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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5522 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente:
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 424 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 con
OGGETTO: responsabilità professionale e vertente
TRA nato a Santa Maria a [...] in data [...] (C.F: ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Airola alla via Sandro Pertini n. 59 presso l'avv. Davide Beatrice (C.F: ) CodiceFiscale_2
da cui è rappresentato e difeso giusta procura prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
nato a [...] in data [...] (C.F: ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
Pietramelara il 07.08.1967 (C.F.: ) e nato a [...] il [...], (C.F: CodiceFiscale_4 CP_3
), tutti quali eredi di e , rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_5 Persona_1 Persona_2
in virtù di procure a margine della comparsa di costituzione in primo grado depositata il Controparte_1
14.09.12 ed in calce alla comparsa conclusionale depositata il 22.09.25, a seguito della riassunzione del giudizio,
presso il quale elettivamente domiciliano in Caserta alla Piazza Pitesti n. 9.
APPELLATI
E
con sede in Torino alla Via Corte d'Appello n. 11 (P.I. , Controparte_4 P.IVA_1
pagina 1 di 13 C.F. ), in persona del procuratore speciale , elettivamente domiciliata in Santa P.IVA_2 Controparte_5
Maria Capua Vetere al Corso Aldo Moro n. 228 presso l'avv. Achille Cipullo (C.F: ) CodiceFiscale_6
che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti per notar del 27.04.17 depositata in Per_3
uno alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis: accogliere per i motivi
tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2084/2019 emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella causa iscritta al numero 700179/2008, pubblicata in data
18.07.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) accertare e
dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per i fatti di causa e dunque per l'estinzione, Persona_1
ex art. 631 c.p.c., della procedura esecutiva immobiliare n. 861/94 R.G.E., pendente dinanzi al Tribunale di
RE UN e per le relative conseguenze in danno di esso istante;
2) conseguentemente condannare l'avv.
e per esso i suoi eredi, ovvero chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti da esso Persona_1 Pt_1
per i fatti di causa. Danni tutti che si quantificano in complessivi €. 48.130,90, di cui €. 16.947,06 quale
[...]
sorta capitale portata dal decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
22/08/1989 con n.ro 1391/89, €. 6.306,38 quale sorta capitale portata dal secondo decreto ingiuntivo, anch'esso
reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 24/07/1992, n.ro 2311/92, €. 17.164,12 quali interessi
al tasso legale maturati sulla sorta capitale del primo decreto ingiuntivo dalla data del 22/09/1989 a quella
della domanda ed €. 6.511,55 quali interessi al tasso legale maturati sulla sorta capitale del secondo decreto
ingiuntivo dalla data del 01/05/1989 fino a quella della domanda, nonché €. 1.201,79 per spese liquidate per
entrambe le procedure monitorie, ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta equa e di
giustizia. Il tutto oltre ulteriori spese ed interessi maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché rivalutazione
monetaria e con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria, fermo e ribadito il richiamato principio
di acquisizione, solo per scrupolo di difesa, l'appellante ribadisce ancora una volta la richiesta di ammissione
delle istanze di prova non ammesse in primo grado e ribadite nel presente grado di giudizio e nello specifico: ai
sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., farsi ordine al convenuto avv. , e per esso ai suoi eredi, Persona_1
e/o al terzo Cancelleria del Tribunale di RE UN, di esibire nel presente giudizio i titoli esecutivi
pagina 2 di 13 innanzi specificamente menzionati e cioè: 1) decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
in data 22/08/1989 n. 1391/89; 2) decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
27/07/1992, n. 2311/92”.
Per_ PER GLI EREDI DI NO SE E AN : “Gli eredi di e si Persona_1 Persona_2
riportano alla comparsa di costituzione e ne chiedono l'integrale accoglimento. In particolare, ribadiscono
l'infondatezza del gravame e la correttezza della decisione del primo giudice che si presenta, invero, immune da
vizi. Infatti, l'appellante non ha provato né il danno (insussistente) che la condotta dell'Avv. Persona_1
avrebbe provocato al cliente, né il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso. Tali lacune sono
state correttamente evidenziate dal primo giudice e non sono state superate dall'appellante. Si chiede pertanto il
rigetto del gravame con vittoria di spese di lite oltre maggiorazione ed oneri fiscali. Ci si riporta, per il resto,
alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione ed in quella conclusionale che abbiansi qui per
integralmente trascritte e riportate e di cui si chiede l'integrale accoglimento (anche relativamente alle richieste
istruttorie mai abbandonate). LV ogni diritto”.
