TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 391/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 19/01/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Benedetta GUERINONI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Dakar (Senegal) il 10 ottobre 2016. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione sono nati e , entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione con addebito alla Pt_1 moglie e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole. All'udienza del 25 febbraio 2025, il Giudice relatore, accertata la regolarità del contraddittorio a seguito dell'avvenuta rinnovazione della notifica disposta alle udienze precedenti, ha dichiarato la contumacia della resistente e, sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, reputando superflue le istanze istruttorie.
Ordinata la discussione orale della causa, il ricorrente ha insistito sulle domande formulate in ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di celebrazione del matrimonio.
La normativa di riferimento in materia si ritiene che possa identificarsi nel Regolamento europeo n.
1111/2019, applicabile anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Nel caso di specie, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare (doc. 13, 14), nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che le parti avevano stabilito in Italia e precisamente in provincia di Bergamo la loro residenza abituale, dove il ricorrente ancora risiede (doc. 13, 14).
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 co. 1, lett a) prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie, trova dunque applicazione la legge italiana.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento. La natura delle doglianze esposte dal ricorrente, la condotta processuale della moglie, la quale, non costituendosi, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa e la sopravvenuta separazione di fatto sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che la separazione debba essere addebitata alla resistente, reputando fondate le argomentazioni poste dal ricorrente a fondamento della propria domanda.
In particolare, il signor a dedotto che: - la moglie, dopo essersi ricongiunta col marito nel 2018, Pt_2
si è recata in Senegal per far visita alla tomba del padre nel mese di dicembre 2021, decidendo di non rientrare in Italia alla data prevista di gennaio 2022, comunicando al marito di voler prolungare il suo soggiorno per sottoporsi a delle cure secondo la medicina tradizionale;
- dopo un anno e due mesi e precisamente nel mese di gennaio 2023, comunicava al marito di voler rientrare in Italia, come avvenuto nel mese di febbraio 2023 e fino al mese di ottobre dello stesso anno, quando ha nuovamente manifestato al coniuge di volersi recare in Senegal, dove si è definitivamente trasferita (doc. 4), interrompendo così la convivenza.
Inoltre, sentito in udienza, il ricorrente ha riferito che vi erano normali attriti di famiglia e che la moglie, dopo la morte del padre, ha manifestato la volontà di trasferirsi a tutti i costi in Senegal
(verbale 25.2.25).
Ora, vale la pena ricordare che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr., tra le altre, Cass. 23 giugno 2020, n. 12241).
Tenendo a mente questo principio, si osserva che, nel caso di specie, risulta provato l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, la quale, a decorrere dal mese di ottobre 2023, ha definitivamente interrotto la convivenza col marito per far rientro nel proprio paese di origine, come credibilmente affermato dal ricorrente in udienza e nei propri atti e come è dato evincere dalle risultanze della notifica e dalla certificazione PEI Infanzia IC rilasciato per il figlio minore, dove, nella descrizione del quadro familiare, si dà atto dell'allontanamento della mamma (doc. 12, p. 2).
Pertanto, in carenza di elementi volti a dimostrare che la condotta della moglie sia dipesa dal verificarsi di una condizione di intollerabilità della convivenza, onere che incombeva sulla resistente, si ritiene che la causa del dissolversi dell'unione coniugale sia imputabile alla condotta della signora che, agendo in violazione del dovere di coabitazione discendente dal matrimonio, si è CP_1
allontanata dalla casa coniugale rendendo impossibile la convivenza e determinando la crisi familiare.
La condotta assunta dalla moglie merita di essere valutata anche sotto il profilo della sua capacità genitoriale, determinando di fatto l'abbandono della prole alle cure esclusive del genitore, il quale ha domandato, in ragione di ciò, l'affido super esclusivo dei figli con collocamento presso di sé, un contributo economico di 200 euro per figlio e l'assegnazione della casa coniugale, rimettendosi sulle visite.
