 7 delle conclusioni); vale peraltro rammentare, al riguardo, che a decorrere dal 14.6.2023, l'art. 20 del D.L. n. 69/2023 ha introdotto una modifica alla Legge n. 1185/1967 sul rilascio dei passaporti, in virtù della quale, il genitore -ai fini del rilascio del proprio passaporto- non ha più la necessità di allegare il consenso dell'altro genitore.
La causa andrà comunque rimessa sul ruolo del Giudice istruttore, dovendosi affrontare, allo scadere del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della Legge n. 898/1970 e secondo la previsione contenuta nel novellato art. 473-bis.49 cod. proc. civ., l'ulteriore domanda di divorzio, non essendo quest'ultima, allo stato, ancora procedibile.
La statuizione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sulla domanda di separazione, così provvede:
• DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in data 12.3.1998 presso il Controparte_1
Comune di POGGIOMARINO (NA);
• ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POGGIOMARINO
pagina 6 di 8 (NA) di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune dell'anno
1998, numero 3, parte 2, serie A);
• DISPONE l'affido congiunto della FI MI ad Persona_4 entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre, fermo restando che le decisioni relative alla predetta MI in ambito sanitario, scolastico ed educativo andranno concordate tra i medesimi genitori, mentre per le questioni ordinarie la responsabilità genitoriale potrà valere la regola dell'esercizio disgiunto;
il padre potrà vedere la FI quando vorrà, previo preavviso e tenuto conto Per_1 degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e nei weekend
(sabato e domenica) in forma alternata, tenuto conto della volontà e serenità della MI e salvo diverso accordo tra le parti. , salvo Per_1 diverso accordo dei genitori e tenuto conto della volontà della MI, trascorrerà i giorni festivi: Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo con alternanza tra i genitori di anno in anno;
le vacanze
Natalizie, di Carnevale e di Pasqua verranno suddivise tra i genitori giusta metà, i ponti e festività scolastiche con alternanza tra i genitori e salvo diverso accordo tra le parti. Durante l'estate i genitori trascorreranno con la FI MI un periodo compatibile con i periodi di ferie, da concordarsi previo congruo preavviso e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. I genitori, inoltre, si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di giornate e/orari con congruo anticipo per questioni organizzative e nel rispetto della serenità della FI MI;
• DISPONE che versi direttamente alla ricorrente Controparte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese ed a mezzo bonifico Parte_1 bancario, l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della FI , da rivalutarsi annualmente e Per_1 automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate sulla base dei criteri indicati nel
Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.08.2015 Prot.
n. 3477/15 del Tribunale di UDINE, mentre gli assegni unici universali pagina 7 di 8 verranno percepiti dalla ricorrente anche quale genitore collocatario prevalente. Le deduzioni per la FI MI a carico vengono poste nella misura del 100% a favore della madre, mentre le detrazioni per le spese straordinarie vengono poste a favore di ciascun genitore in base alle rispettive percentuali di contribuzione;
• è dovuto quanto al mantenimento tra i coniugi, essendo CP_2 entrambi economicamente indipendenti;
• PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice istruttore;
• SPESE alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 29.5.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1637/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ. depositato il 21.6.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Parte_1 C.F._1
Barbara Simona Dolso del Foro di Udine, giusta mandato allegato al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Casa trattenuta in decisione all'udienza del 12.2.2025, dove la ricorrente SI.ra ha rassegnato le seguenti Parte_1
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI:
1) Pronunciarsi la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo
[...] reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) Il padre potrà vedere la FI MI quando vorrà previo preavviso e tenuto Per_1 conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e nei weekend
(sabato e domenica) in forma alternata, tenuto conto della volontà e serenità della MI e salvo diverso accordo tra le parti. La FI MI
, salvo diverso accordo dei genitori e tenuto conto della volontà della Per_1 MI, trascorrerà i giorni festivi: Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo con alternanza tra i genitori di anno in anno;
le vacanze Natalizie, di Carnevale e di Pasqua verranno suddivise tra i genitori giusta metà, i ponti e festività scolastiche con alternanza tra i genitori e salvo diverso accordo tra le parti. Durante l'estate i genitori trascorreranno con la FI MI un periodo compatibile con i periodi di ferie, da concordarsi previo congruo preavviso e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. I genitori, inoltre, si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di giornate e/orari con congruo anticipo per questioni organizzative e nel rispetto della serenità della FI MI;
3) Il padre verserà direttamente alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario della FI MI e fino al raggiungimento Per_1 della piena indipendenza economica della stessa l'importo rideterminato in
Euro 200,00.- entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
4) I genitori sosterranno le spese straordinarie per la FI MI nella Per_1 misura del 50% ciascuno, così come individuate dal protocollo d'intesa sulle spese straordinarie per i figli (Osservatorio Nazionale sulla Famiglia prot.