PER LA REALE MUTUA: “Il comparente procuratore e difensore dell'appellata Compagnia, impugna ogni
avversa difesa e deduzione. Si riporta alle note illustrative e conclusive depositate e chiede che la causa venga
decisa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con citazione del 15.01.2008 ha riferito di aver conferito mandato all'avv. al Parte_1 Persona_1
fine di recuperare un credito di complessive £ 45.024.000, pari ad € 23.253,00, vantato nei confronti di
[...]
ottenendo due distinti decreti ingiuntivi, rispettivamente emessi in data 22.08.1989 con n. 1391/89 per Parte_2
€ 16.947,06 e in data 24.07.1992 con n. 2311/92 per € 6.306,38.
Ha ancora riferito l'istante che il decreto ingiuntivo n. 2311/92 veniva opposto dal debitore
[...]
e che il relativo giudizio si concludeva con la conferma dell'ingiunzione ad opera di sentenza Parte_2
pubblicata l'11.07.2003.
Già nell'anno 1994, stante l'esecutività di detti decreti ingiuntivi, il sempre con il patrocinio Pt_1
dell'avv. , aveva poi promosso in danno del debitore una procedura di Persona_1 Parte_2
espropriazione immobiliare innanzi al Tribunale di RE UN individuata dal n. 861/94 R.G.E.
Detta procedura, con ordinanza del 10.11.2006, veniva tuttavia dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 631
pagina 3 di 13 c.p.c., per mancata comparizione delle parti.
Tanto premesso l'istante, deducendo di aver subito un danno dall'estinzione di detta procedura esecutiva causata dall'ingiustificata assenza del proprio legale all'udienza del 10.11.2006, risultando ormai inutilizzabili i titoli azionati e prescritti i propri diritti di credito, ha convenuto innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. l'avv.
chiedendo di accertare la sua responsabilità professionale per aver lasciato estinguere il giudizio Persona_1
condannandolo al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di € 48.130,90, risultante dalla sommatoria della sorta capitale portata dai decreti ingiuntivi con gli interessi maturati dalla data della loro emissione e le spese di entrambe le procedure monitorie, oltre rivalutazione.
Per_
L'avv. , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto di aver provveduto a pignorare, per conto del proprio cliente, un immobile in Massa Lubrense già gravato da due formalità ipotecarie e composto da quattro ambienti e 272 mq. di terreno coltivato a uliveto. In detta procedura erano poi intervenuti altri quattro creditori del facendo valere crediti per complessivi € 183.886,56. Pt_2
Tali circostanze avevano indotto il legale, col consenso del cliente, ad intavolare trattative di bonario componimento col difensore del debitore esecutato raggiungendo un'intesa transattiva che prevedeva il pagamento della sorta capitale dei decreti ingiuntivi e la refusione delle spese processuali anche del giudizio di opposizione. Il con missiva del 19.07.2006, aveva tuttavia rifiutato di sottoscrivere la transazione e, Pt_1
chiedendo spiegazioni sull'avvenuto rinvio della causa ex art. 631 c.p.c., aveva indicato una data di udienza errata, ossia il 06.12.2006 anziché il 06.11.2006, inducendo così in errore il suo difensore che non presenziava all'udienza esatta con conseguente estinzione del procedimento.
Il comparente, deducendo che l'esistenza di due creditori ipotecari e di quattro creditori intervenuti rendeva estremamente incerto il soddisfacimento del credito del ha quindi chiesto il rigetto della Pt_1
domanda prospettando, in ogni caso, un concorso di colpa del cliente rilevante ex art. 1227 c.c.
Per_
L'avv. ha inoltre proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'ex cliente al pagamento di € 4.225,97 per l'attività professionale espletata nella procedura esecutiva, ed ha infine chiesto ed ottenuto il differimento della prima udienza per chiamare in causa la da Controparte_4
cui essere tenuto indenne, in caso di soccombenza, in forza della stipula della polizza n. 742/03/8351 a copertura dei rischi di responsabilità civile.
Anche la compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio aderendo alle difese ed eccezioni dell'avv.
pagina 4 di 13 Per_
nonché facendo valere, rispetto alla domanda di garanzia, la pattuizione di uno scoperto di polizza pari al
10% con un minimo di € 100,00 destinato a restare a carico dell'assicurato.