In conformità a quanto già disposto dal Giudice relatore in via provvisoria ed urgente, le domande del ricorrente meritano di essere integralmente accolte in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Preliminarmente, si rammenta che in materia di affidamento e di collocamento dei minori il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso,
l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Ora, si è già esposto che, secondo quanto affermato dal ricorrente e risultante dagli atti, la signora ha abbandonato il tetto coniugale nel mese di ottobre 2023 e da allora, come affermato dal CP_1
marito, non ha visto i figli, né ha contribuito al loro mantenimento, esponendo il padre ad una situazione di difficoltà ogni volta che occorreva il suo consenso per l'acquisizione delle decisioni che riguardano la prole (v. verbale 25.2.25).
Ritenuta la credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, in carenza di elementi che possano inficiarne l'efficacia probatoria, si evidenzia come la madre, da oltre un anno, sia venuta meno ai doveri di assistenza, mantenimento, educazione e cura che gravano su ciascun genitore, disinteressandosi dei suoi bambini dal punto di vista morale, materiale e affettivo, nonostante la loro tenera età e le fragili condizioni di Per_1
Ad avviso del Collegio, una tale condotta è rivelatrice della condizione di inidoneità della resistente ad assolvere il proprio ruolo genitoriale nei confronti dei figli, i quali, in questi anni, sono stati adeguatamente curati dal padre che si è fatto carico dei loro bisogni emotivi e materiali, provvedendovi in via esclusiva, anche grazie all'aiuto della propria famiglia d'origine.
Accertata l'idoneità genitoriale del signor e l'inadeguatezza materna, si ritiene pertanto che, Pt_3 nel preminente interesse della prole, debba derogarsi alla regola dell'affido congiunto e disporre l'affidamento in via esclusiva dei minori al ricorrente, con concentrazione in capo allo stesso di tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
I minori rimarranno dunque collocati presso il genitore, col quale vivono da quando la madre si è allontanata dalla casa coniugale, con conseguente accoglimento della domanda di assegnazione dell'abitazione.
Quanto alle visite, considerata l'età dei figli e il tempo decorso dell'interruzione delle frequentazioni con la mamma, si reputa opportuno incaricare i servizi sociali competenti affinché, ove la resistente lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, provvedano alla loro regolamentazione in forma protetta, con facoltà di procedere al loro graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti.
Infine, pur in assenza di informazioni certe sulle condizioni economiche della resistente, deve essere posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli a prescindere dal fatto che abbia un'occupazione, in quanto merita rilievo esclusivamente la capacità lavorativa generica (v. Trib.
Milano, 15 aprile 2015; Trib. Roma, 7 luglio 2017).
Pertanto, tenuto conto dei tempi di permanenza esclusivi trascorsi dai minori col papà, sul quale gravano integralmente le spese per il mantenimento ordinario della prole, considerate le esigenze dei bambini, da rapportarsi alla loro età, il Collegio ritiene equo e congruo porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando al padre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2024 (data della domanda), l'importo di 250 euro per ciascun figlio
(somma soggetta a rivalutazione Istat annuale), come determinato ex officio in aumento rispetto alle istanze del padre in ragione del rinnovato orientamento elaborato da questo Tribunale per la quantificazione della contribuzione minima indispensabile dovuta da ogni genitore, benché privo di reddito e che si disinteressi della prole, per il mantenimento della prole.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, le spese straordinarie necessarie per la prole verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico della resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e IG i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio a Dakar (Senegal) il 10 ottobre 2016; ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Torre Boldone di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, n. 13, parte II, serie C, ufficio
1; dichiara la separazione addebitabile alla moglie;
affida i figli minori in via esclusiva al padre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso lo stesso, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
dispone che il padre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti necessari per l'autorizzazione all'espatrio; incarica i servizi sociali territorialmente competenti, affinché, ove la madre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, provvedano alla loro regolamentazione in forma protetta, con facoltà di procedere al loro graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio alla competente Procura Minorile;
pone a carico della resistente l'obbligo di versare mensilmente al ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, l'importo di euro 250 mensili ciascuno (500 euro complessivi), da pagare entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.906, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti per il comune di Torre Boldone.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 19/01/2024 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Benedetta GUERINONI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da verbale di udienza del 25 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Dakar (Senegal) il 10 ottobre 2016. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione sono nati e , entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione con addebito alla Pt_1 moglie e l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole. All'udienza del 25 febbraio 2025, il Giudice relatore, accertata la regolarità del contraddittorio a seguito dell'avvenuta rinnovazione della notifica disposta alle udienze precedenti, ha dichiarato la contumacia della resistente e, sentito liberamente il ricorrente sui fatti di causa, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole, reputando superflue le istanze istruttorie.