n. 3477/2015 Trib. di Udine in allegato), che verranno mensilmente corrisposte dal padre con le medesime modalità di versamento del contributo al mantenimento ordinario, previa esibizione dei giustificativi di spesa comunicati via whatsapp o email da parte del genitore anticipatario nei termini indicati nel protocollo, anche ai fini delle detrazioni fiscali;
5) Gli
pagina 2 di 8 assegni unici universali per la FI MI verranno percepiti dalla SI.ra anche quale genitore collocatario prevalente della FI MI , Pt_1 Per_1 unitamente all'assegno mensile di mantenimento in favore della FI. Le deduzioni per la FI MI a carico vengono poste nella misura del 100%
a favore della madre, mentre le detrazioni per le spese straordinarie vengono poste a favore di ciascun genitore in base alle rispettive percentuali di contribuzione;
6) Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
7) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio, propri e della FI MI;
8) Disporsi le opportune comunicazioni agli Uffici di Stato Civile;
9) Spese di lite integralmente rifuse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, ha premesso in fatto: Parte_1
a) di essersi unita in matrimonio concordatario con il Controparte_1
12.3.1998 presso il Comune di Poggiomarino (NA), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
b) che l'atto di matrimonio era stato trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune dell'anno 1998,
n. 3, parte 2, serie A;
c) che dalla loro unione erano nati tre figli: Per_2 il 20.11.1999, oggi maggiorenne ed economicamente
[...] autosufficiente;
il 25.2.2002, anch'essa maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente;
il 29.9.2008, quest'ultima ancora Per_1 MInne e studentessa;
d) che il rapporto coniugale si era successivamente deteriorato, essendo venuta meno l'affectio coniugalis e conseguentemente divenuta intollerabile la convivenza tra i medesimi.
La ricorrente ha chiesto, quindi, che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con contestuale comunicazione all'Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
La SI.ra ha chiesto altresì l'affidamento condiviso della FI Pt_1 MI , con collocamento prevalente della medesima presso di sé e Per_1 con indicazione flessibile dei tempi e modalità del diritto di visita del padre non collocatario. Parte ricorrente, infine, ha chiesto all'intestato Tribunale di pagina 3 di 8 voler porre a carico del SI. un assegno mensile di Euro 400,00, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento della FI MI , poi ridotto ad Per_1
€ 200,00 in sede di precisazione delle conclusioni, il 50% delle spese straordinarie, oltre al riconoscimento in via esclusiva dell'assegno unico universale e delle detrazioni fiscali. La ricorrente ha altresì insistito per l'accoglimento della successiva domanda di divorzio, una volta decorsi i termini di legge ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
Il resistente rimasto contumace, compariva Controparte_1 comunque di persona all'udienza del 6.2.2025, dando atto delle sue condizioni reddituali e dell'esposizione debitoria a suo carico per finanziamenti in corso e pignoramenti del quinto in busta paga.
All'udienza del 12.2.2025, davanti al Giudice delegato, parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni così come sopra riportate.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata la separazione tra e essendosi Parte_1 Controparte_1 appurato l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi. La corte di legittimità ha da tempo chiarito, del resto, che
“in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, …, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.”
(v., in questo senso, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
Sul regime di affidamento e collocamento della FI , unica per Per_1 la quale occorre in effetti provvedere in quanto ancora MInne, appare conforme agli interessi di quest'ultima l'affido congiunto della ragazza ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, fermo restando che le decisioni relative a in ambito sanitario, scolastico ed Per_1 educativo andranno concordate tra i medesimi genitori, mentre per le pagina 4 di 8 questioni ordinarie la responsabilità genitoriale potrà valere la regola dell'esercizio disgiunto. (v., così, il punto 2 del ricorso). Sempre nell'ottica del principio di bigenitorialità, tenuto conto dell'età di , oggi Per_1 diciassettenne, è lecito disporre che il padre potrà vedere la FI MI
quando vorrà, previo preavviso e tenuto conto degli impegni scolastici Per_1 ed extrascolastici della stessa e nei weekend (sabato e domenica) in forma alternata, avuto comunque riguardo alla volontà e serenità della MI e salvo diverso accordo tra le parti. La FI MI , sempre salvo Per_1 diverso accordo dei genitori e sempre tenuto conto della volontà della MI, che risulterà in ogni caso assorbente in ragione del suo prossimo raggiungimento della maggiore età, trascorrerà i giorni festivi nei seguenti termini, utilmente prospettati dalla ricorrente: Natale, Santo Stefano,
Pasqua, Lunedì dell'Angelo con alternanza tra i genitori di anno in anno;
le vacanze Natalizie, di Carnevale e di Pasqua verranno suddivise tra i genitori giusta metà, i ponti e festività scolastiche con alternanza tra i genitori e salvo diverso accordo tra le parti. Durante l'estate i genitori trascorreranno con la FI MI un periodo compatibile con i periodi di ferie, da concordarsi previo congruo preavviso e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. I genitori, inoltre, si impegneranno reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di giornate e/o orari con congruo anticipo per questioni organizzative e nel rispetto della serenità della FI MI.