Il giudizio, concessi i termini di cui all'art 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, è stato interrotto a seguito del decesso dell'avv. venendo successivamente riassunto dall'attore con Persona_1
costituzione della moglie e dei figli del legale deceduto, suoi eredi legittimi, che hanno fatto proprie le eccezioni e la domanda riconvenzionale del loro dante causa.
La controversia è stata quindi decisa con sentenza n. 2084/2019, pubblicata il 18.07.2019 e non notificata,
la quale ha rigettato le contrapposte domande ed ha compensato le spese di lite tra le parti in forza della seguente motivazione: “La domanda principale è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente rammentare che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui
obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova
applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza
professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176 c.c. secondo comma, da commisurare alla natura
dell'attività esercitata. Non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno
derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente
probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine
istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente
motivata ed immune da vizi logici e giuridici. (Cass. civ. n. 22842/2017).
È necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla
condotta del difensore, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il
comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando,
altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il
risultato derivatone.
Di guisa che il cliente che agisca in giudizio per ottenere i danni conseguenti a tale responsabilità, deve,
dunque, dimostrare la colpa dell'avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art. 1176,
comma 2, c.c., ossia che sia stato causato dall'insufficiente od inadeguata o negligente attività del
professionista, ovvero dalla sua difettosa prestazione professionale (Trib. Roma, sez. XI, n. 2993/2018), e
dall'altro ha l'onere di provare il danno derivato dall'eventuale omissione od errore riscontrato. Non
pagina 5 di 13 potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo
laddove, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quella omissione il risultato
sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (Trib. Roma sez. XIII n. 11138/2016).
L'inadempimento di tali obbligazioni è, quindi, costituito dalla violazione dei doveri inerenti allo
svolgimento dell'attività professionale e non dal mancato raggiungimento di risultati utili. Nella valutazione
dell'inadempimento, ed in particolare della perdita di un vantaggio per il cliente, la regola della preponderanza
dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra
l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento
costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non
verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico
sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. civ. n. 10320/2018).
Sarà pertanto il Giudice della causa di responsabilità a dover verificare se, sulla scorta di un giudizio
controfattuale, ove fosse stata tenuta la condotta doverosa, invece omessa, secondo la regola della
preponderanza dell'evidenza, il cliente avrebbe raggiunto il vantaggio oppure no.
Per_
Orbene, nel caso di specie, sebbene non sia stato depositato il mandato conferito dal all'Avv. , Pt_1
non è certamente contestato tra le parti che lo stesso sia stato conferito e che l'attività sia stata svolta dal
professionista convenuto sino all'estinzione del processo esecutivo, oggetto dell'asserito inadempimento.
Ciò posto, in applicazione dei principi suddetti, sebbene possa ritenersi accertato l'inadempimento agli
Per_ obblighi di diligenza da parte dell'Avv. , non appare invece provato il danno lamentato.
Per_
Difatti, può ritenersi acclarato il fatto che l'avv. non abbia partecipato all'udienza del 6.11.2006, in
quanto, oltre che ammesso dallo stesso attore nella propria comparsa, ciò si evince anche dalla missiva di
denuncia di sinistro del 18.10.2007 (fasc. attore), ove infatti si legge che “dopo lungo iter procedurale, a causa
delle defatigatorie opposizioni del debitore esecutato, la procedura veniva rinviata all'udienza del 06/11/2006
ex art. 631 c.p.c. Il siffatto rinvio ex art. 631 c.p.c. veniva concordato con il procuratore del debitore esecutato il
quale in più di un'occasione paventava la possibilità di una soluzione transattiva dell'intera vicenda. Tanto non
è avvenuto mentre, per un disguido di studio, il procuratore del creditore non ha presenziato all'udienza del
06/11/2006 e pertanto la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta”.
Appare priva di pregio l'affermazione secondo cui lo stesso avrebbe concorso alla determinazione Pt_1
pagina 6 di 13 dell'inadempimento, indicando, nella missiva del 19.07.2006, una data di udienza diversa rispetto a quella
effettivamente oggetto di rinvio, atteso che, può ritenersi rientrante nell'ordinaria diligenza dell'avvocato
l'informazione in ordine ai rinvii e la partecipazione alle udienze, la cui omissione integra una condotta
negligente.
Tuttavia, come su detto, non può ritenersi provato il danno, stante l'omesso deposito da parte dell'attore,
sul quale era certamente posto tale onere, della documentazione afferente al giudizio esecutivo avente r.g. n.
861/94.
Tale omissione ha infatti posto codesto Giudice nella impossibilità di effettuare il suddetto giudizio
controfattuale, ossia di verificare, quantomeno in termini probabilistici, l'esito favorevole del giudizio, e dunque
una soddisfazione, anche parziale, della pretesa creditoria.
Non può neppure ritenersi sufficiente a supplire tale carenza probatoria la scarna documentazione,
afferente alla procedura esecutiva, depositata dalla parte convenuta, avente ad oggetto la sola copia del
prospetto dei creditori intervenuti nella procedura ed il verbale di deposito dei documenti.
Passando alla domanda riconvenzionale, anch'essa appare infondata e va rigettata per quanto di
ragione.
Difatti l'accertamento dell'inadempimento professionale non può che determinare il rigetto della
Per_ domanda riconvenzionale svolta dall'Avv. e volta ad ottenere il pagamento del compenso. L'errore
professionale addebitabile all'avvocato rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal
professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore
del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista.
Il rigetto della domanda principale rende superflua ogni valutazione in ordine alla domanda di manleva.
Le spese di lite si intendono compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza”.
§§§§§§
Con atto notificato il 03.02.2020 ed iscritto a ruolo il 05.02.2020 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. per i fatti di causa e dunque per Persona_1
l'estinzione, ex art. 631 c.p.c., della procedura esecutiva immobiliare n. 861/94 R.G.E., pendente dinanzi al
Tribunale di RE UN e per le relative conseguenze in danno di esso istante;
2) conseguentemente
pagina 7 di 13 condannare l'avv. e per esso i suoi eredi, ovvero chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni Persona_1
subiti da esso per i fatti di causa. Danni tutti che si quantificano in complessivi €. 48.130,90 di cui Parte_1
€. 16.947,06 quale sorta capitale portata dal decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
in data 22/08/1989 con n.ro 1391/89; €. 6.306,38 quale sorta capitale portata dal secondo decreto ingiuntivo,
anch'esso reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 24/07/1982, n.ro 2311/92; €. 17.164,12 quali
interessi al tasso legale maturati sulla sorta capitale del primo decreto ingiuntivo dalla data del 22/09/1989 a
quella della domanda, ed €. 6.511,55 quali interessi al tasso legale maturati sulla sorta capitale del secondo
decreto ingiuntivo dalla data del 01/05/1989 fino a quella della domanda, nonché €. 1.201,79 per spese
liquidate per entrambe le procedure monitorie, ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta
equa e di giustizia. Il tutto oltre ulteriori spese ed interessi maturandi sino all'effettivo soddisfo, nonché
rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si sono costituiti , e ossia gli eredi di Persona_2 Controparte_1 CP_2 CP_3
resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite. Per l'ipotesi in Persona_1
cui l'appello venisse accolto, i convenuti hanno poi riproposto la domanda di garanzia nei confronti della
[...]
che si è a sua volta costituita chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, Controparte_4
l'accoglimento della domanda indennitaria entro i limiti previsti dalla garanzia assicurativa.
Dopo l'interruzione del giudizio determinata dal decesso di ed in seguito alla sua Persona_2
riassunzione ad opera del con ricorso depositato il 18.02.25 e notificato in uno al decreto di fissazione di Pt_1
udienza, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ex art 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine in sostituzione dell'udienza per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Con l'impugnazione proposta si lamenta: “Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha
ritenuto non provato il danno patito dall'appellante Mancata e/o errata valutazione delle prove Parte_1
documentali acquisite agli atti di causa”. Deduce in particolare l'appellante che il giudice di primo grado è
incorso in un macroscopico errore allorché ha negato la presenza in atti della documentazione comprovante il danno patito dal Pt_1
pagina 8 di 13 Lo stesso legale convenuto, costituendosi in giudizio, aveva infatti prodotto copia di tutti i documenti utili allo scopo, indicati nell'indice del proprio fascicolo di parte debitamente vistato dalla cancelleria con attestazione del suo deposito in data 02.05.2008, sicché è incontrovertibile la presenza in atti di quanto di seguito
Per_ indicato: 1) comparsa di costituzione dell'avv. con chiamata in causa di terzo e domanda riconvenzionale;
2) copia della procura speciale per notar 3) copia del contratto di assicurazione per rischi professionali;
Per_4
4) copia note racc. di denuncia sinistro;
5) copia nota racc. di del 19.07.2006; 6) copia di scrittura privata Pt_1
di transazione inviata all'avv. Beatrice;
7) copia messaggio fax inviato il 24.07.2007 all'avv. Davide Beatrice;
8)
copia prospetto dei creditori intervenuti redatto dalla cancelleria del Tribunale di RE UN;
9) copia atto di pignoramento immobiliare;
10) copia nota di iscrizione a ruolo;
11) copia dei decreti ingiuntivi n. 3191/89 e n.
2311/92 con pedissequi atti di precetto;
12) copia verbale deposito documenti;
13) copia nota di trascrizione;
14)
copia certificati ipotecari e catastali;
15) copia atto di avviso ex art. 498 c.p.c.; 16) copia sentenza n. 1643/03
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
17) copia verbale di udienza del 10.11.2006. A giudizio dell'appellante erano pertanto presenti tutti i documenti necessari per quantificare il danno e per poter effettuare, sulla loro scorta, quel giudizio controfattuale a cui l'autore della sentenza impugnata ha fatto riferimento con verifica,
quantomeno in termini probabilistici, dell'esito favorevole della lite.
Non sarebbe perciò dato comprendere - prosegue l'appellante - per quale ragione il tribunale non abbia considerato tali evidenze pur essendo presente, nel nostro ordinamento, il principio di acquisizione processuale in virtù del quale una prova, una volta introdotta nel giudizio, concorre alla formazione del convincimento del giudice quale che sia la parte che l'ha prodotta in atti.
Conclude l'appellante deducendo di aver fatto richiesta, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto al convenuto e alla cancelleria del tribunale di RE UN
Per_ con cui, non avendo il possesso di documenti indispensabili ai fini del decidere, veniva richiesto all'avv. di esibire “i titoli esecutivi…in uno alla produzione a corredo delle procedure monitorie e di opposizione” ed alla seconda di esibire “copia del fascicolo d'ufficio relativo alla procedura esecutiva immobiliare n. 861/94, estinta
giusta ordinanza del G.E. datata 10.11.2006 già prodotta in atti”.
Tale richiesta, disattesa in primo grado, “per mero scrupolo di difesa” veniva in questa sede reiterata dall'appellante.
§§§§§§
pagina 9 di 13 L'appello deve essere rigettato in quanto il giudice di primo grado ha correttamente individuato gli oneri probatori da cui era gravato l'attore ed altrettanto correttamente ha dato atto del loro mancato assolvimento.
E' infatti pacifico che l'accertamento di una condotta negligente del professionista forense non è di per sé
sufficiente per l'affermazione della sua responsabilità risarcitoria occorrendo altresì verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed infine se, qualora il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti,
la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. così cass. n. 2638/2013 e, sulla stessa linea, cass. n. 11901/2002, cass. n. 10966/2004, cass. n.
6537/2006, etc.).
È pertanto indubbio che il per veder accolta la sua domanda risarcitoria, avrebbe dovuto Pt_1
dimostrare che il suo credito avrebbe trovato capienza in sede esecutiva, se il processo esecutivo non fosse stato dichiarato estinto, in quanto il ricavato dell'espropriazione immobiliare consentiva con ogni verosimiglianza di soddisfare non solo i due creditori ipotecari ma anche, quanto meno in parte, i creditori chirografari. Del pari evidente è che la documentazione versata in atti dal convenuto nel giudizio di primo grado non offre alcun conforto alla pretesa attorea fornendo invece elementi che, alla stregua di criteri probabilistici, portano piuttosto a ritenere che il non avrebbe conseguito il soddisfacimento delle proprie ragioni in caso di mancata Pt_1
estinzione della procedura esecutiva immobiliare. Il professionista convenuto ha infatti prodotto in atti documentazione (copia del pignoramento immobiliare, dei certificati ipotecari e catastali e dell'elenco dei creditori intervenuti) la quale induce a ritenere che non vi era alcuna realistica prospettiva per il di veder Pt_1
soddisfatto il proprio credito in quanto sul bene pignorato gravavano crediti - anche ipotecari - di valore di gran lunga superiore a quello dell'immobile staggito.
Da tale documentazione emerge, infatti, che il ricavato dell'espropriazione immobiliare avrebbe dovuto essere ripartito tra ben sei soggetti, titolari di crediti per un importo complessivo di oltre trecentomila euro, di cui due creditori ipotecari, aventi un diritto di prelazione per un totale di € 124.982,57.
Parallelamente, dalla nota di trascrizione dell'atto di compravendita per notar del Persona_5
28.06.1989 prodotto in atti dal convenuto, emerge che il compendio pignorato era costituito da un immobile di quattro vani catastali e da 272 mq di oliveto acquistato da per il corrispettivo di £. Parte_2
pagina 10 di 13 18.000.000, pari a € 9.296,22, per cui i soli crediti ipotecari sembrerebbero destinati ad assorbire l'intera somma ricavabile dalla vendita dei beni staggiti.
Del tutto condivisibilmente il Tribunale ha dunque affermato di non avere elementi utili per effettuare il giudizio controfattuale in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'istante.
Questi, per fornire prova del danno subito a causa dell'estinzione del processo esecutivo e della sua
Per_ derivazione dalla difettosa prestazione professionale dell'avv. , avrebbe infatti dovuto dimostrare la verosimile capienza dei beni pignorati producendo, ad esempio, copia della perizia estimativa eseguita in sede esecutiva, dell'ordinanza di vendita eventualmente adottata dal G.E. e contenente l'indicazione del prezzo base dell'immobile, etc.
Altrettanto carente è poi la prova della prospettata perdita definitiva del credito consacrato nei decreti ingiuntivi ed azionato in executivis per effetto di prescrizione e ciò a maggior ragione se si considera che l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2311/92 è stata definita con sentenza di rigetto della stessa pubblicata l'11.07.2003 per cui l'ordinanza di estinzione del 06.11.2006 non ha certamente pregiudicato la posizione creditoria dell'istante.
La prescrizione decennale da actio iudicati, prevista dall'art. 2953 c.c., non decorre infatti dal giorno in cui è possibile l'esecuzione ma dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che riconosce l'esistenza del diritto di credito condannando il debitore al suo soddisfacimento (v. ex multis cass. n. 15765/2014).
Sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo che con la comparsa di risposta all'opposizione, il creditore opposto esercita invero un'azione di condanna che è idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei, ai sensi dell'art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. È dunque soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione a decreto ingiuntivo che decorre l'ulteriore termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. (cfr. in termini cass. n. 15765/2014 e cass. n. 4676/2023).
Quanto poi al richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è fuor di dubbio che il in quanto Pt_1
creditore procedente, aveva la possibilità e l'onere di chiedere una copia integrale degli atti della procedura esecutiva in questione acquisendo tutto quanto necessario per provare il fondamento della sua pretesa.
pagina 11 di 13 Ciò vale senz'altro ad escludere la possibilità di adozione di un tale ordine da parte del Tribunale e della
Corte.
Il potere officioso del giudice di ordinare a una parte o a un terzo, ai sensi dell'artt. 210 c.p.c., l'esibizione di documenti che siano sufficientemente individuati, ha infatti carattere discrezionale e, non potendo sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, può essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile “aliunde” ma non anche per fini meramente esplorativi (cfr. ex multis cass. n.
5908/2004 e cass. n. 17948/2006).
Le spese del giudizio di appello, ivi comprese quelle sostenute dalla Controparte_4
vengono poste a carico del e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei
[...] Pt_1
compensi medi previsti per le cause di valore fino a € 52.000,00 dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria, in caso di rigetto della domanda principale, devono infatti gravare sull'attore soccombente, che con la sua iniziativa processuale ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, potendo restare a carico del chiamante in causa nella sola ipotesi, estranea alla fattispecie in esame, che la chiamata si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria per cui il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr. ex multis cass. n. 10364/2023 e cass. n. 31889/2019).
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. Parte_1
2084/2019 pubblicata il 18.07.2019.
2) Condanna al rimborso delle spese processuali sostenute da Parte_1 Controparte_1 CP_2
e che si liquidano in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario CP_3
delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
pagina 12 di 13 3) Condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 Controparte_4
che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in
[...]
misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la Parte_1
proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 07.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_6
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