Ordinata la discussione orale della causa, il ricorrente ha insistito sulle domande formulate in ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di celebrazione del matrimonio.
La normativa di riferimento in materia si ritiene che possa identificarsi nel Regolamento europeo n.
1111/2019, applicabile anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Nel caso di specie, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare (doc. 13, 14), nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) seconda alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua l'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che le parti avevano stabilito in Italia e precisamente in provincia di Bergamo la loro residenza abituale, dove il ricorrente ancora risiede (doc. 13, 14).
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 co. 1, lett a) prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie, trova dunque applicazione la legge italiana.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento. La natura delle doglianze esposte dal ricorrente, la condotta processuale della moglie, la quale, non costituendosi, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa e la sopravvenuta separazione di fatto sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che la separazione debba essere addebitata alla resistente, reputando fondate le argomentazioni poste dal ricorrente a fondamento della propria domanda.
In particolare, il signor a dedotto che: - la moglie, dopo essersi ricongiunta col marito nel 2018, Pt_2
si è recata in Senegal per far visita alla tomba del padre nel mese di dicembre 2021, decidendo di non rientrare in Italia alla data prevista di gennaio 2022, comunicando al marito di voler prolungare il suo soggiorno per sottoporsi a delle cure secondo la medicina tradizionale;
- dopo un anno e due mesi e precisamente nel mese di gennaio 2023, comunicava al marito di voler rientrare in Italia, come avvenuto nel mese di febbraio 2023 e fino al mese di ottobre dello stesso anno, quando ha nuovamente manifestato al coniuge di volersi recare in Senegal, dove si è definitivamente trasferita (doc. 4), interrompendo così la convivenza.
Inoltre, sentito in udienza, il ricorrente ha riferito che vi erano normali attriti di famiglia e che la moglie, dopo la morte del padre, ha manifestato la volontà di trasferirsi a tutti i costi in Senegal
(verbale 25.2.25).
Ora, vale la pena ricordare che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr., tra le altre, Cass. 23 giugno 2020, n. 12241).
Tenendo a mente questo principio, si osserva che, nel caso di specie, risulta provato l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, la quale, a decorrere dal mese di ottobre 2023, ha definitivamente interrotto la convivenza col marito per far rientro nel proprio paese di origine, come credibilmente affermato dal ricorrente in udienza e nei propri atti e come è dato evincere dalle risultanze della notifica e dalla certificazione PEI Infanzia IC rilasciato per il figlio minore, dove, nella descrizione del quadro familiare, si dà atto dell'allontanamento della mamma (doc. 12, p. 2).
Pertanto, in carenza di elementi volti a dimostrare che la condotta della moglie sia dipesa dal verificarsi di una condizione di intollerabilità della convivenza, onere che incombeva sulla resistente, si ritiene che la causa del dissolversi dell'unione coniugale sia imputabile alla condotta della signora che, agendo in violazione del dovere di coabitazione discendente dal matrimonio, si è CP_1
allontanata dalla casa coniugale rendendo impossibile la convivenza e determinando la crisi familiare.
La condotta assunta dalla moglie merita di essere valutata anche sotto il profilo della sua capacità genitoriale, determinando di fatto l'abbandono della prole alle cure esclusive del genitore, il quale ha domandato, in ragione di ciò, l'affido super esclusivo dei figli con collocamento presso di sé, un contributo economico di 200 euro per figlio e l'assegnazione della casa coniugale, rimettendosi sulle visite.