Quanto ai profili economici della separazione, nulla domandando per sé la ricorrente a titolo di assegno di mantenimento, stante la comunque reciproca indipendenza economica dei coniugi, il SI. sarà tenuto CP_1
a versare direttamente alla SI.ra , entro il giorno 10 di ogni mese a Pt_1 mezzo bonifico bancario, l'importo -ritenuto congruo dal Collegio- che la ricorrente ha rideterminato in € 200,00 rivalutabili annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della FI MI e fino al raggiungimento Per_1 della piena indipendenza economica di quest'ultima; i genitori sosterranno per la predetta , e nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie Per_1 così come individuate dal protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di
UDINE, da corrispondersi mensilmente con le medesime modalità di pagina 5 di 8 versamento del contributo al mantenimento ordinario, previa esibizione dei giustificativi di spesa comunicati via whatsapp o email da parte del genitore anticipatario nei termini indicati nel protocollo, anche ai fini delle detrazioni fiscali. Gli assegni unici universali per la FI MI verranno percepiti dalla SI.ra anche quale genitore collocatario prevalente della FI Pt_1 MI , unitamente all'assegno mensile di mantenimento in favore Per_1 della FI. Le deduzioni per la FI MI a carico vengono poste nella misura del 100% a favore della madre, mentre le detrazioni per le spese straordinarie vengono poste a favore di ciascun genitore in base alle rispettive percentuali di contribuzione.
A fronte della già rilevata contumacia del convenuto resistente, nulla potrà evidentemente disporsi, da ultimo, sulla domanda della ricorrente volta a rappresentare l'attualità di un reciproco consenso dei coniugi al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio, propri e della FI MI
(v. punto 7 delle conclusioni); vale peraltro rammentare, al riguardo, che a decorrere dal 14.6.2023, l'art. 20 del D.L. n. 69/2023 ha introdotto una modifica alla Legge n. 1185/1967 sul rilascio dei passaporti, in virtù della quale, il genitore -ai fini del rilascio del proprio passaporto- non ha più la necessità di allegare il consenso dell'altro genitore.
La causa andrà comunque rimessa sul ruolo del Giudice istruttore, dovendosi affrontare, allo scadere del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della Legge n. 898/1970 e secondo la previsione contenuta nel novellato art. 473-bis.49 cod. proc. civ., l'ulteriore domanda di divorzio, non essendo quest'ultima, allo stato, ancora procedibile.
La statuizione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sulla domanda di separazione, così provvede:
• DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in data 12.3.1998 presso il Controparte_1
Comune di POGGIOMARINO (NA);
• ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POGGIOMARINO
pagina 6 di 8 (NA) di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune dell'anno
1998, numero 3, parte 2, serie A);
• DISPONE l'affido congiunto della FI MI ad Persona_4 entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre, fermo restando che le decisioni relative alla predetta MI in ambito sanitario, scolastico ed educativo andranno concordate tra i medesimi genitori, mentre per le questioni ordinarie la responsabilità genitoriale potrà valere la regola dell'esercizio disgiunto;
il padre potrà vedere la FI quando vorrà, previo preavviso e tenuto conto Per_1 degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e nei weekend
(sabato e domenica) in forma alternata, tenuto conto della volontà e serenità della MI e salvo diverso accordo tra le parti. , salvo Per_1 diverso accordo dei genitori e tenuto conto della volontà della MI, trascorrerà i giorni festivi: Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo con alternanza tra i genitori di anno in anno;
le vacanze
Natalizie, di Carnevale e di Pasqua verranno suddivise tra i genitori giusta metà, i ponti e festività scolastiche con alternanza tra i genitori e salvo diverso accordo tra le parti. Durante l'estate i genitori trascorreranno con la FI MI un periodo compatibile con i periodi di ferie, da concordarsi previo congruo preavviso e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. I genitori, inoltre, si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di giornate e/orari con congruo anticipo per questioni organizzative e nel rispetto della serenità della FI MI;
• DISPONE che versi direttamente alla ricorrente Controparte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese ed a mezzo bonifico Parte_1 bancario, l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della FI , da rivalutarsi annualmente e Per_1 automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate sulla base dei criteri indicati nel
Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del 28.08.2015 Prot.
n. 3477/15 del Tribunale di UDINE, mentre gli assegni unici universali pagina 7 di 8 verranno percepiti dalla ricorrente anche quale genitore collocatario prevalente. Le deduzioni per la FI MI a carico vengono poste nella misura del 100% a favore della madre, mentre le detrazioni per le spese straordinarie vengono poste a favore di ciascun genitore in base alle rispettive percentuali di contribuzione;
• è dovuto quanto al mantenimento tra i coniugi, essendo CP_2 entrambi economicamente indipendenti;
• PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice istruttore;
• SPESE alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 29.5.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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