In conformità a quanto già disposto dal Giudice relatore in via provvisoria ed urgente, le domande del ricorrente meritano di essere integralmente accolte in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Preliminarmente, si rammenta che in materia di affidamento e di collocamento dei minori il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso,
l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Ora, si è già esposto che, secondo quanto affermato dal ricorrente e risultante dagli atti, la signora ha abbandonato il tetto coniugale nel mese di ottobre 2023 e da allora, come affermato dal CP_1
marito, non ha visto i figli, né ha contribuito al loro mantenimento, esponendo il padre ad una situazione di difficoltà ogni volta che occorreva il suo consenso per l'acquisizione delle decisioni che riguardano la prole (v. verbale 25.2.25).
Ritenuta la credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, in carenza di elementi che possano inficiarne l'efficacia probatoria, si evidenzia come la madre, da oltre un anno, sia venuta meno ai doveri di assistenza, mantenimento, educazione e cura che gravano su ciascun genitore, disinteressandosi dei suoi bambini dal punto di vista morale, materiale e affettivo, nonostante la loro tenera età e le fragili condizioni di Per_1
Ad avviso del Collegio, una tale condotta è rivelatrice della condizione di inidoneità della resistente ad assolvere il proprio ruolo genitoriale nei confronti dei figli, i quali, in questi anni, sono stati adeguatamente curati dal padre che si è fatto carico dei loro bisogni emotivi e materiali, provvedendovi in via esclusiva, anche grazie all'aiuto della propria famiglia d'origine.
Accertata l'idoneità genitoriale del signor e l'inadeguatezza materna, si ritiene pertanto che, Pt_3 nel preminente interesse della prole, debba derogarsi alla regola dell'affido congiunto e disporre l'affidamento in via esclusiva dei minori al ricorrente, con concentrazione in capo allo stesso di tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
I minori rimarranno dunque collocati presso il genitore, col quale vivono da quando la madre si è allontanata dalla casa coniugale, con conseguente accoglimento della domanda di assegnazione dell'abitazione.
Quanto alle visite, considerata l'età dei figli e il tempo decorso dell'interruzione delle frequentazioni con la mamma, si reputa opportuno incaricare i servizi sociali competenti affinché, ove la resistente lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, provvedano alla loro regolamentazione in forma protetta, con facoltà di procedere al loro graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti.
Infine, pur in assenza di informazioni certe sulle condizioni economiche della resistente, deve essere posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli a prescindere dal fatto che abbia un'occupazione, in quanto merita rilievo esclusivamente la capacità lavorativa generica (v. Trib.
Milano, 15 aprile 2015; Trib. Roma, 7 luglio 2017).
Pertanto, tenuto conto dei tempi di permanenza esclusivi trascorsi dai minori col papà, sul quale gravano integralmente le spese per il mantenimento ordinario della prole, considerate le esigenze dei bambini, da rapportarsi alla loro età, il Collegio ritiene equo e congruo porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando al padre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2024 (data della domanda), l'importo di 250 euro per ciascun figlio
(somma soggetta a rivalutazione Istat annuale), come determinato ex officio in aumento rispetto alle istanze del padre in ragione del rinnovato orientamento elaborato da questo Tribunale per la quantificazione della contribuzione minima indispensabile dovuta da ogni genitore, benché privo di reddito e che si disinteressi della prole, per il mantenimento della prole.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, le spese straordinarie necessarie per la prole verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico della resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e IG i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio a Dakar (Senegal) il 10 ottobre 2016; ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Torre Boldone di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, n. 13, parte II, serie C, ufficio
1; dichiara la separazione addebitabile alla moglie;
affida i figli minori in via esclusiva al padre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso lo stesso, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
dispone che il padre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti necessari per l'autorizzazione all'espatrio; incarica i servizi sociali territorialmente competenti, affinché, ove la madre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, provvedano alla loro regolamentazione in forma protetta, con facoltà di procedere al loro graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio alla competente Procura Minorile;
pone a carico della resistente l'obbligo di versare mensilmente al ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, l'importo di euro 250 mensili ciascuno (500 euro complessivi), da pagare entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.906, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti per il comune di Torre Boldone.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo